CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 aprile 2023
Cassazione n. 36226/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha escluso l'unitaria e anticipata ideazione tra i fatti di cui alle sentenze indicate nell'istanza ponendo in risalto come - a fronte dell'invocata omogeneità del bene giuridico aggredito (violazioni in materia di disciplina sugli stupefacenti) e della contiguità temporale tra i fatti (commessi tra ottobre e novembre 2020) - in realtà si fosse esclusivamente in presenza di una reiterazione nel tempo di violazioni della medesima specie, indicativi di una scelta di vita improntata al crimine, attestata dalla presenza di altre condanne analoghe nel certificato del casellario giudiziale. 2. Ricorre per cassazione Simpatico e deduce un unico, articolato motivo con il quale lamenta la violazione di legge e la manifesl:a illogicità della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, nel respingere l'istanza, ha trascurato che i reati oggetto delle sentenze di cui si chiede l'applicazione della disciplina della continuazione non solo sono della stessa indole, ma si tratta di violazioni della disciplina in materia di stupefacenti commesse a distanza temporale brevissima, essendo il reato giudicato con la sentenza sub 1) dell'ordinanza impugnata «l'episodio conclusivo di una serie complessiva di quattordici fatti di cessione commesse nell'arco temporale dal 23 ottobre al 5 novembre 20:20». 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte depositate in data 11 aprile 2023, ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che si indicano di seguito. 2. Come segnalato dal ricorrente e riscontrato negli atti, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, con la sentenza del 27 settembre éln 2021, irrevocabile il 23.10.2021, ha posto in continuazione più episodi violazione, della disciplina sugli stupefacenti commessi tra ottobre e novembre 2020. I fatti con riferimento ai quali l'istante invoca il riconoscimento dell'istituto della continuazione riguardano un'ipotesi di violazione dell'art. 73, comma 4, d. P.R. n. 309 del 1990 perpetrata il 5 novembre 2020. Va, in questa sede, riaffermato il principio secondo il quale il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, «non può trascurare una valutazione precedente già operata in fase di esecuzione relativamente ad alcuni reati, potendo da essa prescindere solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno» (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903; Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, Marinkovic, Rv. 258227; Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, Nugnes, Rv. 252781). Da tale principio discende che, sebbene ai pregressi provvedimenti che abbiano riconosciuto il vincolo della continuazione non possa riconoscersi alcun carattere vincolante con riferimento alla deliberazione sull'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. proposta dal condannato, anche in considerazione della diversità e maggiore ampiezza del petitum, e sebbene la continenza temporale non implichi ex se il riconoscimento della continuazione, nondimeno la già ritenuta sussistenza del disegno unitario che ricomprende reati cronologicamente prossimi ad altri separatamente giudicati non può essere totalmente ignorata dal giudice dell'esecuzione, che, sia pure in piena libertà di giudizio, con tale precedente valutazione e con la relativa ratio decidendi è tenuto comunque a confrontarsi, salvo discostarsene, motivatamente, in relazione al complessivo quadro delle circostanze di fatto e giuridiche emergenti dai provvedimenti giudiziali dedotti nel nuovo procedimento e potendo pervenire anche ad un accoglimento soltanto parziale della domanda quanto ai reati maturati in un contesto unitario, di più ravvicinata consumazione e commessi nel medesimo ambito spaziale. 3. Ai superiori, condivisi principi l'ordinanza impugnata, nei limiti di cui si è detto, non si è attenuta, sicché s'impone l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in diversa composizione (Corte cost. n. 183 del 2013), perché proceda a nuovo esame dell'istanza da condursi in piena libertà, ma alla luce dei rilievi sopra formulati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino. Così deciso il 28 giu