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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2022

Cassazione n. 21545/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lan:lenta la propria mancata assoluzione dal reato di trasporto non autorizzato di rifiuti ferrosi, dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte d'appello di Napoli.

Osservato che la Corte d'appello ha escluso, in presenza di una causa di estinzione del reato, la sussistenza di elementi di evidente insussistenza del fatto o di estraneità allo stesso di quest'ultimo.

Considerato che il ricorrente oltre a prospettare, in modo del tutto generico, una diversa valutazione della propria condotta, non ha allegato circostanze idonee a escludere in modo evidente e non contestabile la sussistenza del fatto, la sua rilevanza penale, la non commissione dello stesso da parte dell'imputato il primo motivo di ricorso, mediante il quale è stata denunciata, come pure sarebbe stato necessario in presenza di una causa estintiva di detto reato.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la genericità, il contenuto non consentito e la manifesta infondatezza dell'unico motivo al quale è stato affidato.

Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lan:lenta la propria mancata assoluzione dal reato di trasporto non autorizzato di rifiuti ferrosi, dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte d'appello di Napoli. Osservato che la Corte d'appello ha escluso, in presenza di una causa di estinzione del reato, la sussistenza di elementi di evidente insussistenza del fatto o di estraneità allo stesso di quest'ultimo. Considerato che il ricorrente oltre a prospettare, in modo del tutto generico, una diversa valutazione della propria condotta, non ha allegato circostanze idonee a escludere in modo evidente e non contestabile la sussistenza del fatto, la sua rilevanza penale, la non commissione dello stesso da parte dell'imputato il primo motivo di ricorso, mediante il quale è stata denunciata, come pure sarebbe stato necessario in presenza di una causa estintiva di detto reato. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la genericità, il contenuto non consentito e la manifesta infondatezza dell'unico motivo al quale è stato affidato. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 21545/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris