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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 23414/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 del TRIBUNALE di CREMONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Cremona, con sentenza del 17 febbraio 2021, previa riqualificazione della fattispecie contestata ai sensi dell'art. 712 cod. pen., ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato lei ascritto così come riqualificato e l'ha condannata alla pena dell'ammenda.

Ritenuto che l'unico motivo di impugnazione, qualificata come ricorso per cassazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 593, comma 3 e 568 cod. proc. pen., con il quale si censura l'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il reato contestato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto e, comunque, è manifestamente infondato in quanto il Giudice di merito ha congruamente evidenziato come le circostanze di ricezione del regalo (si veda, in proposito, pag. 4) avrebbero dovuto indurre l'imputata a sospettare della provenienza furtiva del telefono; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 del TRIBUNALE di CREMONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Cremona, con sentenza del 17 febbraio 2021, previa riqualificazione della fattispecie contestata ai sensi dell'art. 712 cod. pen., ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato lei ascritto così come riqualificato e l'ha condannata alla pena dell'ammenda. Ritenuto che l'unico motivo di impugnazione, qualificata come ricorso per cassazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 593, comma 3 e 568 cod. proc. pen., con il quale si censura l'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il reato contestato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto e, comunque, è manifestamente infondato in quanto il Giudice di merito ha congruamente evidenziato come le circostanze di ricezione del regalo (si veda, in proposito, pag. 4) avrebbero dovuto indurre l'imputata a sospettare della provenienza furtiva del telefono; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 23414/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris