CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 gennaio 2025
Cassazione n. 13555/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Senegal il 18/03/1980avverso la sentenza emessa il 21 gennaio 2025 dalla Corte d'appello di FirenzeVisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso proposto perCiss [OSCURATO:PERSONA] e per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnatalimitatamente all’aumento applicato a [OSCURATO:PERSONA] per la recidiva, conrideterminazione della pena sul punto, dichiarando nel resto l’inammissibilità delricorso;letta la memoria del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono separati ricorsi percassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze con la qualeè stata confermata la condanna dei due ricorrenti, emessa all’esito di giudizioabbreviato, in ordine ai reati di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990.2.[OSCURATO:PERSONA] ha dedotto quattro motivi di ricorso.2.1. Vizi della motivazione in relazione alla responsabilità per i delitti di cuiai capi A) e B), avuto riguardo in particolare all’inferenza, in assenza di fonti diprova, dalla disponibilità materiale dell'appartamento da parte delricorrente anche della disponibilità della sostanza stupefacente rinvenuta nellastanza dove si trovavano e dormivano stabilmente Borriello, Miele e [OSCURATO:PERSONA]. Sideduce, inoltre, la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui hadesunto la prova di tale detenzione dalle cessioni di sostanza stupefacentecontestate ai successivi capi C) e D).2.2. Violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alla mancatariqualificazione di tutti i reati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del1990. La Corte di appello, ponendosi in contrasto con quanto affermato dalleSezioni Unite “Murolo”, ha escluso la lieve entità del fatto in considerazione deldato ponderale, della diversa tipologia delle sostanze stupefacenti, oltre che sullabase del rinvenimento del denaro in sequestro e del generico riferimento allemodalità della condotta. Oltre a non argomentare in merito agli indici consideratiostativi al riconoscimento della invocata riqualificazione, la Corte territoriale haomesso di considerare altri indici sintomatici della ridotta offensività delfatto, quali, tra l'altro, la qualità della sostanza stupefacente, inferiore alla mediaregistrata in Italia, nonché il prezzo contenuto, rispetto allamedia, delle singole cessioni, come risultante dai capi di imputazione.2.3. Con riferimento ai soli capi A) e B), violazione degli artt. 110 cod. pen.e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 con riferimento al mancato riconoscimentodel concorso differenziato del ricorrente nella detenzione della sostanzastupefacente. Escluso, infatti, il ruolo di direzione dell'attività di spaccio, desuntoillogicamente dalla Corte d'appello dalla sola disponibilità dell'appartamento daparte del ricorrente, si invoca l'applicazione del principio di diritto affermatodalle Sezioni Unite “Massini”, avuto riguardo al ruolo secondario del ricorrenterispetto a quello dei coimputati che avevano la disponibilità della stanza dove sonostati rinvenuti la sostanza stupefacente, gli strumenti necessari alla suddivisionee al confezionamento e il danaro contante.2.4. Violazioni di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazionedell'aumento di pena di due terzi per la recidiva reiterata e specifica. Rileva, alriguardo, il ricorrente che la sentenza di primo grado aveva applicato un aumentodi pena pari a due terzi in relazione alla recidiva reiterata e specifica; la Corted'appello, invece, ha ritenuto privo di pregio il motivo di impugnazione,considerando che il primo giudice aveva ritenuto la sola recidiva reiterata inragione dei precedenti risultanti dal casellario giudiziale. Sulla base di questapremessa, la Corte avrebbe dovuto riformare la pena applicando un aumento dellametà e non dei due terzi. Si rileva, inoltre, che non era possibile riconoscere larecidiva reiterata specifica per la mancanza dell'elemento della stessa indole delreato per il quale aveva riportato le precedenti condanne, trattandosi diricettazione.3. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto quattro motivi di ricorso, ulteriormente illustraticon i motivi aggiunti.3.1. Violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione al giudizio diresponsabilità per i reati di cui ai capi A) e B). Nel corpo del motivo, oltre a dedurrela violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e del principio dell'oltre ogni ragionevoledubbio, si censura la motivazione nella parte in cui, sulla base di meresupposizioni, ha ritenuto il concorso del ricorrente, omettendo di considerare irilievi difensivi sulla rilevanza della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], ritenutoinattendibile dal primo Giudice, e in particolare della circostanza da costui riferitasul fatto che il ricorrente dormiva nel salone. La sola presenza del ricorrenteall'interno della camera dove sono stati rinvenuti la sostanza stupefacente e ildenaro non costituisce un elemento univoco di concorso nella detenzionedella sostanza stupefacente trovata sotto i tre letti. Si aggiunge ancora che [OSCURATO:PERSONA] si sono assunti la responsabilità della detenzione di quella sostanza.3.2. Violazione dell’art. 110 cod. pen. e vizio della motivazione in relazioneal capo C) in quanto il ricorrente è stato ritenuto responsabile anche dellecessioni a Davini eseguite da [OSCURATO:PERSONA] e dalla Borriello sulla base di merepresunzioni.3.3. Violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alla mancatariqualificazione delle condotte ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del1990. Oltre a segnalare l'errore di diritto in cui è incorsa la Corte territorialeallorché ha valorizzato l'eterogeneità delle sostanze stupefacenti, in contrasto conil principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite “Murolo”, il ricorrente lamenta lamancata considerazione della modestia del principio attivo rilevato nella sostanzastupefacente. Si aggiunge ancora che risulta indimostrata la costante disponibilitàdi droga da parte del ricorrente, il quale era sicuramente un assuntore di droga,viveva in quella casa e in talune occasioni ha ceduto modeste quantità allaDavini.3.4. Violazione di legge e vizi della motivazione in relazione al diniego dellecircostanze attenuanti generiche, invocate in appello quantomeno per mitigare lapena. Si rileva, al riguardo, che la Corte territoriale non ha indicato alcunaragione a sostegno della ritenuta equità della pena applicata.4. Il presente procedimento è stato inizialmente assegnato alla Settimasezione. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Collegio, non ravvisando ragioni diinammissibilità dei ricorsi, ha disposto la trasmissione dei ricorsi alla Sestasezione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTORicorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]1. Il primo e il terzo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente inquanto investono entrambi il giudizio di responsabilità in ordine ai reati di cui aicapi A) e B), sono inammissibili in quanto costituiti da censure per lo più di merito,in parte reiterative delle medesimo doglianze dedotte in appello (primo motivo) e,in altra parte, non specificamente dedotte in appello (secondo motivo).Rileva, in ogni casi, il Collegio che la sentenza impugnata haadeguatamente argomentato, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, inordine alla penale responsabilità del ricorrente ed al suo ruolo, non secondario,nella detenzione della sostanza stupefacente rinvenuta nell’appartamentoponendo l’accento, oltre che sulla materiale disponibilità dell’immobile da parte delricorrente e sul suo potere di decidere quali persone potessero accedervi, anchesulla dichiarazioni rese da Davini e dal fidanzato, anch’egli consumatore disostanze stupefacenti, in merito al ruolo indifferenziato degli occupantidell’immobile nelle attività di cessione della sostanza stupefacente (cfr. pagina18).2. Il secondo motivo è infondato.2.1. Giova, innanzitutto, rammentare che, secondo la consolidatagiurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, la fattispecie di cui all’art.73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuta solo in ipotesi diminima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo equantitativo, non essendo a tal fine ostativa la diversità delle sostanze stupefacentioggetto della condotta, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione(mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degliindici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altraconsiderazione resta priva di incidenza sul giudizio(Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076; si veda anche Sez. U, n.35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. U., n. 17 del 21/06/2000,Primavera, Rv. 216668). In particolare, le Sezioni Unite “Murolo” hanno chiaritoche la fattispecie di lieve entità tipizzata dall’art. 73, comma 5, costituisce un'unicafigura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una dellecondotte tipizzate, quale che sia la classificazione tabellare dello stupefacente chene costituisce l'oggetto, sicché la detenzione nel medesimo contesto di sostanzestupefacenti tabellarmente eterogenee, qualora sia qualificabile nel suo complessocome fatto di lieve entità, integra un unico reato e non una pluralità di reati inconcorso tra loro (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 – 02)In considerazione della necessità di una siffatta valutazione complessivadegli elementi della fattispecie, la configurabilità della fattispecie di lieve entità,di per sé astrattamente compatibile con lo svolgimento di un’attività di spaccionon occasionale e continuativa (come di desume dall’art. 74, comma 6) non puòessere ancorata al solo quantitativo singolarmente spacciato o detenuto o allaprotrazione nel tempo dell’attività, ma alle concrete capacità di azione del soggettoed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità delladroga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntoririforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre inessere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forzedell'ordine (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 272529).La fattispecie in esame è, pertanto, configurabile nelle ipotesi di c.d.piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attivitàdello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione dimerce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati, che ricomprende anche ladetenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da darluogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato disoggetti (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Restivo, Rv. 284149 - 02).Di contro, è stato ritenuto legittimo il mancato riconoscimento della lieveentità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, qualora la singolacessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituiscamanifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore didiffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente (Sez. 4,n. 40720 del 26/04/2017, Nafia, Rv. 270767; Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera, Rv. 269149) ovvero qualora l'attività di spaccio sia svolta in uncontesto organizzato le cui caratteristiche, quali il controllo di un'apprezzabile zonadel territorio, l'impiego di mezzi funzionali a tale scopo, l'accertata reiterazionedelle condotte di spaccio e la disponibilità di tipologie differenziate di sostanzestupefacenti, pur se in quantitativi non rilevanti, siano sintomatiche della capacitàdell'autore del reato di diffondere in modo sistematico sostanzastupefacente (Sez. 6, n. 3363 del 20/12/2017, dep. 2018, Cesarano, Rv.272140).2.2. La sentenza impugnata, pur errando nella considerazione della diversaqualità della sostanza stupefacente, ha individuato plurimi elementi ostativi che,complessivamente valutati, anche escludendo il criterio erroneamente indicato,appaiono idonei a fondare logicamente il giudizio di esclusione della configurabilitàdella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Si è, a talfine, posto l’accento sulle modalità della condotta, sul cospicuo quantitativo disostanza stupefacente rinvenuta (28 gr. di cocaina e 459 gr. di marijuana), nonchésulla somma di denaro rinvenuta, elementi che, complessivamente valutati, sonostati reputati sintomatici di una significativa attività di spaccio e di un volume diaffari non irrisorio.3. Il quarto motivo è infondato.Dall’esame complessivo della motivazione emerge che, contrariamente aquanto sostiene il ricorrente, la Corte territoriale ha confermato la sussistenzadell’aggravante della recidiva specifica reiterata, già ravvisata dalla sentenza diprimo grado, in considerazione delle numerose condanne riportate dal ricorrente,e, in particolare, di quelle per il reato di ricettazione e falso materiale. Il motivo diricorso si limita a soffermarsi sul dato terminologico (il riferimento alla recidivareiterata), ma omette di considerare che la Corte ha posto l’accento sulle condanneper reati che vanno considerati della stessa indole di quelli ascritti al ricorrentenel presente procedimento.Devono, infatti, intendersi quali "reati della stessa indole" ex art. 101 cod.pen. non solo quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anchequelli che, pur se previsti da testi normativi diversi, presentano, in concreto,caratteri fondamentali comuni, in ragione della natura dei fatti che li costituisconoo dei motivi che li hanno determinati (Sez. 3, n. 20351 del 02/04/2024, Rv.286324; Sez. 6, n. 15439 del 17/03/2016, Rv. 266545, che ha fatto riferimentoai criteri del bene giuridico violato o del movente delittuoso, che consentono diaccertare, nei casi concreti, i caratteri fondamentali comuni fra i diversi reati; Sez.6, n. 53590 del 20/11/2014, Rv. 261869 in cui la Corte ha ritenuto corretta ladecisione di merito che aveva ravvisato la stessa indole nel reato di spaccio distupefacenti ed in quello di furto in abitazione, assumendo rilevanza, in entrambii casi, comportamenti dettati da omologhi motivi di indebito lucro).Ricorso [OSCURATO:PERSONA] Abib4. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto relativi algiudizio di responsabilità per i reati di cui ai capi A), B) e C), sono inammissibili inquanto generici, versati in fatto e meramente reiterativi di doglianze già dedottein appello, esaminate e rigettate dalla Corte territoriale conmotivazione immune da vizi logici o giuridici (si veda pagina 16).In particolare, la Corte ha escluso ogni rilevanza della posizione delricorrente all’arrivo degli operanti e del posto dove costui dormiva (elementi su cuiil primo motivo continua genericamente ad insistere), e, in termini nonmanifestamente illogici, ha posto l’accento sul rinvenimento sia della sostanzastupefacente che del denaro contrassegnato dagli operanti, sulle dichiarazioni reseda Davini, riscontrate anche dalla perquisizione, la quale ha riferito di avereacquistato cocaina anche da [OSCURATO:PERSONA] (presentato come nipote di [OSCURATO:PERSONA]), nonchésulle dichiarazioni degli altri soggetti escussi nel corso delle indagini, da cui èemerso che l‘attività di spaccio veniva svolta “collettivamente” da tutti gli imputati.5. Il terzo motivo è infondato per le medesime ragioni già esposte conriferimento all’analoga doglianza formulata da [OSCURATO:PERSONA] nel punto 2.6. Il quarto motivo è manifestamente infondato, oltre che aspecifico,avendo la Corte legittimamente negato le circostanze attenuanti generiche nonravvisando alcun elemento favorevole al ricorrente che ne giustificasse laconcessione, elemento che neanche il motivo in esame si premura di indicare (cfr.Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489, che ha ribadito il costanteindirizzo di questa Corte secondo il quale il mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudicecon l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo).7. Alla luce di quanto sopra esposto, i ricorsi vanno rigettati.Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 3 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDebora [OSCURATO:PERSONA]