CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00053/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] Giacomo avverso l'ordinanza con cui in data 6.12.2023 il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha respinto una istanza di differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare; Considerato che con il primo motivo si invoca sostanzialmente una rivalutazione nel merito dell'ordinanza impugnata, principalmente sulla base di un argomento inesatto, e cioè che non si sia tenuto conto di una relazione sanitaria del 24.11.2023, la quale è invece espressamente citata dal Tribunale di Sorveglianza, per dare atto, peraltro, che da essa si tragga la conferma della compatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime detentivo; Considerato che con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 27, comma 3, e 31 Cost., laddove, invece, l'inosservanza di disposizioni della Costituzione non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale, che nel caso di specie non è stata proposta (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, n.m. sul punto; sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto, per un verso, si è limitato a sollecitare una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione con l'adozione di parametri di valutazione diversi da quelli adottati nell'ordinanza impugnata e, per l'altro, è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge; Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co