CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 giugno 2026
Cassazione n. 22318/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
do Pietropaolo dal quale sonorappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, con indicazionedell’indirizzo pec;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studiodell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa, giustaprocura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- controricorrente -avverso la sentenza n. 29/2023 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, pubblicata il 12/1/2023 e notificata in data 13/2/2023;Numero registro generale 9036/2023Numero sezionale 2419/2025Numero di raccolta generale 22318/2026Data pubblicazione 29/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/10/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti.Nel 2002 [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per ottenerne la condanna allacessazione di ogni turbativa o molestia asseritamente attuata in suodanno e la condanna al risarcimento dei danni. In particolare, dedussedi essere proprietaria, insieme al marito [OSCURATO:PERSONA], di un’unitàimmobiliare posta al primo piano di un edificio sito in Pizzo, al n. 2 dellapiazza della Repubblica, in cui esercitava l’attività di parrucchiera e diessere pure comproprietaria delle parti comuni dell’edificio; lamentòquindi che la convenuta, proprietaria di altre unità immobiliari nellostesso edificio, in cui esercitava l’attività di pizzeria, avevaindebitamente compresso il suo diritto di uso delle parti comuni, inviolazione dell’art. 1102 cod. civ., collocando i tavoli per i clienti nelportone e nell’atrio esterno e apponendo all’entrata un paletto in ferrocon serratura le cui chiavi erano in suo esclusivo possesso; aggiunseche aveva pure realizzato nel muro perimetrale del fabbricato unacappa in alluminio, proprio sotto la finestra del suo appartamento,determinando così un’abusiva immissione nella sua proprietà degliodori di cucina.La convenuta contestò la avversa pretesa, osservando che i benioggetto della domanda non erano comuni ma di sua proprietàesclusiva, per averli acquistati dal suocero, [OSCURATO:PERSONA], con atto del1999 e di averli comunque posseduti per un tempo utile all’acquistoper usucapione; chiese, quindi, in via riconvenzionale, la condannadell’attrice alla rimozione di un’antiporta in ferro e un’insegna luminosarealizzate, a suo dire, illegittimamente sul muro antistante la porta diRic. 2023 n. 9036 sez. S2 - Ad. 14-10-2025 -2-Numero registro generale 9036/2023Numero sezionale 2419/2025Numero di raccolta generale 22318/2026Data pubblicazione 29/06/2026accesso al suo fabbricato e sull’arcata centrale del porticato di suaproprietà e alla eliminazione delle cause di infiltrazioni d’acquaprovenienti dall’appartamento, verificatesi nella sua proprietà e, inparticolare, nel locale spogliatoio della cucina della pizzeria.2. Chiamati in causa, ad istanza dell’attrice, gli eredi del dantecausa Mattei e integrato il contraddittorio nei confronti di GiorgioMarincola quale comproprietario, con sentenza n. 645/2008, ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA] accolse la domanda principale dichiarando ilportone di ingresso, il cortile interno e il vano scala di proprietà comunee l’illegittimità dell’utilizzo fattone dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA], ordinandolela rimozione delle sedie e dei tavoli utilizzati per l’esercizio dell’attivitàdi pizzeria.3. Con sentenza n. 413/2015, la Corte d’appello di Catanzarorigettò l’appello principale della convenuta [OSCURATO:PERSONA] e, inparziale accoglimento dell’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA],dichiarò bene comune anche il porticato esterno. Osservò inoltre che siera formato il giudicato interno sul rigetto della domanda, formulatadall'attrice, di accertamento della nullità parziale dell'atto pubblico 17gennaio 1999 e conseguentemente dispose l'estromissione degli erediMattei dal giudizio, confermando nel resto la sentenza di primo grado.5. Contro questa sentenza, l’originaria convenuta FrancescaOnorini propose ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro,l’erroneità della decisione nella parte in cui era stata ritenuta come nonformulata, nel giudizio di primo grado, la domanda o l’eccezionericonvenzionale di usucapione.6. Con sentenza n. 20434/2019, la Corte di Cassazione accolse ilricorso della [OSCURATO:PERSONA], rilevando che essa aveva contrastato la pretesadi [OSCURATO:PERSONA] assumendo di essere proprietaria esclusiva dei beniRic. 2023 n. 9036 sez. S2 - Ad. 14-10-2025 -3-Numero registro generale 9036/2023Numero sezionale 2419/2025Numero di raccolta generale 22318/2026Data pubblicazione 29/06/2026in contestazione, sia in forza di titolo d’acquisto del 17/1/1999, sia peraverli usucapiti.7. Riassunto il giudizio da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], consentenza n. 29/2023, la Corte d’appello di Catanzaro ha accoltol’eccezione di usucapione avanzata dalla convenuta in riassunzione,dichiarando che quei beni erano di proprietà esclusiva della convenuta.In particolare, ha rilevato che l’atto di compravendita del 1999,contenente l’espresso riconoscimento della proprietà esclusiva a favoredella [OSCURATO:PERSONA], non era titolo per sé sufficiente, mancando il richiamoall’originario atto di acquisto del bene, ma ha ritenuto provati ipresupposti richiesti per il perfezionamento dell’acquisto perusucapione.9. Avverso questa sentenza emessa in sede di rinvio dalla Corted’appello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso per Cassazione, affidandolo a quattro motivi, a cui laOnorini ha resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazionedell’art. 1146 cc, hanno censurato la sentenza impugnata per avere laCorte d’Appello direttamente esaminato le risultanze istruttoriesull’effettivo esercizio del possesso esercitato dal dante causa dellaOnorini sui beni comuni dell’edificio condominiale, senza previamenteverificare se il titolo di acquisto prodotto (l’atto notarile del 17novembre 1999) fosse astrattamente idoneo, ai sensi dell’art. 1146,comma II, cod. civ., a consentire il cumulo del possesso del successorea titolo particolare: in mancanza di un titolo traslativo valido e idoneoa trasferire la proprietà esclusiva dei beni in questione, pacificamentequalificabili come comuni ex art. 1117 cod. civ., non avrebbe potutoRic. 2023 n. 9036 sez. S2 - Ad. 14-10-2025 -4-Numero registro generale 9036/2023Numero sezionale 2419/2025Numero di raccolta generale 22318/2026Data pubblicazione 29/06/2026operato, infatti, il cumulo dei due periodi di possesso di [OSCURATO:PERSONA] e delsuo dante causa; il solo possesso esercitato dalla [OSCURATO:PERSONA] a partire dal1999 risultava quindi, per durata, inidoneo a fondare l’usucapione;infine, l’atto notarile richiamato non conteneva alcuna chiara volontàtraslativa riferita ai beni comuni, presentando, invece, unaformulazione ambigua, in riferimento alla sola immissione in possessodell’acquirente nei suddetti beni.Tale omissione, secondo i ricorrenti, integrerebbe altresì unaviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in quanto la Corte si èpronunciata sull’eccezione di usucapione senza aver prima accertato lasussistenza del presupposto pregiudiziale della stessa.Infine, i ricorrenti contestano che possa ritenersi formato ungiudicato interno, come sostenuto da [OSCURATO:PERSONA], poiché la questionedell’inidoneità del titolo è stata formalmente sollevata e riproposta sindal controricorso nel precedente giudizio di legittimità. In ogni caso, leaffermazioni contenute nella precedente sentenza di appello, su cui sifonderebbe l’eccezione di giudicato, non avrebbero natura decisoriaautonoma, trattandosi di meri passaggi argomentativi privi dellanecessaria autonomia funzionale.Il motivo è inammissibile.Come peraltro eccepito dalla stessa controricorrente, questaCorte, accogliendo il ricorso da lei formulato sulla avvenutaproposizione dell’eccezione di prescrizione, ha esplicitamenteaffermato (pag. 4 della sentenza n. 20434 del 2019) che non potevaessere condivisa «la tesi dei resistenti, secondo i quali il giudicatointerno sulla inidoneità del titolo derivativo (rogito 17 gennaio 1999) atrasferire i beni in contestazione alla Onorino impedirebbe, in ogni caso,l'accessione del possesso finalizzata all'usucapione» perché «si trattaRic. 2023 n. 9036 sez. S2 - Ad. 14-10-2025 -5-Numero registro generale 9036/2023Numero sezionale 2419/2025Numero di raccolta generale 22318/2026Data pubblicazione 29/06/2026di tesi che implica la valutazione di questioni neppure prospettate insede di merito, e perciò sottratte al sindacato di legittimità».In conseguenza, era certamente precluso al Giudice del rinviol’esame dell’astratta idoneità del titolo di acquisto prodotto da [OSCURATO:PERSONA](l’atto notarile del 17 novembre 1999), ai sensi dell’art. 1146, commaII, cod, civ., a consentire il cumulo del possesso del successore a titoloparticolare.Il giudizio di rinvio è, infatti, un procedimento chiuso,preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata,sicché non soltanto è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum,mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operanoanche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con lasentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio chenon siano state considerate dalla Corte Suprema possono esserededotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbeper porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza dicassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (tra levarie, v. Sez. 2 n. 24357 del 10/08/2023, con indicazione deiprecedenti rilevanti).2. Con il secondo motivo, i coniugi ricorrenti hanno lamentato laviolazione dell’art. 1158 cod. civ., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di un fattodecisivo, ai sensi del n. 5 dello stesso articolo, per avere la Corted’Appello erroneamente riconosciuto l’idoneità del possesso esercitatodal dante causa di [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell’usucapione, senza considerareelementi istruttori e documentali che escludevano la sussistenzadell’animus domini.Sostengono che la sentenza impugnata ha fondato ilriconoscimento dell’usucapione sull’asserita continuità e pubblicità delRic. 2023 n. 9036 sez. S2 - Ad. 14-10-2025 -6-Numero registro generale 9036/2023Numero sezionale 2419/2025Numero di raccolta generale 22318/2026Data pubblicazione 29/06/2026possesso ultraventennale, facendo leva sulle testimonianze raccolte eritenendo irrilevanti i precedenti giudizi: tale valutazione avrebbe,tuttavia – a dire dei ricorrenti - completamente trascurato tre attinotarili (del 1990, 1991 e 1999) nei quali [OSCURATO:PERSONA] hainequivocabilmente riconosciuto la natura condominiale delle particomuni del palazzo. Rilevano che tali dichiarazioni, secondol’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, integranomanifestazioni di volontà incompatibili con la pretesa di un possessoesclusivo animo domini e valgono come riconoscimento del dirittoaltrui, idoneo a interrompere il decorso del termine utile per usucapire.Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale non soltanto avrebbe ignoratoil valore confessorio implicito di tali dichiarazioni, ma avrebbe ancheomesso ogni esame in merito alla loro valenza interruttiva, nonostantefossero ampiamente discusse nei principali atti difensivi di entrambe leparti; il mancato apprezzamento di tali elementi avrebbe comportatoun’omessa pronuncia su un fatto decisivo e controverso, ovverol’assenza di un possesso connotato dal requisito soggettivo richiestodall’art. 1158 cod. civ.Anche questo motivo è inammissibile.I ricorrenti, infatti, sebbene abbiano dedicato all’argomentazionedel motivo le pag. da 32 a 39 del presente ricorso, hanno tuttavia deltutto omesso di indicare quando avrebbero prodotto i tre rogitiasseritamente rilevanti nel giudizio di merito, limitandosi a riportare diaverli indicati «alle pagine 20 e 21 dell’atto [OSCURATO:DATA_NASCITA] introduttivodel giudizio in rinvio» in cui sarebbero stati richiamati. Sarebbe stato,allora, necessario, nel rispetto dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., indicarespecificamente quando questi documenti fossero stati prodotti nei primidue gradi di merito (risultando, evidentemente, in difetto,inammissibile la loro produzione).Ric. 2023 n. 9036 sez. S2 - Ad. 14-10-2025 -7-Numero registro generale 9036/2023Numero sezionale 2419/2025Numero di raccolta generale 22318/2026Data pubblicazione 29/06/2026Al riguardo, questa Corte ha chiarito (v. tra le varie, SU n. 8950del 18/03/2022; Sez. U, n. 6713 del 13/3/2025, in motivazione pagg.8 e 9, con indicazione di numerosi precedenti) che il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma1, n. 6), cod. proc. civ., corollario del requisito di specificità dei motivi,se non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico,anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altric. Italia del 28 ottobre 202, così da incidere sulla sostanza stessa deldiritto in contesa, impone comunque, oltre la puntuale indicazione delcontenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, la segnalazionedella loro presenza negli atti del giudizio di merito.Ciò perché il requisito di ammissibilità del ricorso è finalizzato aconsentire al giudice di legittimità l’esatta comprensione del contenutodella doglianza nonché la valutazione sulla fondatezza della stessa e,pertanto, come evidenziato dalla Corte EDU nella citata pronuncia del28 settembre 2021, serve a semplificare l'attività dell'organogiurisdizionale nazionale, assicurando nello stesso tempo la certezzadel diritto, la corretta amministrazione della giustizia, l’utilizzoappropriato e più efficace delle risorse disponibili ( punti 75, 78, 104 e105 della motivazione) (così Sez. U, n. 6713/2025 cit.).Nella specie, peraltro, l’indicazione di questa collocazione eraparticolarmente rilevante perché nel giudizio di rinvio conclusosi con lasentenza qui impugnata era certamente preclusa, per la natura chiusadel giudizio già richiamata, la produzione di nuovi documenti rispettoai precedenti gradi di merito (Sez. 6 - 3, n. 27736 del 22/09/2022).3. Con il terzo motivo di ricorso, pure articolato in riferimentoall’art. 360 n.5 cpc, i ricorrenti hanno denunziato l’omesso esame della«confessione» che sarebbe stata operata dal marito della [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] in una comparsa depositata in un precedenteRic. 2023 n. 9036 sez. S2 - Ad. 14-10-2025 -8-Numero registro generale 9036/2023Numero sezionale 2419/2025Numero di raccolta generale 22318/2026Data pubblicazione 29/06/2026giudizio avanti al Pretore di Pizzo, in cui lo stesso affermavaesplicitamente che l’attività di pizzeria con occupazione degli spazicomuni era iniziata soltanto nel 1983, e limitatamente al periodomaggio–ottobre, in fascia serale.Il motivo è infondato.In disparte ogni considerazione sulla preclusione, in sede dilegittimità, della rivalutazione degli elementi istruttori, deve escludersiil valore confessorio di una dichiarazione resa – si badi bene - non dallaparte (la [OSCURATO:PERSONA]), ma da un terzo, sicché il documento in questionenon costituisce certamente un diverso elemento probatorio nonvalutato e rilevante.4. Con il quarto ed ultimo motivo, articolato in riferimento all’art.360 n. 3 cc, i coniugi hanno infine denunciato la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2943 cod. civ., richiamato dall’art. 1165 cod. civ.,per avere la Corte d’appello erroneamente escluso che determinatigiudizi pregressi potessero produrre effetti interruttivi del possessoutile all’usucapione. Nella sentenza impugnata, la Corte ha affermatoche non potrebbe avere rilevanza, ai fini dell’interruzione del decorsodel termine ventennale, l’instaurazione del giudizio promosso da AldoMattei contro [OSCURATO:PERSONA] nel 1988, in quanto «le vicende giudiziarietra intestatari e terzi non interrompono il possesso, potendolo fare soloeventi materiali che lo rendano impossibile»: questa affermazione,secondo i ricorrenti, sarebbe erronea e giuridicamente infondata, inquanto basata su una giurisprudenza inapplicabile al caso concreto,riferita a fattispecie di azioni esecutive promosse da terzi estranei alrapporto possessore-proprietario, laddove nella presente vicenda sitrattava invece di azioni giudiziali promosse da comproprietari controaltri comproprietari o possessori, per tutelare il proprio diritto econtestare l’uso esclusivo dei beni comuni.Ric. 2023 n. 9036 sez. S2 - Ad. 14-10-2025 -9-Numero registro generale 9036/2023Numero sezionale 2419/2025Numero di raccolta generale 22318/2026Data pubblicazione 29/06/2026Per altro profilo, i ricorrenti hanno lamentato la rilevanzainterruttiva del giudizio possessorio promosso, pure nel 1988, dallaricorrente [OSCURATO:PERSONA] contro i danti causa della [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è inammissibile.Quanto al giudizio instaurato da [OSCURATO:PERSONA], dante causa di Vincie da quest’ultima nei confronti del terzo [OSCURATO:PERSONA], figliodi [OSCURATO:PERSONA] del dante causa di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello hacorrettamente rilevato che si tratta di terzo estraneo al possessoinvocato ai fini dell’usucapione e, perciò non può avere effettointerruttivo. In tal senso la censura è inconferente rispetto alla ratiodecidendi.Del secondo giudizio, asseritamente instaurato pure nel 1988dall’attrice Vinci nei confronti del dante causa di [OSCURATO:PERSONA], il motivodifetta di specificità in quanto questo secondo giudizio non risultaportato all’attenzione della Corte d’appello dalla sentenza impugnata:di questo elemento, pertanto, i ricorrenti avrebbero dovuto denunciareinnanzitutto l’omesso esame, indicando specificamente, come giàrilevato sopra quando fosse stato acquisito agli atti.In conclusione, il ricorso è respinto, inevitabile addebito di spesealla parte soccombente e con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Borello, dichiaratosi antistatario (v. memoria).Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euroRic. 2023 n. 9036 sez. S2 - Ad. 14-10-2025 -10-Numero registro generale 9036/2023Numero sezionale 2419/2025Numero di raccolta generale 22318/2026Data pubblicazione 29/06/20263.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge, condistrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2025.Il PresidenteLorenzo OriliaRic. 2023 n. 9036 sez. S2 - Ad. 14-10-2025 -11-