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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 maggio 2024

Cassazione n. 27842/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23562 R.G. anno2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare della ditta V V Pubblicità di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avvocatoLorenzo Biglia e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è puredomiciliato; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso cui è domiciliato, e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 611/2020 della Corte di appello di Bologna, pubblicata l’11 febbraio 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 maggio 2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

Sez.

I–RG 23562/2020 camera di consiglio22.5.2024 LA CORTE OSSERVA1. ─ V V Pubblicità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. h a convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ― cui è succeduta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.― l amentando che la stessa avesse addebitato sul proprio conto corrente somme non dovute per interessi anatocistici e commissione di massimo scoperto .

Ha quindi domandato l'accertamento della nullità delle clausole poste a fondamento delle illegittime appostazionie la condanna di controparte alla restituzione delle somme corrisposte senza titolo, oltre che al risarcimento del danno.

Nella resistenza della convenuta è stata espe r ita consulenza tecnica contabilee,su istanza dell'attrice, pronunciata ordinanza ex art. 186-quater c.p.c.,con condanna della banca al pagamento della somma di euro 222.326,15, oltre interessi.

A seguito del trattenimento della causa in decisione la banca convenuta ha depositato istanza con la quale, dopo aver evidenziato che la società attrice era stata cancellata dal registro delle imprese su domanda da essa depositata il 22 febbraio 2013, ha chiesto di dichiarare l'interruzione del giudizio o la r imessione della causa sul ruolo.

Fissataudienza per la comparizione delle parti, la causa è stata definita dasentenza con cui il Tribunale di Parma ha dichiarato cessata la materia del contendere per rinuncia, da partedell’attrice, alla pretesa azionata erevocato l'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. .

2. ─ La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA], nelle qualità in epigrafe indicata.

Si è costituita in giudizio [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza dell’11 febbraio 2020 la Corte di appello di Bologna ha respinto il gravame. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha in sintesi ritenuto: che non era stata fornita alcuna prova documentale della nomina del liquidatore e dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione;che non vi eradimostrazione quanto al fatto che la posta litigiosa costituita Sez.

I–RG 23562/2020 camera di consiglio22.5.2024 dal credito restitutorio fatto valere giudizialmentefosse stata trasferita al socio superstite in sede di bilancio finale; che la cancellazione della società dal registro delle imprese era avvenuta volontariamente, «nell'innegabile consapevolezza della sussistenza di tale pretesa e della consacrazione di essa, sebbene in via provvisoria, nell'ordinanza anticipatoria»; che tale condotta portava a ritenere fosse stata posta in atto una rinuncia al credito da parte del socio superstite, probabilmente più interessato alla celere chiusura della societàe alla cancellazione di essa dal registro delle imprese; che il fenomeno successorio era comunque smentito dalla non contestuale iscrizione nel registro delle imprese dell'impresa individuale di [OSCURATO:PERSONA],che era avvenuta il 18 marzo 2013.

3. ― Avverso quest ’ultima pronuncia ricorre per c assazione, con due motivi, [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Le parti hanno depositato memoria.

4. ― Co l primo motivo si oppone la violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., nonché degli artt. 110, 186-quater e 474 c. p.c. e degli artt. 2729 e 1236 c.c..Si deduce che la società risultava essere titolare non già di una mera pretesa, ma di un credito cheera liquido al momento della cancellazionedella stessa dal registro delle imprese; si richiama poi la giurisprudenza di questa Corte secondocui la remissione del debito, sebbene possa ricavarsi da una manifestazione tacita di volontà, esige che la volontà abdicativa risulti da una serie di circostanze concludenti e non equivoche, assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito; viene rilevato, inoltre, che la remissione del debito deve dirigersi adestinatario determinato.

Col secondo mezzo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2558 c.c..Si deduce, in sintesi, che esso ricorrente , in quanto cessionario dell'azienda,era subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla stessa.

5. ― La questione vertente sulla possibilità di configurare un a Sez.

I–RG 23562/2020 camera di consiglio22.5.2024 tacita rinunciadei crediti della società, non compresi nel bilancio finale di liquidazione, come effetto automatico della cancellazione della stessa dal registro delle imprese, con conseguente estinzione, nella pendenza del giudizio teso a farli accertare,è stata di recente rimessa alla Prim a Presidente della Corte, essendosi ravvisato, in seno alla Corte, un contrasto di giurisprudenza sul punto .

A seguito di tale pronuncia, deliberata prima dell’adunanza camerale fissata per il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], eresa pubblica con ordinanza interlocutoria n. 16477del 13 giugno 2024, si mostra opportun o attendere la decisione delle Sezioni Unite e disporre, in conseguenza,il rinvio della presenta causaa nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23562 R.G. anno2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare della ditta V V Pubblicità di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avvocatoLorenzo Biglia e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è puredomiciliato; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso cui è domiciliato, e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 611/2020 della Corte di appello di Bologna, pubblicata l’11 febbraio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 maggio 2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Sez. I–RG 23562/2020 camera di consiglio22.5.2024 LA CORTE OSSERVA1. ─ V V Pubblicità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. h a convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ― cui è succeduta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.― l amentando che la stessa avesse addebitato sul proprio conto corrente somme non dovute per interessi anatocistici e commissione di massimo scoperto . Ha quindi domandato l'accertamento della nullità delle clausole poste a fondamento delle illegittime appostazionie la condanna di controparte alla restituzione delle somme corrisposte senza titolo, oltre che al risarcimento del danno. Nella resistenza della convenuta è stata espe r ita consulenza tecnica contabilee,su istanza dell'attrice, pronunciata ordinanza ex art. 186-quater c.p.c.,con condanna della banca al pagamento della somma di euro 222.326,15, oltre interessi. A seguito del trattenimento della causa in decisione la banca convenuta ha depositato istanza con la quale, dopo aver evidenziato che la società attrice era stata cancellata dal registro delle imprese su domanda da essa depositata il 22 febbraio 2013, ha chiesto di dichiarare l'interruzione del giudizio o la r imessione della causa sul ruolo. Fissataudienza per la comparizione delle parti, la causa è stata definita dasentenza con cui il Tribunale di Parma ha dichiarato cessata la materia del contendere per rinuncia, da partedell’attrice, alla pretesa azionata erevocato l'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. . 2. ─ La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA], nelle qualità in epigrafe indicata. Si è costituita in giudizio [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza dell’11 febbraio 2020 la Corte di appello di Bologna ha respinto il gravame. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha in sintesi ritenuto: che non era stata fornita alcuna prova documentale della nomina del liquidatore e dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione;che non vi eradimostrazione quanto al fatto che la posta litigiosa costituita Sez. I–RG 23562/2020 camera di consiglio22.5.2024 dal credito restitutorio fatto valere giudizialmentefosse stata trasferita al socio superstite in sede di bilancio finale; che la cancellazione della società dal registro delle imprese era avvenuta volontariamente, «nell'innegabile consapevolezza della sussistenza di tale pretesa e della consacrazione di essa, sebbene in via provvisoria, nell'ordinanza anticipatoria»; che tale condotta portava a ritenere fosse stata posta in atto una rinuncia al credito da parte del socio superstite, probabilmente più interessato alla celere chiusura della societàe alla cancellazione di essa dal registro delle imprese; che il fenomeno successorio era comunque smentito dalla non contestuale iscrizione nel registro delle imprese dell'impresa individuale di [OSCURATO:PERSONA],che era avvenuta il 18 marzo 2013. 3. ― Avverso quest ’ultima pronuncia ricorre per c assazione, con due motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Le parti hanno depositato memoria. 4. ― Co l primo motivo si oppone la violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., nonché degli artt. 110, 186-quater e 474 c. p.c. e degli artt. 2729 e 1236 c.c..Si deduce che la società risultava essere titolare non già di una mera pretesa, ma di un credito cheera liquido al momento della cancellazionedella stessa dal registro delle imprese; si richiama poi la giurisprudenza di questa Corte secondocui la remissione del debito, sebbene possa ricavarsi da una manifestazione tacita di volontà, esige che la volontà abdicativa risulti da una serie di circostanze concludenti e non equivoche, assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito; viene rilevato, inoltre, che la remissione del debito deve dirigersi adestinatario determinato. Col secondo mezzo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2558 c.c..Si deduce, in sintesi, che esso ricorrente , in quanto cessionario dell'azienda,era subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla stessa. 5. ― La questione vertente sulla possibilità di configurare un a Sez. I–RG 23562/2020 camera di consiglio22.5.2024 tacita rinunciadei crediti della società, non compresi nel bilancio finale di liquidazione, come effetto automatico della cancellazione della stessa dal registro delle imprese, con conseguente estinzione, nella pendenza del giudizio teso a farli accertare,è stata di recente rimessa alla Prim a Presidente della Corte, essendosi ravvisato, in seno alla Corte, un contrasto di giurisprudenza sul punto . A seguito di tale pronuncia, deliberata prima dell’adunanza camerale fissata per il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], eresa pubblica con ordinanza interlocutoria n. 16477del 13 giugno 2024, si mostra opportun o attendere la decisione delle Sezioni Unite e disporre, in conseguenza,il rinvio della presenta causaa nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo.
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