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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 05960/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LARINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Larino, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della sospensione condizionale della pena non concessa con la sentenza dello stesso Tribunale del 3/6/2021, irrevocabile il 19/10/2021, che aveva condannato l'imputato alla pena di anni due di reclusione.

Nell'istanza erano state avanzate ulteriori eccezioni avente ad oggetto la mancata comunicazione di un rinvio dell'udienza per impedimento dell'imputato e la mancata notifica della sentenza.

Il Tribunale rilevava che, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stata pronunciata precedente sentenza di applicazione di pena, rispetto alla quale era stato applicato l'indulto ai sensi della legge 241 del 2006: tale condanna era ostativa alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge.

La sentenza del Tribunale di Pescara era divenuta irrevocabile il 27/12/2005, mentre il successivo reato di omicidio colposo, oggetto della sentenza del 3/6/2021, era stato commesso il 5/11/2013, cioè otto anni dopo l'irrevocabilità della prima sentenza, quando il primo reato era ormai estinto.

Non si comprendeva il motivo per cui il beneficio della sospensione condizionale della pena era stato negato.

3. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Con l'incidente di esecuzione, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al giudice di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena che il giudice della cognizione aveva negato.

Non esiste alcun istituto che consenta al giudice dell'esecuzione di modificare la decisione presa da quello della cognizione sulla base di argomentazioni che già preesistevano al momento della pronuncia della sentenza.Quindi, se la sentenza che negava il beneficio era errata, la difesa dell'imputato avrebbe dovuto impugnarla; non essendovi stata impugnazione, le decisioni adottate non sono modificabili.

2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 gennaio 2023 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LARINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Larino, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della sospensione condizionale della pena non concessa con la sentenza dello stesso Tribunale del 3/6/2021, irrevocabile il 19/10/2021, che aveva condannato l'imputato alla pena di anni due di reclusione. Nell'istanza erano state avanzate ulteriori eccezioni avente ad oggetto la mancata comunicazione di un rinvio dell'udienza per impedimento dell'imputato e la mancata notifica della sentenza. Il Tribunale rilevava che, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stata pronunciata precedente sentenza di applicazione di pena, rispetto alla quale era stato applicato l'indulto ai sensi della legge 241 del 2006: tale condanna era ostativa alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge. La sentenza del Tribunale di Pescara era divenuta irrevocabile il 27/12/2005, mentre il successivo reato di omicidio colposo, oggetto della sentenza del 3/6/2021, era stato commesso il 5/11/2013, cioè otto anni dopo l'irrevocabilità della prima sentenza, quando il primo reato era ormai estinto. Non si comprendeva il motivo per cui il beneficio della sospensione condizionale della pena era stato negato. 3. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Con l'incidente di esecuzione, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al giudice di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena che il giudice della cognizione aveva negato. Non esiste alcun istituto che consenta al giudice dell'esecuzione di modificare la decisione presa da quello della cognizione sulla base di argomentazioni che già preesistevano al momento della pronuncia della sentenza.Quindi, se la sentenza che negava il beneficio era errata, la difesa dell'imputato avrebbe dovuto impugnarla; non essendovi stata impugnazione, le decisioni adottate non sono modificabili. 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 05960/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris