CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 gennaio 2026
Cassazione n. 01748/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
N.R.G. 13731/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.01.2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGO –[OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma ha ammesso [OSCURATO:PERSONA] al passivo della liquidazione coatta amministrativa dell’Ente strumentale alla [OSCURATO:PERSONA] (E.S.A.C.R.I.),con riserva del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 330 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in privilegio ex art. 2751 bis n.1 cod. civ. per l’importo di € 12.967,23 a titolo di differenze retributive tra la qualifica B1 e la qualifica A2 di inquadramento, dal 1.1.1996 al la domanda introduttiva del giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] RG 158/2015, ed in chirografo per € 1500,00 a titolo di spese legali liquidate dalla medesima sentenza. [OSCURATO:PERSONA] ed altriricorrenti avevano proposto domanda ex artt. 99 e 209 l.f. volta al riconoscimento del credito per trattamenti accessori, TFR e premio incentivante. 2. Il Tribunale ha accolto l’istanza di rimessione in termi ni del Crespi considerando quale dies a quo ai fini dell’opposizione ex art. 99 l.f. la comunicazione del 8.2.2019 ed ha pertanto ritenuto tempestiva l’opposizione. 3. Ha ritenuto decisiva la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 330/2015 (offerta in comunicazione con il ricorso, e della qualenon era stato documentato il passaggio in giudicato), che aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di € 12.697 a titolo didifferenze retributive in ragione dello svolgimento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], delle mansioni corrispondenti al livello di inquadramento B1. 4. Stante il disposto dell’art. 2909 cod. civ., ha rigettato la domanda con riferimento agli ulteriori e diversi crediti retributivi connessi alle mansioni superiori asseritamente svolte. 5. Ha evidenziato che il successivo ricorso proposto dal Crespi al Tribunale di Milano (RG 12670/2017) e prodotto con le note conclusionali,e volto ad ottenere gli ulteriori crediti retributivi (trattamenti accessori, TFR e premio incentivante) connessi al diverso inquadramento delle mansioni svolte nel livello B1, era stato dichiarato improcedibile per la sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa dell’Ente subentrato a [OSCURATO:PERSONA]; ha precisato che il Crespi era rimasto estraneo ai giudizi proposti innanzi al Tribunale di Milano e recanti RG n. 13361/2016 (definito con sentenza n. 1691/2018, che aveva dichiarato l’improcedibilità) e n. 11025/16 ( definito con sentenza di accoglimento n. 757/2017) ed ha escluso che la mera menzione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1709/2017 nella richiesta di compenso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’attività svolta nel relativo giudizio sulla stabilizzazione, costituisse prova sufficiente dell’esistenza e dell’ opponibilità alla massa della liquidazione coatta amministrativadel credito per le spese legali asseritamente liquidate in favore del Crespi datale provvedimento. 6. Avverso tale decreto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. 7. L’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione ha resistito [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorso, proposto“ex art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c.”evidenzia che il giudicato esterno fa stato tra le parti, i loro eredi e aventi causa, non solo quanto alla statuizione finale, ma in ordine a tutto ciò che ha formato oggetto della decisione. Sostiene che l’eccezione di giudicato esterno costituisce un’eccezione di merito in senso proprio e va pertanto proposta nei termini di decadenza nel corso dei gradi di merito. Evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] nella propria comparsa di costituzione non ha proposto l’eccezione di giudicato ed era pertanto decaduta da tale eccezione; aggiunge che il Tribunale non poteva rilevare d’ufficio tale eccezione. Richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il creditore non è obbligato ad agire nel medesimo unico processo per diritti di credito diversi, distinti ed autonomi, ancorché riferibili ad un medesimo rapporto complesso tra le stesse parti, qualora risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, lamenta che, in assenza di deduzioni sul punto da parte di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non aveva sottoposto la questione alle parti ex art. 183 cod. proc. civ., né aveva assegnato un termine ex art. 101 cod. proc. civ. 2. In premessa va osservato che, ancorché la rubricadel motivo non indichi le norme che si assumono violate né il vizio denunciato, dal tenore complessivo della censura si desume che la stessa lamenta la violazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 101 cod. proc. civ. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 17931/2013 hanno infatti chiarito che l’onere della specificità ex art. 366 n.4 cod. proc. civ., secondo cui il ricorso deve indicare i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, non deve essere inteso quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione dell’ipotesi, tra quelle elencate nell’art.360 cod. proc. civ., comma 1, cui si ritenga di ascrivere il vizio, né di precisa individuazione degli articoli codicistici o di altri testi normativi, nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali, comportando, invece, l’esigenza di una chiara esposizione, nell’ambito del motivo, delle ragioni per le qualila censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, in modo da consentire al giudice di legittimità di individuare la volontà dell’impugnante e di stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, sia riferita alla deduzione di un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad una delle tassative ipotesi di cui all’art. 360 cod. proc. civ. Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, non è dunque necessaria l’esatta indicazione delle norme di legge delle quali si lamenta l’inosservanza, né la corretta menzione dell’ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, essendo necessario invece, che si faccia valere un vizio astrattamente idoneo ad inficiare la pronuncia (Cass. n. 19883/2013; Cass. n. 6671/2006, richiamate da Cass. n. 12690/2018). L’erronea indicazione della norma violata nella rubrica del motivo non determina ex sel'inammissibilità del medesimo, se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l'esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura stessa (Cass. n. 14026/2012, richiamata da Cass. n. 12690/2018). 3. Ciò premesso, la censura è manifestamente infondatae in quanto tale va dichiarata inammissibile ex art. 360 bis, lett. a), cod. proc. civ. Il decreto impugnato haevidenziato che unitamente al ricorso il Crespi ha offerto in comunicazionela sentenza n. 330/2015 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle differenze retributive per le mansioni superiori, corrispondenti al livello B1, svolte dal Crespi; in mancanza di allegazione e prova del passaggio in giudicato di tale sentenza, ha ammesso al passivo con riserva il relativo credito fa cendo applicazione dell’art. 96 l.f.,ed ha rigettato la domanda relativa ai crediti diversi da quelli oggetto del giudizio definito dalla stessa sentenza, in quanto l’accoglimento avrebbe violato i limiti oggettivi del giudicato. Questa Corte ha da tempo chiarito che il giudicato è rilevabile d’ufficio in quanto è assimilabile agli elementi normativi astratti, in quanto è destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipa dunque della natura dei comandi giuridici (Cass. S.U. n. 13916/2006; Cass. n. 12754/2022), sicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme (Cass. n. 15339/2018 e Cass. n. 30838/2018); il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma mira ad evitare la formazione di giudicati contrastanti e corrisponde dunque ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (Cass. n. 16847/2018). L’esistenza di un giudicato, anche esterno, non costituisce oggetto di eccezione in senso tecnico, ma è rilevabile in ogni stato e grado anche d’ufficio, senza che in ciò sia riscontrabile alcuna violazione dei principi del giusto processo (Cass. 6 giugno2011, n. 12159; Cass. 37 luglio 2016, n. 15627). Le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 19129/2023 hanno ribaditoil principio secondo cui “poiché nel nostro ordinamento vige il principio della normale rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando la necessità dell’istanza di parte solo da una specifica previsione normativa, l’eccezione di giudicato esterno, in difetto di una tale previsione, è rilevabile d’ufficio ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa, qualora il giudicato risulti da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito…” (Cass. S.U. n. 226/2001), rammentando che in sede di legittimità il giudicato esterno, al pari di quello interno, è rilevabile d’ufficio non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, non trovando detta rilevabilità ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 cod. proc. civ., che si riferisce esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, e non a quelli dei quali non era possibile la produzione in quella sede. Considerato che il Tribunale ha posto a fondamento della decisione una pronunciaemessa tra le stesse parti ed allegata al ricorso, sulla base della quale ha ammesso con riserva il credito corrispondente, non era necessario assegnare alcun termine alle parti. Inoltrela censura, nel prospettare l’insussistenza dell’obbligo del creditore di agire in un unico processo per far valere diritti di credito diversi e nel lamentare la mancata applicazione dell’art. 101 disp. att. cod. proc. civ.,non si confronta con ildecisum. Il decreto impugnatonon ha fatto cenno al frazionamento del credito, ma ha rigettato l’opposizione riguardo ai crediti diversi da quelli accertati dalla sentenza n. 330/2015 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in quanto l’ammissione avrebbe determinato la violazione dei limiti oggettivi del giudicato ex art. 2909 cod. civ. Nel sostenere il legittimo frazionamento del credito e nel prospettare che [OSCURATO:PERSONA] nulla aveva dedotto sul punto, la censura è comunquepriva dei requisiti richiesti dall’art. 366 n. 6e 369 n. 4 cod. proc. civ., in quanto n on trascrive né localizza la memoria di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, cod. proc. civ., non riguarda le questioni di diritto ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero un'attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese. (Cass. Sez. 2, 19/01/2022, n. 1617). 4. I l secondo motivo , proposto “ ex art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c .”, evidenzia che il Crespi unitamente alla missiva dell’[OSCURATO:PERSONA], con il ricorso aveva prodotto la sentenza della Corte di Appello di Milano che aveva accertato il suo diritto alla stabilizzazione (all. n. 21). 5. La censura è inammissibile, in quanto non indica le norme violate né il vizio denunciato. Si deve rammentare che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016). Il ricorrente, quindi, a pena d'inammissibilità della censura, ha l’onere di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 23745 del 28/10/2020). Inoltre la censura non assolve agli oneri previsti dagli art. 366 n. 6 e369 n.4 cod. proc. civ.,in quanto non indica gli elementi da cui dovrebbe desumersi la tempestiva ed effettiva produzione in giudizio della sentenza della Corte di Appello di Milano che aveva accertato il dirittodel Marino alla stabilizzazione, né localizzatale documento nell’ambito del giudizio di legittimità . 6. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 8. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo un