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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02006/2023

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2018 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 79/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappres. e difeso, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], p er procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., elettivamente domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappres. e difesa,unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA]Angelo e [OSCURATO:PERSONA] procura speciale in atti ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1181/2017della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/05/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2022dal Cons. rel. dott. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Prato con sentenza n.999/07, depositata il 13 novembre 2007, accolse la domanda proposta da[OSCURATO:PERSONA] di risoluzione per inadempimento dell’ordine di acquisto di bondsArgentina, effettuato il 18 febbraio 1998, condann ando la banca al pagamento in favore dell’attore della somma di € 10.392,14; condannò, inoltre, l’attore, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta d a lla banca , a restituire a quest’ultimai titoli obbligazionari oggetto di causa , nonché al pagamento della sommadi € 2.235,66, pari all’importo delle cedole incassate dall’investitore.Al riguardo, il Tribunale rilevava che: esclusa la nullità dell’ordine d’acquisto, l’intermediario non aveva provato di avere notiziato l’investitore “..dell’effettiva entità del rischio dell’acquisto deibonds argentini, conclamata alla luce delle valutazioni delle agenzie di rating internazionale”; l’intermediario non aveva provato di aver fornito all’investitore quelle informazioni specifiche circa la rischiosità del titolo che, a gli occhi dello stesso, poteva apparire un investimento sicuro, trattandosi di titoli emessi da uno Stato; dall’accertata violazione degli obblighi d’informazione conseguiva, stante l’importanza dell’inadempimento, la risoluzione dell’ordine d’acquisto, priva di rilievo era l’argomentazione della banca convenuta relativa al fatto che l’attore aveva ritenuto di non aderire all’offerta di scambiopromossa dall’Argentina nel gennaio 2005 in quanto lo stesso aveva optato per il rimedio processuale finalizzato al recupero dell’intero capitale.

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1181 del 24 ma ggio 2017, accolse l’impugnazione proposta da lla banca , osservando che: non era configurabile da parte dell’appellante alcun inadempimento grave, tale da giustificare la domanda di risoluzione dell’ordine di acquisto dei bondsargentini; invero, l’operazione di acquisto dei bonds in questione non era inadeguata , alla luce delle informazioni che l’intermediario aveva a disposizione in ordine al profilo di rischio del risparmiatore e la dimensione non rilevante dell’operazione (20 milioni di lire); al riguardo, i titoli detenuti dal Mari al momento dell’investimento per cui è causa, unitamente all’età e alla relativa professione, inducevano a ritenerlo un investitore non prudente, sebbene avesse rifiutato di fornire informazioni sul suo profilo di rischio; con particolare riguardo all’adeguatezza, se era vero che i titoli argentini erano sempre stati considerati speculativi, era altresì vero che l’agenzia di rating Moody’s aveva declassato tali titoli solo nell’ottobre 1999, mentre SP solo nel marzo del 2001 e, pertanto, alla data dell’acquisto, febbraio 1998, non era in alcun modo prevedibile il defaultverificatosi n egli anni successivi, con conseguente affidabilità degli stessi quali titoli emessi da uno Stato sovrano; Avverso questa decisione il Mari ricorre per cassazionesulla base di tre motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso , illustrato con memoria, eccependo preliminarmente la nullità della notifica del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo d’impugnazione, ilricorrente denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 23 del t.u.f. e de ll’art. 29 del regolamento Consob n.11522/98, ai sensi dell’art. 36 0, comma 1, n. 3 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto assolto da parte della banca l’obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza, nel valutare il profilo di rischio del cliente desumendolo dall’esame del suo portafoglio-titoli e, quindi,dai suoi precedenti investimenti, mentre la propensione al rischio del cliente non può essere assolutamente dedotta dagli investimenti effettuati in precedenza ed il suo precedente portafoglio comunque non dimostrava una propensione al rischio.

Con il s econdo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 29 del regolamento Consob n. 11522/98, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto assolto l’onere informativo a cui la banca era tenuta circa i rischi legati all’acquisto di titoli, da ricond urre ad una categoria speculativa e , quindi , ad alto rischio come i bonds argentini, mentre avrebbe dovuto segnalare all’investitore la non adeguatezza delle operazioni che si accingeva a compiere, anche se il risparmiatore non ha specificato la propria propensione al rischio.

Il terzo motiv o d’impugnazione denuncia l’omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per non avere la sentenza impugnata accertato la violazione degli artt. 21 t.u.f. e 28 Reg.

Consob n. 11522/1998 da parte della banca e non avere considerato il ricorrente un“investitore prudente”, senza argomentare sull’idoneità dei documenti prodotti dalla banca a ritenere assolti gli oneri su di essa gravanti, mentre avrebbe dovuto considerare tali documenti come generici ed irrilevanti, non idonei a rivestire titolo di informativa specifica come invece viene richiesto per i titoli a rischio.

Il PG ha depositato requisitoria chiedendo la pronunci a d’inammissibilità del ricorso, ritenendo fondata l’eccezione preliminare sollevata dalla difesa della banca controricorrente, acquirente in sede di liquidazione coatta amministrativadella Banca popolare di Vicenza, circa la nullità della notifica del ricorso a quest’ultima, relativamente al fatto che tale banca avevaormai perso la capacità di stare in giudizio riguardo ai rapporti patrimoniali anteriori all’ammissione della procedura a norma dell’art. 83 TUB e 300 cpc.

L’eccezionedi inammissibilità del ricorso in quanto notificato alla [OSCURATO:PERSONA] spa, nel domicilio eletto per il giudizio di appello, nonostanteessa fosse già stata posta in l.c.a. alla data della n otifica , è infondata .

Questa Corte, infatti, in una fa ttispecie analoga riguardanteproprio la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], ha avuto modo diribadire recentemente che, attesa la ultrattività del mandato alla lite rilasciato al procuratore, la perdita di capacità della parte – che si verificaper effetto del la sottoposizione a l.c.a. – sopraggiunta dopo la conclusionedel giudizio di appello e prima della notificazione del ricorso percassazione, non osta alla regolarità della notificazione stessa, che siastata effettuata, come nella specie, presso il procur atore costituito peril giudizio di appello (Cass. 8463/2022).

Nelmedesimo precedente di questa Corte appena richiamato, inoltre, siè pure chiarito che, i n tema di liquidazione coatta amministrativa dellebanche venete di cui al D.L. n. 99 del 2017, conv . con modif. in L.n. 212 del 2017, costituisce effetto del rinvio operato dall'art. 2 del medesimoD.L. alle norme del TUB, le quali a loro volta rinviano (art. 80nel testo pro tempore ) alle disposizioni della legge fallimentare per quantonon diversamen te disposto, la configurabilità dell'ammissione dei crediti con riserva anche nello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa delle banche suddette, entro i medesimi limiti operanti nella formazione dello stato passivo del fallimento.

Ne consegueche il giudizio di condanna instaurato dai risparmiatori contro una delle banche venete indicate dal D.L. n. 99/2017 prima dell'apertura della l.c.a. non diventa improcedibile in esito alla detta aperturaove sia stata già pronunciata la sentenza di me rito, in quanto, a norma dell'art. 96 L. fall., il creditore, sulla base della sentenza impugnata, deve essere ammesso al passivo con riserva, mentre il commissario, dal canto suo, può proseguire il giudizio nella fase di impugnazione.

Premesso ciò, i tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamenteattesa la loro connessione e parziale ripetitività.

Con essiin definitiva i l ricorrente si duole che la Corte d’appello : a) abbia deltutto omesso di verificare la pur dedotta violazione degli obblighi informativi,facenti carico alla intermediaria, quanto alle caratteristiche e alla rischiosità dello specifico prodotto finanziario negoziato (bond Argentina);b) abbia, in presenza del rifiuto di fornire informazioni da partedell’investitore, impropriamente ricavato la propensione al rischio delmedesimo dalla sua pregressa operatività, propensione che ha, per di più, mal valutato escludendo conseguentemente l’inadeguatezza dell’investimentode quo .

Lecensure sub b) non possono trovare accoglimento, avendo questa Cortegià avuto occasione di chiarire che l'intermediario finanziario non è esonerato dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione di investimento nel ca so in cui l'investitore nel contratto - quadro si sia rifiutatodi fornire le informazioni sui propri obiettivi di investimento e sullapropria propensione al rischio, nel qual caso l'intermediario deve comunque compiere quella valutazione, in base ai princi pi generali di correttezzae trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui egli siain possesso come, ad esempio, l'età, la professione, la presumibile propensioneal rischio alla luce delle operazioni pregresse e abituali, la situazionedi mercato (Cass. 18039/2012 e successive conformi) .

La contestazione,poi, della valutazione di elevata propensione al rischio del ricorrente, tratta dalla Corte d’appello dagli elementi a sua disposizione,è inammissibile sostanziandosi in una critica di merito.E’ fondata, invece, la censura sub a).

La Corte territoriale, infatti, mostradi aver confuso i piani, invece distinti, dell’obbligo informativo sullecaratteristiche del prodotto finanziario oggetto della negoziazione edell’obbligo di valutazione della ad eguatezza dell’operazione stessa, gravanti sull’intermediario, ritenendo in sostanza il primo assorbito nellainsussistenza della inadeguatezza dell’operazione posta in essere.

Così invece non è, in quanto, al contrario, le valutazioni dell'adeguatezzadelle operazioni al profilo di rischio del cliente ed alla sua buona conoscenza del mercato finanziario non escludono l'inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario finanziario, atteso che anche la propensione dell'investitore pe r i nvestimenti rischiosi non esclude che egli debba poterselezionare, tra questi ultimi, quelli aventi a suo giudizio maggiori probabilitàdi successo, grazie alle informazioni che l'intermediario è tenutoa fornirgli (Cass. 8333/2018).

Per quanto esposto, in accoglimento dell’indicata censura, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, affinché prenda in esame la dedotta violazione, da parte dell’intermediaria, degli obblighi informativi attinenti alle caratteristiche e alla rischiosità dei bond Argentina oggett o dell’investimento.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del grado di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accogli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2018 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 79/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappres. e difeso, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], p er procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., elettivamente domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappres. e difesa,unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA]Angelo e [OSCURATO:PERSONA] procura speciale in atti ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1181/2017della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/05/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2022dal Cons. rel. dott. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Prato con sentenza n.999/07, depositata il 13 novembre 2007, accolse la domanda proposta da[OSCURATO:PERSONA] di risoluzione per inadempimento dell’ordine di acquisto di bondsArgentina, effettuato il 18 febbraio 1998, condann ando la banca al pagamento in favore dell’attore della somma di € 10.392,14; condannò, inoltre, l’attore, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta d a lla banca , a restituire a quest’ultimai titoli obbligazionari oggetto di causa , nonché al pagamento della sommadi € 2.235,66, pari all’importo delle cedole incassate dall’investitore.Al riguardo, il Tribunale rilevava che: esclusa la nullità dell’ordine d’acquisto, l’intermediario non aveva provato di avere notiziato l’investitore “..dell’effettiva entità del rischio dell’acquisto deibonds argentini, conclamata alla luce delle valutazioni delle agenzie di rating internazionale”; l’intermediario non aveva provato di aver fornito all’investitore quelle informazioni specifiche circa la rischiosità del titolo che, a gli occhi dello stesso, poteva apparire un investimento sicuro, trattandosi di titoli emessi da uno Stato; dall’accertata violazione degli obblighi d’informazione conseguiva, stante l’importanza dell’inadempimento, la risoluzione dell’ordine d’acquisto, priva di rilievo era l’argomentazione della banca convenuta relativa al fatto che l’attore aveva ritenuto di non aderire all’offerta di scambiopromossa dall’Argentina nel gennaio 2005 in quanto lo stesso aveva optato per il rimedio processuale finalizzato al recupero dell’intero capitale. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1181 del 24 ma ggio 2017, accolse l’impugnazione proposta da lla banca , osservando che: non era configurabile da parte dell’appellante alcun inadempimento grave, tale da giustificare la domanda di risoluzione dell’ordine di acquisto dei bondsargentini; invero, l’operazione di acquisto dei bonds in questione non era inadeguata , alla luce delle informazioni che l’intermediario aveva a disposizione in ordine al profilo di rischio del risparmiatore e la dimensione non rilevante dell’operazione (20 milioni di lire); al riguardo, i titoli detenuti dal Mari al momento dell’investimento per cui è causa, unitamente all’età e alla relativa professione, inducevano a ritenerlo un investitore non prudente, sebbene avesse rifiutato di fornire informazioni sul suo profilo di rischio; con particolare riguardo all’adeguatezza, se era vero che i titoli argentini erano sempre stati considerati speculativi, era altresì vero che l’agenzia di rating Moody’s aveva declassato tali titoli solo nell’ottobre 1999, mentre SP solo nel marzo del 2001 e, pertanto, alla data dell’acquisto, febbraio 1998, non era in alcun modo prevedibile il defaultverificatosi n egli anni successivi, con conseguente affidabilità degli stessi quali titoli emessi da uno Stato sovrano; Avverso questa decisione il Mari ricorre per cassazionesulla base di tre motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso , illustrato con memoria, eccependo preliminarmente la nullità della notifica del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo d’impugnazione, ilricorrente denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 23 del t.u.f. e de ll’art. 29 del regolamento Consob n.11522/98, ai sensi dell’art. 36 0, comma 1, n. 3 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto assolto da parte della banca l’obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza, nel valutare il profilo di rischio del cliente desumendolo dall’esame del suo portafoglio-titoli e, quindi,dai suoi precedenti investimenti, mentre la propensione al rischio del cliente non può essere assolutamente dedotta dagli investimenti effettuati in precedenza ed il suo precedente portafoglio comunque non dimostrava una propensione al rischio. Con il s econdo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 29 del regolamento Consob n. 11522/98, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto assolto l’onere informativo a cui la banca era tenuta circa i rischi legati all’acquisto di titoli, da ricond urre ad una categoria speculativa e , quindi , ad alto rischio come i bonds argentini, mentre avrebbe dovuto segnalare all’investitore la non adeguatezza delle operazioni che si accingeva a compiere, anche se il risparmiatore non ha specificato la propria propensione al rischio. Il terzo motiv o d’impugnazione denuncia l’omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per non avere la sentenza impugnata accertato la violazione degli artt. 21 t.u.f. e 28 Reg. Consob n. 11522/1998 da parte della banca e non avere considerato il ricorrente un“investitore prudente”, senza argomentare sull’idoneità dei documenti prodotti dalla banca a ritenere assolti gli oneri su di essa gravanti, mentre avrebbe dovuto considerare tali documenti come generici ed irrilevanti, non idonei a rivestire titolo di informativa specifica come invece viene richiesto per i titoli a rischio. Il PG ha depositato requisitoria chiedendo la pronunci a d’inammissibilità del ricorso, ritenendo fondata l’eccezione preliminare sollevata dalla difesa della banca controricorrente, acquirente in sede di liquidazione coatta amministrativadella Banca popolare di Vicenza, circa la nullità della notifica del ricorso a quest’ultima, relativamente al fatto che tale banca avevaormai perso la capacità di stare in giudizio riguardo ai rapporti patrimoniali anteriori all’ammissione della procedura a norma dell’art. 83 TUB e 300 cpc. L’eccezionedi inammissibilità del ricorso in quanto notificato alla [OSCURATO:PERSONA] spa, nel domicilio eletto per il giudizio di appello, nonostanteessa fosse già stata posta in l.c.a. alla data della n otifica , è infondata . Questa Corte, infatti, in una fa ttispecie analoga riguardanteproprio la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], ha avuto modo diribadire recentemente che, attesa la ultrattività del mandato alla lite rilasciato al procuratore, la perdita di capacità della parte – che si verificaper effetto del la sottoposizione a l.c.a. – sopraggiunta dopo la conclusionedel giudizio di appello e prima della notificazione del ricorso percassazione, non osta alla regolarità della notificazione stessa, che siastata effettuata, come nella specie, presso il procur atore costituito peril giudizio di appello (Cass. 8463/2022). Nelmedesimo precedente di questa Corte appena richiamato, inoltre, siè pure chiarito che, i n tema di liquidazione coatta amministrativa dellebanche venete di cui al D.L. n. 99 del 2017, conv . con modif. in L.n. 212 del 2017, costituisce effetto del rinvio operato dall'art. 2 del medesimoD.L. alle norme del TUB, le quali a loro volta rinviano (art. 80nel testo pro tempore ) alle disposizioni della legge fallimentare per quantonon diversamen te disposto, la configurabilità dell'ammissione dei crediti con riserva anche nello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa delle banche suddette, entro i medesimi limiti operanti nella formazione dello stato passivo del fallimento. Ne consegueche il giudizio di condanna instaurato dai risparmiatori contro una delle banche venete indicate dal D.L. n. 99/2017 prima dell'apertura della l.c.a. non diventa improcedibile in esito alla detta aperturaove sia stata già pronunciata la sentenza di me rito, in quanto, a norma dell'art. 96 L. fall., il creditore, sulla base della sentenza impugnata, deve essere ammesso al passivo con riserva, mentre il commissario, dal canto suo, può proseguire il giudizio nella fase di impugnazione. Premesso ciò, i tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamenteattesa la loro connessione e parziale ripetitività. Con essiin definitiva i l ricorrente si duole che la Corte d’appello : a) abbia deltutto omesso di verificare la pur dedotta violazione degli obblighi informativi,facenti carico alla intermediaria, quanto alle caratteristiche e alla rischiosità dello specifico prodotto finanziario negoziato (bond Argentina);b) abbia, in presenza del rifiuto di fornire informazioni da partedell’investitore, impropriamente ricavato la propensione al rischio delmedesimo dalla sua pregressa operatività, propensione che ha, per di più, mal valutato escludendo conseguentemente l’inadeguatezza dell’investimentode quo . Lecensure sub b) non possono trovare accoglimento, avendo questa Cortegià avuto occasione di chiarire che l'intermediario finanziario non è esonerato dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione di investimento nel ca so in cui l'investitore nel contratto - quadro si sia rifiutatodi fornire le informazioni sui propri obiettivi di investimento e sullapropria propensione al rischio, nel qual caso l'intermediario deve comunque compiere quella valutazione, in base ai princi pi generali di correttezzae trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui egli siain possesso come, ad esempio, l'età, la professione, la presumibile propensioneal rischio alla luce delle operazioni pregresse e abituali, la situazionedi mercato (Cass. 18039/2012 e successive conformi) . La contestazione,poi, della valutazione di elevata propensione al rischio del ricorrente, tratta dalla Corte d’appello dagli elementi a sua disposizione,è inammissibile sostanziandosi in una critica di merito.E’ fondata, invece, la censura sub a). La Corte territoriale, infatti, mostradi aver confuso i piani, invece distinti, dell’obbligo informativo sullecaratteristiche del prodotto finanziario oggetto della negoziazione edell’obbligo di valutazione della ad eguatezza dell’operazione stessa, gravanti sull’intermediario, ritenendo in sostanza il primo assorbito nellainsussistenza della inadeguatezza dell’operazione posta in essere. Così invece non è, in quanto, al contrario, le valutazioni dell'adeguatezzadelle operazioni al profilo di rischio del cliente ed alla sua buona conoscenza del mercato finanziario non escludono l'inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario finanziario, atteso che anche la propensione dell'investitore pe r i nvestimenti rischiosi non esclude che egli debba poterselezionare, tra questi ultimi, quelli aventi a suo giudizio maggiori probabilitàdi successo, grazie alle informazioni che l'intermediario è tenutoa fornirgli (Cass. 8333/2018). Per quanto esposto, in accoglimento dell’indicata censura, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, affinché prenda in esame la dedotta violazione, da parte dell’intermediaria, degli obblighi informativi attinenti alle caratteristiche e alla rischiosità dei bond Argentina oggett o dell’investimento. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del grado di legittimità. P.Q.M. La Corte accogli
Sentenza Cassazione n. 02006/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris