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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 aprile 2022

Cassazione n. 43961/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 12-21.4.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale della Libertà di Catanzaro. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 12-[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catanzaro ha respinto il ricorso per riesame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento con il quale il GIP aveva applicato la misura degli arresti domiciliari ravvisando a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di rapina e ritenendo, altresì, l'esistenza di esigenze cautelari tali da giustificare la restrizione della libertà personale del ricorrente;

2. ricorre per cassazione il difensore del Capizzano lamentando 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 273, 189 e 192 cod. proc. pen.: rileva la debolezza dell'unico indizio a carico del ricorrente e consistente nel riconoscimento fotografico eseguito dalla persona offesa che, tuttavia, non aveva in precedenza offerto alcun elemento per indirizzare le indagini nei confronti dell'odierno ricorrente da lei già conosciuto da molti anni; aggiunge. che la pregressa conoscenza dell'imputato avrebbe dovuto indurre la persona offesa a fornire nella immediatezza elementi utili ad eseguire accertamenti investigativi che tuttavia non sono stati effettuati nemmeno successivamente al riconoscimento fotografico non accompagnato da alcuna precisazione ulteriore che è emersa soltanto a séguito delle indagini difensive cui l'ordinanza non fa cenno alcuno; 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 274 cod. proc. pen. e 628 cod. pen.: rileva, inoltre, che nel provvedimento impugnato manca qualsivoglia motivazione circa la attualità delle esigenze cautelari nonostante le doglianze difensive articolate sul punto;

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento del provvedimento impugnato in quanto del tutto carente di motivazione circa le esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso contiene censure non consentite in questa sede. 1.1 Non è infatti inutile ribadire quali siano i limiti alla sindacabilità, in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libertà personale; è consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Il ricorso per Cassazione, con il quale si deduca la (in)sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Cass. Pen., 5, 8.10.2008 n. 46.124, Pagliaro; Cass. Pen., 4, 2.3.2017 n. 18.795, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 31.553, Paviglianiti).

E' altresì pacifico che il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 2, 17.6.2019 n. 27.866, Mazzelli; Cass. Pen., 4, 29.5.2013 n. 26.992, PM in proc.

Tiana; Cass. Pen., 3, 21.10.2010 n. 40.873, Merja; Cass. Pen., 4, 3.5.2007 n. 22.500, Terranova).

Va anche ricordato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; questo Collegio, in particolare, condivide la tesi secondo cui "in tema di misure caute/ari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stesso modo con cui il termine indizi inteso viene utilizzato quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza.

Pertanto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 cod. proc. pen., comma 2, come si desume dall'art. 273 cod. proc. pen., comma This, che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)" (cfr., Cass. Pen., 5, 5.6.2012 n. 36.079, Fracassi; Cass. Pen., 4, 24.1.2017 n. 6.660, Pugiotto; Cass. Pen., 4, 9.11.2016 n. 53.369, lovanovic; conf., ancora, Cass. Pen., 4, 14.3.2019 n. 17.247, Marando, in cui la Corte ha ribadito i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quali elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall'art. 273 comma 1bis, cod. proc. pen.; conf., Cass. Pen., 1, 22.5.2018 n. 43.258, Tantone; Cass. Pen., 2, 8.3.2017 n. 22.968, Carrubba).

Esula, quindi, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., Cass.

SS.UU., 30.4.1997 n. 6.402, Dessimone; Cass. Pen., 4, 2.12.2003 n. 4.842, Elia; Cass. Pen., 6, 12.11.2015 n. 49.153, secondo cui la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura; conf., in tal senso, Cass. Pen., 1, 7.12.1999 n. 6.972, Alberti). 1.2 Rileva il collegio che il Tribunale ha fornito una motivazione congrua ed esaustiva in ordine alle ragioni per le quali aveva concluso per la conferma della diagnosi operata dal primo giudice in punto di gravi indizi di colpevolezza; ha spiegato, infatti, che il riconoscimento fotografico eseguito dalla persona offesa (che, secondo la difesa, in quanto vicina di casa del ricorrente, avrebbe dovuto riconoscerlo nella immediatezza e non già previa esibizione della foto) è in primo luogo idoneo in quanto prova atipica, quand'anche acquisita senza particolari formalità, a fondare una diagnosi di gravità indiziarla; in secondo luogo ha spiegato, con argomentazione che non si presta a rilievi di manifesta illogicità, che nel caso di specie la attendibilità del riconoscimento fotografico non poteva ritenersi scalfita o messa in dubbio dalle osservazioni difensive atteso che la concitazione del momento e la rapidità dell'azione, uniti al panico ed alla paura della donna, rendevano affatto inverosimile che la persona offesa non avesse riconosciuto Capizzano già al momento del fatto ma lo avesse fatto soltanto successivamente.

2. Il secondo motivo è invece fondato.

È vero che, in più occasioni, questa Corte ha avuto modo di chiarire che, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi; e che, pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte dì legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (cfr., Sez. 3 - , Sentenza n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 - 03; Sez. 6, Sentenza n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 56968 del 11/09/2017, Ghezzo, Rv. 272202 - 01 in cui la Corte ha spiegato che la natura interamente devolutiva di tale mezzo di impugnazione e la facoltatività dell'indicazione dei motivi non comportano l'automatica rilevanza di doglianze di carattere generico, sicché, in assenza della formulazione di specifiche questioni sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il giudice del riesame, pur tenuto a verificare anche tale presupposto, può, in presenza di un provvedimento motivato, limitarsi a richiamare il contenuto del titolo genetico, a condizione che mostri di averlo comunque valutato; conf., ancora, Sez. 6, Sentenza n. 18853 del 15/03/2018, Puro, Rv. 273384 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 27865 del 14/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277016 - 02).

Ciò non di meno, nel caso di specie, l'affermazione del Tribunale (cfr., pag. 1 del provvedimento) secondo cui l'impugnazione era stata focalizzata sulla gravità indiziaria e, in particolare, alla contestazione circa la attendibilità del riconoscimento fotografico operato dalla vittima, non trova riscontro ed anzi risulta smentita dal contenuto del verbale di udienza in cui, sia pure in forma estremamente sintetica (ma in termini che non possono essere in alcun modo ignorati), si era dato atto che la difesa aveva contestato vuoi il quadro indiziarlo che quello cautelare.

Su quest'ultimo aspetto, tuttavia, manca qualsivoglia motivazione.

3. Il provvedimento va pertanto annullato con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio sul punto specifico.

P.Q.M. annulla l'ordinanza cautelare limitatamente alla omessa motivazione sulle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale di Catanzaro - Sezione per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 12-21.4.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale della Libertà di Catanzaro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 12-[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catanzaro ha respinto il ricorso per riesame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento con il quale il GIP aveva applicato la misura degli arresti domiciliari ravvisando a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di rapina e ritenendo, altresì, l'esistenza di esigenze cautelari tali da giustificare la restrizione della libertà personale del ricorrente; 2. ricorre per cassazione il difensore del Capizzano lamentando 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 273, 189 e 192 cod. proc. pen.: rileva la debolezza dell'unico indizio a carico del ricorrente e consistente nel riconoscimento fotografico eseguito dalla persona offesa che, tuttavia, non aveva in precedenza offerto alcun elemento per indirizzare le indagini nei confronti dell'odierno ricorrente da lei già conosciuto da molti anni; aggiunge. che la pregressa conoscenza dell'imputato avrebbe dovuto indurre la persona offesa a fornire nella immediatezza elementi utili ad eseguire accertamenti investigativi che tuttavia non sono stati effettuati nemmeno successivamente al riconoscimento fotografico non accompagnato da alcuna precisazione ulteriore che è emersa soltanto a séguito delle indagini difensive cui l'ordinanza non fa cenno alcuno; 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 274 cod. proc. pen. e 628 cod. pen.: rileva, inoltre, che nel provvedimento impugnato manca qualsivoglia motivazione circa la attualità delle esigenze cautelari nonostante le doglianze difensive articolate sul punto; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento del provvedimento impugnato in quanto del tutto carente di motivazione circa le esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso contiene censure non consentite in questa sede. 1.1 Non è infatti inutile ribadire quali siano i limiti alla sindacabilità, in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libertà personale; è consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il ricorso per Cassazione, con il quale si deduca la (in)sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Cass. Pen., 5, 8.10.2008 n. 46.124, Pagliaro; Cass. Pen., 4, 2.3.2017 n. 18.795, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 31.553, Paviglianiti). E' altresì pacifico che il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 2, 17.6.2019 n. 27.866, Mazzelli; Cass. Pen., 4, 29.5.2013 n. 26.992, PM in proc. Tiana; Cass. Pen., 3, 21.10.2010 n. 40.873, Merja; Cass. Pen., 4, 3.5.2007 n. 22.500, Terranova). Va anche ricordato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; questo Collegio, in particolare, condivide la tesi secondo cui "in tema di misure caute/ari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stesso modo con cui il termine indizi inteso viene utilizzato quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Pertanto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 cod. proc. pen., comma 2, come si desume dall'art. 273 cod. proc. pen., comma This, che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)" (cfr., Cass. Pen., 5, 5.6.2012 n. 36.079, Fracassi; Cass. Pen., 4, 24.1.2017 n. 6.660, Pugiotto; Cass. Pen., 4, 9.11.2016 n. 53.369, lovanovic; conf., ancora, Cass. Pen., 4, 14.3.2019 n. 17.247, Marando, in cui la Corte ha ribadito i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quali elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall'art. 273 comma 1bis, cod. proc. pen.; conf., Cass. Pen., 1, 22.5.2018 n. 43.258, Tantone; Cass. Pen., 2, 8.3.2017 n. 22.968, Carrubba). Esula, quindi, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., Cass. SS.UU., 30.4.1997 n. 6.402, Dessimone; Cass. Pen., 4, 2.12.2003 n. 4.842, Elia; Cass. Pen., 6, 12.11.2015 n. 49.153, secondo cui la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura; conf., in tal senso, Cass. Pen., 1, 7.12.1999 n. 6.972, Alberti). 1.2 Rileva il collegio che il Tribunale ha fornito una motivazione congrua ed esaustiva in ordine alle ragioni per le quali aveva concluso per la conferma della diagnosi operata dal primo giudice in punto di gravi indizi di colpevolezza; ha spiegato, infatti, che il riconoscimento fotografico eseguito dalla persona offesa (che, secondo la difesa, in quanto vicina di casa del ricorrente, avrebbe dovuto riconoscerlo nella immediatezza e non già previa esibizione della foto) è in primo luogo idoneo in quanto prova atipica, quand'anche acquisita senza particolari formalità, a fondare una diagnosi di gravità indiziarla; in secondo luogo ha spiegato, con argomentazione che non si presta a rilievi di manifesta illogicità, che nel caso di specie la attendibilità del riconoscimento fotografico non poteva ritenersi scalfita o messa in dubbio dalle osservazioni difensive atteso che la concitazione del momento e la rapidità dell'azione, uniti al panico ed alla paura della donna, rendevano affatto inverosimile che la persona offesa non avesse riconosciuto Capizzano già al momento del fatto ma lo avesse fatto soltanto successivamente. 2. Il secondo motivo è invece fondato. È vero che, in più occasioni, questa Corte ha avuto modo di chiarire che, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi; e che, pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte dì legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (cfr., Sez. 3 - , Sentenza n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 - 03; Sez. 6, Sentenza n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 56968 del 11/09/2017, Ghezzo, Rv. 272202 - 01 in cui la Corte ha spiegato che la natura interamente devolutiva di tale mezzo di impugnazione e la facoltatività dell'indicazione dei motivi non comportano l'automatica rilevanza di doglianze di carattere generico, sicché, in assenza della formulazione di specifiche questioni sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il giudice del riesame, pur tenuto a verificare anche tale presupposto, può, in presenza di un provvedimento motivato, limitarsi a richiamare il contenuto del titolo genetico, a condizione che mostri di averlo comunque valutato; conf., ancora, Sez. 6, Sentenza n. 18853 del 15/03/2018, Puro, Rv. 273384 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 27865 del 14/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277016 - 02). Ciò non di meno, nel caso di specie, l'affermazione del Tribunale (cfr., pag. 1 del provvedimento) secondo cui l'impugnazione era stata focalizzata sulla gravità indiziaria e, in particolare, alla contestazione circa la attendibilità del riconoscimento fotografico operato dalla vittima, non trova riscontro ed anzi risulta smentita dal contenuto del verbale di udienza in cui, sia pure in forma estremamente sintetica (ma in termini che non possono essere in alcun modo ignorati), si era dato atto che la difesa aveva contestato vuoi il quadro indiziarlo che quello cautelare. Su quest'ultimo aspetto, tuttavia, manca qualsivoglia motivazione. 3. Il provvedimento va pertanto annullato con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio sul punto specifico. P.Q.M. annulla l'ordinanza cautelare limitatamente alla omessa motivazione sulle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale di Catanzaro - Sezione per il
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