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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 03348/2023

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uente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 11209 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2908/06/2020, depositata in data 11 dicembre 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza n. 196/04/2019 della Commissione Tributaria provinciale di Varese che aveva accolto il ricorso della detta società avverso l'avviso di accertamento relativo alla rettifica della rendita catastale proposta con DOCFA del 2016 di un'unità immobiliare identificata con la part. 8012 del foglio AB/15 del Comune di Tradate, pur mantenendo l'Ufficio la stessa categoria D/8; - la CTR ha ritenuto illegittimo l'avviso in questione di rideterminazione della rendita catastale dell'immobile ricadente nel gruppo D/8, stante, da un lato, il mancato espletamento, ai fini della stima diretta dell'immobile, del sopralluogo nel contraddittorio delle parti attesa la peculiarità del bene in questione e l'inutilizzabilità dei dati risultanti dal prezziario della Provincia di Varese, dall'altro, il vizio dì motivazione dell'atto impositivo in cui (pag. 2 della allegata relazione dì stima sintetica) si era affermato che "i valori unitari applicati alla consistenza dell'immobile, tenendo conto della specifica destinazione, sono stati desunti dai valori riferibili ad immobili ubicati nella stessa zona aventi analoghe caratteristiche, anche attraverso la consultazione di consolidati prontuari di settore" senza indicare i criteri della asserita valutazione comparativa e i beni immobili ai quali si era fatto in concreto riferimento; -la contribuente è rimasta intimata; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art.291 c.p.c., alla parte personalmente rimasta contumace in grado di appello; [OSCURATO:PERSONA] -va preliminarmente osservato che in base all'orientamento maggioritario di questa Corte che questo Collegio condivide, deve ritenersi valida la notifica del ricorso per cassazione già espletata dall'Agenzia delle entrate presso il procuratore domiciliatario in primo grado di parte contribuente, rimasta contumace in grado di appello.

Invero, le sezioni unite con la sentenza n. 14916 del 20/07/2016, hanno affermato che, sebbene in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogo della sua notificazione, la disciplina dettata dall'art. 330 c.p.c., tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell'indicazione della residenza o della sede e dell'elezione dì domicilio effettuate in primo grado, sancito dall'art. 17, comma 2, del d.lgs., 31/12/1992, n. 546, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330, comma 1, seconda ipotesi, cod. proc. civ., ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione.

A tali consolidati principi si è uniformata la giurisprudenza successiva, evidenziando che il processo tributario ha un proprio regime di notificazione degli atti, disciplinato dagli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, a tenore dei quali le notificazioni sono eseguite, salva la consegna a mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio e l'indicazione della residenza e del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi di giudizio.(cfr., Sez. 5, Sentenza n. 25117 del 07/12/2016, Rv. 641939-01).

Ora, nel caso in esame, il ricorso per cassazione risulta essere stato già notificato tempestivamente alla parte contribuente presso il domicilio eletto in primo grado (ovvero presso il procuratore domiciliatario), sicché, alla luce dei principi appena esposti, la notifica è corretta con conseguente ammissibilità del ricorso (Cass. sez. 5, n. 11031 del 2021; v. anche, nello stesso senso, ex multis, Cass. n. 26308 del 2020; Cass. 3984 del 2022); -con l'unico motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della legge n. 212/00, 3 della legge n. 241/90, d.m. n. 701/94, per avere la CTR ritenuto erroneamente, da un lato, che l'avviso di accertamento in questione, scaturito a seguito di procedura DOCFA, non fosse sufficientemente motivato, avuto riguardo alla metodologia comparativa insita nel prezziario utilizzato ritenuto non applicabile all'immobile in oggetto, asseritamente costruito con metodi innovativi, e dall'altro che non fosse stato espletato il necessario previo sopralluogo ai fini della stima diretta; - il motivo è fondato;-va premesso che in ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza, l'Agenzia ha allegato al ricorso l'avviso di accertamento in questione; - in tema di classamento di immobili, l'attribuzione della rendita catastale mediante procedura cd.

DOCFA si distingue dal riclassamento operato su iniziativa dell'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 335, della

I. n. 211 del 2004: nel primo caso, trattandosi di procedura collaborativa, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni; nel secondo caso, invece, dovendosi incidere su valutazioni già verificate in termini di congruità al fine di mutare il classamento precedentemente attribuito, la motivazione è più approfondita, in quanto volta ad evidenziare gli elementi di discontinuità che legittimano la variazione (Cass. n. 30166 del 2019; Cass. sez. 5, n. 1668 del 2021; Cass., sez. 6-5, n. 12519 del 2021); -in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (la Cassazione ha affermato l'enunciato principio in una fattispecie in cui l'accatastamento operato dall'Ufficio, diverso da quello proposto dal contribuente, teneva comunque conto della destinazione e delle caratteristiche dell'immobile, così come risultanti dall'elaborato DOCFA presentato: Cass. n. 31809 del 2018; Cass. n. 12777 del 2018); - in caso di classamento di immobili con destinazione speciale (opifici), l'attribuzione della rendita catastale realizzata in seguito alla cd. procedura DOCFA è determinata, ex art. 10, r.d.l. n. 652 del 1939, conv. in I. n. 1249 del 1939, con stima diretta per ogni singola unità e può avvenire tanto con procedimento diretto, ossia partendo dal reddito lordo ordinariamente ritraibile e detraendo le spese e le eventuali perdite, quanto con procedimento indiretto, ossia attraverso un calcolo fondato sul valore del capitale fondiario, costituito dal valore di mercato dell'immobile ovvero dal costo di ricostruzione, tenendo conto, in tale ultimo caso, del deprezzamento delle unità in ragione del loro stato attuale, del livello di obsolescenza e del ciclo di vita tecnico- funzionale (Cass. n. 7854 del 2020; Cass. n. 6554 del 2020); -in tema di classamento, l'attribuzione di rendita ai fabbricati a destinazione speciale o particolare, e specificamente quelli classificati nel gruppo catastale D), deve avvenire, come previsto anche dall'art. 7 del d.P.R. n. 604 del 1973, mediante "stima diretta", senza che ciò presupponga, peraltro, l'effettuazione di un previo sopralluogo, potendo l'Amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purché mirata e specifica, delle risultanze documentali in suo possesso (Cass. n. 6554 del 2020; Cass. n. 8529 del 2019; Cass., sez. 6-5, n. 12519 del 2021); -nella specie la [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha ritenuto non sufficientemente motivato l'avviso di accertamento, senza considerare, da un lato, che, poiché la procedura DOCFA è fortemente collaborativa e partecipativa, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei dati fattuali oggettivi e della classe attribuita (D/8, pag. 3 della sentenza impugnata) quando, come nel caso di specie, gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e la differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica (una maggiore rendita catastale secondo l'Ufficio rispetto a quanto proposto dalla società contribuente tramite DOCFA) sul valore economico dei beni e dall'altro che, trattandosi di immobile a destinazione speciale, mediante "stima diretta", l'Amministrazione può legittimamente avvalersi della valutazione delle risultanze documentali in suo possesso (come la relazione di stima sintetica), non dovendo necessariamente espletare un previo sopralluogo; il compendio normativo descritto depone infatti - con riguardo ai fabbricati a destinazione speciale - per la necessità di "stima diretta", senza tuttavia che ciò debba necessariamente presupporre l'esecuzione del 'sopralluogo'; il quale non costituisce, in materia, un diritto del contribuente né una condizione di legittimità dell'avviso attributivo di rendita, quanto soltanto un ulteriore e concorrente strumento conoscitivo di verifica ed accertamento di cui l'amministrazione finanziaria può avvalersi per operare la valutazione.

Sicché la mancanza di esso non preclude, di per sé, la valutazione mediante 'stima diretta', allorquando l'ufficio sia comunque già in possesso di tutti gli elementi valutativi idonei allo scopo.

Elementi valutativi che in tanto possono integrare 'stima diretta', in quanto appunto permettano di individuare le caratteristiche di ciascuna unità immobiliare oggetto di classamento; così da dare conto della peculiarità del caso di specie, quale criterio alternativo all'applicazione standardizzata di rendite presunte con metodo tariffario o statistico (Cass. 22886/06; Cass. n. 374 del 2017; Cass. n. 6633/2019).

Nel riaffermare questo principio, questa Corte ha precisato che: "il canone determinativo del classamento e della conseguente attribuzione della rendita catastale per gli immobili di categoria D deve basarsi, a norma del d.P.R. primo dicembre 1949, n. 1142, e dell'art. 37 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sulla stima diretta, che tenga conto delle caratteristiche del bene, potendo all'uopo essere utilizzate le risultanze emergenti dalla perizia prodotta dalla parte interessata senza necessità di sopralluogo, non costituendo esso né un diritto del contribuente né una condizione di legittimità del correlato avviso attributivo di rendita, integrando soltanto uno strumento conoscitivo del quale l'Amministrazione finanziaria può, ove necessario, avvalersi, ferma la possibilità di compiere le relative valutazioni in forza delle risultanze documentali a disposizione (Cass. n n. 6633/2019; 8529 /2019; 12743 del 23/05/2018; nn. 374 e 5600/2017; n. 5362/2020); -in conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione; P.Q.

M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 11209 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2908/06/2020, depositata in data 11 dicembre 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza n. 196/04/2019 della Commissione Tributaria provinciale di Varese che aveva accolto il ricorso della detta società avverso l'avviso di accertamento relativo alla rettifica della rendita catastale proposta con DOCFA del 2016 di un'unità immobiliare identificata con la part. 8012 del foglio AB/15 del Comune di Tradate, pur mantenendo l'Ufficio la stessa categoria D/8; - la CTR ha ritenuto illegittimo l'avviso in questione di rideterminazione della rendita catastale dell'immobile ricadente nel gruppo D/8, stante, da un lato, il mancato espletamento, ai fini della stima diretta dell'immobile, del sopralluogo nel contraddittorio delle parti attesa la peculiarità del bene in questione e l'inutilizzabilità dei dati risultanti dal prezziario della Provincia di Varese, dall'altro, il vizio dì motivazione dell'atto impositivo in cui (pag. 2 della allegata relazione dì stima sintetica) si era affermato che "i valori unitari applicati alla consistenza dell'immobile, tenendo conto della specifica destinazione, sono stati desunti dai valori riferibili ad immobili ubicati nella stessa zona aventi analoghe caratteristiche, anche attraverso la consultazione di consolidati prontuari di settore" senza indicare i criteri della asserita valutazione comparativa e i beni immobili ai quali si era fatto in concreto riferimento; -la contribuente è rimasta intimata; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art.291 c.p.c., alla parte personalmente rimasta contumace in grado di appello; [OSCURATO:PERSONA] -va preliminarmente osservato che in base all'orientamento maggioritario di questa Corte che questo Collegio condivide, deve ritenersi valida la notifica del ricorso per cassazione già espletata dall'Agenzia delle entrate presso il procuratore domiciliatario in primo grado di parte contribuente, rimasta contumace in grado di appello. Invero, le sezioni unite con la sentenza n. 14916 del 20/07/2016, hanno affermato che, sebbene in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogo della sua notificazione, la disciplina dettata dall'art. 330 c.p.c., tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell'indicazione della residenza o della sede e dell'elezione dì domicilio effettuate in primo grado, sancito dall'art. 17, comma 2, del d.lgs., 31/12/1992, n. 546, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330, comma 1, seconda ipotesi, cod. proc. civ., ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione. A tali consolidati principi si è uniformata la giurisprudenza successiva, evidenziando che il processo tributario ha un proprio regime di notificazione degli atti, disciplinato dagli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, a tenore dei quali le notificazioni sono eseguite, salva la consegna a mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio e l'indicazione della residenza e del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi di giudizio.(cfr., Sez. 5, Sentenza n. 25117 del 07/12/2016, Rv. 641939-01). Ora, nel caso in esame, il ricorso per cassazione risulta essere stato già notificato tempestivamente alla parte contribuente presso il domicilio eletto in primo grado (ovvero presso il procuratore domiciliatario), sicché, alla luce dei principi appena esposti, la notifica è corretta con conseguente ammissibilità del ricorso (Cass. sez. 5, n. 11031 del 2021; v. anche, nello stesso senso, ex multis, Cass. n. 26308 del 2020; Cass. 3984 del 2022); -con l'unico motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della legge n. 212/00, 3 della legge n. 241/90, d.m. n. 701/94, per avere la CTR ritenuto erroneamente, da un lato, che l'avviso di accertamento in questione, scaturito a seguito di procedura DOCFA, non fosse sufficientemente motivato, avuto riguardo alla metodologia comparativa insita nel prezziario utilizzato ritenuto non applicabile all'immobile in oggetto, asseritamente costruito con metodi innovativi, e dall'altro che non fosse stato espletato il necessario previo sopralluogo ai fini della stima diretta; - il motivo è fondato;-va premesso che in ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza, l'Agenzia ha allegato al ricorso l'avviso di accertamento in questione; - in tema di classamento di immobili, l'attribuzione della rendita catastale mediante procedura cd. DOCFA si distingue dal riclassamento operato su iniziativa dell'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 335, della I. n. 211 del 2004: nel primo caso, trattandosi di procedura collaborativa, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni; nel secondo caso, invece, dovendosi incidere su valutazioni già verificate in termini di congruità al fine di mutare il classamento precedentemente attribuito, la motivazione è più approfondita, in quanto volta ad evidenziare gli elementi di discontinuità che legittimano la variazione (Cass. n. 30166 del 2019; Cass. sez. 5, n. 1668 del 2021; Cass., sez. 6-5, n. 12519 del 2021); -in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (la Cassazione ha affermato l'enunciato principio in una fattispecie in cui l'accatastamento operato dall'Ufficio, diverso da quello proposto dal contribuente, teneva comunque conto della destinazione e delle caratteristiche dell'immobile, così come risultanti dall'elaborato DOCFA presentato: Cass. n. 31809 del 2018; Cass. n. 12777 del 2018); - in caso di classamento di immobili con destinazione speciale (opifici), l'attribuzione della rendita catastale realizzata in seguito alla cd. procedura DOCFA è determinata, ex art. 10, r.d.l. n. 652 del 1939, conv. in I. n. 1249 del 1939, con stima diretta per ogni singola unità e può avvenire tanto con procedimento diretto, ossia partendo dal reddito lordo ordinariamente ritraibile e detraendo le spese e le eventuali perdite, quanto con procedimento indiretto, ossia attraverso un calcolo fondato sul valore del capitale fondiario, costituito dal valore di mercato dell'immobile ovvero dal costo di ricostruzione, tenendo conto, in tale ultimo caso, del deprezzamento delle unità in ragione del loro stato attuale, del livello di obsolescenza e del ciclo di vita tecnico- funzionale (Cass. n. 7854 del 2020; Cass. n. 6554 del 2020); -in tema di classamento, l'attribuzione di rendita ai fabbricati a destinazione speciale o particolare, e specificamente quelli classificati nel gruppo catastale D), deve avvenire, come previsto anche dall'art. 7 del d.P.R. n. 604 del 1973, mediante "stima diretta", senza che ciò presupponga, peraltro, l'effettuazione di un previo sopralluogo, potendo l'Amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purché mirata e specifica, delle risultanze documentali in suo possesso (Cass. n. 6554 del 2020; Cass. n. 8529 del 2019; Cass., sez. 6-5, n. 12519 del 2021); -nella specie la [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha ritenuto non sufficientemente motivato l'avviso di accertamento, senza considerare, da un lato, che, poiché la procedura DOCFA è fortemente collaborativa e partecipativa, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei dati fattuali oggettivi e della classe attribuita (D/8, pag. 3 della sentenza impugnata) quando, come nel caso di specie, gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e la differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica (una maggiore rendita catastale secondo l'Ufficio rispetto a quanto proposto dalla società contribuente tramite DOCFA) sul valore economico dei beni e dall'altro che, trattandosi di immobile a destinazione speciale, mediante "stima diretta", l'Amministrazione può legittimamente avvalersi della valutazione delle risultanze documentali in suo possesso (come la relazione di stima sintetica), non dovendo necessariamente espletare un previo sopralluogo; il compendio normativo descritto depone infatti - con riguardo ai fabbricati a destinazione speciale - per la necessità di "stima diretta", senza tuttavia che ciò debba necessariamente presupporre l'esecuzione del 'sopralluogo'; il quale non costituisce, in materia, un diritto del contribuente né una condizione di legittimità dell'avviso attributivo di rendita, quanto soltanto un ulteriore e concorrente strumento conoscitivo di verifica ed accertamento di cui l'amministrazione finanziaria può avvalersi per operare la valutazione. Sicché la mancanza di esso non preclude, di per sé, la valutazione mediante 'stima diretta', allorquando l'ufficio sia comunque già in possesso di tutti gli elementi valutativi idonei allo scopo. Elementi valutativi che in tanto possono integrare 'stima diretta', in quanto appunto permettano di individuare le caratteristiche di ciascuna unità immobiliare oggetto di classamento; così da dare conto della peculiarità del caso di specie, quale criterio alternativo all'applicazione standardizzata di rendite presunte con metodo tariffario o statistico (Cass. 22886/06; Cass. n. 374 del 2017; Cass. n. 6633/2019). Nel riaffermare questo principio, questa Corte ha precisato che: "il canone determinativo del classamento e della conseguente attribuzione della rendita catastale per gli immobili di categoria D deve basarsi, a norma del d.P.R. primo dicembre 1949, n. 1142, e dell'art. 37 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sulla stima diretta, che tenga conto delle caratteristiche del bene, potendo all'uopo essere utilizzate le risultanze emergenti dalla perizia prodotta dalla parte interessata senza necessità di sopralluogo, non costituendo esso né un diritto del contribuente né una condizione di legittimità del correlato avviso attributivo di rendita, integrando soltanto uno strumento conoscitivo del quale l'Amministrazione finanziaria può, ove necessario, avvalersi, ferma la possibilità di compiere le relative valutazioni in forza delle risultanze documentali a disposizione (Cass. n n. 6633/2019; 8529 /2019; 12743 del 23/05/2018; nn. 374 e 5600/2017; n. 5362/2020); -in conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione; P.Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese
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