CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05684/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Venezia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Tunisia; avverso la ordinanza del 01/09/2023 del tribunale di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; , udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]PrOU \ e_ letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 1 settembre 2023 il tribunale del riesame di Venezia adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 17 luglio 2023 del Gip del tribunale di Venezia, applicativa nei confronti del medesimo della misura cautelare personale dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione al reato di cui all'art. 73 del DPR 309/90 annullava la predetta ordinanza. 2. Avverso la predetta ordinanza il Pubblico Ministero del tribunale di Venezia ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo di impugnazione. 3. Il tribunale non avrebbe proceduto ad una compiuta valutazione delle circostanze analizzate nella ordinanza del Gip che non sarebbero state poste a confronto con gli elementi valorizzati dalla difesa. In particolare si rappresenta come il quadro di gravità indiziario sia composto dal tentativo del ricorrente di non fermarsi a fronte dell'invito ad arrestarsi degli operanti, posto che il ricorrente non avrebbe avuto alcuna ragione di non fermarsi se non avesse avuto cognizione della presenza di droga nella sua vettura; dalla presenza della sostanza stupefacente, in formato ingombrante e visibile, sotto il sediolino del passeggero e non sotto il relativo tappetino; dalla circostanza per cui il passeggero si sarebbe abbassato alcune volte come ad occultare lo stupefacente, solo dopo che il ricorrente arrestò la marcia, per cui l'indagato avrebbe avuto consapevolezza della droga e per tale motivo non si sarebbe immediatamente e spontaneamente fermato, ben prima di tali ultimi comportamenti del passeggero; dalle versioni contraddittorie fornite nell'immediatezza dei fatti dal ricorrente circa i suoi rapporti con il passeggero; dal rinvenimento nella camera da letto del ricorrente di un consistente somma in contanti composta anche da banconote di piccolo taglio compatibili con l'ipotesi di reati e incompatibili con ordinari prelievi presso istituti di credito. 4. Con memoria il difensore dell'indagato illustrava le ragioni di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato atteso che emerge una lettura parziale e frammentaria dei dati disponibili da parte del tribunale, connotata di conseguenza da momenti argomentativi non logicamente coerenti, a partire dalla individuazione di ragioni giustificative del mancato immediato arresto dell'auto - ridotte ad una assertivo riferimento, nella ordinanza, ad un non meglio spiegato stato di agitazione dell'indagato (cfr. pag. 3 recante la parte motiva del provvedimento) -, pur nel quadro della ritenuta ignoranza originaria del possesso di droga da parte del passeggero, e da considerazioni che non paiono valutare appieno altri dati di fatto, quali i momenti di occultamento dello stupefacente sotto il sediolino, intervenuti dopo l'arresto dell'auto, nonché la disponibilità di banconote in piccoli tagli. Elementi che appaiono meritevoli di una nuova complessiva valutazione pur a fronte degli altri dati valorizzati nell'ordinanza. v 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che l'ordinanza debba essere annullata con rinvio per nuovo esame da parte del tribunale di Venezia. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Venezia competente ai sensi dell'art. 309 co. 7 c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp.