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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 ottobre 2023

Cassazione n. 31949/2023

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23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18582/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] l'ITALIA ([OSCURATO:PERSONA]) S .

P .

A . , in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente – avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di GENOVA n. 328/2020depositata il 17/03/2020 .

R.g. n. 18582 del 2020 Ad. 12/10/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 12/10/2023 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] la notte del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] sulla sua autovettura, modello Jeep, condotta dal figlio Federico, sull’autostrada A12 nel tratto Genova est –[OSCURATO:PERSONA] venne a collidere con una ruota , completa di cerchione, di un autoarticolato , che si trovava sulla sede stradale, tanto che subìdanni al veicolo; non avendo avuto riscontro le richieste di indennizzo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]), Luig i Coriani convenne in giudizio davanti al Tribunale di Genova la società gestrice dell’autostrada; il Tribunale, ritenuta accertata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., liquid ò in favore del Coriani undicimila e quattrocento euro, di cui cinquecento per fermo tecnico; ASPIappellò la sentenza dinanzi alla Corte di strettuale ; la Corte d’appello di Genova, nel ricostituito contraddittorio con il Coriani,ha accol to l’impugnazione , ritenendo che il Tribunale non avesse valutato adeguatamente le circostanze del caso e ha , quindi,rigettato la domanda proposta in prime cure ; avverso la sentenza n. 317 del 17/03/2020 della Corte d’appello di Genova propone ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, [OSCURATO:PERSONA]. risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] entrambe le parti hanno depositato memoria ( sebbene [OSCURATO:PERSONA] con atto poco più che di mero stile); [OSCURATO:PERSONA] R.g. n. 18582 del 2020 Ad. 12/10/2023; estensore: C. Valle il ricorrente censura come segue la sentenza della Corte territoriale; il primo motivo reca censura di violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., degli artt.2051, 1218 e 2697 cod. civ., per avere la Corte d’appello invertito l’onere della prova, pervenendo a gravare il danneggiato di un onere probatorio più ampio di quello imposto dalla legge e ritenendolo, invece, assolto da parte di [OSCURATO:PERSONA]; il secondo mezzo deduce nullità della sentenza ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 132 cod. proc. civ., 111 Cost. e 118 disp. att. cod. proc. civ., per avere la Corte giudicato sulla base di elementi non presenti e prove non raccolte in giudizio, ma soltanto sulla base di congetture ed asserzioni a cui la Corte d’appello era pervenuta solo ipotizzando che il danneggiato percorresse la sede stradale a forte velocità, senza che tale dato si rinvenisse da altri elementi probatori; il terzo mezzo deduce nullità della sentenza ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 132 cod. proc. civ., 111 Cost. e 118 disp. att. cod. proc. civ. anche per motivazione apparente e (o) perplessa e (o) illogica e per violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello , errando, non attributo all’atto pubblico – verbale di polizia stradale –il valore di prova legale dal quale nessun riferimento all’asserita forte velocità del danneggiato era emersa; il quarto motivoe il quinto motivo pon gono censur e di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 in relazione all’art. 115 e all’art. 116 cod. proc. civ. , per avere la Corte distrettuale omesso di valutare l’interruzione del nesso causale in dipendenza della condotta di guida del conducente dell’autoveicolo sul quale viaggiavano il ricorrente e il figlio; R.g. n. 18582 del 2020 Ad. 12/10/2023; estensore: C. Valle il sesto motivo deduce violazione degli art. 1218 e (o) 2043 cod. civ. in quanto la Corte territoriale avrebbe ritenuto che le ulteriori domande poste ai sensi degli artt. 2043 e 1218 c od. c iv . potessero essere implicitamente assorbite nell’accoglimento dell’appello, in quanto richiedevano una valutazione, totalmente omessa dalla Corte d’appello, dei loro diversi elementi costitutivi rispetto alla domanda di cui all’art. 2051cod. civ . ; il settimo - e d ultimo - motivo pone censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e chiede una diversa regolazione delle spese di lite in relazione all’accoglimento dei motivi d’impugnazione; il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi; è noto che, per la giurisprudenza di questa Corte, anche il custode di una strada aperta al pubblico transito risponde delle alterazioni di quella, a meno che non provi che, per il carattere improvviso della modifica delle condizioni originarie, non sia stato inesigibile un intervento tale da scongiurare, per quanto possibile, le conseguenze potenzialmente dannose di tale modifica (tra le altre: Cass., ord. 01/02/2018, n. 2480, punto 26: ove si specifica pure che, a mano a mano che il tempo trascorre dal suo accadimento in rapporto alle concrete possibilità di estrinsecazione della signoria di fatto su quella, la modifica stessa finisce con il fare corpo con la cosa stessa, sicché è a quest’ultima, come in effetti modificata anche dall’evento originariamente improvviso, che correttamente si ascrive il fatto dannoso che ne deriva); la Corte d’appello di Genova ha proceduto ad un esame meramente formale dell’assolvimento dell’obbligo di vigilanza gravante sul custode della cosa, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ, ritenendo sufficiente che [OSCURATO:PERSONA] avesse predisposto un servizio di R.g. n. 18582 del 2020 Ad. 12/10/2023; estensore: C. Valle controllo sul tratto autostradale, di circa trenta chilometri, nel quale si è verificata la collisione tra l’autovettura condotta dal figlio di [OSCURATO:PERSONA] e una ru o ta verosimilmente staccat a si dal treno di gomme di un autoarticolato, senza accertare se effettivamente detto servizio di vigilanza fosse stato espletato adeguatamente anche nelle ore notturne, in quanto l’impatto si è verificato nel corso della notte del 25/11/2012 e in concomitanza con gli eventi atmosferici avversi, quali la pioggia, che aveva no colpito l’autostrada nelle ore dell’impatto tra l’autovettura del Coriani e la ruota; invece, la corte territoriale avrebbe dovuto accertare, per escludere la responsabilità altrimenti inevitabilmente incombente sul custode della cosa, che la modifica sia stata così repentina ed improvvisa che non sia stato possibile, secondo un criterio di normalità causale, esigere in concreto dal custode un intervento di ripristino od eliminazione della modifica pericolosa, verificando non già la predisposizione astratta di un piano di interventi, ma, nello specifico, se nel medesimo contesto del sinistro questi vi fossero stati e fossero stati idonei ad elidere la responsabilità del custode; la sentenza impugnata, inoltre , è palesemente errata in punto di nesso causale, in quanto ha affermato che vi era assenza della prova del nesso causale , senza considerare che pacificamente l’ostacolo (ossia la ruota) era in origine sulla carreggiata e non rileva in alcun modo che esso fosse stato, o meno, urtato prima da altro veicolo(o anche da più di un altro veicolo): circostanza che, a tutto concedere, avrebbe dovuto essere rigorosamente provata appunto dal custode, che avesse voluto per ciò solo invocare una esenzione della propria altrimenti istituzionale responsabilità; la Corte territoriale ha, infine, incongruamente dato rilievo a fatti, quali laforte velocità dell’autovettura del Coriani, in modo del R.g. n. 18582 del 2020 Ad. 12/10/2023; estensore: C. Valle tutto apodittico, in quanto non desunti da fonti di prova ritualmente acquisite nel corso del processo di merito, desunta da elementi non decisivi e comunque non provati in giudizio , affermando che «l’importanza dei danni lamentati ed il tratto rettilineo della strada nel punto dell’incidente suscitano forti dubbi sulla velocità non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo tenuta dal conducente»; pur nella correzione, operata dalla giurisprudenza di questa Corte, sull’interpretazionedell’art. 2051 cod. civ., secondo l a qua le (Cass. n. 11152 del 27/04/2023 Rv. 667668 - 01) « la capacità di vigilare sulla cosa, di mantenerne il controllo e di neutralizzarne le potenzialità dannose non integra un elemento costitutivo della fattispecie, rilevando unicamente alla stregua di canone interpretativo della fattispecie, funzionale a disvelare la "ratio legis" che presiede all'allocazione del danno», la motivazione della Corte d’appello viola l’art. 2697 cod. civ. , attribuendo rilevanza a elementi non provati ritualmente in giudizio e comunque sulla base di circostanze fattuali non riscontratee facendo gravare in concreto l’onere della prova dell’insussistenza del caso fortuito sulla parte che ha proposto la domandae non viceversa, secondo il paradigma disegnato dal combinato disposto degli artt. 2051 e 2697 cod. civ.; il primo e il secondo motivo di ricorso sono fondati e devono, pertanto, essere accolti; i motivi dal terzo al settimo sono assorbiti dall’accoglimento dei primi due; il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è , in conclusione, cassata; la causa, in quanto sono necessari accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., è rinviata alla Corte territoriale di Genova, in diversa composizione, che, nel decidere la R.g. n. 18582 del 2020 Ad. 12/10/2023; estensore: C. Valle controversia si atterrà a quanto in questa sede statuito e provvederà, altresì, a liquidare le spese di questa fase di legittimità; il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.; P.Q.

M. accoglie il primo e il secondo motivo, assorbit i i restanti motiv i di ricorso; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Genovain diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18582/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] l'ITALIA ([OSCURATO:PERSONA]) S . P . A . , in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente – avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di GENOVA n. 328/2020depositata il 17/03/2020 . R.g. n. 18582 del 2020 Ad. 12/10/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 12/10/2023 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] la notte del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] sulla sua autovettura, modello Jeep, condotta dal figlio Federico, sull’autostrada A12 nel tratto Genova est –[OSCURATO:PERSONA] venne a collidere con una ruota , completa di cerchione, di un autoarticolato , che si trovava sulla sede stradale, tanto che subìdanni al veicolo; non avendo avuto riscontro le richieste di indennizzo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]), Luig i Coriani convenne in giudizio davanti al Tribunale di Genova la società gestrice dell’autostrada; il Tribunale, ritenuta accertata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., liquid ò in favore del Coriani undicimila e quattrocento euro, di cui cinquecento per fermo tecnico; ASPIappellò la sentenza dinanzi alla Corte di strettuale ; la Corte d’appello di Genova, nel ricostituito contraddittorio con il Coriani,ha accol to l’impugnazione , ritenendo che il Tribunale non avesse valutato adeguatamente le circostanze del caso e ha , quindi,rigettato la domanda proposta in prime cure ; avverso la sentenza n. 317 del 17/03/2020 della Corte d’appello di Genova propone ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, [OSCURATO:PERSONA]. risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] entrambe le parti hanno depositato memoria ( sebbene [OSCURATO:PERSONA] con atto poco più che di mero stile); [OSCURATO:PERSONA] R.g. n. 18582 del 2020 Ad. 12/10/2023; estensore: C. Valle il ricorrente censura come segue la sentenza della Corte territoriale; il primo motivo reca censura di violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., degli artt.2051, 1218 e 2697 cod. civ., per avere la Corte d’appello invertito l’onere della prova, pervenendo a gravare il danneggiato di un onere probatorio più ampio di quello imposto dalla legge e ritenendolo, invece, assolto da parte di [OSCURATO:PERSONA]; il secondo mezzo deduce nullità della sentenza ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 132 cod. proc. civ., 111 Cost. e 118 disp. att. cod. proc. civ., per avere la Corte giudicato sulla base di elementi non presenti e prove non raccolte in giudizio, ma soltanto sulla base di congetture ed asserzioni a cui la Corte d’appello era pervenuta solo ipotizzando che il danneggiato percorresse la sede stradale a forte velocità, senza che tale dato si rinvenisse da altri elementi probatori; il terzo mezzo deduce nullità della sentenza ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 132 cod. proc. civ., 111 Cost. e 118 disp. att. cod. proc. civ. anche per motivazione apparente e (o) perplessa e (o) illogica e per violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello , errando, non attributo all’atto pubblico – verbale di polizia stradale –il valore di prova legale dal quale nessun riferimento all’asserita forte velocità del danneggiato era emersa; il quarto motivoe il quinto motivo pon gono censur e di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 in relazione all’art. 115 e all’art. 116 cod. proc. civ. , per avere la Corte distrettuale omesso di valutare l’interruzione del nesso causale in dipendenza della condotta di guida del conducente dell’autoveicolo sul quale viaggiavano il ricorrente e il figlio; R.g. n. 18582 del 2020 Ad. 12/10/2023; estensore: C. Valle il sesto motivo deduce violazione degli art. 1218 e (o) 2043 cod. civ. in quanto la Corte territoriale avrebbe ritenuto che le ulteriori domande poste ai sensi degli artt. 2043 e 1218 c od. c iv . potessero essere implicitamente assorbite nell’accoglimento dell’appello, in quanto richiedevano una valutazione, totalmente omessa dalla Corte d’appello, dei loro diversi elementi costitutivi rispetto alla domanda di cui all’art. 2051cod. civ . ; il settimo - e d ultimo - motivo pone censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e chiede una diversa regolazione delle spese di lite in relazione all’accoglimento dei motivi d’impugnazione; il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi; è noto che, per la giurisprudenza di questa Corte, anche il custode di una strada aperta al pubblico transito risponde delle alterazioni di quella, a meno che non provi che, per il carattere improvviso della modifica delle condizioni originarie, non sia stato inesigibile un intervento tale da scongiurare, per quanto possibile, le conseguenze potenzialmente dannose di tale modifica (tra le altre: Cass., ord. 01/02/2018, n. 2480, punto 26: ove si specifica pure che, a mano a mano che il tempo trascorre dal suo accadimento in rapporto alle concrete possibilità di estrinsecazione della signoria di fatto su quella, la modifica stessa finisce con il fare corpo con la cosa stessa, sicché è a quest’ultima, come in effetti modificata anche dall’evento originariamente improvviso, che correttamente si ascrive il fatto dannoso che ne deriva); la Corte d’appello di Genova ha proceduto ad un esame meramente formale dell’assolvimento dell’obbligo di vigilanza gravante sul custode della cosa, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ, ritenendo sufficiente che [OSCURATO:PERSONA] avesse predisposto un servizio di R.g. n. 18582 del 2020 Ad. 12/10/2023; estensore: C. Valle controllo sul tratto autostradale, di circa trenta chilometri, nel quale si è verificata la collisione tra l’autovettura condotta dal figlio di [OSCURATO:PERSONA] e una ru o ta verosimilmente staccat a si dal treno di gomme di un autoarticolato, senza accertare se effettivamente detto servizio di vigilanza fosse stato espletato adeguatamente anche nelle ore notturne, in quanto l’impatto si è verificato nel corso della notte del 25/11/2012 e in concomitanza con gli eventi atmosferici avversi, quali la pioggia, che aveva no colpito l’autostrada nelle ore dell’impatto tra l’autovettura del Coriani e la ruota; invece, la corte territoriale avrebbe dovuto accertare, per escludere la responsabilità altrimenti inevitabilmente incombente sul custode della cosa, che la modifica sia stata così repentina ed improvvisa che non sia stato possibile, secondo un criterio di normalità causale, esigere in concreto dal custode un intervento di ripristino od eliminazione della modifica pericolosa, verificando non già la predisposizione astratta di un piano di interventi, ma, nello specifico, se nel medesimo contesto del sinistro questi vi fossero stati e fossero stati idonei ad elidere la responsabilità del custode; la sentenza impugnata, inoltre , è palesemente errata in punto di nesso causale, in quanto ha affermato che vi era assenza della prova del nesso causale , senza considerare che pacificamente l’ostacolo (ossia la ruota) era in origine sulla carreggiata e non rileva in alcun modo che esso fosse stato, o meno, urtato prima da altro veicolo(o anche da più di un altro veicolo): circostanza che, a tutto concedere, avrebbe dovuto essere rigorosamente provata appunto dal custode, che avesse voluto per ciò solo invocare una esenzione della propria altrimenti istituzionale responsabilità; la Corte territoriale ha, infine, incongruamente dato rilievo a fatti, quali laforte velocità dell’autovettura del Coriani, in modo del R.g. n. 18582 del 2020 Ad. 12/10/2023; estensore: C. Valle tutto apodittico, in quanto non desunti da fonti di prova ritualmente acquisite nel corso del processo di merito, desunta da elementi non decisivi e comunque non provati in giudizio , affermando che «l’importanza dei danni lamentati ed il tratto rettilineo della strada nel punto dell’incidente suscitano forti dubbi sulla velocità non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo tenuta dal conducente»; pur nella correzione, operata dalla giurisprudenza di questa Corte, sull’interpretazionedell’art. 2051 cod. civ., secondo l a qua le (Cass. n. 11152 del 27/04/2023 Rv. 667668 - 01) « la capacità di vigilare sulla cosa, di mantenerne il controllo e di neutralizzarne le potenzialità dannose non integra un elemento costitutivo della fattispecie, rilevando unicamente alla stregua di canone interpretativo della fattispecie, funzionale a disvelare la "ratio legis" che presiede all'allocazione del danno», la motivazione della Corte d’appello viola l’art. 2697 cod. civ. , attribuendo rilevanza a elementi non provati ritualmente in giudizio e comunque sulla base di circostanze fattuali non riscontratee facendo gravare in concreto l’onere della prova dell’insussistenza del caso fortuito sulla parte che ha proposto la domandae non viceversa, secondo il paradigma disegnato dal combinato disposto degli artt. 2051 e 2697 cod. civ.; il primo e il secondo motivo di ricorso sono fondati e devono, pertanto, essere accolti; i motivi dal terzo al settimo sono assorbiti dall’accoglimento dei primi due; il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è , in conclusione, cassata; la causa, in quanto sono necessari accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., è rinviata alla Corte territoriale di Genova, in diversa composizione, che, nel decidere la R.g. n. 18582 del 2020 Ad. 12/10/2023; estensore: C. Valle controversia si atterrà a quanto in questa sede statuito e provvederà, altresì, a liquidare le spese di questa fase di legittimità; il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.; P.Q. M. accoglie il primo e il secondo motivo, assorbit i i restanti motiv i di ricorso; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Genovain diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizi
Sentenza Cassazione n. 31949/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris