CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2023
Cassazione n. 02185/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] A-e2x Letti i ricorsi di Diagne OrgrEff:Erg e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali i ricorrenti deducono il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 56, 110 e 628 cod. pen., sono generici poiché fondati su rilievi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 3 e ss. della sentenza impugnata); che tali motivi sono altresì volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici di merito; ritenuto che l'ultimo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce la contraddittorietà della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in ordine agli artt. 69 e 133 cod. pen., si riferisce al trattamento punitivo, sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/12/2023 I