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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11240/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE di APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Andrea VENEGONI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente, che insiste nei motivi e conclude per l'accoglimento del ricorso con declaratoria di non doversi per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha confermato la decisione del locale Tribunale, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di furto di energia elettrica, commesso con violenza sulle cose, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge due motivi, denunciando violazione dell'art. 14 delle preleggi nonché dell'art. 25 co. 2 Cost, e dell'art. 158 cod. pen. in relazione al delitto di furto.

Sostiene, in sintesi, il difensore ricorrente che, dovendo collocarsi, il furto di energia, tra i delitti istantanei a consumazione prolungata, costituisce inammissibile interpretazione analogica l'affermazione che la prescrizione decorra dall'ultima delle plurime captazioni di energia, dal momento che la condotta di furto si perfeziona al momento dell'impossessamento della cosa mobile altrui, non rilevando le conseguenze successive.

2.1. D'altro canto, si sostiene, l'impossessamento continuativo della cosa mobile, mediante inganno con artifici e raggiri integra una truffa, mentre la sottrazione ripetuta nel tempo costituisce la reiterazione di singoli fatti di furto che si consumano di volta in volta e si prescrivono in un tempo che decorre dalla data di ogni singola sottrazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacchè reiterativo di doglianze già vagliate dalla Corte di appello in doppia conforme, e fondato su criteri ermeneutici contrastanti con la consolidata giurisprudenza di questa Corte nella quale il Collegio si riconosce.

1.1. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione.

Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608).

2. Così, il primo motivo è meramente contestativo della decisione della Corte di appello che, però, si è conformata al consolidato orientamento giurisprudenziale che, da tempo, ha posto in luce come il furto di energia elettrica è delitto "costruito" normalmente come reato istantaneo, caratterizzato dal fatto che l'evento continua a prodursi nel tempo, sebbene con soluzione di continuità: si parla, in tali casi, di delitti a "consumazione prolungata" o a "condotta frazionata", ciò, non in ragione della fattispecie tipica, ma delle specifiche modalità con cui la condotta criminosa è posta in essere.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, in tali ipotesi di reato, l'autore, sin dall'inizio, si prospetta la commissione di un'azione che sfocia in un evento che continua a prodursi nel tempo.

2.1. Sono esempi di tali fattispecie, l'usura, nel caso i cui la riscossione degli interessi avviene in modo rateale (artt. 644 e 644 ter c.p.: cfr. Cass. 2", 26553/2007, imp.

Garone, rv. 237169); la truffa in danno di enti previdenziali, con plurima ricezione di indebite prestazioni (cfr. Cass.2", 11026/2005, imp.

Becchiglia, rv. 231157); la truffa aggravata per il conseguimento di pubbliche erogazioni, con pagamenti dilazionati nel tempo (art. 640 bis c.p.: cfr. Cass. 2", 26256/2007, imp.

Cornello, rv. 237299); la corruzione con plurime e dilazionate dazioni di danaro (cfr. Cass. 4300/1997, imp.

Carabba, rv. 208886).

La conseguenza dell'inserimento del furto di energia elettrica in tale categoria di reati, rende le plurime captazioni di energia, successive alla prima, non un post factum penalmente irrilevante, ne' singole ed autonome azioni costituenti altrettanti furti, bensì singoli atti di un'unica azione furtiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione fino all'ultimo prelievo e, per quello che qui interessa, l'inizio della decorrenza della prescrizione, considerato che l'art. 158 c.p. dispone che il termine della prescrizione decorre "dal giorno della consumazione"( cfr. in motivazione Sez. 4, n. 17036 del 15/01/2009, Rv. 243959; conf.

Sez. 5, n. 1324 del 27/10/2015 (dep. 2016 ) Rv. 265850, che, in applicazione del principio, ha ritenuto che il delitto è flagrante se, quando è effettuato l'intervento della polizia giudiziaria, la captazione di energia è ancora in atto, essendo irrilevante a tal fine il momento di realizzazione dell'allaccio abusivo alla rete; conf., da ultimo, Sez. 4 n. 53456 del 15/11/2018, Rv. 274501).

2.2. Nel caso oggetto di giudizio, la consumazione prolungata del reato è cessata il giorno 15/11/2019, al momento dell'intervento dei verificatori dell'ENEL, cosicchè risulta manifestamente infondata la doglianza in punto di non corretta individuazione del tempus commissi delicti, in quanto, come espressamente motiva l'impugnato provvedimento, lo stesso è stato determinato individuando il dies ad quem alla data dell'accertamento che ha dato origine al presente processo.

Non può che convenirsi, pertanto, con i giudici di merito, che hanno calcolato il termine di prescrizione dalla data della consumazione, come prescrive l'art. 158 cod. pen., individuata correttamente nel 15/11/2019 (data dell'intervento di carabinieri e degli accertatori ENEL).

3. Inammissibile anche il secondo motivo.

Il criterio distintivo tra truffa e furto, come è noto, sta nella circostanza che, nel primo caso, la sottrazione del bene avviene con la consapevolezza della parte lesa, pur se viziata dall'inganno subìto in conseguenza di artifici e raggiri posti in essere dall'agente; nel furto, invece, si è in presenza di un impossessamento all'insaputa e contro la volontà della parte lesa.

Poiché nel furto di energia elettrica attuato mediante l'allaccio abusivo di un cavo ad una cassetta di derivazione dell'Enel, la condotta dell'agente prescinde dall'induzione in errore del somministrante ed è immediatamente diretta all'impossessamento della cosa per superare la contraria volontà del proprietario, ne discende che tale condotta integra il reato di furto (aggravato dall'uso del mezzo fraudolento) e non quello di truffa, in quanto l'alterazione del sistema di misurazione dei consumi conseguente a tale condotta determina l'erogazione dell' energia elettrica contro la volontà dell'ente erogatore. (Sez.

U, n. 10495 del 09/10/1996 Ud. (dep. 06/12/1996 ) Rv. 206174; conf.

Sez. 4, n. 3339 del 22/12/2016 (dep. 2017 ) Rv. 269013).

4. L'inammissibilità del ricorso impedisce di prendere atto della insussistenza della condizione di procedibilità, come sollecitato dalla Difesa con memoria scritta.

4.1. Atteso, cioè, che il procedimento in esame ha ad oggetto un reato -furto aggravato dalla violenza sulle cose - che, originariamente previsto nel codice come procedibile di ufficio, è divenuto, assieme ad altri, procedibile a querela della persona offesa per effetto del D. L.vo n. 150 del 2022, come modificato dalla legge n, 199 del 2002, ed entrato in vigore il 30 dicembre 2022, si pone il problema di definire l'impatto di tale innovazione sui reati commessi antecedentemente, per i quali sia già iniziato il procedimento; in particolare, occorre stabilire se occorra attendere ( in ossequio alle disposizioni transitorie di cui all'art. 85 D. Lgs. n. 150/2002) la decorrenza del termine di mesi tre per la presentazione della querela da parte della p.o., oppure sia possibile dichiarare immediatamente la inammissibilità del ricorso.

4.2. La questione è stata già affrontata dalle Sezioni unite 'Salatino' che, pronunciandosi con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, hanno affermato il principio per cui, in tema di condizioni di procedibilità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez.

U n. 40150 del 21/06/2018 Ud. (dep. 07/09/2018 ) Rv. 273551).

Nelle prime pronunce di questa Corte, successive all'entrata in vigore della richiamata novella, il principio è stato confermato, affermandosi che "in tema di condizione di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, deve escludersi che la sopravvenienza della procedibilità a querela costituisca una ipotesi di abolitio criminis, capace di prevalere sulla inammissibilità del ricorso" ( notizia di decisione n. 1/2023 sez. 5 in relazione alle decisioni assunte all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei procedimenti nn. 34563/2022 e n. 33010/2022).

Si è, più precisamente, "considerato che la sopravvenienza della procedibilità a querela (con previsione di un termine per consentire alla p.o. la formalizzazione della querela in precedenza non necessaria) non opera come una ipotesi di abolitio criminis che ( in quanto deducibile in sede esecutiva, e quindi a fortiori, per ragioni di economia processuale, rilevabile anche in sede di legittimità) potrebbe prevalere sulla declaratoria di inammissibilità del ricorso, ed, inoltre, che la parte interessata è gravata all'onere di attivare correttamente il rapporto processuale di impugnazione (con la conseguenza che il mancato rispetto delle regole processuali paralizza í poteri cognitivi del giudice), deve ritenersi, ai fini dell'operatività delle disposizioni transitorie de quibus, che, in presenza di ricorso inammissibile, il procedimento non può essere considerato "pendente".

Per tali ragioni, va dichiarata immediatamente l'inammissibilità del ricorso" (notizia di decisione n.1/2023 /sez. 2 - in relazione alla sentenza n. 15408/2022 resa nel proc. n. 15408/2022 in data 19/01/2023 - ric.

Evangelista).

5. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE di APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Andrea VENEGONI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente, che insiste nei motivi e conclude per l'accoglimento del ricorso con declaratoria di non doversi per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha confermato la decisione del locale Tribunale, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di furto di energia elettrica, commesso con violenza sulle cose, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge due motivi, denunciando violazione dell'art. 14 delle preleggi nonché dell'art. 25 co. 2 Cost, e dell'art. 158 cod. pen. in relazione al delitto di furto. Sostiene, in sintesi, il difensore ricorrente che, dovendo collocarsi, il furto di energia, tra i delitti istantanei a consumazione prolungata, costituisce inammissibile interpretazione analogica l'affermazione che la prescrizione decorra dall'ultima delle plurime captazioni di energia, dal momento che la condotta di furto si perfeziona al momento dell'impossessamento della cosa mobile altrui, non rilevando le conseguenze successive. 2.1. D'altro canto, si sostiene, l'impossessamento continuativo della cosa mobile, mediante inganno con artifici e raggiri integra una truffa, mentre la sottrazione ripetuta nel tempo costituisce la reiterazione di singoli fatti di furto che si consumano di volta in volta e si prescrivono in un tempo che decorre dalla data di ogni singola sottrazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacchè reiterativo di doglianze già vagliate dalla Corte di appello in doppia conforme, e fondato su criteri ermeneutici contrastanti con la consolidata giurisprudenza di questa Corte nella quale il Collegio si riconosce. 1.1. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608). 2. Così, il primo motivo è meramente contestativo della decisione della Corte di appello che, però, si è conformata al consolidato orientamento giurisprudenziale che, da tempo, ha posto in luce come il furto di energia elettrica è delitto "costruito" normalmente come reato istantaneo, caratterizzato dal fatto che l'evento continua a prodursi nel tempo, sebbene con soluzione di continuità: si parla, in tali casi, di delitti a "consumazione prolungata" o a "condotta frazionata", ciò, non in ragione della fattispecie tipica, ma delle specifiche modalità con cui la condotta criminosa è posta in essere. Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, in tali ipotesi di reato, l'autore, sin dall'inizio, si prospetta la commissione di un'azione che sfocia in un evento che continua a prodursi nel tempo. 2.1. Sono esempi di tali fattispecie, l'usura, nel caso i cui la riscossione degli interessi avviene in modo rateale (artt. 644 e 644 ter c.p.: cfr. Cass. 2", 26553/2007, imp. Garone, rv. 237169); la truffa in danno di enti previdenziali, con plurima ricezione di indebite prestazioni (cfr. Cass.2", 11026/2005, imp. Becchiglia, rv. 231157); la truffa aggravata per il conseguimento di pubbliche erogazioni, con pagamenti dilazionati nel tempo (art. 640 bis c.p.: cfr. Cass. 2", 26256/2007, imp. Cornello, rv. 237299); la corruzione con plurime e dilazionate dazioni di danaro (cfr. Cass. 4300/1997, imp. Carabba, rv. 208886). La conseguenza dell'inserimento del furto di energia elettrica in tale categoria di reati, rende le plurime captazioni di energia, successive alla prima, non un post factum penalmente irrilevante, ne' singole ed autonome azioni costituenti altrettanti furti, bensì singoli atti di un'unica azione furtiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione fino all'ultimo prelievo e, per quello che qui interessa, l'inizio della decorrenza della prescrizione, considerato che l'art. 158 c.p. dispone che il termine della prescrizione decorre "dal giorno della consumazione"( cfr. in motivazione Sez. 4, n. 17036 del 15/01/2009, Rv. 243959; conf. Sez. 5, n. 1324 del 27/10/2015 (dep. 2016 ) Rv. 265850, che, in applicazione del principio, ha ritenuto che il delitto è flagrante se, quando è effettuato l'intervento della polizia giudiziaria, la captazione di energia è ancora in atto, essendo irrilevante a tal fine il momento di realizzazione dell'allaccio abusivo alla rete; conf., da ultimo, Sez. 4 n. 53456 del 15/11/2018, Rv. 274501). 2.2. Nel caso oggetto di giudizio, la consumazione prolungata del reato è cessata il giorno 15/11/2019, al momento dell'intervento dei verificatori dell'ENEL, cosicchè risulta manifestamente infondata la doglianza in punto di non corretta individuazione del tempus commissi delicti, in quanto, come espressamente motiva l'impugnato provvedimento, lo stesso è stato determinato individuando il dies ad quem alla data dell'accertamento che ha dato origine al presente processo. Non può che convenirsi, pertanto, con i giudici di merito, che hanno calcolato il termine di prescrizione dalla data della consumazione, come prescrive l'art. 158 cod. pen., individuata correttamente nel 15/11/2019 (data dell'intervento di carabinieri e degli accertatori ENEL). 3. Inammissibile anche il secondo motivo. Il criterio distintivo tra truffa e furto, come è noto, sta nella circostanza che, nel primo caso, la sottrazione del bene avviene con la consapevolezza della parte lesa, pur se viziata dall'inganno subìto in conseguenza di artifici e raggiri posti in essere dall'agente; nel furto, invece, si è in presenza di un impossessamento all'insaputa e contro la volontà della parte lesa. Poiché nel furto di energia elettrica attuato mediante l'allaccio abusivo di un cavo ad una cassetta di derivazione dell'Enel, la condotta dell'agente prescinde dall'induzione in errore del somministrante ed è immediatamente diretta all'impossessamento della cosa per superare la contraria volontà del proprietario, ne discende che tale condotta integra il reato di furto (aggravato dall'uso del mezzo fraudolento) e non quello di truffa, in quanto l'alterazione del sistema di misurazione dei consumi conseguente a tale condotta determina l'erogazione dell' energia elettrica contro la volontà dell'ente erogatore. (Sez. U, n. 10495 del 09/10/1996 Ud. (dep. 06/12/1996 ) Rv. 206174; conf. Sez. 4, n. 3339 del 22/12/2016 (dep. 2017 ) Rv. 269013). 4. L'inammissibilità del ricorso impedisce di prendere atto della insussistenza della condizione di procedibilità, come sollecitato dalla Difesa con memoria scritta. 4.1. Atteso, cioè, che il procedimento in esame ha ad oggetto un reato -furto aggravato dalla violenza sulle cose - che, originariamente previsto nel codice come procedibile di ufficio, è divenuto, assieme ad altri, procedibile a querela della persona offesa per effetto del D. L.vo n. 150 del 2022, come modificato dalla legge n, 199 del 2002, ed entrato in vigore il 30 dicembre 2022, si pone il problema di definire l'impatto di tale innovazione sui reati commessi antecedentemente, per i quali sia già iniziato il procedimento; in particolare, occorre stabilire se occorra attendere ( in ossequio alle disposizioni transitorie di cui all'art. 85 D. Lgs. n. 150/2002) la decorrenza del termine di mesi tre per la presentazione della querela da parte della p.o., oppure sia possibile dichiarare immediatamente la inammissibilità del ricorso. 4.2. La questione è stata già affrontata dalle Sezioni unite 'Salatino' che, pronunciandosi con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, hanno affermato il principio per cui, in tema di condizioni di procedibilità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. U n. 40150 del 21/06/2018 Ud. (dep. 07/09/2018 ) Rv. 273551). Nelle prime pronunce di questa Corte, successive all'entrata in vigore della richiamata novella, il principio è stato confermato, affermandosi che "in tema di condizione di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, deve escludersi che la sopravvenienza della procedibilità a querela costituisca una ipotesi di abolitio criminis, capace di prevalere sulla inammissibilità del ricorso" ( notizia di decisione n. 1/2023 sez. 5 in relazione alle decisioni assunte all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei procedimenti nn. 34563/2022 e n. 33010/2022). Si è, più precisamente, "considerato che la sopravvenienza della procedibilità a querela (con previsione di un termine per consentire alla p.o. la formalizzazione della querela in precedenza non necessaria) non opera come una ipotesi di abolitio criminis che ( in quanto deducibile in sede esecutiva, e quindi a fortiori, per ragioni di economia processuale, rilevabile anche in sede di legittimità) potrebbe prevalere sulla declaratoria di inammissibilità del ricorso, ed, inoltre, che la parte interessata è gravata all'onere di attivare correttamente il rapporto processuale di impugnazione (con la conseguenza che il mancato rispetto delle regole processuali paralizza í poteri cognitivi del giudice), deve ritenersi, ai fini dell'operatività delle disposizioni transitorie de quibus, che, in presenza di ricorso inammissibile, il procedimento non può essere considerato "pendente". Per tali ragioni, va dichiarata immediatamente l'inammissibilità del ricorso" (notizia di decisione n.1/2023 /sez. 2 - in relazione alla sentenza n. 15408/2022 resa nel proc. n. 15408/2022 in data 19/01/2023 - ric. Evangelista). 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu
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