CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 07326/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28339/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E VALLE D'AOSTA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 268-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Dirigente pro tempore del [OSCURATO:PERSONA] e Territorio, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 14 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] E.Q. VISCONTI 99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocatoEMANUELA [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti- nonché AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE DELL'[OSCURATO:PERSONA], REGIONE PIEMONTE, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso SENTENZA di TRIB.SUP. [OSCURATO:PERSONA] n. 143/2022 depositata il 11/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Il Comune di Rassa propose, in data 27 maggio 2014,istanza di derivazione ad uso idroelettrico dal torrente Sorba, loc. Campello, per una portata massima di l/s 1.400 e media di l/s 375, presentando,a giustificazione della richiesta, il documento di strategicità. In particolare, a seguito dell'apposita conferenza di servizi su taledocumento edi altre vicissitudini amministrative , qui non rilevanti , intervenne la DGR n . 26 - 2159 del 16 novembre 2015, con la quale la Regione Piemonte riconobbe al progetto comunale una valenza strategica,ai sensi dell’ art. 23 del PTA ([OSCURATO:PERSONA]) della Regione Piemonte,che prevede il divieto di realizzare opere e interventi incidenti sulla qualità e quantità delle risorse idriche, con la sola esclusione dei progetti,appunto, ritenuti di valenza strategica, e con salvezza degli ulteriori assensi sull'opera, compresa l’eventuale VIA. [OSCURATO:PERSONA] e Marcello e [OSCURATO:PERSONA], nonché la Federazione nazionale [OSCURATO:PERSONA] e Legambiente del Vercellese O nlus, impugnarono il provvedimento della Regione innanzi al TAR Piemonte, col ricorso NRG 109/2016, deducendo vari profili d'illegittimità. Con sentenza n. 320 dell'8 marzo 2017, passata in giudicato, l 'adito TAR Piemonte respinse la pretesa così azionata dai suddetti ricorrenti, persone fisiche ed associazioni ambientaliste. Ripreso il procedimento concessorio ed attivato il sub-procedimento di VIA innanzi alla Provincia di Vercelli, intervenne la determina dirigenziale n. 240 del 6 aprile 2018, recante il parere favorevole di VIA con prescrizioni. Tale provvedimento ammise l 'impianto ed il prelievo , ma ne diminuì la potenza produttiva, portandola alla potenza media annua di kW 260 ed alla produzione media di kwh 3.600.000/anno. Con determina dirigenziale n. 854 del 12 dicembre 2019, la Provincia di Vercelli approvòil verbale degli atti istruttori e dei pareri espressi in conferenza di servizi (3 dicembre 2019), ossia la delibera della Giunta dell'Unione montana dei Comuni della Valsesia n. 99 del23 ottobre 2019, il verbale della conferenza interna per l'espressione del parere unico regionale in data 3l ottobre 2019 e la delibera della Giunta comunale di Rassa n. 16 del 29 giugno 2019. [OSCURATO:PERSONA] espresse parere favorevole di valenza strategica sul progetto, ridimensionato in base alla VIA, del Comune di Rassa per la concessione idroelettrica in questione e poi con la determina dirigenziale n. 869 del 19 dicembre 2019, assentì al Comune la concessione idroelettrica dal torrente Sorba. Con successivo provvedimento n. 216 del 23 dicembre 20 1 9, la Provincia medesima rilasciòal Comune di Rassa l'autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. 27 dicembre 2003 n. 387, per la costruzione e la gestione dell'impianto idroelettrico Sorba. Il Comune, quindi, con la delibera giuntale n. 28 di pari data, approv ò il progetto esecutivo dei lavori inerenti alle opere per la predisposizione della cabina di trasformazione MT/BT, relativa a tale impianto e con determina del Responsabile del Servizio tecnico n. 87 del 27 dicembre 2019,ha affidato in via diretta tali lavori ad un'impresa locale, per l'importo complessivo di€ 31.694,68. [OSCURATO:PERSONA] egli altri ricorr e nti , quantunque privi dei documenti cui avevano chiesto d'accedere, impugnaronotali provvedimenti, nonché gli atti presupposti e connessi,innanzi al Tribunale S uperiore delle [OSCURATO:PERSONA]. Con il ricorso, premes se le ragioni a sostegno della propri a legittimazione e dell’interesse ad agirein giudizio, dedussero: quanto alla determina provinciale n.854/2019, l'assenza di strategicità, avuto riguardo a d un progetto d'impianto più volte rimaneggiato e diminuito quanto a potenza produttiva,pure soggetto a costose modifiche strutturali, circostanze talida imporre una nuova verifica sul mantenimento del valore strategico dell’operaprogettata; quanto al documento unico regionale del 31 ottobre 2019 sulla reale sostenibilità economico - finanziaria dell'impianto, l'evidente incertezza del le redditività sostenuta dalla Provincia; l’insussistenza ne lla sentenza del TAR Piemonte n. 320/ 2017 di argomenti utili a dimostrare la sicura strategicità del progetto ; quanto alla concessione idraulica rilasciata il 19 dicembre 2019 dalla Provincia al Comune di Rassa, l'omessa considerazione chenel tratto sotteso dalla derivazione comunale ne insiste un'altra (incompatibile) a fini energetici rilasciata dal 2015; quanto all'AU provinciale del 23 dicembre 2019, l’illegittimità dei provvedimenti fin qui citatiche ne costituiscono la base; la violazione della VIA sull'impianto comunale, relativamente al mancato rispetto della prescrizione, posta dal parere regionale VIA, sul termine di conclusione lavori (31 dicembre 2019, salvo richiesta di proroga), ampiamente disattesoe non altrimenti surrogabile. Nelle more del giudizio, i ricorrenti, avut a contezza del disciplinare di concessione idraulica, allegato al provvedimento concessorio provinciale n. 869/2019, impugnarono co n atto per motivi aggiunti detto disciplinare, le dichiarazioni del Sindaco di Rassa del 3 aprile 2017 e del29 gennaio 2018, il parere regionale favorevole di cui alla nota prot. n. A18208, le deliberazioni della Giunta comunale di Rassa n. 1612019 e n.312019 (di conferma degli impegni di strategicità) e la delibera giuntale n. 13 del 24 aprile 2020, debitamente pubblicata e recante l'approvazione del progetto esecutivo per i lavori di costruzione dell'impianto idroelettrico comunale. Al riguardo, i ricorrenti dedussero: la non sostenibilità economica dell'opera ( che sfora l’importo di € 234.000,00), nonché l'erronea modalità di realizzazione di tale impiantoda parte del Comune ; l'omessa valutazione della preesistente captazione di terzi (segheria Resga di Brasei) sul torrente Sorba, capace di impedire il mantenimento dello stimato DMV di l/s 405; l'omesso accertamento, da parte della Provincia, di una localizzazione alternativa dell'impianto, poiché esso insiste su un'area EeA, classificata dal PRGC come di dissesto torrentizio molto elevatoe, dunque in un contesto territoriale inidoneo e vietato; la tardiva assunzione della delibera consiliare di conferma degli impegni assunti in conferenza di servizi rispetto alla valenza strategica dell'impianto, essendo la delibera intervenuta oltre il termine di30 gg. all'uopo concesso dalla conferenza stessa, non bastando che entro il termine sia stata emanata una delibera giuntale; l'omesso rispetto, nel progetto esecutivo, della prescrizione VIA circa l'obbligatorio fermo-impianto per rilasci sotto il DMV; la difformità del piano particellare d'esproprio, di cui all'All. 0102) Planimetria catastale del progetto esecutivo, rispetto a quello allegato al progetto definitivo come approvato in sede di AU; l'illegittima difformità dell'All. G 1 ) del progetto esecutivo, rispetto all'All. G) del progetto definito, peraltro già illegittimo di suo, per tutti i motivi in precedenza dedotti. Resistetteroin giudizio il Comune di Rassa e l'Unione montana dei Comuni della Valsesianonché la Provincia di Vercelli che concluse in termini simili a quelli del Comune. L’adito TSAP, con la sentenza n. 143/2022 , pronunciando in sede di giurisdizione diretta in unico grado, ha dichiarato il ricorso inammissibile , con riferimento al la posizione soggettiva delle persone fisiche e , per il resto , infondata l’impugnazione delle associazioni ambientalista, quindi,da respingere. Il TSAP,anzitutto, ha escluso , quanto alla posizione soggettiva della Busti e dei Gilardoni, la sussistenza d i un loro interesse concreto e d attuale all’impugnazione, sol perché residenti in Rassa e gestori di un ristorante sito in area adiacente o, comunque, viciniore, a quella d'intervento per l'impianto comunale, dovendoessi dimostrare « che l’intervento contestato abbia capacità di propagarsi fino ad incidere negativamente e stabilmente sulla proprietà del ricorrente, dovendo in concreto essere accertato e indagato l’interesse ad agire», non essendo,invece, sufficiente il richiamo al criterio della “ vicinitas ”, che di per sé individua la legittimazione all ’ impugnazione ma non anche l’interesse ad agire. Ha, in particolare, escluso che la realizzazione dell’impianto idroelettrico potesse deprivare l’area di proprietà privata «della sua singolare e delimitata amenità ambientale», come sostenuto da i ricorrenti , essend o da realizzare in area ricadente «in zona urbanistica destinata ad impianti tecnologici dal PRG», circostanza quest’ultima che conferma « l’insussistenza d ’ una lesione grave e duratura alla proprietà ed all’impresa dei ricorrenti». Quanto alla clausol a strategica riconosciuta ed apposta al progetto comunale, il TSAP, dopo aver richiama to la decisione del T AR Piemonte sull’impugnativa della DGR n. 28-2432/2015, provvedimento co l quale « la Regione aveva approvato il progetto e gli atti con cui tal impianto fu definito strategico», ha disat te so , perché inammissibili, « tut t e le deduzioni (..) formulate» dai ricorrenti , volte a sostenere « in modo diretto o indiretto (..) l’illegittimità o l’inutilità della valenza strategica dell’impianto comunale » , fatta eccezione per quelle «che investono profili decisori in varia guisa connotati da valutazioni tecniche», sempre sindacabili, sia pure al solo fine di verificare se la risposta data dalla P.A. « rientri o meno nella ristretta gamma di risposte plausibili, ragionevoli o proporzionate, che possano essere date a quel problema alla luce della tecnica, delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto (cfr., di recente, Cons. St. VI, 15 dicembre 2020n. 8061).» In siffatta prospettiva decisoria , il TSAP ha ritenuto di esc l u dere sia la necessità di una nuova ed ulteriore valutazione regionale di strategicità del progetto, a seguito d e ll’abbassamento di potenza dell’impianto idroelettrico , «peraltro voluto proprio per esigenze di miglior salvaguardia ambientali», sia «l’inadeguatezza della sostenibilità economico-finanziaria dell’impianto» per come ridimensionato, sia la dedotta impossibilità di mantenere il prescritto DMV a causadi altra derivazione ([OSCURATO:PERSONA] di Brasei) e di rispettare il termine di conclusione lavori, siala fondatezza di tutte le censure , formulate con i motivi aggiunti, in punto di rischio idrogeologico gravante sull ’ area d’intervento , di disciplinare di concessione idraulica e di delibera giuntale del Comune di Rassa n. 13/2020, recante l’approvazione del progetto esecutivo per lavori di costruzione dell’impianto. Per la cassazione dellapronuncia propongono ricorso la Busti, i Gilardone, la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Aosta APS, con sei motivi , cui resistono , depositando controricorso, la Provincia di Vercelli, il Comune di Rassa e la Unione Montana dei Comuni della Valsesia , mentre la Regione Piemonte , l’ Agenzia Regionale p er la Protezione dell’Ambiente, l’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], sono rimasti intimati. Le parti ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si denuncia, in relazione dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., l’erroneità della sentenza d e l TSAP per violazione dell’art. 100 cod.proc.civ., carenza ed illogicità della motivazione, nonché per travisamento dei fatti, riguardo alla declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni proposte dalla Busti e dai Gilardone, per asserita carenza d’interesse a ricorrere, omessa valutazione degli atti e documenti depositati in giudizio ariprova dell’interesse ad agire, deducendo che i ricorrenti sono titolari di un ristorante nei pressi immediati (appena una decina di metri) dell’area di localizzazione della nuova centrale idroelettrica sul torrente Sorbae che la stessa è di eccezionale valenza ambientale, paesaggistica e culturale , oltre che “a dissesto torrentizio elevato”. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia, in relazione dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod.proc.civ.,nullità del procedimento ed erroneità della sentenza del TSAP per violazione dell’art. 2909 c od .civ ., carenza ed illogicità della motivazione nonché travisamento dei fatti in relazione alla declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni proposte con riferimento alla “ valenza strategica” dell’opera progettata per effetto del l’asserito giudicato di cui alla sentenza del TAR Piemonte n. 320/2017, nonostante cheLegambiente Piemonte e Valle d’Aosta fosse estranea a quel giudizio e la decisione riguarda sse l’impugnazione di provvedimenti amministrativi diversi. Con il terzo motivo di ricorso, si denuncia, in relazione dell’art. 360, comma primo, n. 3e n. 4 , c od .p roc .c iv ., violazione dell’art. 2 3 delle [OSCURATO:PERSONA] del “Piano di Tutela delle Acque”del Piemonte, travisamento dei fatti ed illogicità della sentenza del TSAP con riguardo alla mancanza di una deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla sostenibilità economico - finanziaria del progetto , prerequisito per il riconoscimento della valenza strategica dell’intervento , dovendo essere al riguardo considerato il dimezzamento della potenza e della produttività dell’impianto di produzione di energia elettrica, nonché violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., per om e ss a pronuncia sul profilo impugnatorio concernente la dedotta carenza di istruttoria, da parte degli enti competenti, in ordine alle dichiarazione del Comune della strategicità dell’intervento. Con il quarto motivo di ricorso, si denuncia, in relazione dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod.proc.civ., erroneità della sentenza del TSAP per travisamento dei fatti ed omesso esame di documenti decisivi depositati in giudizio, con riguardo al la denunciata carenza di istruttoria e d a l difetto di motivazione nonché alla mancata valutazione degli “ impatti ambientali cumulativi” sul torrente Sorba, a causa di altra concessione di derivazione insistente sul medesimo tratto d’acqua. Con il quinto motivo di ricorso, si denuncia, in relazione dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod.proc.civ., erroneità della sentenza del TSAP per travisamento dei fatti ed omessa valutazione di documenti decisivi depositati in giudizio, con riguardo a l la denunciata carenza di istruttoria e d al difetto di motivazione nonché all a localizzazione dell’intervento in area classificata dal PRGC di Rassa (e dal PAI) a “dissesto torrentizio molto elevato” e , quindi , all’omessa valutazione di una localizzazione alternativa della centrale idroelettrica ed alla mancanza di uno studio di compatibilità dell’intervento nell’area di dissesto, inoltre , in relazione dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., violazione delle norme tecniche del PRGC e del PAI. Con il sesto motivo di ricorso, si denuncia, in relazione dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., violazione dell’art. 12, d.lgs. n. 387 del 2003, e della stessa definizione di “progetto esecutivo”, erroneità della sentenza del TSAPper travisamento dei fatti, illogicità ed omessa valutazione di documenti decisivi depositati in giudizio, con riguardo alla significativa difformità del progetto esecutivo dal progetto definitivoapprovato in sede del procedimento di VIA. Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai controricorrenti,sulla scorta del combinato disposto degli artt. 243 e 201, r.d. n. 1775 del 1933, in ragione dei prospettati limiti di ricorribilità (competenza e giurisdizione) delle sentenzedel Tribunale Superiore delle Acque. Va ricordato, al riguardo, il principio espresso d a lla costante giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui , « avverso le decisioni pronunciate, in unico grado o in grado d'appello, dal Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA], il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 111 Cost., per violazione di legge, e(…) per vizi della motivazione che si traducano nella sua inesistenza, contraddittorietà o mera apparenza, mentre non è consentito al giudice di legittimità la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle "quaestiones facti", la quale comporterebbe un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito» ( tra le altre, Cass.Sez. U. , n. 7833/2020 che richiama Cass. Sez. U., n. 28220/2018). Ne discende che, in questa sede , deve ritenersi precluso soltanto il sindacato (variamente sollecitato dai ricorrenti) sui risvolti prettamente fattuali della vicenda per cui è causa dai quali ilTSAP ha tratto il motivato convincimento circa la legittimità degli atti impugnati. Il primo motivodi ricorso, col quale si denuncia la violazione dell’art. 100 cod.proc.civ.,è fondato. [OSCURATO:PERSONA] delle acque pubbliche, in relazione alla posizione dellaBusti e dei Gilardone, ha ritenu to che il requisito della “ vicinitas ” non fosse «sufficiente a fondare l’interesse ad agire » d e i ricorrenti , non essendo «invocabile sic et simpliciter il principio di “ vicinitas ” tra la proprietà attore a e quella dell’intervento (anche) edilizio spiegato dal Comune ( … ) dovendosi dimostrare che l’intervento contestato abbia capacità di propagarsi fino ad incidere negativamentee stabilmente sulla proprietà del ricorrente . » Il criterio (generale di legittimazione) della vicinitas, prosegue l’impugnata pronuncia, «va inteso, come in ogni altro caso dedotto alla competenza di legittimità, quale specifico pregiudizio (o lesione sostanziale) derivante non solo dall’atto impugnato in sé, ma per come esso conforma la sfera giuridica dei destinatari, diretti o indiretti.» La sentenza impugnata ri marca che , ai fini della ricorrenza dell’interess e ad agire, sonoirrilevanti i l mero disturbo o i fastidi legati all’attività di cantiere, in quanto esternalità negative del tutto temporanee e mitig a bili « coi normali accorgimenti di abbattimento di polveri, rumori, movimento terra e traffico veicolare di cantiere.» I suindicati ricorrenti , dichiaratamente residenti in Rassa e tito lari d el ristorante “[OSCURATO:PERSONA] dal Pont”, sito «nei pressi immediati (appena una decina di metri!) dell’area di localizzazione della nuova centrale idroelettricasu torrente Sorba»,assumono che proprio tale situazione fattualeconcret erebbe, ai fini della impugnazione,una relazione qualificata con un territorio fluvi ale « di singolare e delimitata amenità ambientale.» Ai fini della configurabilità del vulnus , quindi, s arebbe la prossimità del ristorante a ll’ area in questione a determin a re , nel contesto fattuale dato, la potenziale lesività della d e rivazi one idrica e del re alizzando impianto di produzione idroelettrica previst o dal progetto , in quanto , « sia per le sue caratteristiche costruttivesia per i suoi inevitabili ef fetti, tanto in fase realizzativa che di eserciziocon captazione delle acque dal torrente, risulterebbe all’evidenza suscettibile di cagionare gravi pregiudizi al contesto di eccezionale valenza ambientale, paesaggistico e culturale in cui sorge l’attività ricettiva dei ricorrenti.» Orbene, aprescindere da una stretta prospettiva dominicale , e de i possibil i riflessieconomici su beni privati ed attività commerciali , le prospetta zioni de gl i odierni ricorrenti attingono d al rapporto tra persone , a mbiente e paesaggio, l’interesse ad impugnare,dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 143 del r. d. n. 1775 del 1933, una serie di atti amministrativi in materia di opere riguardanti acque pubbliche, perché adottati illegittimamente, in violazione d elle disposizioni poste a tutela delle risorse ambientalie del paesaggio. [OSCURATO:PERSONA] e d i Gilardon e prefigurano un intervento antropico in grado di incidere su valori costituzionalmente protetti , a tutela dei quali essi sono portatori d’interesse, i n quanto soggetti facenti parte della comunità legata al territorio inciso dall’iniziativa denunciata come rischi osa , per cui «l’elemento fisico-spaziale della vicinitas , intesa quale stabile collegamento tra un determinato soggetto e il territorio o l’area sul quale sono destinati a prodursi gli effettidell’atto contestato» ( Cons. Stato, Ad . Plen . , n. 22/2021 ) , assurge a criterio di differenziazione e qualificazione , rispetto a quell o facente capo a lla generalità dei consociati,dell’interesse degli impugnanti. Si tratta, a ben vedere, di interesse i n grado di radicare non solo la legittimazione a ricorrere avverso la realizzazione dell’opera , ma anche l’interesse a ricorrere contro l’azione dall’A mministra zione , per ricondurla giudizialmente nei confini della legalità, «senza che occorra la prova puntuale della concreta pericolosità della stessa.»(Cass, Sez. U., n. 21740/2019).Siffatto interesse a ricorrere ben può fondarsi , nel caso di specie, sul requisito della “vicinitas”, proprio perché gli impugna nti oltre ad esser si dichiarati residenti in Ressa e titolari di un’attività imprenditoriale i n area immediatamente adiacente a quella destinata all'esecuzione dell'intervento idraulico, ai sensi dell’art. 100 c od .p roc .c iv . (applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 cod.proc.amm.), non hannomancato di indica re nell’atto introduttivo del giudizio , in modo chiaro e specifico, quale fosse il proprio diretto interesse (oppositivo) rispetto alla realizzazione del progettato impianto idroelettrico , con riguardo sia a lle sopradette pacifichecircostanze (luogo di residenza e svo lgimento di un’attività commerciale «a soli 8 mt. d al ristorante di proprietà e 14 mt. dall’impianto idroelettrico» ( come da planimetri a allegato al ricorso originari o) , sia al le prospettate possibil i modifiche negativ e all e caratteristiche del l’area deriva nt i dall’esecuzione dell’operaprogettata, attesa la peculiare « amenità del contesto ambientale» (come da allegate fotografie), trattandosi di territorio fluviale «di eccezionale valenza ambientale, paesaggistico e culturale (quello) in cui sorge l’attività ricettiva dei ricorrenti.» Il principio di diritto regolatore della materia esaminata è quelloaffermato da queste Sezioni Unite (Cass. Sez. U., n. 18493/2021 e Cass. Sez. U., n. 20869/2022, che richiama no Cass. Sez. U., n. 21740/2019 cit. e , da ultimo, Cass. Sez. U., n. 2000/ 2024 ) secondo cu i « La legittimazione dei proprietari d'immobili o dei [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] intervento idraulico ad impugnare atti amministrativi incidenti sull'ambiente (in quanto opere riguardanti acque pubbliche) può fondarsi anche sul solo requisito della "vicinitas", il quale costituisce elemento di differenziazione di interessi qualificati - appartenenti ad una pluralità di soggetti facenti parte di una comunità identificata in base ad un prevalente criterio territoriale che evolvono in situazioni giuridiche tutelabili in giudizio - allorché l'attività conformativa dell'Amministrazione incida in un determinato ambito geografico, modificandone l'assetto nelle sue caratteristiche non soltanto urbanistiche, ma anche paesaggistiche, ecologiche e di salubritàe venga nel contempo denunziata come foriera di rischi per la salute, senza che occorra la prova puntuale della concreta pericolosità dell'opera, né la ricerca di un soggetto collettivo che assuma la titolarità della corrispondente situazione giuridica.» Si legge, infatti, nella sopra richiamata sentenza n. 18493/2021 che « il requisito della "vicinitas" è, invero, sufficiente al fine di radicare la legittimazione attiva e l'interesse a ricorrere avverso la realizzazione di un'opera, senza che occorra la prova puntuale della concreta pericolosità della stessa, né ricercare un soggetto collettivo che assuma la titolarità della corrispondente situazione giuridica, avendo peraltro i ricorrenti altresì allegato le paventate conseguenze dannose scaturenti, sotto il profilo della salute e dell'ambiente, dall'attuazione degli impugnati provvedimenti. Il requisito della "vicinitas" aggiunge, così, l'elemento della differenziazione ad interessi qualificati, che appartengono a tanti soggetti facenti parte di una comunità identificata in base ad un prevalente criterio territoriale ed evolvono in situazioni giuridiche tutelabili in giudizio, allorché l'attività conformativa della [OSCURATO:PERSONA] incida in un determinato ambito geografico, modificandone l'assetto nelle sue caratteristiche non solo urbanistiche, ma anche paesaggistiche, ecologiche e di salubrità, e venga nel contempo denunziata come foriera di rischi per la salute. Anche la giurisprudenza amministrativa sostiene che, ai fini della sussistenza delle condizioni dell'azione avverso provvedimenti lesivi dal punto di vistaambientale, il criterio della “vicinitas”,ovvero il fatto che il ricorrente viva abitualmente in prossimità del sito prescelto per la realizzazione dell'intervento o abbia uno stabile e significativo collegamento con esso, tenuto conto della portata delle possibili esternalità negative, rappresenta un elemento di per sé qualificante dell'interesse a ricorrere, non potendosi pretendere altresì la dimostrazione di un sicuro pregiudizio all'ambiente o alla salute ai fini della legittimazione e dell'interessea ricorrere (da ultimo, Consiglio di Stato sez. II, 10/03/2021, n. 2056; Consiglio di Stato Sez. IV, 9 novembre 2020, n. 6862).» Il pregiudizio può riguardare beni quali la salute, il paesaggio e l’ambiente, quest’ultimo eretto a bene costituzionalmente protetto dalla l. cost. n. 1/2022, la quale, aggiungendo un terzo comma all’art. 9 della Carta fondamentale, stabilisceche la Repubblica tutela “ l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni”(v. anche art. 117 Cost.).[OSCURATO:PERSONA] dei beni culturali edel paesaggio ( d.lgs. n. 42 del 2004) , inoltre , all’art. 131, comma 1, stabilisceche: ”Ai fini del presente codice per paesaggio si intendono parti del territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni”. Nonva sottaciuto c h e gli interessi relativi alla tutela del paesaggio , come “forma del territorio e dell'ambiente”, sono stati ripetutamente qualificati dalla Corte Costituzionale come «valori costituzionali primari» (cfr., tra le molte, le sentenze n. 151 del 1986, n. 359,n. 94 del 1985 e n. 196 del 2004, quest’ultima avente ad oggetto il condono edilizio), primarietà che la stessa giurisprudenza costituzionale ha esplicitamente inteso come «insuscettibilità di subordinazione ad ogni altro valore costituzionalmente tutelato, ivi compresi quelli economici» (in questi termini, v. sentenza n. 151 del 1986). Ne discende che non v’è spazio , nella materia de qua , per un vaglio di “meritevolezza”degli interessi di cui è chiesta la protezione , in chiave di filtro processuale, e l’ accesso alla tutela giurisdizionale può essere efficacemente garantito,se condo l ’ accezione civil - processualistica delle condizioni dell’azione , sulla base di un accertamento sostanzialmente unitario della sussistenza della legittimazione e dell’interesse ad agire, per tale via, repu tando sufficiente la “vicinitas”, nei termini dianzi ricordati, laddove «l’attività conformativa della Pubblica amministrazione (…) venga nel contempo denunziata come foriera di rischi (…)» , opzione senz’altro in linea con la ricordata giurisprudenza costituzionale. L'[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio di Stato,con la sentenza n. 22/2021, ha stabilito che, in materia d ’ impugnazione di titoli edilizi , va da riaffermata la distinzione e l'autonomia tra legittimazione e interesse al ricorso quali condizioni dell'azione, con la conseguenza che, in lineadi principio, è necessario verificare che siano presenti entrambe per scendere all'esame del merito della controversia. La decisione, tuttavia, al fine di temperar e il rigore formale di tale affermazione sulle condizioni dell’azione nel processo amministrativo , opportunamente, sottolinea « come nella realtà dei fatti e nella dinamica dei giudizi la riflessione sulla legittimazione proceda non disgiunta da quella dell’interesse, e siano entrambe fortemente condizionate dalla situazione concreta allegata dalle parti e ricavabile dagli atti di causa.» L'[OSCURATO:PERSONA], inoltre, riconosceespressamente la possibilità che il pregiudizio dedotto dall’impugnante possa ricavarsi non ex ante, ma «dall'insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso, suscettibili di essere precisate e comprovate laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o dairilievi d e l giudicante , essendo questione rilevabile d’ufficio nel rispetto dell'art. 73, comma 3, cod.proc.amm.e quindi nel contraddittorio delle parti.» Deve, allora , concludersi che la sentenza de l TSAP , con riguardo alla posizione della Busti e dei Gilardone, nella loro qualità di residenti e digestori di un’attività imprenditoriale ubicatanell’area interessata da un intervento in tema di acque, non è in linea con il suindicato orientamento giurisprudenziale di legittimità, avendoil TSAP ritenuto in idonea a radicare l’interesse a ricorrere l a mera allegazione del pericolo che « la realizzazione dell’impianto idroelettrico deprivi tale area della sua singolare e delimitata amenità ambientale»,in quanto volta a denunciare un rischio del tutto generico per l’ambiente ed il paesaggio. Il secondo motivo di ricorso èparimenti fondato. I ricorrenti censurano, sotto diversiprofili, la sentenza per aver attribuito, in violazione dell’art. 2909 cod.civ.,efficacia di giudicato esterno alla sentenza del TARPiemonte n. 320/2017 «che rigettò la pretesa attorea» , pronunciata nel giudizio col quale i ricorrenti «avevano impugnato (…) la DGR n. 28-2432/2015, con cui la Regione intimata approvòil progetto e gli atti con cui tal impianto fu definito strategico.» Deducono, in particolare, che il TSAP ha erroneamente dichiarato inammissibili le deduzioni concernenti la legittimità della dichiarata “ valenza strategica”della centrale idroelettric a , ch e consente di derogare al le prescrizioni di cui all’art. 23 delle Norme di Tutela delle Acque del Piemonte,il quale vieta gli impianti idroelettrici nell’area idrografica ad “elevata protezione”dell’[OSCURATO:PERSONA]. Evidenziano, dal punto di vista soggettivo (identità delle parti) , che [OSCURATO:PERSONA] e Valle d’Aosta APS è rimasta estranea a quel giudizio(in cui ricorrevaLegambiente Sezione Vercelli), nonché , da l punto di vista oggettivo (identità della domanda) , che il ricorso avanti al TAR aveva investito la Deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte n. 28-2432 del 6/11/2015di approvazione del progetto e gli atti che attribuivano strategicità all’opera, mentre con il ricorso davanti al TSAP è stata impugnat a la determinazione dirigenziale della Provincia di Vercelli n. 854 del 12/12/2019 avente ad oggetto la declaratoria di valenza strategi ca di un progetto diverso dal primo per caratteristiche e potenza (si passa dagli originari 497 a 226 KW),di produttività energetica ( si passa da 3.300.000 ai 1.650.000 KW) e portata derivata (da 375 a 171 l/s), come ricavabile dai provvedimenti di VIA e di autorizzazione unica, tanto da essersi resa necessaria una nuova procedura di accertamento della strategicità dell’intervento. La decisione del TSAP ha richiamato , riproducendole testualmente, le motivazioni del giudice amministrativoa sostegno del rigetto della domanda di annullamento della deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] ( bene della vita cui tendeva la domanda dei ricorrenti) e ha dichiarato inammissibili le deduzio ni proposte dai ricorrenti con le censure afferenti la legittimità della determina dirigenziale della Provincia di Vercelli n. 854 del 12/12/2019,assumendo che « in modo diretto o indiretto» i ricorrenti continu a no « a dedure l’illegittimità o l’inutilità della valenza strategica dell’impianto comunale.» In merito al l’ impugnazione della determina dirigenziale della Provincia di Vercelli n. 854 del 12/12/2019, e degli atti successivi, il giudice speciale rilev a come le ragioni dedottedai ricorrenti non fosserodissimili da quelle che avevano investito la precedente deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] , provvedimento in materia di acque pubbliche divenuto ormai definitivo , per cui l’operato accertamento meritaleconcernente la valenza strategica del progetto dove sse valere, con effettipreclusivi, anche in processi diversi , tanto più non essendo né nuove, né comunque decisive , le argomenta zioni formulate al riguardo d a gl i impugnanti., nonostante, quindi, la preclusione del giudicato sostanziale ex art. 2909 cod.civ., quale riflesso di quello formale ex art. 324 cod.proc.civ., operante nel caso di giudizi soggettivamente ed oggettivamente identici.Orbene, la definizione di giudicato in ambito amministrativo è traslataper rinvio esterno, ai sensi dell’art. 39, d.lgs. n. 104 del 2010, dai codici di diritto sostanziale e processuale civile. Nel processo amministrativogli effetti della sentenza di annullamento, con i suoi effetti conformativi, su cui si forma il giudicato, vanno determinati sulla base del "petitum" e della "causa petendi" e gli atti annullati sono quelli specificamente individuati nel dispositivo o nella motivazione della sentenza, ovvero (se tale individuazione manchi) quelli impugnati e affetti dai vizi accertati. Con riferimento, poi, al giudicato amministrativo di rigetto, che qui interessa, la relativa pronuncia lascia invariato l'assetto giuridico dei rapporti precedenti alla radicazione del giudizio e contiene anch’essa un accertamento giudiziale della situazione di fatto e di dirittodedotta in giudizio, p e r cui su questo accertamento,come è stato osserv ato (Cons. Stato, sez. V, n. 1669/2014) , non v’èragione di negare, in linea di principio, che si formi il giudicato , anche se la portata degli effetti di detto giudicato devono essere pur sempre apprezzati in relazione al"petitum" e alla "causa petendi". Ciò detto, nella fattispecie oggetto di causa, appare assorbente la cosiderazioneche tali elementi non sono affatto coincidenti nei due processi , sol che si guardi aiprovvedimenti impugnat i dinanzi al TAR del Piemonte e d a quelli impugnati dinanzi al TSAP, per cui la soluzione della controve r sia oggetto del giudizio proposto innanzi a quest’ultimo giudice n on pu ò dirsi dipend a dalla soluzionedi quella che ha costi t uito oggetto dell’altro giudiz i o . Il TAR Piemonte, peraltro, a veva rigettato il ricor so della Busti e dei Gilardoneper insussistenza di «un immediato ed automatico interesse ad agire», sulla scorta della valutazione operata « tenuto conto anche del livello in cui il progetto si trova (l’atto oggetto di sindacato è una mera dichiarazione di interesse strategico di una iniziativa cui dovranno seguire tutte le prescritte autorizzazioni in termini urbanistico edilizio, ambientale e di captazione delle acque)(…).» L'impugnata sentenza va,pertanto, cassata , in accoglimento dei primi due motivi di ricorsoe, dichiarati assorbiti i restanti motivi d’impugnazione , la causa rinviata per nuovo esame al Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] , che provvederà anchealla regolamentazione delle spese processuali . P. Q. M. La Corte, accoglie il primo e il secondo motivodi ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenz