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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 aprile 2020

Cassazione n. 06694/2023

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e ORDINANZA sul ricorso 2 í317-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 11 ,[OSCURATO:PERSONA] _1SSISTEN/A [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO V [OSCURATO:PERSONA] N 173, presso lo studio dell'avvoca;-( [OSCURATO:PERSONA], rappresenblo e difeso dagli avvocati G :.J,SEPPE MAZZAR1',L1-1, 1-1ARALD BONURA; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], miNun DIEGO, elettivamente domiciliati presso lo sui dio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]0 VANNUCCI, che li rappresenta e difende; - controrícorrenii e ricorrenti incidentali - Nonché da: - ricorrenti incidentali - a.vverso la sentenza n. 91/20 !O della CORTE :APPELLO di 1IR1:,NZI, depositata il 10/04/2020: udita la relazione della causa volta nella camera di consiglio del 22/12/2022 dal Consigliere Doi t [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2020 n. 26317 sez.

ML - ud. 22-12-20,-12 -2- \duna,. za camerale del 22 dieeinbre 2022 — Pres.

Leone, rel. 37) R.<;. 26317/2020 CASSA C;NOMr.1 / BAGNOLI e MINI_JTI DIEGO - Con sentenza del 10 aprile 2020 la corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto l'opposizione presentata dai sig.ri Minuti e Bagnoli e annullato le impugnate cartelle di pagamento emesse dalla Cassa di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di contribuzione rninima cd oneri accessori, per carenza dei presupposti sottesi agli obblighi previdenziali. .1vverso tale sentenza ha proposto ricorso la Cassa per due motivi. cui resistono i contribuenti con controricorso e con ric(nso incidentale condizionato.

Con up primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., parte rieorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art .. 1, 1.. 37/1967, artt. 10 e

22. L. 773/1982, della Legge delega n. 537/1993, art. 1, co. 32 e 33, degli artt. 1 ss D. Lgs. 509/1994, art. 2 D. Lgs. 30/2006 e dell'art. 5 dello Statuto della Cassa, per aver la corte territoriale tra.. isato la ratio solidaristica della o.witribuzione rninima — impo:ta dalla [OSCURATO:PERSONA]: a tutti gli iscritti all'albo professionale di cui all'art. 22 l,. 773; 1982 - a prescindere dall'accer amento della cd. continuità professionale e della pi Auzione di un reddito professionale.

Con un secondo motivo si coni esta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., la motivazione perplessa e contraddittoria del provvedimento impugnar() e la violazione e falsa applicazione degli arti. 2, co. 25, 1.335/1995 e art. 1, co. 2, D. 1.gs. 103/1996, per aver la corte territoriale ritenuto, da un lato, non pii necessario l'esercizio continuativo della professione, quale requisito sotteso all'iscrizione alla Cassa e, dall'altro, rilevato che la disciplina regolamentare dell'Unte non e' suscettibile di superare il divieto di doppia iscrizione ( >bbligatoria ed eliminare la categoria dei c.d. iscritti facoltativi. 11 moti\-o del ricorso incidentale condizionato, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 22

1. n. 773/89, art. 3 co. 12 L. n. 335 /95, art.

I co. 4 lett.

A ed art. 3 co. 4, art. 1 co. 3 D. 1,gs. . 509/1994, art. 1 co. 763, L. n. 296/2006, art. 1 co. 488 L. n. 147/2013, per aver il giudice di secondo grado ritenuto legittimo che la disciplina regolamentare adottata dalla C.I.P..' in forza del D. l.gs.

N. 509/1994 possa derogare la disciplina normativa delineata all'art. 22

1. n. 7 73,1982, modificando, così, i presupposti sortesi all'iscrizione alla Cassa.

I motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione.

Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez.

Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, RV. (65731-01) che, in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo pr‘ )fessionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la me -a iscrizi(.ne ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei o nfronti della previdenza di categoria.

Dall'obbligo di iscrizione alla Cassa -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condi/ioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da patte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, sol ) nei limfi delle cc indizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i contrc ili opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti.

Le dette condizioni, sulla base della delibexa n. 2/2003 del Cd.1. della Cassa, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attivit.i professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA; sulla bas2 della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso tei7i può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ceni. sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- ientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra.

Deve peraltro precisarsi che la prova delle condizioni previste dalla delibera deve essere fornita con le modalità dalla stessa previste, in quanto solo in tal modo la Cassa può attivare i controlli necessari in concreto per verifica •e l'effettività della situazione dichiarata dal professionista.

La sentenza impugnata, nell'escludere nella specie in ogni caso gli obblighi contributivi minirni dei professionisti iscritti all'albo e, dall'altro lito, nell'ammettere che la prova circa la ricorrenza delle condizioni dall'esonero possa essere data in giudizio sebbene non documentata previamente secondo Ic forme indicate dalla delibera 124/09 della Cassa, non si e attenuta al su esteso principio e deve essere cassata in accoglimento dei motivi di ricorso principale.

Il motivo del ricorso incidentale condizionato va disatteso in ragione di quanto già detto, essendosi già affermato che il regolamento della cassa ha definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla

I. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti" (cfr., altresì, Cass. n. 4568 del 2021).

La causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composi tione per un nuovo - esame, ed anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la caira alla stessa corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio Ai legittimità.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso 2 í317-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 11 ,[OSCURATO:PERSONA] _1SSISTEN/A [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO V [OSCURATO:PERSONA] N 173, presso lo studio dell'avvoca;-( [OSCURATO:PERSONA], rappresenblo e difeso dagli avvocati G :.J,SEPPE MAZZAR1',L1-1, 1-1ARALD BONURA; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], miNun DIEGO, elettivamente domiciliati presso lo sui dio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]0 VANNUCCI, che li rappresenta e difende; - controrícorrenii e ricorrenti incidentali - Nonché da: - ricorrenti incidentali - a.vverso la sentenza n. 91/20 !O della CORTE :APPELLO di 1IR1:,NZI, depositata il 10/04/2020: udita la relazione della causa volta nella camera di consiglio del 22/12/2022 dal Consigliere Doi t [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2020 n. 26317 sez. ML - ud. 22-12-20,-12 -2- \duna,. za camerale del 22 dieeinbre 2022 — Pres. Leone, rel. 37) R.<;. 26317/2020 CASSA C;NOMr.1 / BAGNOLI e MINI_JTI DIEGO - Con sentenza del 10 aprile 2020 la corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto l'opposizione presentata dai sig.ri Minuti e Bagnoli e annullato le impugnate cartelle di pagamento emesse dalla Cassa di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di contribuzione rninima cd oneri accessori, per carenza dei presupposti sottesi agli obblighi previdenziali. .1vverso tale sentenza ha proposto ricorso la Cassa per due motivi. cui resistono i contribuenti con controricorso e con ric(nso incidentale condizionato. Con up primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., parte rieorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art .. 1, 1.. 37/1967, artt. 10 e 22. L. 773/1982, della Legge delega n. 537/1993, art. 1, co. 32 e 33, degli artt. 1 ss D. Lgs. 509/1994, art. 2 D. Lgs. 30/2006 e dell'art. 5 dello Statuto della Cassa, per aver la corte territoriale tra.. isato la ratio solidaristica della o.witribuzione rninima — impo:ta dalla [OSCURATO:PERSONA]: a tutti gli iscritti all'albo professionale di cui all'art. 22 l,. 773; 1982 - a prescindere dall'accer amento della cd. continuità professionale e della pi Auzione di un reddito professionale. Con un secondo motivo si coni esta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., la motivazione perplessa e contraddittoria del provvedimento impugnar() e la violazione e falsa applicazione degli arti. 2, co. 25, 1.335/1995 e art. 1, co. 2, D. 1.gs. 103/1996, per aver la corte territoriale ritenuto, da un lato, non pii necessario l'esercizio continuativo della professione, quale requisito sotteso all'iscrizione alla Cassa e, dall'altro, rilevato che la disciplina regolamentare dell'Unte non e' suscettibile di superare il divieto di doppia iscrizione ( >bbligatoria ed eliminare la categoria dei c.d. iscritti facoltativi. 11 moti\-o del ricorso incidentale condizionato, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 1. n. 773/89, art. 3 co. 12 L. n. 335 /95, art. I co. 4 lett. A ed art. 3 co. 4, art. 1 co. 3 D. 1,gs. . 509/1994, art. 1 co. 763, L. n. 296/2006, art. 1 co. 488 L. n. 147/2013, per aver il giudice di secondo grado ritenuto legittimo che la disciplina regolamentare adottata dalla C.I.P..' in forza del D. l.gs. N. 509/1994 possa derogare la disciplina normativa delineata all'art. 22 1. n. 7 73,1982, modificando, così, i presupposti sortesi all'iscrizione alla Cassa. I motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez. Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, RV. (65731-01) che, in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo pr‘ )fessionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la me -a iscrizi(.ne ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei o nfronti della previdenza di categoria. Dall'obbligo di iscrizione alla Cassa -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condi/ioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da patte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, sol ) nei limfi delle cc indizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i contrc ili opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti. Le dette condizioni, sulla base della delibexa n. 2/2003 del Cd.1. della Cassa, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attivit.i professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA; sulla bas2 della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso tei7i può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ceni. sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- ientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra. Deve peraltro precisarsi che la prova delle condizioni previste dalla delibera deve essere fornita con le modalità dalla stessa previste, in quanto solo in tal modo la Cassa può attivare i controlli necessari in concreto per verifica •e l'effettività della situazione dichiarata dal professionista. La sentenza impugnata, nell'escludere nella specie in ogni caso gli obblighi contributivi minirni dei professionisti iscritti all'albo e, dall'altro lito, nell'ammettere che la prova circa la ricorrenza delle condizioni dall'esonero possa essere data in giudizio sebbene non documentata previamente secondo Ic forme indicate dalla delibera 124/09 della Cassa, non si e attenuta al su esteso principio e deve essere cassata in accoglimento dei motivi di ricorso principale. Il motivo del ricorso incidentale condizionato va disatteso in ragione di quanto già detto, essendosi già affermato che il regolamento della cassa ha definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla I. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti" (cfr., altresì, Cass. n. 4568 del 2021). La causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composi tione per un nuovo - esame, ed anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la caira alla stessa corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio Ai legittimità. Cos
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