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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 06556/2023

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eguente: ORDINANZA sul ricorso 26762/2020 proposto da: la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 22, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 448/2020 della Corte di Appello di FIRENZE, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], R.G. n. 405/2020. udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 199/2020, il Tribunale di Pisa accoglieva il ricorso in opposizione, proposto ai sensi dell'art. 1, comma 51, L. n. 92/2012, dall'attore [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del medesimo Tribunale che, nella fase sommaria, aveva respinto le sue istanze; dichiarava la nullità dell'impugnato licenziamento disciplinare al lavoratore intimato dalla società datrice di lavoro [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., con lettera del 25.2.2019, condannando la società alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno pari a tutte le retribuzioni maturate sino alla reintegra, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per lo stesso periodo, nonché al pagamento delle spese della doppia fase, come liquidate.

2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Firenze respingeva il reclamo che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto contro la decisione finale di primo grado e compensava per la metà le spese del secondo grado, come liquidate per intero, condannando la reclamante al pagamento della residua metà, e dando atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del raddoppio del contributo unificato a carico della reclamante.

3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, nel respingere il reclamo sulle questioni procedurali relative alla violazione degli artt. 53 e 54 di cui all'AH.

A al r.d. n. 148/1931, segnatamente circa la mancata costituzione del Consiglio di disciplina e quindi della mancata pronuncia di tale organo circa la destituzione del lavoratore, con ampia motivazione riteneva in sintesi che effettivamente tali disposizioni fossero state violate, che il lavoratore non era decaduto dalla facoltà di chiedere l'intervento del consiglio di disciplina, che le disposizioni del cit. r.d. in tema di consiglio di disciplina fossero tuttora vigenti, che, quanto agli effetti della mancata costituzione del consiglio di disciplina, l'omesso ricorso al giudizio di tale organo, nonostante la rituale richiesta del lavoratore, viziava dunque irrimediabilmente il procedimento sanzionatorio conclusosi con la inflizione della sanzione direttamente dalla parte datoriale, competendo perciò al reclamato la piena tutela ex art. 18 L. n. 300/1970.

4. Avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

5. Ha resistito l'intimato con controricorso.

6. La ricorrente ha prodotto memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente dev'essere rilevata la tardività della notifica del controricorso.

Difatti, il ricorso per cassazione è stato notificato il 27.10.2020, ed il termine (di 20 giorni) per il suo deposfto scadeva il 16.11.2020; conseguentemente, il termine di 20 giorni per la notifica del controricorso a far tempo da quest'ultima data, ai sensi dell'art. 370, comma primo, c.p.c., andava a scadere il 7.12.2020 (tenendo conto che il precedente giorno 6 era una domenica); laddove il controricorso è stato notificato il 17.12.2020, e quindi tardivamente.

2. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 53 dell'ali.

A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, nonché degli artt. 1703 e 1708 cod. civ.".

3. Con il secondo motivo di ricorso, denuncia ex art. 360 n. 3 c.p.c.

"Violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 54 dell'ali.

A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148".4.

Con il terzo motivo, la stessa denuncia ex art. 360 n. 3 c.p.c.

"Violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della L. 20 maggio 1970, n. 300".

5. Il primo motivo di ricorso dev'essere giudicato inammissibile.

5.1. A mezzo dello stesso, la ricorrente ripropone una questione che formava oggetto del suo primo motivo di reclamo.

Come riferisce la Corte territoriale, con quel motivo, essa "contestava la decisione del Tribunale in tema di decadenza del lavoratore dalla facoltà di chiedere l'intervento del consiglio di disciplina ai sensi dell'art. 53 comma 8 RD 148/1931, sostenendo che la comunicazione dell'opinamento di destituzione fatta reall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] era utile ai fini del decorso del termine di decadenza, essendo questi munito di mandato da parte del lavoratore".

In proposito, la stessa Corte - dopo aver dato conto di quanto ritenuto dal primo giudice in proposito e delle posizioni assunte in merito dalle parti in sede di reclamo - ha considerato: "[OSCURATO:PERSONA] concorda con la decisione del primo giudice.

In primo luogo, è inequivoca la lettera della disposizione, che prescrive che l'opinamento sia reso noto all'interessato con "comunicazione scritta personale", la cui rilevanza è evidente alla luce delle conseguenze della mancata presentazione di giustificazioni nello stretto termine dei cinque giorni successivi, ovvero la definitività della destituzione.

Né possono essere utili le pronunce della Corte di Cassazione richiamate dalla parte reclamante, che riguardano istituti diversi (atti interruttivi della prescrizione e impugnazione del licenziamento), per i quali la legge non prevede affatto il compimento "personale" da parte dell'interessato, restando quindi possibile il conferimento di un mandato ad altro soggetto, o la ratifica successiva dell'atto da questi compiuto.In ogni caso, poi, anche ammettendo nel caso di specie la possibilità di un mandato, dovrebbe trattarsi di una specifica procura avente ad oggetto proprio l'atto del ricevimento dell'opinamento di destituzione da parte del lavoratore, procura che il lavoratore nega e della quale non vi è la minima prova, anzi elementi di segno contrario, posto che: - le comunicazioni alle quali fa riferimento la società (del 3 e 6 dicembre) riguardano solo le giustificazioni rese nel procedimento disciplinare e i chiarimenti richiesti dal datore, e dalle stesse non può che desumersi l'esistenza di un mandato relativo a queste sole giustificazioni (peraltro la prima sottoscritta anche dal lavoratore, la seconda avente ad oggetto solo la replica ai chiarimenti richiesti), mandato che la difesa del reclamato riconosce essere il solo conferito al legale, peraltro in via orale; - non risulta alcuna "ratifica" successiva da parte del lavoratore, che non ha inviato le proprie "ulteriori giustificazioni" nei cinque giorni dopo il 4.1.2019, ma solo dopo avere ricevuto la successiva comunicazione personale del 25.1.2019; - la stessa società ha inviato, appunto, al lavoratore una successiva comunicazione personale, con l'espresso avviso che dalla stessa decorreva il termine di 5 giorni per presentare le giustificazioni ex art. 53 comma 8 RD 148/1931, segno evidente che riteneva non corretta la precedente del 4.1.2019 indirizzata all'avv. [OSCURATO:PERSONA]".

5.2. Orbene, a detta dell'impugnante, "1.

La Corte territoriale sottolinea che l'art. 53, comma 6, dell'Ali.

A al r.d. n° 148 dispone che «L'opinamento è reso noto agli interessati con comunicazione scritta personale», sottintendendo che quest'ultimo aggettivo debba essere letto come «all'indirizzo del dipendente»: che cioè l'espressone «comunicazione scritta personale» voglia dire «comunicazione inviata all'indirizzo personale».

Non è così, come risulta da un'interpretazione sistematica del r.d. n° 148, al quale appartiene l'art. 53 qui in esame".

Non è dato comprendere, però, donde la ricorrente abbia tratto il "sottinteso" che attribuisce alla Corte distrettuale.

5.3. Inoltre, secondo la ricorrente, la Corte d'appello nega l'esistenza di un mandato idoneo, affermando che sarebbe stata necessaria "una specifica procura avente ad oggetto proprio l'atto del ricevimento dell'opinamento di destituzione da parte del lavoratore, procura che il lavoratore nega e della quale non vi è la minima prova di segno contrario", ma così ragionando avrebbe "rovesciato i termini giuridici corretti della questione".

Sennonché, l'oltremodo esteso sviluppo della doglianza rende del tutto evidente che essa si fonda su una diversa lettura delle risultanze processuali (cfr. in particolare le pagg. 11-12, 16-18 del ricorso), comprensiva, a titolo esemplificativo, dell'assunto che l'interpretazione del c.d. reinvio della comunicazione personale, da parte della Corte territoriale, sarebbe "tanto apodittica quanto giuridicamente irrilevante" (cfr. pagg. 18-19 del ricorso).

Va da sé, però, che tanto non può reputarsi ammissibile in questa sede di legittimità, tanto più che la ricorrente neppure fa valere la violazione di qualcuna delle regole in tema di interpretazione degli atti di cui agli artt. 1362-1371 c.c.

6. Passando, perciò, ad esaminare il secondo motivo, premette la ricorrente che la Corte fiorentina motivava come segue sulla questione dell'inesistenza nella specie del consiglio di disciplina: <"Tanto chiarito, non è poi seriamente discutibile che il senso delle norme del RD qui controverse possa essere quello di consentire l'accesso alla deliberazione del Consiglio di disciplina soltanto ove il medesimo sia già costituito - altrimenti potendosi facilmente vanificare la garanzia riconosciuta dalla norma al lavoratore senza nemmeno bisogno di una modifica della disposizione di legge" (così a pag. 16 della sentenza)>.

Secondo l'impugnante, allora, tale interpretazione contrastava, in primo luogo, con la lettera degli artt. 53, commi 8 e 10, del r.d. n. 148.

Sempre per la ricorrente, qualora l'art. 53 cit. dovesse interpretarsi nel senso ritenuto dalla Corte territoriale, essa contrasterebbe coll'art. 41 Cost. Ed infatti, secondo la stessa, la stessa Corte nel negare l'incostituzionalità della norma, effettuava un bilanciamento in astratto di diritti parimenti garantiti dalla Carta costituzionale, il che equivaleva a uno pseudo-bilanciamento.

La ricorrente, ancora, sostiene che la previsione del Cdd era doppiamente disponibile, come regola, perché può essere abrogata dalla contrattazione collettiva, e, ammessane la perdurante vigenza, nei casi specifici, perché, anzi, la sua applicazione dev'essere specificamente richiesta dall'interessato.

Per contro, la sospensione sine die del potere disciplinare si risolve, all'evidenza, nella sua negazione, che la Corte riteneva di mitigare, richiamando la possibilità dei ricorrere ad una sospensione cautelare, che, invece, non poteva surrogare l'esercizio del potere disciplinare.

7. La Corte fiorentina ha anzitutto confermato l'attuale vigenza delle norme dell'AH.

A al r.d. n. 148/1931 in tema di consiglio di disciplina, concludendo che nessun dubbio di irragionevole disparità di trattamento si poteva essere concretizzato con la norma di cui all'art. 102, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 112/1998, poiché con tale norma il legislatore nazionale ha provveduto, per quanto di sua competenza con riguardo alle gestioni governative, lasciando al legislatore regionale una analoga facoltà (peraltro, nel caso in esame non sfruttata dalla Regione Toscana) (cfr. in extenso le facciate 10-11 della sua sentenza).

Di seguito, è passata a considerare gli effetti della mancata costituzione del consiglio di disciplina, ritenendo in primo luogo infondati i dubbi sulla violazione della libertà d'impresa prospettati dall'allora società reclamata, "dovendosi tenere conto, nel corretto bilanciamento dei diritti parimenti garantiti dalla Carta costituzionale, della tutela alla conservazione del posto al lavoratore, parte "debole" del rapporto negoziale rispetto al datore.

Ed è proprio in funzione di tale tutela che l'art. 53 RD pone, per il caso dell'opinamento delle sanzioni più gravi, una forma di garanzia procedurale ulteriore (del tutto speciale anche rispetto a quella che poi imporrà l'art. 7 della L. n. 300/70), costituita dal deferimento, su istanza del lavoratore, della decisione sanzionatoria ad un organo terzo rispetto al datore di lavoro stesso".

In proposito rilevava "come l'eventualità del ricorso al Consiglio di disciplina non equivalga affatto, come sembra conseguire al percorso argomentativo dell'azienda, alla facoltatività dello stesso, se non per parte del lavoratore.

Cioè a dire che, sebbene non sia previsto come obbligatorio in ogni caso di opinamento delle sanzioni più gravi, laddove però il lavoratore ne faccia richiesta nel termine stabilito dalla norma, l'intervento del Consiglio diventa obbligatorio per la delibazione definitiva sulle conseguenze disciplinari della contestazione a suo tempo effettuata dall'impresa.

L'omesso ricorso al giudizio di disciplina, nonostante la rituale richiesta del lavoratore, vizia dunque irrimediabilmente il procedimento sanzionatorio conclusosi con la inflizione della sanzione direttamente da parte datoriale" (ma v. anche in questo caso nella sua interezza l'apposito paragrafo dell'impugnata sentenza).8.

Rileva allora il Collegio che il motivo in esame non si confronta con la completa motivazione dell'impugnata sentenza, nella quale già era contenuta argomentata risposta ai rilievi ora riproposti dalla ricorrente.

Questa, inoltre, non considera che nella valutazione giuridica del caso la Corte d'appello si era costantemente riportata alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità e, segnatamente, a Cass. civ., sez. lav., 14.5.2019, n. 12770.

In particolare, quest'ultima decisione, in relazione a fattispecie concreta analoga a quella che qui ci occupa, richiamando precedenti di legittimità in senso conforme, ha confermato la perdurante vigenza della normativa di cui agli artt. 53 e 54 dell'Ali.

A al r.d. n. 148/1931, giudicando del tutto irrilevante il fatto che gli enti competenti non avessero esercitato il potere di nomina dei componenti di consiglio di disciplina (il caso riguardava il licenziamento/destituzione di un dipendente di una società di trasporti pubblici della Regione [OSCURATO:PERSONA], la quale non aveva inteso appunto nominare i componenti di detto organo).

9. Non può essere ignorato, inoltre, che, dopo tale decisione, la Corte costituzionale, nella sent. 31.7.2020, n. 188, sia pure nell'occuparsi di questioni di legittimità costituzionale di norme dell'Ali.

A al r.d. più volte cit. diverse da quelle che qui ci occupano, ma sempre riguardanti il campo disciplinare, ha ritenuto che "il legislatore ha univocamente inteso mantenere in vita il testo normativo considerato", ripercorrendone le più recenti vicende circa una sua abrogazione poi "rientrata" (cfr. il § 5 di tale decisione).

In particolare, ha considerato il Giudice delle leggi che "il legislatore è tornato sui suoi passi.

La disposizione abrogatrice è stata, infatti, a sua volta abrogata dall'art. 9-quinquies, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2017, n. 123.

Ciò a testimonianza del fatto che il legislatore continua ad annettere una valenza significativa alla presenza nel sistema di una regolamentazione speciale di settore".

10. E, una volta di nuovo ribadita la perdurante vigenza della disciplina in questione nella sua globalità (senza voler considerare le leggi regionali, le quali, come nel caso della Regione Toscana, ancora presuppongono la persistente previsione in particolare dei consigli di disciplina, tanto da regolarne la nomina), quanto ritenuto dalla Corte territoriale risulta conforme ai precedenti specifici di legittimità.

Invero, ciò che la ricorrente ora denomina come factum principis non consiste in un atto dell'autorità legislativa, amministrativa o giudiziaria che abbia inciso negativamente sull'attuazione del rapporto obbligatorio (cfr. Cass. civ., sez.

III, 10.6.2016, n. 11914), ma in un fatto puramente negativo, ossia - come accertato dalla Corte territoriale -, in una mera inerzia degli organi (diversi nel tempo) competenti a provvedere alla nomina dei componenti del consiglio di disciplina; inerzia che si protraeva da parecchi anni, e da epoca ben anteriore al procedimento disciplinare oggetto di causa e ben nota alla società datrice di lavoro.

Del resto, l'indirizzo di legittimità seguito dalla Corte territoriale, in relazione ai casi nei quali il consiglio di disciplina non era stato costituito, non si basa affatto sul rilievo che la mancata istituzione dell'organo rappresenti un inadempimento oggettivamente imputabile alla datrice di lavoro, nonostante quest'ultima non possa provvedere a nominare i componenti del consiglio di disciplina e quindi a comporre l'organo, e che per questa ragione la sanzione disciplinare nondimeno irrogata sia illegittima.

11. Nel terzo mezzo la ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia ricondotto la violazione dell'art. 53 dell'Ali.

A al r.d. n. 148/1931, consistente nell'aver irrogato la sanzione senza attendere che su di essa deliberasse l'inesistente consiglio di disciplina, alle lo ipotesi di nullità ex art. 18, comma 1, St. lav., con conseguente reintegra e risarcimento integrale dei danni.

Secondo la ricorrente, però, sarebbe pacifico che la violazione delle regole sul procedimento disciplinare comporti nullità della sanzione, e questo vale sia per le regole speciali dettate dal r.d. n. 148, sia per la regola generale dell'art. 7 St. lav., ma è altrettanto pacifico che la nullità per violazione dell'art. 7 cit. comporta l'applicazione del 6° comma, e non del 1°, dell'art. 18 St. lav.

12. Ma anche tale censura non è fondata.

12.1. La Corte territoriale si è adeguata ai principi espressi da questa Corte: in particolare, va confermato il principio già sancito da Cass. lav. n. 17286 del 16 aprile - 28 agosto 2015 e ripreso da Cass.12770/2019, "secondo cui la nullità di una sanzione disciplinare per violazione del procedimento finalizzato alla sua irrogazione - sia quello generale di cui all'art. 7 St. lav., sia quello specifico previsto per gli autoferrotranvieri dall'art. 53 del r.d. n. 148 del 1931, all.

A (nel caso ivi esaminato l'omessa pronuncia da parte del Consiglio di disciplina) - rientra tra quelle c.d. di protezione, poiché ha natura inderogabile ed è posta a tutela del contraente più debole del rapporto, vale a dire il lavoratore (in senso analogo v. anche Cass. lav. n. 13804 del 31/5/2017, secondo cui in materia di procedimento disciplinare a carico degli autoferrotranvieri, l'art. 53 dell'allegato A al r.d. n. 148 del 1931 prevede una procedura articolata in più fasi, inderogabile e volta alla tutela del lavoratore dipendente, quale contraente debole; l'omissione di una delle suddette fasi determina la nullità della sanzione disciplinare che, in relazione al tipo di violazione, rientra nella categoria delle nullità di protezione) (Cass. n. 12770/2019).

Si è dunque in presenza, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, non già di una mera deviazione formale dallo schema procedimentale della norma disciplinare, bensì di una vera e propria nullità, essendo stato l'esercizio della potestà punitiva assolto da un soggetto, il datore di lavoro, diverso da quello cui il legislatore ha demandato l'esercizio del potere disciplinare nel caso in cui ciò sia richiesto dal lavoratore.

La violazione di tale norma inderogabile, posta a tutela del diritto di difesa del lavoratore, comporta, come si è detto, la nullità del licenziamento e impone la tutela reale risarcitoria piena prevista dall'articolo 18, commi primo e secondo, legge numero 300/1970, il quale la contempla, oltre che nelle ipotesi specificamente indicate, ogni qualvolta il licenziamento sia "riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge".

E tra le nullità previste dalla legge vi è anche quella per contrarietà a norme imperative (ai sensi dell'art. 1418, comma primo, c.c.), tra le quali deve annoverarsi l'art. 53 dell'AH.

A al r.d. n. 148/1931, come più di recente confermato da Cass. n. 12770/2019.

L'impugnata sentenza, in definitiva, risulta conforme a legge.

13. Nulla deve disporsi circa le spese processuali di questo giudizio di cassazione, stante la tardività della notifica del controricorso dell'intimato.

Nondimeno, in ragione del rigetto dell'impugnazione, la ricorrente è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente: ORDINANZA sul ricorso 26762/2020 proposto da: la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 22, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 448/2020 della Corte di Appello di FIRENZE, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], R.G. n. 405/2020. udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 199/2020, il Tribunale di Pisa accoglieva il ricorso in opposizione, proposto ai sensi dell'art. 1, comma 51, L. n. 92/2012, dall'attore [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del medesimo Tribunale che, nella fase sommaria, aveva respinto le sue istanze; dichiarava la nullità dell'impugnato licenziamento disciplinare al lavoratore intimato dalla società datrice di lavoro [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., con lettera del 25.2.2019, condannando la società alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno pari a tutte le retribuzioni maturate sino alla reintegra, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per lo stesso periodo, nonché al pagamento delle spese della doppia fase, come liquidate. 2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Firenze respingeva il reclamo che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto contro la decisione finale di primo grado e compensava per la metà le spese del secondo grado, come liquidate per intero, condannando la reclamante al pagamento della residua metà, e dando atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del raddoppio del contributo unificato a carico della reclamante. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, nel respingere il reclamo sulle questioni procedurali relative alla violazione degli artt. 53 e 54 di cui all'AH. A al r.d. n. 148/1931, segnatamente circa la mancata costituzione del Consiglio di disciplina e quindi della mancata pronuncia di tale organo circa la destituzione del lavoratore, con ampia motivazione riteneva in sintesi che effettivamente tali disposizioni fossero state violate, che il lavoratore non era decaduto dalla facoltà di chiedere l'intervento del consiglio di disciplina, che le disposizioni del cit. r.d. in tema di consiglio di disciplina fossero tuttora vigenti, che, quanto agli effetti della mancata costituzione del consiglio di disciplina, l'omesso ricorso al giudizio di tale organo, nonostante la rituale richiesta del lavoratore, viziava dunque irrimediabilmente il procedimento sanzionatorio conclusosi con la inflizione della sanzione direttamente dalla parte datoriale, competendo perciò al reclamato la piena tutela ex art. 18 L. n. 300/1970. 4. Avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 5. Ha resistito l'intimato con controricorso. 6. La ricorrente ha prodotto memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente dev'essere rilevata la tardività della notifica del controricorso. Difatti, il ricorso per cassazione è stato notificato il 27.10.2020, ed il termine (di 20 giorni) per il suo deposfto scadeva il 16.11.2020; conseguentemente, il termine di 20 giorni per la notifica del controricorso a far tempo da quest'ultima data, ai sensi dell'art. 370, comma primo, c.p.c., andava a scadere il 7.12.2020 (tenendo conto che il precedente giorno 6 era una domenica); laddove il controricorso è stato notificato il 17.12.2020, e quindi tardivamente. 2. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 53 dell'ali. A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, nonché degli artt. 1703 e 1708 cod. civ.". 3. Con il secondo motivo di ricorso, denuncia ex art. 360 n. 3 c.p.c. "Violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 54 dell'ali. A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148".4. Con il terzo motivo, la stessa denuncia ex art. 360 n. 3 c.p.c. "Violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della L. 20 maggio 1970, n. 300". 5. Il primo motivo di ricorso dev'essere giudicato inammissibile. 5.1. A mezzo dello stesso, la ricorrente ripropone una questione che formava oggetto del suo primo motivo di reclamo. Come riferisce la Corte territoriale, con quel motivo, essa "contestava la decisione del Tribunale in tema di decadenza del lavoratore dalla facoltà di chiedere l'intervento del consiglio di disciplina ai sensi dell'art. 53 comma 8 RD 148/1931, sostenendo che la comunicazione dell'opinamento di destituzione fatta reall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] era utile ai fini del decorso del termine di decadenza, essendo questi munito di mandato da parte del lavoratore". In proposito, la stessa Corte - dopo aver dato conto di quanto ritenuto dal primo giudice in proposito e delle posizioni assunte in merito dalle parti in sede di reclamo - ha considerato: "[OSCURATO:PERSONA] concorda con la decisione del primo giudice. In primo luogo, è inequivoca la lettera della disposizione, che prescrive che l'opinamento sia reso noto all'interessato con "comunicazione scritta personale", la cui rilevanza è evidente alla luce delle conseguenze della mancata presentazione di giustificazioni nello stretto termine dei cinque giorni successivi, ovvero la definitività della destituzione. Né possono essere utili le pronunce della Corte di Cassazione richiamate dalla parte reclamante, che riguardano istituti diversi (atti interruttivi della prescrizione e impugnazione del licenziamento), per i quali la legge non prevede affatto il compimento "personale" da parte dell'interessato, restando quindi possibile il conferimento di un mandato ad altro soggetto, o la ratifica successiva dell'atto da questi compiuto.In ogni caso, poi, anche ammettendo nel caso di specie la possibilità di un mandato, dovrebbe trattarsi di una specifica procura avente ad oggetto proprio l'atto del ricevimento dell'opinamento di destituzione da parte del lavoratore, procura che il lavoratore nega e della quale non vi è la minima prova, anzi elementi di segno contrario, posto che: - le comunicazioni alle quali fa riferimento la società (del 3 e 6 dicembre) riguardano solo le giustificazioni rese nel procedimento disciplinare e i chiarimenti richiesti dal datore, e dalle stesse non può che desumersi l'esistenza di un mandato relativo a queste sole giustificazioni (peraltro la prima sottoscritta anche dal lavoratore, la seconda avente ad oggetto solo la replica ai chiarimenti richiesti), mandato che la difesa del reclamato riconosce essere il solo conferito al legale, peraltro in via orale; - non risulta alcuna "ratifica" successiva da parte del lavoratore, che non ha inviato le proprie "ulteriori giustificazioni" nei cinque giorni dopo il 4.1.2019, ma solo dopo avere ricevuto la successiva comunicazione personale del 25.1.2019; - la stessa società ha inviato, appunto, al lavoratore una successiva comunicazione personale, con l'espresso avviso che dalla stessa decorreva il termine di 5 giorni per presentare le giustificazioni ex art. 53 comma 8 RD 148/1931, segno evidente che riteneva non corretta la precedente del 4.1.2019 indirizzata all'avv. [OSCURATO:PERSONA]". 5.2. Orbene, a detta dell'impugnante, "1. La Corte territoriale sottolinea che l'art. 53, comma 6, dell'Ali. A al r.d. n° 148 dispone che «L'opinamento è reso noto agli interessati con comunicazione scritta personale», sottintendendo che quest'ultimo aggettivo debba essere letto come «all'indirizzo del dipendente»: che cioè l'espressone «comunicazione scritta personale» voglia dire «comunicazione inviata all'indirizzo personale». Non è così, come risulta da un'interpretazione sistematica del r.d. n° 148, al quale appartiene l'art. 53 qui in esame". Non è dato comprendere, però, donde la ricorrente abbia tratto il "sottinteso" che attribuisce alla Corte distrettuale. 5.3. Inoltre, secondo la ricorrente, la Corte d'appello nega l'esistenza di un mandato idoneo, affermando che sarebbe stata necessaria "una specifica procura avente ad oggetto proprio l'atto del ricevimento dell'opinamento di destituzione da parte del lavoratore, procura che il lavoratore nega e della quale non vi è la minima prova di segno contrario", ma così ragionando avrebbe "rovesciato i termini giuridici corretti della questione". Sennonché, l'oltremodo esteso sviluppo della doglianza rende del tutto evidente che essa si fonda su una diversa lettura delle risultanze processuali (cfr. in particolare le pagg. 11-12, 16-18 del ricorso), comprensiva, a titolo esemplificativo, dell'assunto che l'interpretazione del c.d. reinvio della comunicazione personale, da parte della Corte territoriale, sarebbe "tanto apodittica quanto giuridicamente irrilevante" (cfr. pagg. 18-19 del ricorso). Va da sé, però, che tanto non può reputarsi ammissibile in questa sede di legittimità, tanto più che la ricorrente neppure fa valere la violazione di qualcuna delle regole in tema di interpretazione degli atti di cui agli artt. 1362-1371 c.c. 6. Passando, perciò, ad esaminare il secondo motivo, premette la ricorrente che la Corte fiorentina motivava come segue sulla questione dell'inesistenza nella specie del consiglio di disciplina: <"Tanto chiarito, non è poi seriamente discutibile che il senso delle norme del RD qui controverse possa essere quello di consentire l'accesso alla deliberazione del Consiglio di disciplina soltanto ove il medesimo sia già costituito - altrimenti potendosi facilmente vanificare la garanzia riconosciuta dalla norma al lavoratore senza nemmeno bisogno di una modifica della disposizione di legge" (così a pag. 16 della sentenza)>. Secondo l'impugnante, allora, tale interpretazione contrastava, in primo luogo, con la lettera degli artt. 53, commi 8 e 10, del r.d. n. 148. Sempre per la ricorrente, qualora l'art. 53 cit. dovesse interpretarsi nel senso ritenuto dalla Corte territoriale, essa contrasterebbe coll'art. 41 Cost. Ed infatti, secondo la stessa, la stessa Corte nel negare l'incostituzionalità della norma, effettuava un bilanciamento in astratto di diritti parimenti garantiti dalla Carta costituzionale, il che equivaleva a uno pseudo-bilanciamento. La ricorrente, ancora, sostiene che la previsione del Cdd era doppiamente disponibile, come regola, perché può essere abrogata dalla contrattazione collettiva, e, ammessane la perdurante vigenza, nei casi specifici, perché, anzi, la sua applicazione dev'essere specificamente richiesta dall'interessato. Per contro, la sospensione sine die del potere disciplinare si risolve, all'evidenza, nella sua negazione, che la Corte riteneva di mitigare, richiamando la possibilità dei ricorrere ad una sospensione cautelare, che, invece, non poteva surrogare l'esercizio del potere disciplinare. 7. La Corte fiorentina ha anzitutto confermato l'attuale vigenza delle norme dell'AH. A al r.d. n. 148/1931 in tema di consiglio di disciplina, concludendo che nessun dubbio di irragionevole disparità di trattamento si poteva essere concretizzato con la norma di cui all'art. 102, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 112/1998, poiché con tale norma il legislatore nazionale ha provveduto, per quanto di sua competenza con riguardo alle gestioni governative, lasciando al legislatore regionale una analoga facoltà (peraltro, nel caso in esame non sfruttata dalla Regione Toscana) (cfr. in extenso le facciate 10-11 della sua sentenza). Di seguito, è passata a considerare gli effetti della mancata costituzione del consiglio di disciplina, ritenendo in primo luogo infondati i dubbi sulla violazione della libertà d'impresa prospettati dall'allora società reclamata, "dovendosi tenere conto, nel corretto bilanciamento dei diritti parimenti garantiti dalla Carta costituzionale, della tutela alla conservazione del posto al lavoratore, parte "debole" del rapporto negoziale rispetto al datore. Ed è proprio in funzione di tale tutela che l'art. 53 RD pone, per il caso dell'opinamento delle sanzioni più gravi, una forma di garanzia procedurale ulteriore (del tutto speciale anche rispetto a quella che poi imporrà l'art. 7 della L. n. 300/70), costituita dal deferimento, su istanza del lavoratore, della decisione sanzionatoria ad un organo terzo rispetto al datore di lavoro stesso". In proposito rilevava "come l'eventualità del ricorso al Consiglio di disciplina non equivalga affatto, come sembra conseguire al percorso argomentativo dell'azienda, alla facoltatività dello stesso, se non per parte del lavoratore. Cioè a dire che, sebbene non sia previsto come obbligatorio in ogni caso di opinamento delle sanzioni più gravi, laddove però il lavoratore ne faccia richiesta nel termine stabilito dalla norma, l'intervento del Consiglio diventa obbligatorio per la delibazione definitiva sulle conseguenze disciplinari della contestazione a suo tempo effettuata dall'impresa. L'omesso ricorso al giudizio di disciplina, nonostante la rituale richiesta del lavoratore, vizia dunque irrimediabilmente il procedimento sanzionatorio conclusosi con la inflizione della sanzione direttamente da parte datoriale" (ma v. anche in questo caso nella sua interezza l'apposito paragrafo dell'impugnata sentenza).8. Rileva allora il Collegio che il motivo in esame non si confronta con la completa motivazione dell'impugnata sentenza, nella quale già era contenuta argomentata risposta ai rilievi ora riproposti dalla ricorrente. Questa, inoltre, non considera che nella valutazione giuridica del caso la Corte d'appello si era costantemente riportata alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità e, segnatamente, a Cass. civ., sez. lav., 14.5.2019, n. 12770. In particolare, quest'ultima decisione, in relazione a fattispecie concreta analoga a quella che qui ci occupa, richiamando precedenti di legittimità in senso conforme, ha confermato la perdurante vigenza della normativa di cui agli artt. 53 e 54 dell'Ali. A al r.d. n. 148/1931, giudicando del tutto irrilevante il fatto che gli enti competenti non avessero esercitato il potere di nomina dei componenti di consiglio di disciplina (il caso riguardava il licenziamento/destituzione di un dipendente di una società di trasporti pubblici della Regione [OSCURATO:PERSONA], la quale non aveva inteso appunto nominare i componenti di detto organo). 9. Non può essere ignorato, inoltre, che, dopo tale decisione, la Corte costituzionale, nella sent. 31.7.2020, n. 188, sia pure nell'occuparsi di questioni di legittimità costituzionale di norme dell'Ali. A al r.d. più volte cit. diverse da quelle che qui ci occupano, ma sempre riguardanti il campo disciplinare, ha ritenuto che "il legislatore ha univocamente inteso mantenere in vita il testo normativo considerato", ripercorrendone le più recenti vicende circa una sua abrogazione poi "rientrata" (cfr. il § 5 di tale decisione). In particolare, ha considerato il Giudice delle leggi che "il legislatore è tornato sui suoi passi. La disposizione abrogatrice è stata, infatti, a sua volta abrogata dall'art. 9-quinquies, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2017, n. 123. Ciò a testimonianza del fatto che il legislatore continua ad annettere una valenza significativa alla presenza nel sistema di una regolamentazione speciale di settore". 10. E, una volta di nuovo ribadita la perdurante vigenza della disciplina in questione nella sua globalità (senza voler considerare le leggi regionali, le quali, come nel caso della Regione Toscana, ancora presuppongono la persistente previsione in particolare dei consigli di disciplina, tanto da regolarne la nomina), quanto ritenuto dalla Corte territoriale risulta conforme ai precedenti specifici di legittimità. Invero, ciò che la ricorrente ora denomina come factum principis non consiste in un atto dell'autorità legislativa, amministrativa o giudiziaria che abbia inciso negativamente sull'attuazione del rapporto obbligatorio (cfr. Cass. civ., sez. III, 10.6.2016, n. 11914), ma in un fatto puramente negativo, ossia - come accertato dalla Corte territoriale -, in una mera inerzia degli organi (diversi nel tempo) competenti a provvedere alla nomina dei componenti del consiglio di disciplina; inerzia che si protraeva da parecchi anni, e da epoca ben anteriore al procedimento disciplinare oggetto di causa e ben nota alla società datrice di lavoro. Del resto, l'indirizzo di legittimità seguito dalla Corte territoriale, in relazione ai casi nei quali il consiglio di disciplina non era stato costituito, non si basa affatto sul rilievo che la mancata istituzione dell'organo rappresenti un inadempimento oggettivamente imputabile alla datrice di lavoro, nonostante quest'ultima non possa provvedere a nominare i componenti del consiglio di disciplina e quindi a comporre l'organo, e che per questa ragione la sanzione disciplinare nondimeno irrogata sia illegittima. 11. Nel terzo mezzo la ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia ricondotto la violazione dell'art. 53 dell'Ali. A al r.d. n. 148/1931, consistente nell'aver irrogato la sanzione senza attendere che su di essa deliberasse l'inesistente consiglio di disciplina, alle lo ipotesi di nullità ex art. 18, comma 1, St. lav., con conseguente reintegra e risarcimento integrale dei danni. Secondo la ricorrente, però, sarebbe pacifico che la violazione delle regole sul procedimento disciplinare comporti nullità della sanzione, e questo vale sia per le regole speciali dettate dal r.d. n. 148, sia per la regola generale dell'art. 7 St. lav., ma è altrettanto pacifico che la nullità per violazione dell'art. 7 cit. comporta l'applicazione del 6° comma, e non del 1°, dell'art. 18 St. lav. 12. Ma anche tale censura non è fondata. 12.1. La Corte territoriale si è adeguata ai principi espressi da questa Corte: in particolare, va confermato il principio già sancito da Cass. lav. n. 17286 del 16 aprile - 28 agosto 2015 e ripreso da Cass.12770/2019, "secondo cui la nullità di una sanzione disciplinare per violazione del procedimento finalizzato alla sua irrogazione - sia quello generale di cui all'art. 7 St. lav., sia quello specifico previsto per gli autoferrotranvieri dall'art. 53 del r.d. n. 148 del 1931, all. A (nel caso ivi esaminato l'omessa pronuncia da parte del Consiglio di disciplina) - rientra tra quelle c.d. di protezione, poiché ha natura inderogabile ed è posta a tutela del contraente più debole del rapporto, vale a dire il lavoratore (in senso analogo v. anche Cass. lav. n. 13804 del 31/5/2017, secondo cui in materia di procedimento disciplinare a carico degli autoferrotranvieri, l'art. 53 dell'allegato A al r.d. n. 148 del 1931 prevede una procedura articolata in più fasi, inderogabile e volta alla tutela del lavoratore dipendente, quale contraente debole; l'omissione di una delle suddette fasi determina la nullità della sanzione disciplinare che, in relazione al tipo di violazione, rientra nella categoria delle nullità di protezione) (Cass. n. 12770/2019). Si è dunque in presenza, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, non già di una mera deviazione formale dallo schema procedimentale della norma disciplinare, bensì di una vera e propria nullità, essendo stato l'esercizio della potestà punitiva assolto da un soggetto, il datore di lavoro, diverso da quello cui il legislatore ha demandato l'esercizio del potere disciplinare nel caso in cui ciò sia richiesto dal lavoratore. La violazione di tale norma inderogabile, posta a tutela del diritto di difesa del lavoratore, comporta, come si è detto, la nullità del licenziamento e impone la tutela reale risarcitoria piena prevista dall'articolo 18, commi primo e secondo, legge numero 300/1970, il quale la contempla, oltre che nelle ipotesi specificamente indicate, ogni qualvolta il licenziamento sia "riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge". E tra le nullità previste dalla legge vi è anche quella per contrarietà a norme imperative (ai sensi dell'art. 1418, comma primo, c.c.), tra le quali deve annoverarsi l'art. 53 dell'AH. A al r.d. n. 148/1931, come più di recente confermato da Cass. n. 12770/2019. L'impugnata sentenza, in definitiva, risulta conforme a legge. 13. Nulla deve disporsi circa le spese processuali di questo giudizio di cassazione, stante la tardività della notifica del controricorso dell'intimato. Nondimeno, in ragione del rigetto dell'impugnazione, la ricorrente è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processual
Sentenza Cassazione n. 06556/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris