CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 19282/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41605/2022 - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine ai reati di cui agli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen. e di cui all'art. 4 I. 110/1975; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità in quanto, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, è generico per aspecificità, nella misura in cui non si confronta con le statuizioni del provvedimento impugnato, che invece è coerente e lineare ove statuisce che il beneficio non è concedibile perché il danno arrecato dall'illecito non è esiguo, e perché l'imputato è gravato da precedenti specifici; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si sollecita la derubricazione del furto nella meno severa fattispecie del tentativo, oltre ad essere del pari meramente reiterativo, è pure manifestamente infondato, alla luce della radicata giurisprudenza di legittimità, la quale predica che la vettura - e quindi anche il motociclo - munita di antifurto satellitare può senza dubbio formare oggetto di impossessamento, e quindi dare luogo alla consumazione del furto, perché il sistema di controllo a distanza non impedisce la sottrazione ed il contestuale illecito impossessamento del veicolo, ma ha la diversa funzione di agevolarne il recupero. (ex multis, Sent. Sez. 5, n. 42774 del 21/09/2016 Rv. 268471 - 01); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che denuncia la falsa applicazione dell'art. 625 comma 1° n.7 cod. pen., appare ancora una volta pedissequamente reiterativo di doglianze già correttamente esaminate e respinte dal giudice ed è manifestamente infondato, dal momento che la giurisprudenza di legittimità, in materia di bike sha ring, esprimendo un principio di diritto senz'altro estendibile anche allo scooter sharing afferma che "In tema di reati contro il patrimonio, sussiste l'aggravante della commissione del fatto su cosa esposta per necessità alla pubblica fede nel caso di furto di una bicicletta posizionata sulla pubblica via per lo svolgimento del servizio di "bike sharing", essendo necessario per l'espletamento di tale servizio che i mezzi di trasporto siano agevolmente preleva bili e utilizzabili dal pubblico e che altrettanto agevole ne sia la restituzione al termine del noleggio (Sez. 4 - , Sent. n. 36547 del 23/09/2021 Ud. Rv. 281924 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 2023 Il consigliere esten