CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05822/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04WDJPN-05MX8E) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice di pace di Milano dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.), per essersi l'imputato trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, dal quale era stato espulso, in violazione dell'ordine di allontanamento impartitogli dal Questore di Milano in data 26 febbraio 2019. 2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con rituale ministero difensivo, affidandosi a due motivi. Con tali motivi, egli denuncia la violazione di legge e il vizio motivazionale dell'impugnata sentenza in relazione al mancato accoglimento da parte del giudice dell'istituto di esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000. 3. Il Procuratore generale ha concluso per una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i motivi di ricorso risultano essere Itnar~él infondati, quindi, meritevoli di una dichiarazione iel'inarrtm-tsc-s-ibiriràt 4L ot-P 2. Le censure dedotte, sia per la violazione di legge che per il vizio di motivazione sulla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 a particolare tenuità del fatto può essere considerata ove sia emersa l'esiguità, rispetto all'interesse tutelato, del danno o del pericolo rispettivamente derivati dalla commissione del reato,/dalla dccasionalità della violazione, dal ridotto grado di colpevolezza e dalla considerazione del pregiudizio che la prosecuzione del procedimento penale può arrecare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'imputato. Il provvedimento impugnato, sia pure con motivazione sintetica, spiegatcon ragionamento congruo e immune da illogicità manifesta, la non applicabilità dell'istituto invocato a causa dello stato di detenzione dell'imputato, considerato dal Giudice "indice i carenza di volontà di integrarsi nel tessuto sociale del Paese ospite", Aen a e siano—si-a-ti- addotti elementi ulteriori a sostegno di una diversa valutazione. F 3. Per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere~_ rigettato, e il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali