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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 17984/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso9546/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Stefania e [OSCURATO:PERSONA] d'Urso che le rappresentano e difendono - controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 9546/22Garcia-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 926/2022 depositata il 10/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/6/2023dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sopra riportata sentenza della Corte d'Appello di Roma che, a seguito dell'interruzione del processo per la morte dell'appellato non ancora costituito, ha dichiarato poi inammissibile, nonché improcedibile l'appello proposto dalla Garcia nei confronti della sentenza di primo grado, sulla duplice considerazione dell'inesistenza del relativo atto di citazione, dal momento che l'"originale" di esso, depositato in cancelleria all'atto della costituzione, era risultato privo della sottoscrizione del difensore, tanto autografa che digitale, nonché dell'irritualità della costituzione medesima poiché in cancelleria era stata depositata solo una copia a stampa del predetto "originale" e, nei termini per la costituzione, non era intervenuto il deposito dell'originale debitamente sottoscritto.

Il mezzo ora proposto fa leva su tre motivi di ricorso, illustrati pure con memoria, ai quali replicano con controricorso gli intimati ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

2. Il primo motivo di ricorso, mediante il quale si lamenta la violazione degli artt. 156, comma 3, 164, comma 2, 177, commi 1 e 2 e 299 cod. proc. civ., perché la Corte d'Appello, una volta che aveva dichiarato l'interruzione del processo per la morte dell'originario appellato, non avrebbe poi potuto dichiararne RG 9546/22Garcia-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli l'inammissibilità vel l'improcedibilità perché la circostanza della dichiarata interruzione consentiva di ritenere regolari tutti i precedenti adempimenti e perché in ciò era da vedere l'adozione di un provvedimento, caratterizzato da una certa stabliità, di implicito accertamento della regolarità del giudizio, è infondato e va perciò rigettato.

3. La tesi ricorrente riposa su un duplice errata premessa di diritto.

E' errato, infatti, ritenere che l'interruzione del processo, nell'ipotesi in cui la parte convenuta o appellata deceda o divenga incapace prima della costituzione, vale a dire nell'ipotesi dell'art. 299 cod. proc. civ., postuli l'adozione di un provvedimento da parte del giudice per produrre i suoi effetti preclusivi.

In tali ipotesi, come è noto, la morte della parte che si sia verificata dopo la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ma prima della scadenza del termine per la costituzione comporta l'automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell'evento abbiano avuto l'altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacché l'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione (Cass., Sez.

II, 29/03/2023, n. 8835; Cass., Sez.

I, 31/07/2013, n. 18351; Cass., Sez.

II, 28/01/1998 , n. 842 ).

L'eventuale provvedimento pronunciato dal giudice, che di ciò si renda interprete, come si è affermato con riguardo all'analogo automatismo che governa l'interruzione del processo quando l'evento che ne è causa si verifica dopo la costituzione della parte (Cass., Sez.

III, 20/03/2006, n. 6098), ha solo valore dichiarativo perché si limita a prendere atto, con riferimento al processo, di quello che un effetto legale dell'evento che ha colpito la parte, sicché non è racchiusa in essa alcuna valenza delibativa che valga a conferirgli rilievo decisorio; e questo esclude che vi si possa vedere RG 9546/22Garcia-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli una qualsivoglia espressione di una volontà accertatrice, per di più implicitamente enunciata, circa la regolare instaurazione del giudizio.

Questa osservazione – che varrebbe da sé a sconfessare l'attendibilità della tesi ricorrente – porta a metterne in luce anche il secondo errore.

Come visto, argomentando che il provvedimento mediante il quale la Corte d'Appello dichiara l'interruzione del processo sarebbe provvisto di una certa stabilità, il motivomostra di credere che all'interno del più ampio genus delle ordinanze adottabili a mente dell'art. 177 cod. proc. civ. si possa isolare una più circoscritta species , a cui andrebbe ricondotta l'implicita determinazione adottata dal decidende dichiarando l'interruzione del processo, in grado di acquisire una certa stabilità.

Ora, si tralasci pure di chiedersi donde discenda una siffatta distinzione, il dato ineludibile che recide ogni ragione di dubbio al riguardo è quello dell'art. 177, comma 1, cod. proc. civ., secondo cui le ordinanze, comunque, motivate non possono mai pregiudicare la decisione della causa.

In altre parole, pur a dar credito al ricorrente che nel provvedimento con cui la Corte d'Appello ha dichiarato l'interruzione del processo sarebbe contenuto un implicito accertamento circa la ritualità del giudizio, l'ordinanza così semmai adottata non potrebbe ma pregiudicare la decisione definitiva e quindi non precluderebbe al decidente, che la vicenda al suo esame compulsi ai fini della decisione definitiva, di rimeditare il contenuto di quanto pur implicitamente deciso (Cass., Sez.

II, 24/08/1981, n. 4982; Cass., Sez.

II, 15/05/1980, n. 3207; Cass., Sez.

I, 11/04/1978, n. 1696).

4. Il secondo motivo di ricorso, mediante il quale il quale si lamenta la violazione degli artt. 156, 163 164 cod. proc. civ., nonché degli art. 100 cod. proc. civ. e 1421 cod. civ., perché la Corte d'Appello avrebbe "rigettato" il gravame per un vizio formale, quando al contrario il principio della strumentalità delle forme imporrebbe di RG 9546/22Garcia-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli circoscriverne le violazioni ai soli casi in cui esse siano poste a tutela dei diritti di difesa e delle regole del processo e di escludere la rilevanza allorché l'atto abbia, come qui, comunque raggiunto il proprio scopo, tanto più tenendo conto che il sistema delle invalidità processuali è impostato sul principio della tassatività delle nullità, si rivela inammissibile alla stregua dell'art. 360-bisn. 1, cod. proc. civ.

E' principio, infatti, stabilmente invalso nella giurisprudenza di questa Corte –e di cui si è fatta estensione anche all'atto redatto in formato digitale, sebbene qui il vizio riguardi un atto cartaceo (Cass., Sez.

VI-III, 14338 del 08/06/2017) – che «la sottoscrizione dell'originale dell'atto introduttivo del giudizio ad opera del procuratore (o, per l'equivalenza posta dall'art. 125 cod. proc. civ., della parte che sta in giudizio personalmente), è elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell'atto stesso, sicché il suo difetto determina l'inesistenza di questo e non già soltanto la sua nullità» (Cass., Sez.

VI - IV, 20/01/2011 , n. 1275 ; Cass., Sez.

II, 22/03/2001, n. 4116; Cass., Sez.

I,21/03/1994, n. 2691).

A questo principio si è esattamente attenuto il decidente di merito; ed il collegio non crede di dover recedere da esso perché le argomentazioni sviluppate dal ricorrente non ne incrinano il fondamento ovvero che l'atto è riconducibile al suo autore ed esiste in quanto espressione della volontà di chi ne figura quale parte solo se sottoscritto da questa perché un atto senza sottoscrizione è un atto senza paternità e non è dunque imputabile a chicchessia.

5. Il terzo motivo di ricorso, mediante il quale il quale si lamenta la violazione dell'art. 348 cod. proc. civ. in combinato disposto con gli artt. 347 e 165 cod. proc. civ., perché la Corte d'Appello sarebbe caduta in errore pure rilevando l'improcedibiltà del gravame avanti a sé a causa della mancata costituzione dell'appellante nei termini di legge, è inammissibile per difetto di interesse.

RG 9546/22Garcia-[OSCURATO:PERSONA].

Cons. [OSCURATO:PERSONA], infatti, che la statuizione de qua è, nella complessiva economia della decisione impugnata, evidentemente pleonastica una volta che sia già stata rilevata una causa di inammissibilità del gravame, atteso che il giudice si spoglia in tal modo della potestas iudicandi e le ult eriori determinazione che egli assuma non onerano perciò il soccombente della necessità della loro impugnazione (Cass., Sez.

U, 20/02/2007, n. 3840), è previamente assorbente, perché rispettoso dell'ordine della trattazione imposto dal ricorso, dare atto, sempre ai medesimi fini del difetto di interesse della parte ad impugnare la statuizione di che trattasi, posto che per effetto dell'inammissibilità decretata con riferimento ai primi due motivi di ricorso, è divenuta cosa giudicata la statuizione in punto di inammissibilità e, dunque, sorreggendosi la decisione su questa prima ratio, è superflua la cognizione sollecitata con riguardo alla ratioaggredita con il motivo in disamina, dato che quand'anche esso si rivelasse fondato, la decisione impugnata non verrebbe per questo ad essere privata della sua autorità (Cass., Sez.

I, 18/09/2006 , n. 20118).

6. Il ricorso va dunque respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte controricorrente in euro 8200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da RG 9546/22Garcia-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli parte della ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso9546/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Stefania e [OSCURATO:PERSONA] d'Urso che le rappresentano e difendono - controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 9546/22Garcia-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 926/2022 depositata il 10/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/6/2023dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sopra riportata sentenza della Corte d'Appello di Roma che, a seguito dell'interruzione del processo per la morte dell'appellato non ancora costituito, ha dichiarato poi inammissibile, nonché improcedibile l'appello proposto dalla Garcia nei confronti della sentenza di primo grado, sulla duplice considerazione dell'inesistenza del relativo atto di citazione, dal momento che l'"originale" di esso, depositato in cancelleria all'atto della costituzione, era risultato privo della sottoscrizione del difensore, tanto autografa che digitale, nonché dell'irritualità della costituzione medesima poiché in cancelleria era stata depositata solo una copia a stampa del predetto "originale" e, nei termini per la costituzione, non era intervenuto il deposito dell'originale debitamente sottoscritto. Il mezzo ora proposto fa leva su tre motivi di ricorso, illustrati pure con memoria, ai quali replicano con controricorso gli intimati ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il primo motivo di ricorso, mediante il quale si lamenta la violazione degli artt. 156, comma 3, 164, comma 2, 177, commi 1 e 2 e 299 cod. proc. civ., perché la Corte d'Appello, una volta che aveva dichiarato l'interruzione del processo per la morte dell'originario appellato, non avrebbe poi potuto dichiararne RG 9546/22Garcia-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli l'inammissibilità vel l'improcedibilità perché la circostanza della dichiarata interruzione consentiva di ritenere regolari tutti i precedenti adempimenti e perché in ciò era da vedere l'adozione di un provvedimento, caratterizzato da una certa stabliità, di implicito accertamento della regolarità del giudizio, è infondato e va perciò rigettato. 3. La tesi ricorrente riposa su un duplice errata premessa di diritto. E' errato, infatti, ritenere che l'interruzione del processo, nell'ipotesi in cui la parte convenuta o appellata deceda o divenga incapace prima della costituzione, vale a dire nell'ipotesi dell'art. 299 cod. proc. civ., postuli l'adozione di un provvedimento da parte del giudice per produrre i suoi effetti preclusivi. In tali ipotesi, come è noto, la morte della parte che si sia verificata dopo la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ma prima della scadenza del termine per la costituzione comporta l'automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell'evento abbiano avuto l'altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacché l'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione (Cass., Sez. II, 29/03/2023, n. 8835; Cass., Sez. I, 31/07/2013, n. 18351; Cass., Sez. II, 28/01/1998 , n. 842 ). L'eventuale provvedimento pronunciato dal giudice, che di ciò si renda interprete, come si è affermato con riguardo all'analogo automatismo che governa l'interruzione del processo quando l'evento che ne è causa si verifica dopo la costituzione della parte (Cass., Sez. III, 20/03/2006, n. 6098), ha solo valore dichiarativo perché si limita a prendere atto, con riferimento al processo, di quello che un effetto legale dell'evento che ha colpito la parte, sicché non è racchiusa in essa alcuna valenza delibativa che valga a conferirgli rilievo decisorio; e questo esclude che vi si possa vedere RG 9546/22Garcia-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli una qualsivoglia espressione di una volontà accertatrice, per di più implicitamente enunciata, circa la regolare instaurazione del giudizio. Questa osservazione – che varrebbe da sé a sconfessare l'attendibilità della tesi ricorrente – porta a metterne in luce anche il secondo errore. Come visto, argomentando che il provvedimento mediante il quale la Corte d'Appello dichiara l'interruzione del processo sarebbe provvisto di una certa stabilità, il motivomostra di credere che all'interno del più ampio genus delle ordinanze adottabili a mente dell'art. 177 cod. proc. civ. si possa isolare una più circoscritta species , a cui andrebbe ricondotta l'implicita determinazione adottata dal decidende dichiarando l'interruzione del processo, in grado di acquisire una certa stabilità. Ora, si tralasci pure di chiedersi donde discenda una siffatta distinzione, il dato ineludibile che recide ogni ragione di dubbio al riguardo è quello dell'art. 177, comma 1, cod. proc. civ., secondo cui le ordinanze, comunque, motivate non possono mai pregiudicare la decisione della causa. In altre parole, pur a dar credito al ricorrente che nel provvedimento con cui la Corte d'Appello ha dichiarato l'interruzione del processo sarebbe contenuto un implicito accertamento circa la ritualità del giudizio, l'ordinanza così semmai adottata non potrebbe ma pregiudicare la decisione definitiva e quindi non precluderebbe al decidente, che la vicenda al suo esame compulsi ai fini della decisione definitiva, di rimeditare il contenuto di quanto pur implicitamente deciso (Cass., Sez. II, 24/08/1981, n. 4982; Cass., Sez. II, 15/05/1980, n. 3207; Cass., Sez. I, 11/04/1978, n. 1696). 4. Il secondo motivo di ricorso, mediante il quale il quale si lamenta la violazione degli artt. 156, 163 164 cod. proc. civ., nonché degli art. 100 cod. proc. civ. e 1421 cod. civ., perché la Corte d'Appello avrebbe "rigettato" il gravame per un vizio formale, quando al contrario il principio della strumentalità delle forme imporrebbe di RG 9546/22Garcia-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli circoscriverne le violazioni ai soli casi in cui esse siano poste a tutela dei diritti di difesa e delle regole del processo e di escludere la rilevanza allorché l'atto abbia, come qui, comunque raggiunto il proprio scopo, tanto più tenendo conto che il sistema delle invalidità processuali è impostato sul principio della tassatività delle nullità, si rivela inammissibile alla stregua dell'art. 360-bisn. 1, cod. proc. civ. E' principio, infatti, stabilmente invalso nella giurisprudenza di questa Corte –e di cui si è fatta estensione anche all'atto redatto in formato digitale, sebbene qui il vizio riguardi un atto cartaceo (Cass., Sez. VI-III, 14338 del 08/06/2017) – che «la sottoscrizione dell'originale dell'atto introduttivo del giudizio ad opera del procuratore (o, per l'equivalenza posta dall'art. 125 cod. proc. civ., della parte che sta in giudizio personalmente), è elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell'atto stesso, sicché il suo difetto determina l'inesistenza di questo e non già soltanto la sua nullità» (Cass., Sez. VI - IV, 20/01/2011 , n. 1275 ; Cass., Sez. II, 22/03/2001, n. 4116; Cass., Sez. I,21/03/1994, n. 2691). A questo principio si è esattamente attenuto il decidente di merito; ed il collegio non crede di dover recedere da esso perché le argomentazioni sviluppate dal ricorrente non ne incrinano il fondamento ovvero che l'atto è riconducibile al suo autore ed esiste in quanto espressione della volontà di chi ne figura quale parte solo se sottoscritto da questa perché un atto senza sottoscrizione è un atto senza paternità e non è dunque imputabile a chicchessia. 5. Il terzo motivo di ricorso, mediante il quale il quale si lamenta la violazione dell'art. 348 cod. proc. civ. in combinato disposto con gli artt. 347 e 165 cod. proc. civ., perché la Corte d'Appello sarebbe caduta in errore pure rilevando l'improcedibiltà del gravame avanti a sé a causa della mancata costituzione dell'appellante nei termini di legge, è inammissibile per difetto di interesse. RG 9546/22Garcia-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. [OSCURATO:PERSONA], infatti, che la statuizione de qua è, nella complessiva economia della decisione impugnata, evidentemente pleonastica una volta che sia già stata rilevata una causa di inammissibilità del gravame, atteso che il giudice si spoglia in tal modo della potestas iudicandi e le ult eriori determinazione che egli assuma non onerano perciò il soccombente della necessità della loro impugnazione (Cass., Sez. U, 20/02/2007, n. 3840), è previamente assorbente, perché rispettoso dell'ordine della trattazione imposto dal ricorso, dare atto, sempre ai medesimi fini del difetto di interesse della parte ad impugnare la statuizione di che trattasi, posto che per effetto dell'inammissibilità decretata con riferimento ai primi due motivi di ricorso, è divenuta cosa giudicata la statuizione in punto di inammissibilità e, dunque, sorreggendosi la decisione su questa prima ratio, è superflua la cognizione sollecitata con riguardo alla ratioaggredita con il motivo in disamina, dato che quand'anche esso si rivelasse fondato, la decisione impugnata non verrebbe per questo ad essere privata della sua autorità (Cass., Sez. I, 18/09/2006 , n. 20118). 6. Il ricorso va dunque respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte controricorrente in euro 8200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da RG 9546/22Garcia-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli parte della ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il rico
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