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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 18239/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13797/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] P. L. CATTOLICA 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 2857/2020 depositata il02/11/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] regionale della Calabria, con sentenza n. 2857/20 depositata in data 02/11/2020 e non notificata, rigettava l’appello proposto dalla “[OSCURATO:PERSONA] del Mare” avverso la sentenza di primo grado che aveva parzialmente rigettato l’impugnazione avanzata dalla contribuente nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento relativo a TARI anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, con eliminazione degli interessi e delle sanzioni in esso calcolati;

1.1. secondo quanto si evince dalla sentenza impugnata la [OSCURATO:PERSONA] riteneva che l’atto impugnato fosse da ritenere, in parte qua, legittimo in quanto conforme alle previsioni di cui all’art. 66, commi 5 e 6, D. Lgs. n. 507 del 1993 ed in linea con quanto stabilito dall’ultimo comma dell’art. 23, secondo comma, del Regolamento per la disciplina dell’[OSCURATO:PERSONA] “IUC” approvato ed emendato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 20/05/2014 nonché dall’art. 40, secondo comma, del detto regolamento, rilevando che l’ associazione contribuente non aveva depositato alcuna denuncia ai fini della tassa sui rifiuti né tantomeno aveva rilevato, in alcuna dichiarazione, circostanze escludenti la produttività e la tassabilità, limitandosi ad evidenziarle per la prima volta, in sede giurisdizionale e che, allo stesso modo, non risultava versata in atti documentazione attestante il pagamento delle somme a titolo di Imu negli anni precedenti;

2. l’ “[OSCURATO:PERSONA] del Mare” propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi;

3. il [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato;

4. parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dei commi 656 e 657 dell’art. 1 della legge istitutiva della TARI (L. 27.12.2013, n. 147) per avere la [OSCURATO:PERSONA] escluso l’applicabilità delle riduzioni tariffarie tecniche previste dalle citate disposizioni sul presupposto che la ricorrente avrebbe dovuto chiederle in sede di denuncia originaria o di variazione;

2. con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt.111 Cost., 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ., in quanto la ricorrente aveva lamentato che il primo giudice aveva esaminato soltanto il motivo concernente la riduzione della TARI dovuta alla stagionalità dell’attività balneare, rigettandolo sul rilievo che doveva essere fatta valere in sede di denuncia originaria o di variazione, ma aveva omesso l’esame di tutte le altre ragioni di riduzione del tributo e non considerato che la ricorrente aveva aderito all’accertamento d’ufficio del 23/12/2013, in base al quale la spiaggia era stata esclusa dalla tassazione per cui non aveva motivo di chiedere riduzioni per un’area mai tassata, ciononostante la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto apoditticamente infondata tale censura, recependo acriticamente la soluzione adottata dal primo giudice e, cioè, che la ricorrente avrebbe dovuto fare valere le invocate riduzioni in sede di denuncia originaria o di variazione, senza esaminare la specifica questione circa la valenza dell’accertamento d’ufficio anche sotto il profilo che non aveva motivo di chiedere preventivamente riduzioni per un’area mai tassata;

3. con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dei commi 646, 664 e 665 dell’art. 1 della legge istitutiva della TARI nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 59, ultimo comma, e 62, ultimo comma, del Regolamento IUC del Comune di [OSCURATO:PERSONA], per avere la commissione tributaria regionale escluso, in radice, l’applicabilità di esenzioni e riduzioni tariffarie sul rilievo che la ricorrente avrebbe dovuto farle valere in sede di denuncia originaria o di variazione, senza considerare che in base alla richiamate disposizioni, invece, l’accertamento d’ufficio eseguito dal Comuneil 23/12/2013, divenuto definitivo, e l’avvenuto pagamento della TARI dispensavano la ricorrente dall’obbligo di denuncia anche per gli anni successivi, come del resto accertato dal primo giudice che aveva escluso le sanzioni per omessa/infedele presentazione della denuncia e gli interessi che il Comuneaveva calcolato nell’atto impugnato;

4. con il quarto motivo si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;

4.1. ad avviso di parte ricorrente la sentenza impugnata aveva valorizzato l’omessa denuncia da parte della ricorrente e non aveva per nulla preso in esame il fatto che in data 23/12/2013 il Comune avesse eseguito l’accertamento d’ufficio della superficie tassabile, escludendo la spiaggia ritenuto pertinenza del bar, circostanza fattuale questa di portata decisiva che era stata oggetto di discussione tra le parti, il cui esame avrebbe portato il giudice ad opposta conclusione e, cioè, a valutare le ragioni di riduzione e di esenzione, anziché rigettarle sic et simpliciter;

5. con il quinto ed ultimo motivo si denuncia violazione degli artt.111 Cost., 36, comma 2, d.lgs. 546/1992, n., 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ., per avere la Commissione tributaria regionale affermato illogicamente che la ricorrente avrebbe dovuto chiedere la riduzione tariffaria derivante dalla stagionalità dell’attività balneare in sede di denuncia originaria o di variazione mentre la riduzione era stata già riconosciuta dal Comunee la ricorrente aveva chiesto la disapplicazione della norma regolamentare che prevede la riduzione del 30% e l’applicazione della riduzione quanto meno dell’85% all’effettivo periodo di utilizzo della superficie pari a due mesi su dodici;

6. il primo motivo è fondato;

6.1. occorre premettere che il regime fiscale dei rifiuti, a partire dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), prevista dal d.lgs. n. 507 del 1993, ha subito nel tempo numerose modifiche legislative, in quanto la TARSU ̀ stata sostituita dalla TIA1 (tariffa di igiene ambientale), introdotta dall’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (cd.

Decreto Ronchi) questa, a sua volta, dalla TIA2 (tariffa integrata ambientale), di cui all’art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente), e a sua volta sostituita dalla TARES (art. 14 del d.l. n. 201 del 2011 conv. in l. n. 214 del 2011 e, infine, dalla TARI (tassa rifiuti) - tributo che è una componente dell'imposta unica comunale (IUC) insieme con l’imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI) -istituita dalla legge di stabilità per l’anno 2014 (art. 1, comma 639 e ss., l. n. 147 del 2013.

Quest’ultimo tributo sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, quelli preesistenti dovuti al Comune da cittadini, enti ed aziende quale pagamento corrispettivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

6.2. in particolare, l’art. 1, comma 641 della legge da ultimo indicata indica quale presupposto di imposta «il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani», rimanendo escluse «le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva» (cfr. art. 49, comma 3, d.lgs. n. 22 del 1997 (TIA1) e art. 238, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 (TIA2).

Il successivo comma 642 dispone che «La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani» (cfr. art. 14, comma 3, d.l. n. 201 del 2011 (TARES);

6.3. vanno, quindi, richiamati in relazione alle tematiche prospettate dalla contribuente i principi di diritto affermati da questa Corte (vedi, ex plurimis, Cass. n. 17734/2020), cui va data continuità, secondo cui: -le riduzioni tariffarie cd. tecniche previste, in tema di TARI, dall'art. 1, commi 656 e 657, l.n. 147 del 2013, essendo chiamate a regolare situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio e, quindi, dei costi per il suo espletamento per motivi oggettivi ed a favore di una pluralità indistinta di utenti, spettano ope legis, a prescindere dalla loro previsione nel regolamento comunale e senza la necessità di una specifica e preventiva domanda, incombendo sul contribuente il solo onere di provarne i presupposti normativi; - la riduzione tecnica tariffaria prevista, fino al 40%, dall'art. 1, comma 657, l. n. 147 del 2013, spetta, in particolare, per il solo fatto che il servizio di raccolta di rifiuti, pur debitamente istituito e attivato nel perimetro comunale, non venga, poi, concretamente svolto in una determinata zona municipale, purché abbia una significativa estensione per cui sia ragionevole configurare un omesso servizio tanto da richiedere interventi sostitutivi e tale zona (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata che di regola non rileva a fini impositivi) non coincide con le usuali estensioni dei parchi residenziali o dei condomini privati, ove la contenuta distanza dal punto di raccolta più vicino arreca al più una mera difficoltà di accesso al servizio; -l'omesso svolgimento, da parte del Comune, del servizio di raccolta (sebbene istituito ed attivato) nella zona ove è ubicato l'immobile a disposizione dell'utente comporta non già l'esenzione dalla tassa, bensì la sua riduzione entro i limiti di legge in quanto i criteri di ripartizione del servizio di smaltimento deirifiuti non sono collegati al concreto utilizzo, bensì ad una fruizione potenziale desunta da indici meramente presuntivi, quali l'occupazione e detenzione di locali ed aree, che tengono conto della quantità e qualità che, ordinariamente, in essi possono essere prodotti ed il legislatore ha ritenuto di temperare la rigidità di tale criterio impositivo introducendo ipotesi di esclusione e di riduzione, riduzioni che a loro volta si distinguono in obbligatorie, i cui presupposti sono già fissati dalla legge,e facoltative, spettanti solo se previste dal regolamento comunale e secondo le modalità ivi determinate; - incombendo, comunque, sul contribuente l'onere di allegare, dedurre e provare la sussistenza dei presupposti per beneficiare di una maggiore riduzione, sarà, poi, compito del giudice di merito graduare ulteriormente la percentuale di riduzione applicabile, tenendo conto di circostanze di fatto quali l'ubicazione dei locali o aree oggetto di tassazione all'interno della zona e la loro distanza dal più vicino punto di raccolta; - in assenza di una richiesta specifica in tal senso o di una prova specifica dei presupposti per applicare la ulteriore graduazione, resta fermo che la riduzione dovrà essere applicata nella misura prevista dalla norma, e che,quindi, la TARI sarà dovuta in misura pari al 40% della tariffa intera applicabile; -risultando, quindi, evidente che le riduzioni non sono collegate alla peculiarità di situazioni soggettive, le stesse vanno riconosciute senza la necessità di una specifica e preventiva domanda che contenga l'indicazione delle condizioni per fruirne, incombendo sul contribuente il solo onere di provarne i presupposti normativi;

6.4. la [OSCURATO:PERSONA] non ha, pertanto, fatto corretta applicazione dei principi sopra indicati, limitandosi ad affermare che la contribuente non aveva effettuato alcuna denunzia e che aveva affermato il suo diritto alla riduzione del tributo solamente in sede giurisdizionale, omettendo di esaminare le questioni attinenti al riconoscimento in concreto delle riduzioni tecniche della TARI sia per il mancato espletamento del servizio negli anni 2014 e 2016 sia per la distanza dal più vicino punto di raccolta, profili dedotti sin dall’ inizio del giudizio e non necessitanti di denuncia o istanza preventiva;

6.5. la sentenza sul punto deve essere, pertanto, annullata;

7. gli ulteriori motivi – che possono essere esaminati congiuntamente in quanto fra loro connessi - sono privi di fondamento;

7.1. parte contribuente ha dedotto il vizio di omessa motivazione avendo i giudici di appello acriticamente recepito le argomentazioni della Commissione tributaria provinciale la quale ultima si era limitata ad affrontare la questione della stagionalità senza esaminare la tematica della sussistenza di un accertamento d'ufficio Tari del 23 dicembre 2013, non opposto dalla contribuente, dal quale risultava la tassazione del solo bar non anche della spiaggia, tant’ ̀ che il Comune, fino al 2018, nulla aveva preteso su quest'ultima.

Ha, poi, lamentato violazione dell’art. 1 commi 646, 664 e 665 legge 147/2013 nonché del regolamento IUC perché, dopo l'accertamento d'ufficio del 23 dicembre 2013, divenuto definitivo, con il quale il Comune nulla pretendeva sulla spiaggia, la associaz ione contribuente non aveva ragione di presentare alcuna denuncia per chiedere delle riduzioni su una parte che lo stesso Comune aveva ritenuto di non tassare fino al 2018.

Ha dedotto, infine, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione sui motivi di gravame concernenti la richiesta di disapplicazione della previsione regolamentare di riduzione solo fino al 30% per stagionalità, con conseguente applicazione di una riduzione di almeno l'ottantacinque percento, dal momento che l'esercizio in questione era aperto soltanto due mesi su dodici e la insussistenza di un onere di denuncia della stagionalità, posto che il Comune l'aveva già riconosciuta, decurtando del 30% il tributo richiesto, ed, infine, ha eccepito l’ omesso esame del fatto costituito dall'accertamento d'ufficio del 23 dicembre 2013 comportante l'esclusione di parte del bene dalla tassazione, fatto questo che secondo la prospettazione di parte ricorrente sarebbe decisivo perché escludeva l'onere della società di presentare denunce di variazione, così come erroneamente affermato dalla [OSCURATO:PERSONA];

7.7. va premesso, in relazione al prospettato vizio di nullità della pronunzia impugnata, per omessa pronunzia, che la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall'ordinamento nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., ha il potere di correggere la motivazione ex art. 384, ultimo comma, c.p.c. civ., anche in presenza di un error in procedendo (Cass., S.U., n. 2731/2017; Cass. n. 8561/2006, che ha applicato il principio anche in tema di omessa pronuncia, nel senso che l'omissione «può condurre alla cassazione della sentenza impugnata soltanto se, vertendo su questione di diritto, esso sia fondato, atteso che, nel caso di sua infondatezza, lo iato esistente tra la pronuncia di rigetto ed il mancato esame della censura deve essere colmato dalla Corte di Cassazione facendo uso del proprio potere di correzione della motivazione della sentenza, integrando la decisione di rigetto mediante l'enunciazione delle ragioni di diritto che sostengono il provvedimento opposto, senza necessità di rimettere la causa ad altro giudice affinché dichiari infondato il motivo non esaminato)»;

7.8. sebbene sia mancata una specifica pronunzia sul punto (la questione circa la rilevanza del fatto che parte ricorrente aveva aderito all’accertamento d’ufficio del 23/12/2013 in base al quale la spiaggia era stata esclusa dalla tassazione per cui non avrebbe avuto motivo di chiedere riduzioni per un’area mai tassata) la tematica prospettata, in diritto, è priva di fondamento alcuno non potendosi, del resto, in alcun modo configurare un vizio rilevante ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. trattandosi di fatto privo del carattere di “decisività” per come appresso chiarito;

7.9. trattandosi di riduzioni non tecniche ma agevolative come tali le stesse necessitavano di denuncia originaria o di variazione, nella specie pacificamente non presentata;

7.10. inoltre la mancata presentazione della denuncia non poteva essere supplita dall'avviso di accertamento notificato nel 2013, anche perché relativo ad annualità pregresse in contesto di mutevolezza dei presupposti di imposizione mentre il comportamento del Comune- che nulla aveva preteso fino al 2018 sulla spiaggia - poteva al più comportare l'esclusione di sanzioni ed interessi (come in effetti già stabilito fin dal primo grado di giudizio), non anche la non debenza del tributo se effettivamente dovuto ex lege;

7.11. quanto alla richiesta di disapplicazione della previsione regolamentare di riduzione solo fino al 30% per stagionalità, con conseguente applicazione di una riduzione di almeno l' 85%, dal momento che l'esercizio in questione era aperto soltanto due mesi su dodici, deve rilevarsi che il profilo prospettato è privo di pregio alcuno posto che in tema di TARSU, il carattere stagionale dell'uso dei locali, ai fini della riduzione della tariffa, deve essere allegato e documentato dal contribuente in sede di denuncia originaria o in variazione dei presupposti della tassa ed, in difetto, la relativa circostanza non può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo. (Sez. 5- Ordinanza n. 14037 del 23/05/2019, vedi anche Cass n. 16991/2020 e Cass.3955/2021);

8. il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al solo primo motivo, rigettati gli altri, e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione,anche per le spese del presente giudizio; P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13797/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] P. L. CATTOLICA 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 2857/2020 depositata il02/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] regionale della Calabria, con sentenza n. 2857/20 depositata in data 02/11/2020 e non notificata, rigettava l’appello proposto dalla “[OSCURATO:PERSONA] del Mare” avverso la sentenza di primo grado che aveva parzialmente rigettato l’impugnazione avanzata dalla contribuente nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento relativo a TARI anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, con eliminazione degli interessi e delle sanzioni in esso calcolati; 1.1. secondo quanto si evince dalla sentenza impugnata la [OSCURATO:PERSONA] riteneva che l’atto impugnato fosse da ritenere, in parte qua, legittimo in quanto conforme alle previsioni di cui all’art. 66, commi 5 e 6, D. Lgs. n. 507 del 1993 ed in linea con quanto stabilito dall’ultimo comma dell’art. 23, secondo comma, del Regolamento per la disciplina dell’[OSCURATO:PERSONA] “IUC” approvato ed emendato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 20/05/2014 nonché dall’art. 40, secondo comma, del detto regolamento, rilevando che l’ associazione contribuente non aveva depositato alcuna denuncia ai fini della tassa sui rifiuti né tantomeno aveva rilevato, in alcuna dichiarazione, circostanze escludenti la produttività e la tassabilità, limitandosi ad evidenziarle per la prima volta, in sede giurisdizionale e che, allo stesso modo, non risultava versata in atti documentazione attestante il pagamento delle somme a titolo di Imu negli anni precedenti; 2. l’ “[OSCURATO:PERSONA] del Mare” propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi; 3. il [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; 4. parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dei commi 656 e 657 dell’art. 1 della legge istitutiva della TARI (L. 27.12.2013, n. 147) per avere la [OSCURATO:PERSONA] escluso l’applicabilità delle riduzioni tariffarie tecniche previste dalle citate disposizioni sul presupposto che la ricorrente avrebbe dovuto chiederle in sede di denuncia originaria o di variazione; 2. con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt.111 Cost., 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ., in quanto la ricorrente aveva lamentato che il primo giudice aveva esaminato soltanto il motivo concernente la riduzione della TARI dovuta alla stagionalità dell’attività balneare, rigettandolo sul rilievo che doveva essere fatta valere in sede di denuncia originaria o di variazione, ma aveva omesso l’esame di tutte le altre ragioni di riduzione del tributo e non considerato che la ricorrente aveva aderito all’accertamento d’ufficio del 23/12/2013, in base al quale la spiaggia era stata esclusa dalla tassazione per cui non aveva motivo di chiedere riduzioni per un’area mai tassata, ciononostante la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto apoditticamente infondata tale censura, recependo acriticamente la soluzione adottata dal primo giudice e, cioè, che la ricorrente avrebbe dovuto fare valere le invocate riduzioni in sede di denuncia originaria o di variazione, senza esaminare la specifica questione circa la valenza dell’accertamento d’ufficio anche sotto il profilo che non aveva motivo di chiedere preventivamente riduzioni per un’area mai tassata; 3. con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dei commi 646, 664 e 665 dell’art. 1 della legge istitutiva della TARI nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 59, ultimo comma, e 62, ultimo comma, del Regolamento IUC del Comune di [OSCURATO:PERSONA], per avere la commissione tributaria regionale escluso, in radice, l’applicabilità di esenzioni e riduzioni tariffarie sul rilievo che la ricorrente avrebbe dovuto farle valere in sede di denuncia originaria o di variazione, senza considerare che in base alla richiamate disposizioni, invece, l’accertamento d’ufficio eseguito dal Comuneil 23/12/2013, divenuto definitivo, e l’avvenuto pagamento della TARI dispensavano la ricorrente dall’obbligo di denuncia anche per gli anni successivi, come del resto accertato dal primo giudice che aveva escluso le sanzioni per omessa/infedele presentazione della denuncia e gli interessi che il Comuneaveva calcolato nell’atto impugnato; 4. con il quarto motivo si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; 4.1. ad avviso di parte ricorrente la sentenza impugnata aveva valorizzato l’omessa denuncia da parte della ricorrente e non aveva per nulla preso in esame il fatto che in data 23/12/2013 il Comune avesse eseguito l’accertamento d’ufficio della superficie tassabile, escludendo la spiaggia ritenuto pertinenza del bar, circostanza fattuale questa di portata decisiva che era stata oggetto di discussione tra le parti, il cui esame avrebbe portato il giudice ad opposta conclusione e, cioè, a valutare le ragioni di riduzione e di esenzione, anziché rigettarle sic et simpliciter; 5. con il quinto ed ultimo motivo si denuncia violazione degli artt.111 Cost., 36, comma 2, d.lgs. 546/1992, n., 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ., per avere la Commissione tributaria regionale affermato illogicamente che la ricorrente avrebbe dovuto chiedere la riduzione tariffaria derivante dalla stagionalità dell’attività balneare in sede di denuncia originaria o di variazione mentre la riduzione era stata già riconosciuta dal Comunee la ricorrente aveva chiesto la disapplicazione della norma regolamentare che prevede la riduzione del 30% e l’applicazione della riduzione quanto meno dell’85% all’effettivo periodo di utilizzo della superficie pari a due mesi su dodici; 6. il primo motivo è fondato; 6.1. occorre premettere che il regime fiscale dei rifiuti, a partire dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), prevista dal d.lgs. n. 507 del 1993, ha subito nel tempo numerose modifiche legislative, in quanto la TARSU ̀ stata sostituita dalla TIA1 (tariffa di igiene ambientale), introdotta dall’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (cd. Decreto Ronchi) questa, a sua volta, dalla TIA2 (tariffa integrata ambientale), di cui all’art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente), e a sua volta sostituita dalla TARES (art. 14 del d.l. n. 201 del 2011 conv. in l. n. 214 del 2011 e, infine, dalla TARI (tassa rifiuti) - tributo che è una componente dell'imposta unica comunale (IUC) insieme con l’imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI) -istituita dalla legge di stabilità per l’anno 2014 (art. 1, comma 639 e ss., l. n. 147 del 2013. Quest’ultimo tributo sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, quelli preesistenti dovuti al Comune da cittadini, enti ed aziende quale pagamento corrispettivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 6.2. in particolare, l’art. 1, comma 641 della legge da ultimo indicata indica quale presupposto di imposta «il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani», rimanendo escluse «le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva» (cfr. art. 49, comma 3, d.lgs. n. 22 del 1997 (TIA1) e art. 238, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 (TIA2). Il successivo comma 642 dispone che «La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani» (cfr. art. 14, comma 3, d.l. n. 201 del 2011 (TARES); 6.3. vanno, quindi, richiamati in relazione alle tematiche prospettate dalla contribuente i principi di diritto affermati da questa Corte (vedi, ex plurimis, Cass. n. 17734/2020), cui va data continuità, secondo cui: -le riduzioni tariffarie cd. tecniche previste, in tema di TARI, dall'art. 1, commi 656 e 657, l.n. 147 del 2013, essendo chiamate a regolare situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio e, quindi, dei costi per il suo espletamento per motivi oggettivi ed a favore di una pluralità indistinta di utenti, spettano ope legis, a prescindere dalla loro previsione nel regolamento comunale e senza la necessità di una specifica e preventiva domanda, incombendo sul contribuente il solo onere di provarne i presupposti normativi; - la riduzione tecnica tariffaria prevista, fino al 40%, dall'art. 1, comma 657, l. n. 147 del 2013, spetta, in particolare, per il solo fatto che il servizio di raccolta di rifiuti, pur debitamente istituito e attivato nel perimetro comunale, non venga, poi, concretamente svolto in una determinata zona municipale, purché abbia una significativa estensione per cui sia ragionevole configurare un omesso servizio tanto da richiedere interventi sostitutivi e tale zona (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata che di regola non rileva a fini impositivi) non coincide con le usuali estensioni dei parchi residenziali o dei condomini privati, ove la contenuta distanza dal punto di raccolta più vicino arreca al più una mera difficoltà di accesso al servizio; -l'omesso svolgimento, da parte del Comune, del servizio di raccolta (sebbene istituito ed attivato) nella zona ove è ubicato l'immobile a disposizione dell'utente comporta non già l'esenzione dalla tassa, bensì la sua riduzione entro i limiti di legge in quanto i criteri di ripartizione del servizio di smaltimento deirifiuti non sono collegati al concreto utilizzo, bensì ad una fruizione potenziale desunta da indici meramente presuntivi, quali l'occupazione e detenzione di locali ed aree, che tengono conto della quantità e qualità che, ordinariamente, in essi possono essere prodotti ed il legislatore ha ritenuto di temperare la rigidità di tale criterio impositivo introducendo ipotesi di esclusione e di riduzione, riduzioni che a loro volta si distinguono in obbligatorie, i cui presupposti sono già fissati dalla legge,e facoltative, spettanti solo se previste dal regolamento comunale e secondo le modalità ivi determinate; - incombendo, comunque, sul contribuente l'onere di allegare, dedurre e provare la sussistenza dei presupposti per beneficiare di una maggiore riduzione, sarà, poi, compito del giudice di merito graduare ulteriormente la percentuale di riduzione applicabile, tenendo conto di circostanze di fatto quali l'ubicazione dei locali o aree oggetto di tassazione all'interno della zona e la loro distanza dal più vicino punto di raccolta; - in assenza di una richiesta specifica in tal senso o di una prova specifica dei presupposti per applicare la ulteriore graduazione, resta fermo che la riduzione dovrà essere applicata nella misura prevista dalla norma, e che,quindi, la TARI sarà dovuta in misura pari al 40% della tariffa intera applicabile; -risultando, quindi, evidente che le riduzioni non sono collegate alla peculiarità di situazioni soggettive, le stesse vanno riconosciute senza la necessità di una specifica e preventiva domanda che contenga l'indicazione delle condizioni per fruirne, incombendo sul contribuente il solo onere di provarne i presupposti normativi; 6.4. la [OSCURATO:PERSONA] non ha, pertanto, fatto corretta applicazione dei principi sopra indicati, limitandosi ad affermare che la contribuente non aveva effettuato alcuna denunzia e che aveva affermato il suo diritto alla riduzione del tributo solamente in sede giurisdizionale, omettendo di esaminare le questioni attinenti al riconoscimento in concreto delle riduzioni tecniche della TARI sia per il mancato espletamento del servizio negli anni 2014 e 2016 sia per la distanza dal più vicino punto di raccolta, profili dedotti sin dall’ inizio del giudizio e non necessitanti di denuncia o istanza preventiva; 6.5. la sentenza sul punto deve essere, pertanto, annullata; 7. gli ulteriori motivi – che possono essere esaminati congiuntamente in quanto fra loro connessi - sono privi di fondamento; 7.1. parte contribuente ha dedotto il vizio di omessa motivazione avendo i giudici di appello acriticamente recepito le argomentazioni della Commissione tributaria provinciale la quale ultima si era limitata ad affrontare la questione della stagionalità senza esaminare la tematica della sussistenza di un accertamento d'ufficio Tari del 23 dicembre 2013, non opposto dalla contribuente, dal quale risultava la tassazione del solo bar non anche della spiaggia, tant’ ̀ che il Comune, fino al 2018, nulla aveva preteso su quest'ultima. Ha, poi, lamentato violazione dell’art. 1 commi 646, 664 e 665 legge 147/2013 nonché del regolamento IUC perché, dopo l'accertamento d'ufficio del 23 dicembre 2013, divenuto definitivo, con il quale il Comune nulla pretendeva sulla spiaggia, la associaz ione contribuente non aveva ragione di presentare alcuna denuncia per chiedere delle riduzioni su una parte che lo stesso Comune aveva ritenuto di non tassare fino al 2018. Ha dedotto, infine, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione sui motivi di gravame concernenti la richiesta di disapplicazione della previsione regolamentare di riduzione solo fino al 30% per stagionalità, con conseguente applicazione di una riduzione di almeno l'ottantacinque percento, dal momento che l'esercizio in questione era aperto soltanto due mesi su dodici e la insussistenza di un onere di denuncia della stagionalità, posto che il Comune l'aveva già riconosciuta, decurtando del 30% il tributo richiesto, ed, infine, ha eccepito l’ omesso esame del fatto costituito dall'accertamento d'ufficio del 23 dicembre 2013 comportante l'esclusione di parte del bene dalla tassazione, fatto questo che secondo la prospettazione di parte ricorrente sarebbe decisivo perché escludeva l'onere della società di presentare denunce di variazione, così come erroneamente affermato dalla [OSCURATO:PERSONA]; 7.7. va premesso, in relazione al prospettato vizio di nullità della pronunzia impugnata, per omessa pronunzia, che la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall'ordinamento nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., ha il potere di correggere la motivazione ex art. 384, ultimo comma, c.p.c. civ., anche in presenza di un error in procedendo (Cass., S.U., n. 2731/2017; Cass. n. 8561/2006, che ha applicato il principio anche in tema di omessa pronuncia, nel senso che l'omissione «può condurre alla cassazione della sentenza impugnata soltanto se, vertendo su questione di diritto, esso sia fondato, atteso che, nel caso di sua infondatezza, lo iato esistente tra la pronuncia di rigetto ed il mancato esame della censura deve essere colmato dalla Corte di Cassazione facendo uso del proprio potere di correzione della motivazione della sentenza, integrando la decisione di rigetto mediante l'enunciazione delle ragioni di diritto che sostengono il provvedimento opposto, senza necessità di rimettere la causa ad altro giudice affinché dichiari infondato il motivo non esaminato)»; 7.8. sebbene sia mancata una specifica pronunzia sul punto (la questione circa la rilevanza del fatto che parte ricorrente aveva aderito all’accertamento d’ufficio del 23/12/2013 in base al quale la spiaggia era stata esclusa dalla tassazione per cui non avrebbe avuto motivo di chiedere riduzioni per un’area mai tassata) la tematica prospettata, in diritto, è priva di fondamento alcuno non potendosi, del resto, in alcun modo configurare un vizio rilevante ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. trattandosi di fatto privo del carattere di “decisività” per come appresso chiarito; 7.9. trattandosi di riduzioni non tecniche ma agevolative come tali le stesse necessitavano di denuncia originaria o di variazione, nella specie pacificamente non presentata; 7.10. inoltre la mancata presentazione della denuncia non poteva essere supplita dall'avviso di accertamento notificato nel 2013, anche perché relativo ad annualità pregresse in contesto di mutevolezza dei presupposti di imposizione mentre il comportamento del Comune- che nulla aveva preteso fino al 2018 sulla spiaggia - poteva al più comportare l'esclusione di sanzioni ed interessi (come in effetti già stabilito fin dal primo grado di giudizio), non anche la non debenza del tributo se effettivamente dovuto ex lege; 7.11. quanto alla richiesta di disapplicazione della previsione regolamentare di riduzione solo fino al 30% per stagionalità, con conseguente applicazione di una riduzione di almeno l' 85%, dal momento che l'esercizio in questione era aperto soltanto due mesi su dodici, deve rilevarsi che il profilo prospettato è privo di pregio alcuno posto che in tema di TARSU, il carattere stagionale dell'uso dei locali, ai fini della riduzione della tariffa, deve essere allegato e documentato dal contribuente in sede di denuncia originaria o in variazione dei presupposti della tassa ed, in difetto, la relativa circostanza non può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo. (Sez. 5- Ordinanza n. 14037 del 23/05/2019, vedi anche Cass n. 16991/2020 e Cass.3955/2021); 8. il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al solo primo motivo, rigettati gli altri, e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione,anche per le spese del presente giudizio; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in
Sentenza Cassazione n. 18239/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris