CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42667/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 21322/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati í motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, attinente alla nullità verificatasi a seguito dell'inosservanza del termine minimo di venti giorni, stabilito dall'art. 601, comma 5, cod. proc. pen., per la notifica dell'avviso al difensore nel giudizio di appello, è manifestamente infondato dal momento che, secondo consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, detta inosservanza non integra una nullità assoluta ed insanabile, ma una nullità relativa che deve essere dedotta nel termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen., con la conseguenza che la relativa eccezione non può esser proposta per la prima volta in sede di legittimità ((Sez. 5, n. 35883 del 17/07/2009, Santagata, Rv. 245101); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i