CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 08871/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2283-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE , [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricarrente - avverso la sentenza n. 364/2017 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 10/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato in fatto che: con sentenza depositata il 10.7.2017, la Corte d'appello di Genova ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda proposta dall'ingegnere [OSCURATO:PERSONA] volta alla declaratoria dell'insussistenza del proprio obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, nonché al pagamento dei relativi contributi, in relazione all'attività libero- professionale svolta in concomitanza con l'attività di lavoro dipendente per la quale egli era iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria; avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo un motivo di censura; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; con istanza depositata in vista dell'adunanza fissata, parte controricorrente ha manifestato la volontà di definire la controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 3 (conv. con L. n. 136 del 2018), depositando dichiarazione di adesione alla definizione agevolata relativa al carico contributivo in discussione; prevedendo il D.L. n. 119 cit., art. 6, la sospensione ad istanza di parte della controversia rispetto alla quale sia stata formulata una richiesta del tipo di quella anzidetta, con ordinanza n. 18233 del 2019 è stato disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo; Ric. 2018 n. 02283 sez. MI - ud. 25-01-2022 -2- successivamente, è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle partì unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; [OSCURATO:PERSONA]: in vista dell'Adunanza camerale l' attuale parte controricorrente ha depositato memoria, ex art. 380-bis c.p.c. ed ha allegato, mediante deposito telematico presso la piattaforma del processo civile telematico, documento attestante lo sgravio delle somme portate dall'avviso di addebito oggetto di causa, evidenziando di aver presentato, quanto all'iscrizione ipotecaria opposta, richiesta di definizione agevolata ai sensi della L. n. 145 del 2019, ex art. 1, comma 198 (rottamazione ter) che era stata accettata e che il pagamento del dovuto era avvenuto; in precedenza il contribuente aveva depositato la richiesta presentata presso l'Agenzia delle Entrate-riscossione di Savona, in data 08/04/2019, relativa alla adesione alla definizione agevolata di tutti gli avvisi di addebito di cui al prospetto informativo, tra cui, la prima in ordine cronologico è la n° 403 2015 00013282 76 000, (All. n° 3 dell'istanza di sospensione in data 08/04/2019), come da ricevuta di adesione alla definizione agevolata (All. n° 4 dell'istanza di sospensione in data 08/04/2019); si evince, ancora, dagli atti depositati che l'Agenzia delle Entrate di Savona ha attestato che il Cogliandro ha estinto mediante il pagamento anticipato le 18 rate previste; IN DIRITTO non risulta contestata la documentazione allegata alla memoria; va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte di cassazione (Cass. n. 24083 del 2018; n. 11540 del 2019; n. 10558 del 2021) secondo la quale in presenza della dichiarazione del debitore di Ric. 2018 n. 02283 sez. ML - ud. 25-01-2022 -3- avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 conv. con modif. in L. n. 225 del 2016 ( ma analoghe considerazioni valgono in relazione ai contenuti del D.L. n. 119 del 2018, art. 3, conv. con L. n. 136 del 2018), cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato; venendo all'applicazione del principio enunciato al ricorso in esame, si rileva che [OSCURATO:PERSONA] ha documentato di avere presentato la dichiarazione di definizione agevolata, l'avvenuta comunicazione dell'esattore ed anche di aver pagato gli importi dovuti; l'INPS non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza, nulla ha osservato in particolare sulla mancata notificazione dei documenti prodotti con la memoria, che, evidentemente, devono ritenersi comunque conosciuti ( ex art. 372 c.p.c., comma 2); ne segue che di essi si può e si deve tenere conto ed anzi si deve reputare che la parti intimate concordino sulla verificazione di quanto da detti documentazione emerge; risulta, dunque, evidenziata, secondo i principi indicati da Cass. n. 24083 del 2018 sopra citata, una fattispecie di estinzione ex lege del processo di cassazione per il verificarsi della fattispecie prevista dalla legge che regola l'adesione agevolata; Ric. 2018 n. 02283 sez. ML - ud. 25-01-2022 -4- la situazione sostanziale resterà regolata dal contenuto dell'atto comunicato dall'esattore a seguito della dichiarazione di avvalimento della procedura di definizione agevolata; non è luogo a provvedere sulle spese perchè tanto nel caso di rinuncia al ricorso da parte del debitore quanto in quello, come nella specie, di emersione della verificazione della fattispecie applicata in situazione in cui il debitore (o contribuente) risulti resistente (o intimato) non si debbono regolare le spese, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente. PQM La Corte dichiara cessata la materia del contendere ed estinto per legge il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale, il 25 gennaio 2022: Il P;e‘idente Margherita [OSCURATO:PERSONA] 1 8 [OSCURATO:PERSONA] oggi, /