CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 35010/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sorveglianza di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma harespinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimentoministeriale, emesso in data 5 settembre 2024, di proroga per due anni delregime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen.Nel valutare la ricorrenza dei presupposti di legge per la proroga, ilTribunale, descritta la caratura criminale del reclamante, destinatario dicondanne per i delitti di associazione di tipo mafioso con ruolo apicale, nonchéper reati fine con l’aggravante speciale mafiosa, tra cui due omicidi e numeroseestorsioni, consumate e tentate, ha rimarcato la pericolosità soggettiva deldetenuto e l’assenza di sopravvenienze indicative dell’interruzione deicollegamenti con l’organizzazione criminale di appartenenza, tuttora attiva.2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, amezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, per violazione dilegge in relazione agli artt. 41-bis Ord. pen. e 125 cod. proc. pen., di seguitoenunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.Si è doluto che il Tribunale di sorveglianza abbia disatteso la richiestaistruttoria avanzata dalla difesa, rivolta all’acquisizione di chiarimenti circa lariferibilità al clan [OSCURATO:PERSONA] delle più recenti operazioni di polizia menzionatenel decreto di proroga del regime differenziato.Ha dedotto che, contrariamente alla prospettazione enucleabile dalprovvedimento impugnato, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato quale meropartecipe del gruppo omonimo con sentenza divenuta irrevocabile il 9 febbraio2022.Ha lamentato che l’ordinanza non si sia confrontata con l’allegazione in sededi reclamo dell’assenza di redditi in capo al condannato, ammesso al patrocinio aspese dello Stato.Ha denunciato l’apparenza della motivazione in ordine al rischio di ripresa dicontatti con le realtà criminali operanti sul territorio e al formulato giudizio dipericolosità a fondamento della disposta proroga.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni che seguono.2. Occorre premettere che, in linea con le indicazioni giurisprudenziali, «aifini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis dellalegge 26 luglio 1975, n. 354, l’accertamento dell’attuale capacità del condannatodi mantenere contatti con l’associazione criminale, da svolgere tenendo conto deiparametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata, sisostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi,non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizionidi pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime» (Sez. 1, n.2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912 – 01). Nell’ambito delpredetto apprezzamento non è necessario accertare la permanenza dell’attivitàdella cosca di appartenenza e la mancanza di sintomi rilevanti, effettivi econcreti, di una dissociazione del condannato dalla stessa, essendo sufficiente lapotenzialità, attuale e concreta, di collegamenti con l’ambiente malavitoso, nonadeguatamente fronteggiabile con il regime carcerario ordinario (Sez. 1, n.24134 del 10/05/2019, Belforte, Rv. 276483 - 01): l ’accoglimentodell’impugnazione avverso il provvedimento di proroga del regime detentivodifferenziato postula «l’individuazione di elementi specifici e concreti indicatividella sopravvenuta carenza di pericolosità sociale, che non possono identificarsicon il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regimedifferenziato, né essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento anon meglio precisati risultati dell’attività di trattamento penitenziario» (Sez. 1, n.32337 del 03/07/2019, Graviano, Rv. 276720 - 01).Nella delineata cornice ermeneutica, il Tribunale di sorveglianza di Roma,con motivazione congrua e priva di violazioni di legge, ha vagliato il compendioinformativo posto a fondamento del decreto di proroga emesso dal Ministro dellaGiustizia il 5 settembre 2024, con il quale si è confrontato alla luce delle censurearticolate in sede di reclamo, evidenziando l’inserimento del condannato inposizione di rilievo nell'ambiente della criminalità mafiosa nissena qualeelemento di spicco del clan omonimo, già retto dal padre Pino, capo indiscussodella “famiglia di Riesi”, affilata a “cosa nostra” e legata al boss GiuseppeMadonia, referente per la provincia di Caltanissetta.Il Tribunale ha sottolineato, in modo logicamente dirimente, come l’ascesacriminale del ricorrente nella congrega mafiosa sia stata contrassegnata dallaperpetrazione di reati gravissimi, per cui ha riportato condanna all’ergastolo,nonché l’assenza di qualunque accenno a una revisione critica e di segnali didissociazione, essendo piuttosto emerso dai colloqui intercettati con la moglie iltimore che l’ammissione di responsabilità in un procedimento a suo carico per unfatto di sangue potesse essere intesa come una scelta collaborativa, che egli nonaveva assolutamente inteso compiere.Sulla scorta di tali emergenze il giudice di merito ha ritenuto adeguatamentemotivata la pericolosità soggettiva del [OSCURATO:PERSONA], validamente corroborata dalruolo autorevole e spiccatamente operativo acquisito in seno al clan di matricefamiliare, in sé non infirmato dalla condanna per il delitto di cui all’art. 416-biscod. pen. con l’imputazione di mero partecipe, evidenziando l’assenza disopravvenienze indicative dell’interruzione dei collegamenti con l’organizzazionecriminale di appartenenza, storicamente radicata nel territorio di residenza.Dato atto delle più recenti operazioni di polizia che avevano interessato“cosa nostra” nissena, nonché di indagini della Guardia di Finanza di Genova cheavevano segnalato ingerenze nelle elezioni regionali del 2020 di un esponentedel clan [OSCURATO:PERSONA] di Riesi, il Tribunale di sorveglianza ha coerentementeritenuto non necessario l’approfondimento istruttorio invocato dalla difesa, inragione della perdurante operatività delle organizzazioni mafiose della zona edella loro capacità di rigenerarsi nella compagine soggettiva, mantenendoimmutato il potere criminale sul territorio di riferimento.3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deveessere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]