CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2022
Cassazione n. 41196/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOI dato avv2 alle partil udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Campobasso ha accolto il concordato raggiunto tra il pubblico ministero e [OSCURATO:PERSONA] circa la pena da irrogargli in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminandola nella misura di due anni e quattro mesi di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso non rientrano tra quelli consentiti in sede di legittimità (Sez. 2, n. 28306 del 25/06/2021, Perrella, Perrella, Rv. 281804; Sez. 6, n. 29898 del 10/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276228) sicché l'impugnazione va dichiarata inammissibile con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2022 Il consiglie e s