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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23247/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettelsentitele conclusioni d-el—[OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. Con ricorso personale [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la decisione del Tribunale di Trani in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposta personalmente dall'imputato.

3. Ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall'imputato, pertanto, è inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen. 4.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettelsentitele conclusioni d-el—[OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con ricorso personale [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la decisione del Tribunale di Trani in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposta personalmente dall'imputato. 3. Ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall'imputato, pertanto, è inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 23247/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris