CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 gennaio 2025
Cassazione n. 05365/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25020/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i ex lege presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] E AMBIENTE ([OSCURATO:PERSONA]) ed [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE CUNEO n. 514/2023 depositata i l 13/7/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/1/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: Il Tribunale di Cuneo, con sentenza n. 514/2023, dichiarava inammissibile per tardività l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza del Giudice di Pace di Mondovì del 5 maggio 2022, essendo stato notificato alle controparti, entrambe rimaste contumaci - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e Autorità di Regolazione per [OSCURATO:PERSONA] e Ambienti ([OSCURATO:PERSONA]) - , in data 9 dicembre 2022, e quindi oltre il termine semestrale di cui all’articolo 327 c.p.c. È stato presentato dai due Verdes ricorso rivolto contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale offre tredici motivi (erroneamente l’ultimo viene qualificato come quattordicesimo, ma in realtà la sequenza passa dall’undicesimo al tredicesimo). Le intimate non si sono difese. Considerato che: 1.1 Assorbe evidentemente ogni altro motivo, e quindi ne rende superfluo l’esame, il secondo motivo, così rubricato: “Il giudice di secondo grado rilevava in maniera errata scadenza legale dell’impugnazione della sentenza di primo grado”. Con questo motivo si sostiene -del tutto apoditticamente e in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1 co. n. 6, c.p.c.- che la sentenza del Giudice di Pace è stata pubblicata il 7 maggio 2022 (sabato), e non quindi il 5 maggio 2022 (giovedì), è chel’appello è pertanto tempestivo. 1.2 Invece, come esattamente rileva il Tribunale, la sentenza fu effettivamente pubblicata il 5 maggio 2022, come d’altronde emerge dallo stesso ricorso, che, a pagina 34, riporta in termini di assemblaggio il timbro di deposito del cancelliere dell’ufficio del Giudice di Pace di Mondovì, datato “05/05/2022”. Va pertanto ritenuta corretta la dichiarazione di tardività dell’appello emessa dal Tribunale, anche detratta – naturalmente - la sospensione feriale. 2. Il ricorso, in conclusione, merita rigetto per il secondo motivo, assorbiti gli altri. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese poiché le parti intimate non si sono difese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello s