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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 21795/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22250/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona dell'amministratore delegato p.t.

Ale- jandro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , che ha indicato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dell'amministratore unico p.t.

Salva- tore Fumarolo, rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , che ha in- dicato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: –controricorrente e – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Roma n. 128/19, depositata il 10 gennaio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del12 marzo 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in qualità di incaricata della raccolta del de- naro giocato mediante gli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'art. 110, sesto comma, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, convenne in giu- dizio la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in qualità di concessionaria della realizzazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 9485/09, emesso il 22 maggio 2009, con cui il Tribunale di Roma le aveva intimato il pagamento della somma di Euro 25.748,67, oltre interessi, dovuta per il mancato riversamento del prelievo erariale unico (PREU), del canone di concessione e del margine del conces- sionario.

A sostegno dell'opposizione, eccepì che una parte degl'importi richiesti non erano dovuti, in quanto relativi ad apparecchi che non avevano raccolto gioco, perché sequestrati o in manutenzione.

Chiese inoltre, in via riconven- zionale, l'accertamento di un proprio credito di Euro 5.000,00, a titolo di re- stituzione di versamenti indebitamente effettuati.

Si costituì la [OSCURATO:PERSONA], replicando che in relazione agli apparecchi non collegati alla rete telematica del concessionario era comunque dovuto il PREU in misura forfettaria, ai sensi dell'art. 39-quaterdel d.l. 30 settembre 2003, n. 269,convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 269, e del decreto direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopolidel 14 luglio 2004.

1.1. Con sentenza del 19 luglio 2014, il Tribunale di rigettò l'opposizione e la domanda riconvenzionale.

2. L'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] è stata parzialmente accoltadalla Corte d'appello di Roma, che con sentenza del 10 gennaio 2019 ha revocato il decreto ingiuntivo, condannando l'appellante al pagamento della somma di Euro 15.940,18, oltre interessi legali dalla domanda.

Premesso che, come risultava dalla documentazione prodotta, il gestore aveva comunicato al concessionario l'avvenuto sequestro degli apparecchi da gioco o la non utilizzabilità degli stessi per manutenzione, la Corte ha ritenuto non condivisibili le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato in primo grado, che aveva determinato l'importo non dovuto in Euro 10.230,49, os- servando che, relativamente al periodo in cui gli apparecchi non erano utiliz- zabili, al concessionario non spettava il PREU, mentre il canone era dovuto nella misura forfettaria complessiva di Euro 422,00.

3. Avverso la predetta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA]- chi Fumarolo ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la viola- zione e la falsa applicazione dell'art. 39-quaterdel d.l. n. 269 del 2003, del decreto direttoriale del 14 luglio 2004 e degli artt. 342 e 348-tercod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto non dovutoil PREU, senza considerare che lo stesso dev'essere corrisposto in misura forfettaria in ogni caso in cui gli apparecchi non siano collegati alla rete telematica, in- dipendentemente dalle ragioni che hanno impedito il collegamento.Sostiene infatti che, al fine di evitare che il gestore possa avvalersi della disconnes- sione per ottenere un indebito guadagno a danno del concessionario, la so- spensione del PREU non decorre dal momento della comunicazione al conces- sionario dell'evento che ha impedito il collegamento, ma da quello in cui l'A- genzia delle Dogane e dei Monopoli ne ha notizia.

Aggiunge che la sentenza impugnata non ha tenuto conto del difetto di specificità dell'atto di appello, il quale censurava la sentenza di primo grado esclusivamente nella parte in cui aveva accertato l'inadempimento del gestore, il quale aveva omesso di co- municare le ragioni che avevano impedito il collegamento degli apparecchi, senza contestare l'interpretazione dell'art. 39-quatercit. fornita dal Giudice di primo grado.

2. Con il secondo motivo,la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1175, 1176 e 1218 cod. civ., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nel ritenere provata l'avvenuta comunicazione delle ragioni che avevano impedito il col- legamento degli apparecchi, la sentenza impugnata non ha tenuto conto dello ingiustificato e sistematico ritardo con cui il gestore aveva provveduto alla comunicazione, in contrasto con gli obblighi contrattuali.

3. Così riassunte le censure proposte dalla ricorrente, vanno innanzitutto disattese le eccezioni d'inammissibilità per difetto di specificità ed attinenza al merito della controversia, sollevate dalla difesa della controricorrente.

I motivi d'impugnazione indicano infatti con chiarezza i punti della sen- tenza impugnata dei quali viene sollecitato il riesame e le ragioni per cui se ne chiede la cassazione, illustrando con adeguate argomentazioni gli errori da cui sono affetti il giudizio di diritto e la ricostruzione dei fatti compiuti dalla Corte d'appello, nonché le conclusioni cui la stessa sarebbe dovuta invece pervenire sulla base di un corretto percorso logico - giuridico.

La ricorrente contesta infatti l'affermazione della sentenzaimpugnata, secondo cui il PREU non era dovuto per il periodo in cui risultava provata l'inutilizzabilità degli apparecchi, lamentando inoltre l'omessa valutazione della tardiva comunica- zione di tale inutilizzabilità da parte del gestore; le censure risultano inoltre corredate dall'indicazione sia delle norme giuridiche di cui si deduce la viola- zione, sia dei documenti da cui emergeva il predetto ritardo, nonché dalla trascrizione dei passi salienti di tali documenti, in modo tale da consentire di cogliere con immediatezza il senso e la portata delle critiche rivolte alla sen- tenza impugnata.

Non può quindi ritenersi violato il principio di specificità dei motivi d'im- pugnazione, il quale postula che le censure proposte individuino con chiarezza i vizi prospettati, consentendone l'inquadramento nelle categorie logiche tas- sativamente previste dall'art. 360 cod. proc. civ., senza però richiedere l'uti- lizzazione di formule sacramentali né imporre l'adozione di un preciso schema espositivo (cfr. Cass., Sez.

Un. 8/11/2021, n. 32415; Cass., Sez.

VI, 14/05/ 2018, n. 11603; 22/09/2014, n. 19959).

Parimenti, deve considerarsi rispet- tato il principio di autosufficienza, il quale, anche alla luce dei principi enun- ciati dalla Corte EDU nella sentenza del 28 ottobre 2021, Succi e altri c.

Italia, non va interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove quest'ultimo ne indichi puntualmente il conte- nutoe la collocazione tra gli atti del giudizio di merito (cfr .

Cass., Sez.

Un.18/03/2022, n. 8950; Cass., Sez.

III, 14/03/2022, n. 8117).

4. E'poi fondato il primo motivo d'impugnazione, con cui si pone a questa Corte un preciso quesito di diritto, consistente nello stabilire se il PREU sia dovuto dal gestore al concessionario anche per i periodi in cui gli apparecchi da gioco risultano inutilizzabili.

In proposito, occorre richiamare innanzitutto l'art. 39 del d.l. n. 269 del 2003, il quale, nel prevedere che agli apparecchi di gioco collegati in rete«si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate», dovuto dai concessionari di rete(comma tredicesimo), de- manda ad appositi provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze –Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'individuazione, tra l'al- tro, delle modalità di calcolo e versamento, nonché dei «termini e [del]le modalità con cui i concessionari di rete[…] comunicano, tramite la rete tele- matica prevista dallo stesso comma 4 dell'art. 14 - bis , i dati relativi alle somme giocate nonché gli altri dati relativi agli apparecchi da intrattenimento […] da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto» (comma 13-bis).

L'art. 39-quater, comma terzo, dispone inoltre che «gli uffici dell'Ammi- nistrazione autonoma dei monopoli di Stato procedono all'accertamento della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per gli apparecchi e con- gegni di cui al comma 2 mediante la lettura dei dati relativi alle somme gio- cate memorizzati dagli stessi apparecchi e congegni», precisandoche «in pre- senza di apparecchi e congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati, gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determinano induttivamente l'ammontare delle somme giocate sulla base dell'importo forfetario giornaliero definito con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

Tali disposizionisono integrate dal decreto direttoriale 14 luglio 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'art. 39, comma 13-bis, il quale, nel prevedere che «la base imponibile del PREU ècostituita dalle somme giocate su ciascun apparecchio di gioco ed è determinata se- condo i criteri definiti nel paragrafo 1 dell'allegato tecnico, utilizzando i dati estratti, a cura e responsabilitàdel concessionario, dagli appositi contatori dell'apparecchio stesso» (art. 2), dispone all'art. 3 che «per gli apparecchi di gioco per i quali non sia possibile, per qualunque motivo, l'accesso agli appo- siti contatori per la lettura dei dati in essi registrati, il concessionario, fermi restando tutti gli obblighi connessi allo svolgimento delle attività e funzioni affidate in concessione, ètenuto a determinare, per i giorni di mancata lettura dei dati, gli importi dovuti su base forfetaria secondo i criteri di cui al comma 2» (comma primo), aggiungendo che «la base imponibile per la determina- zione dell'importo forfetario di cui al comma 1, ècalcolata secondo i criteri di cui al paragrafo 2 dell'allegato tecnico, come media delle somme giocate nel periodo, non superiore a sessanta giorni, precedente alla data nella quale si verifica la mancata lettura» (comma secondo).

Riassumendola predetta disciplina, la base imponibile del PREU è costi- tuita dalle somme giocate dagli utenti degli apparecchi, il cui importo viene normalmente determinato sulla base dei dati memorizzati nei contatori di cui sono dotati gli stessi apparecchi; ove tali dati non risultino disponibili, in quanto non memorizzati,non leggibili, memorizzati in modo non corretto o alterati, o comunque nel caso in cui non sia possibile, per qualunque motivo, l'accesso ai contatori per la lettura dei dati in essi registrati, la base imponibile è determinata in via induttiva, in misura forfetaria e giornaliera pari alla me- dia delle somme giocate nel periodo, non superiore a sessanta giorni, prece- dente alla data nella quale si verifica la mancata lettura.

Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, il concessionario di rete deve provvedere, ai sensi dell'art. 39, comma 13-bis, del d.l. n. 269,alla rileva- zione ed alla comunicazione in via telematica all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (oggi, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)dei dati memorizzati nei contatori,unitamente agli altri dati relativi agli apparecchi; l'Amministrazione deve invece provvedere, ai sensi dell'art. 39-bis,alla liqui- dazione dell'imposta dovuta, sulla base dei dati correttamente trasmessi dai concessionari, ed al controllo della tempestività e della rispondenza al PREU dei versamenti effettuati dai concessionari; nel caso in cui i versamenti risul- tino omessi, carenti o intempestivi, l’esito del controllo automatizzato viene comunicato al concessionario di rete,il quale, ove rilevi eventuali dati o ele- menti non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti ne- cessari entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione; l'Amministra- zione può infine procedere all'accertamento della base imponibile e del PREU, mediante la lettura diretta dei dati memorizzati negli apparecchi, e nel caso in cui gli stessi non siano disponibili, provvede alla determinazione della base imponibilein via induttiva.

Tali modalità di determinazione ed accertamento della base imponibile postulano, evidentemente, un costante controllo sul regolare funzionamento degli apparecchi e sul collegamento degli stessi alla rete, tale da garantire la continuità delle registrazioni, l'attendibilità dei dati registrati e la regolare ri- levazione degli stessi da parte del concessionario (ai fini del calcolo dei ver- samenti dovuti a titolo di PREU) e dell'Amministrazione (ai fini dell'accerta- mento della base imponibile).Per tale ragione, il decreto direttoriale 12 aprile 2007 prevede,in presenza di determinati eventi idonei ad impedire il funzio- namento dell'apparecchio (furto, incendio, dismissione, cessione, all'estero, risoluzione del contratto, confisca, revoca o sequestro:all. tecnico, par. 8), la cessazione o sospensione di efficacia del nullaosta dell'apparecchio, con l'interruzione della determinazione della base imponibile a partire dal giorno successivo.

In tali casi, così come in quelli in cui l'apparecchio non risulti col- legato alla rete telematica o sia sottoposto a manutenzione straordinariache abbia comportato l'inizializzazione dei contatori, la base imponibile del pe- riodo contabile viene determinata sottraendo al valore del contatore estratto alla data dell'evento quello estratto l'ultimo giorno del periodo contabile pre- cedente (art. 4) e quella dell'anno solare sottraendo al valore del contatore estratto alla data dell'eventoquello del contatore annuale relativo all'anno solare precedente (art. 5): ove i predetti valori non vengano trasmessi, la base imponibile viene determinata in via induttiva utilizzando l'importo forfe- tario giornaliero.

Ciò implica, ovviamente, la necessità che tali eventi siano portati tempe- stivamente a conoscenza del concessionario e dell'Amministrazione, a garan- zia non solo di quest'ultima, per evitare che tali eventi possano essere suc- cessivamente addotti in modo pretestuoso per sottrarsi al versamento del PREU, ma anche del gestore e del concessionario, per evitare che in man- canza di dati registrati l'Amministrazione determini la base imponibile con metodo induttivo, in tal modo imponendo il pagamento del PREU su somme non riscosse effettivamente.A tale necessità ovviano i protocolli di comuni- cazione periodicamente diramati ed aggiornati dall'Amministrazione, i quali prevedono l'invio di particolari messaggi telematici in caso di interruzione del collegamento degli apparecchialla rete dovuto agli eventi specificamente in- dicati.

Sulla base di tale ricostruzione del quadro normativo, non può condivi- dersi, nella sua genericità, l'affermazione contenuta nella sentenza impu- gnata, secondo cui «per il periodo in cui vi è la prova che gli apparecchi non erano utilizzabili dal gestore non spetta al concessionario nessuna somma a titolo di PREU, essendo detto importo strettamente connesso all'attività di raccolta del denaro attraverso il gioco».

Se è vero, infatti, che la sottoposi- zione a sequestro o manutenzione comportano l'interruzione della determi- nazione della base imponibile, con la conseguente esclusione dell'obbligo di corrispondere il PREU per il relativo periodo, è anche vero, però, che per la manutenzione ciò accade solo se si tratta di manutenzione straordinaria con inizializzazione dei contatori, e che in entrambi i casi all'evento interruttivo deve aver fatto riscontro la sospensione del nullaosta, la quale presuppone la comunicazione dell'evento nelle forme previste, con l'indicazione dei valori estratti dai contatori alla relativa data, in mancanza della quale l'interruzione non ha luogo, e la base imponibile viene determinata mediante l'utilizzazione dell'importo forfetario giornaliero.

In altri termini, per poter escludere l'ob- bligo di pagamento del PREU, la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare che gl'interventi di manutenzione avevano carattere straordinario e che la sottoposizione a sequestro o a manutenzione avevano costituito oggetto di regolare comunicazione all'Agenzia, con l'indicazione dei valori estratti alle relative date, dovendo altrimenti provvedere alla determinazione dell'importo dovuto a titolo di PREU sulla base dell'importo forfetario giornaliero.

4. In mancanza del predetto accertamento, la sentenza impugnata va cassata, restando assorbito il secondo motivo, avente ad oggetto l'inadempi- mento da parte del gestore dell'obbligo di comunicare tempestivamente le circostanze incidenti sul collegamento degli apparecchi.

La causa va conseguentementerinviata alla Corte d'appello di Roma, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22250/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona dell'amministratore delegato p.t. Ale- jandro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , che ha indicato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dell'amministratore unico p.t. Salva- tore Fumarolo, rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , che ha in- dicato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: –controricorrente e – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Roma n. 128/19, depositata il 10 gennaio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del12 marzo 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in qualità di incaricata della raccolta del de- naro giocato mediante gli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'art. 110, sesto comma, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, convenne in giu- dizio la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in qualità di concessionaria della realizzazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 9485/09, emesso il 22 maggio 2009, con cui il Tribunale di Roma le aveva intimato il pagamento della somma di Euro 25.748,67, oltre interessi, dovuta per il mancato riversamento del prelievo erariale unico (PREU), del canone di concessione e del margine del conces- sionario. A sostegno dell'opposizione, eccepì che una parte degl'importi richiesti non erano dovuti, in quanto relativi ad apparecchi che non avevano raccolto gioco, perché sequestrati o in manutenzione. Chiese inoltre, in via riconven- zionale, l'accertamento di un proprio credito di Euro 5.000,00, a titolo di re- stituzione di versamenti indebitamente effettuati. Si costituì la [OSCURATO:PERSONA], replicando che in relazione agli apparecchi non collegati alla rete telematica del concessionario era comunque dovuto il PREU in misura forfettaria, ai sensi dell'art. 39-quaterdel d.l. 30 settembre 2003, n. 269,convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 269, e del decreto direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopolidel 14 luglio 2004. 1.1. Con sentenza del 19 luglio 2014, il Tribunale di rigettò l'opposizione e la domanda riconvenzionale. 2. L'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] è stata parzialmente accoltadalla Corte d'appello di Roma, che con sentenza del 10 gennaio 2019 ha revocato il decreto ingiuntivo, condannando l'appellante al pagamento della somma di Euro 15.940,18, oltre interessi legali dalla domanda. Premesso che, come risultava dalla documentazione prodotta, il gestore aveva comunicato al concessionario l'avvenuto sequestro degli apparecchi da gioco o la non utilizzabilità degli stessi per manutenzione, la Corte ha ritenuto non condivisibili le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato in primo grado, che aveva determinato l'importo non dovuto in Euro 10.230,49, os- servando che, relativamente al periodo in cui gli apparecchi non erano utiliz- zabili, al concessionario non spettava il PREU, mentre il canone era dovuto nella misura forfettaria complessiva di Euro 422,00. 3. Avverso la predetta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA]- chi Fumarolo ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la viola- zione e la falsa applicazione dell'art. 39-quaterdel d.l. n. 269 del 2003, del decreto direttoriale del 14 luglio 2004 e degli artt. 342 e 348-tercod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto non dovutoil PREU, senza considerare che lo stesso dev'essere corrisposto in misura forfettaria in ogni caso in cui gli apparecchi non siano collegati alla rete telematica, in- dipendentemente dalle ragioni che hanno impedito il collegamento.Sostiene infatti che, al fine di evitare che il gestore possa avvalersi della disconnes- sione per ottenere un indebito guadagno a danno del concessionario, la so- spensione del PREU non decorre dal momento della comunicazione al conces- sionario dell'evento che ha impedito il collegamento, ma da quello in cui l'A- genzia delle Dogane e dei Monopoli ne ha notizia. Aggiunge che la sentenza impugnata non ha tenuto conto del difetto di specificità dell'atto di appello, il quale censurava la sentenza di primo grado esclusivamente nella parte in cui aveva accertato l'inadempimento del gestore, il quale aveva omesso di co- municare le ragioni che avevano impedito il collegamento degli apparecchi, senza contestare l'interpretazione dell'art. 39-quatercit. fornita dal Giudice di primo grado. 2. Con il secondo motivo,la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1175, 1176 e 1218 cod. civ., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nel ritenere provata l'avvenuta comunicazione delle ragioni che avevano impedito il col- legamento degli apparecchi, la sentenza impugnata non ha tenuto conto dello ingiustificato e sistematico ritardo con cui il gestore aveva provveduto alla comunicazione, in contrasto con gli obblighi contrattuali. 3. Così riassunte le censure proposte dalla ricorrente, vanno innanzitutto disattese le eccezioni d'inammissibilità per difetto di specificità ed attinenza al merito della controversia, sollevate dalla difesa della controricorrente. I motivi d'impugnazione indicano infatti con chiarezza i punti della sen- tenza impugnata dei quali viene sollecitato il riesame e le ragioni per cui se ne chiede la cassazione, illustrando con adeguate argomentazioni gli errori da cui sono affetti il giudizio di diritto e la ricostruzione dei fatti compiuti dalla Corte d'appello, nonché le conclusioni cui la stessa sarebbe dovuta invece pervenire sulla base di un corretto percorso logico - giuridico. La ricorrente contesta infatti l'affermazione della sentenzaimpugnata, secondo cui il PREU non era dovuto per il periodo in cui risultava provata l'inutilizzabilità degli apparecchi, lamentando inoltre l'omessa valutazione della tardiva comunica- zione di tale inutilizzabilità da parte del gestore; le censure risultano inoltre corredate dall'indicazione sia delle norme giuridiche di cui si deduce la viola- zione, sia dei documenti da cui emergeva il predetto ritardo, nonché dalla trascrizione dei passi salienti di tali documenti, in modo tale da consentire di cogliere con immediatezza il senso e la portata delle critiche rivolte alla sen- tenza impugnata. Non può quindi ritenersi violato il principio di specificità dei motivi d'im- pugnazione, il quale postula che le censure proposte individuino con chiarezza i vizi prospettati, consentendone l'inquadramento nelle categorie logiche tas- sativamente previste dall'art. 360 cod. proc. civ., senza però richiedere l'uti- lizzazione di formule sacramentali né imporre l'adozione di un preciso schema espositivo (cfr. Cass., Sez. Un. 8/11/2021, n. 32415; Cass., Sez. VI, 14/05/ 2018, n. 11603; 22/09/2014, n. 19959). Parimenti, deve considerarsi rispet- tato il principio di autosufficienza, il quale, anche alla luce dei principi enun- ciati dalla Corte EDU nella sentenza del 28 ottobre 2021, Succi e altri c. Italia, non va interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove quest'ultimo ne indichi puntualmente il conte- nutoe la collocazione tra gli atti del giudizio di merito (cfr . Cass., Sez. Un.18/03/2022, n. 8950; Cass., Sez. III, 14/03/2022, n. 8117). 4. E'poi fondato il primo motivo d'impugnazione, con cui si pone a questa Corte un preciso quesito di diritto, consistente nello stabilire se il PREU sia dovuto dal gestore al concessionario anche per i periodi in cui gli apparecchi da gioco risultano inutilizzabili. In proposito, occorre richiamare innanzitutto l'art. 39 del d.l. n. 269 del 2003, il quale, nel prevedere che agli apparecchi di gioco collegati in rete«si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate», dovuto dai concessionari di rete(comma tredicesimo), de- manda ad appositi provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze –Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'individuazione, tra l'al- tro, delle modalità di calcolo e versamento, nonché dei «termini e [del]le modalità con cui i concessionari di rete[…] comunicano, tramite la rete tele- matica prevista dallo stesso comma 4 dell'art. 14 - bis , i dati relativi alle somme giocate nonché gli altri dati relativi agli apparecchi da intrattenimento […] da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto» (comma 13-bis). L'art. 39-quater, comma terzo, dispone inoltre che «gli uffici dell'Ammi- nistrazione autonoma dei monopoli di Stato procedono all'accertamento della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per gli apparecchi e con- gegni di cui al comma 2 mediante la lettura dei dati relativi alle somme gio- cate memorizzati dagli stessi apparecchi e congegni», precisandoche «in pre- senza di apparecchi e congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati, gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determinano induttivamente l'ammontare delle somme giocate sulla base dell'importo forfetario giornaliero definito con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato». Tali disposizionisono integrate dal decreto direttoriale 14 luglio 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'art. 39, comma 13-bis, il quale, nel prevedere che «la base imponibile del PREU ècostituita dalle somme giocate su ciascun apparecchio di gioco ed è determinata se- condo i criteri definiti nel paragrafo 1 dell'allegato tecnico, utilizzando i dati estratti, a cura e responsabilitàdel concessionario, dagli appositi contatori dell'apparecchio stesso» (art. 2), dispone all'art. 3 che «per gli apparecchi di gioco per i quali non sia possibile, per qualunque motivo, l'accesso agli appo- siti contatori per la lettura dei dati in essi registrati, il concessionario, fermi restando tutti gli obblighi connessi allo svolgimento delle attività e funzioni affidate in concessione, ètenuto a determinare, per i giorni di mancata lettura dei dati, gli importi dovuti su base forfetaria secondo i criteri di cui al comma 2» (comma primo), aggiungendo che «la base imponibile per la determina- zione dell'importo forfetario di cui al comma 1, ècalcolata secondo i criteri di cui al paragrafo 2 dell'allegato tecnico, come media delle somme giocate nel periodo, non superiore a sessanta giorni, precedente alla data nella quale si verifica la mancata lettura» (comma secondo). Riassumendola predetta disciplina, la base imponibile del PREU è costi- tuita dalle somme giocate dagli utenti degli apparecchi, il cui importo viene normalmente determinato sulla base dei dati memorizzati nei contatori di cui sono dotati gli stessi apparecchi; ove tali dati non risultino disponibili, in quanto non memorizzati,non leggibili, memorizzati in modo non corretto o alterati, o comunque nel caso in cui non sia possibile, per qualunque motivo, l'accesso ai contatori per la lettura dei dati in essi registrati, la base imponibile è determinata in via induttiva, in misura forfetaria e giornaliera pari alla me- dia delle somme giocate nel periodo, non superiore a sessanta giorni, prece- dente alla data nella quale si verifica la mancata lettura. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, il concessionario di rete deve provvedere, ai sensi dell'art. 39, comma 13-bis, del d.l. n. 269,alla rileva- zione ed alla comunicazione in via telematica all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (oggi, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)dei dati memorizzati nei contatori,unitamente agli altri dati relativi agli apparecchi; l'Amministrazione deve invece provvedere, ai sensi dell'art. 39-bis,alla liqui- dazione dell'imposta dovuta, sulla base dei dati correttamente trasmessi dai concessionari, ed al controllo della tempestività e della rispondenza al PREU dei versamenti effettuati dai concessionari; nel caso in cui i versamenti risul- tino omessi, carenti o intempestivi, l’esito del controllo automatizzato viene comunicato al concessionario di rete,il quale, ove rilevi eventuali dati o ele- menti non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti ne- cessari entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione; l'Amministra- zione può infine procedere all'accertamento della base imponibile e del PREU, mediante la lettura diretta dei dati memorizzati negli apparecchi, e nel caso in cui gli stessi non siano disponibili, provvede alla determinazione della base imponibilein via induttiva. Tali modalità di determinazione ed accertamento della base imponibile postulano, evidentemente, un costante controllo sul regolare funzionamento degli apparecchi e sul collegamento degli stessi alla rete, tale da garantire la continuità delle registrazioni, l'attendibilità dei dati registrati e la regolare ri- levazione degli stessi da parte del concessionario (ai fini del calcolo dei ver- samenti dovuti a titolo di PREU) e dell'Amministrazione (ai fini dell'accerta- mento della base imponibile).Per tale ragione, il decreto direttoriale 12 aprile 2007 prevede,in presenza di determinati eventi idonei ad impedire il funzio- namento dell'apparecchio (furto, incendio, dismissione, cessione, all'estero, risoluzione del contratto, confisca, revoca o sequestro:all. tecnico, par. 8), la cessazione o sospensione di efficacia del nullaosta dell'apparecchio, con l'interruzione della determinazione della base imponibile a partire dal giorno successivo. In tali casi, così come in quelli in cui l'apparecchio non risulti col- legato alla rete telematica o sia sottoposto a manutenzione straordinariache abbia comportato l'inizializzazione dei contatori, la base imponibile del pe- riodo contabile viene determinata sottraendo al valore del contatore estratto alla data dell'evento quello estratto l'ultimo giorno del periodo contabile pre- cedente (art. 4) e quella dell'anno solare sottraendo al valore del contatore estratto alla data dell'eventoquello del contatore annuale relativo all'anno solare precedente (art. 5): ove i predetti valori non vengano trasmessi, la base imponibile viene determinata in via induttiva utilizzando l'importo forfe- tario giornaliero. Ciò implica, ovviamente, la necessità che tali eventi siano portati tempe- stivamente a conoscenza del concessionario e dell'Amministrazione, a garan- zia non solo di quest'ultima, per evitare che tali eventi possano essere suc- cessivamente addotti in modo pretestuoso per sottrarsi al versamento del PREU, ma anche del gestore e del concessionario, per evitare che in man- canza di dati registrati l'Amministrazione determini la base imponibile con metodo induttivo, in tal modo imponendo il pagamento del PREU su somme non riscosse effettivamente.A tale necessità ovviano i protocolli di comuni- cazione periodicamente diramati ed aggiornati dall'Amministrazione, i quali prevedono l'invio di particolari messaggi telematici in caso di interruzione del collegamento degli apparecchialla rete dovuto agli eventi specificamente in- dicati. Sulla base di tale ricostruzione del quadro normativo, non può condivi- dersi, nella sua genericità, l'affermazione contenuta nella sentenza impu- gnata, secondo cui «per il periodo in cui vi è la prova che gli apparecchi non erano utilizzabili dal gestore non spetta al concessionario nessuna somma a titolo di PREU, essendo detto importo strettamente connesso all'attività di raccolta del denaro attraverso il gioco». Se è vero, infatti, che la sottoposi- zione a sequestro o manutenzione comportano l'interruzione della determi- nazione della base imponibile, con la conseguente esclusione dell'obbligo di corrispondere il PREU per il relativo periodo, è anche vero, però, che per la manutenzione ciò accade solo se si tratta di manutenzione straordinaria con inizializzazione dei contatori, e che in entrambi i casi all'evento interruttivo deve aver fatto riscontro la sospensione del nullaosta, la quale presuppone la comunicazione dell'evento nelle forme previste, con l'indicazione dei valori estratti dai contatori alla relativa data, in mancanza della quale l'interruzione non ha luogo, e la base imponibile viene determinata mediante l'utilizzazione dell'importo forfetario giornaliero. In altri termini, per poter escludere l'ob- bligo di pagamento del PREU, la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare che gl'interventi di manutenzione avevano carattere straordinario e che la sottoposizione a sequestro o a manutenzione avevano costituito oggetto di regolare comunicazione all'Agenzia, con l'indicazione dei valori estratti alle relative date, dovendo altrimenti provvedere alla determinazione dell'importo dovuto a titolo di PREU sulla base dell'importo forfetario giornaliero. 4. In mancanza del predetto accertamento, la sentenza impugnata va cassata, restando assorbito il secondo motivo, avente ad oggetto l'inadempi- mento da parte del gestore dell'obbligo di comunicare tempestivamente le circostanze incidenti sul collegamento degli apparecchi. La causa va conseguentementerinviata alla Corte d'appello di Roma, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolame
Decreto Cassazione n. 21795/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris