CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19228/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso esaminata l'istanza di rinvio proposta dalla difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in fatto 1. Con ordinanza del 27/04 - 17/05/2021 la Corte d'appello di Firenze ha rigettato la dichiarazione di ricusazione depositata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della dott. [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento n. 870/2012 R.G.N.R., pendente dinanzi al Tribunale di Grosseto. La Corte territoriale ha rilevato: a) che, secondo l'istanza, le valutazioni di natura pregiudicante - rilevanti, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., quale risultante per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata da Corte cost. 14/07/2000, n. 283 - sarebbero state espresse nella sentenza che aveva definito il processo a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato di una serie di condotte estorsive, tra le quali l'avere indotto il Marchíonni a sottoscrivere, in data 24/02/2012, quale legale rappresentante della Scev s.r.I., un atto dì espromissione in relazione al debito asserìtamente maturato dal fratello Luca; b) che nel corso di siffatto procedimento il Tribunale aveva rigettato l'istanza della difesa di audizione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] con le cautele di cui all'art. 210 cod. proc. pen. sul presupposto che gli elementi di fatto da accertare ai fini dell'estorsione de qua non proiettavano alcuna efficacia probatoria sulla configurabilità o non dell'ipotesi distrattiva contestata al Marchionni nel procedimento n. 870/2012 R.G.N.R., avente ad oggetto la contestata fittizia cessione dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alle [OSCURATO:SOCIETA]. di un ramo d'azienda con atti del 31/07/2014 e del 24/06/2015, successivi di due anni; c) che siffatta puntualizzazione esprimeva la assoluta diversità dei fatti storici costituenti oggetto dei procedimenti richiamati; d) che neppure era sussistente un rilievo pregiudicante nella disposta limitazione delle prove testimoniali all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione alle sole attività di indagine relative alla ricordata operazione di cessione del ramo di azienda; e) che, in particolare, l'esclusione delle circostanze inerenti ai «rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e ogni altro soggetto parte di rapporti negoziali che hanno interessato la [OSCURATO:SOCIETA]. [...] e le eventuali conseguenze prodottesi in ordine allo stato di insolvenza della [OSCURATO:SOCIETA].", non dimostrava in termini univoci l'esistenza di un concreto pregiudizio fondato su pregresse, specifiche conoscenze di fatti direttamente incidenti sull'oggetto del procedimento, risultando teoricamente compatibile con un giudizio di generica formulazione e/o di irrilevanza della circostanza dedotta; f) che anche la sentenza resa nel distinto procedimento non esprimeva giudizi aventi diretto rilievo sulla valutazione delle condotte distrattive oggetto dell'imputazione nel procedimento in corso. 2. Nell'interesse del Marchionni viene proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando: a) che tra i due procedimenti dei quali si è detto esiste un intreccio di situazioni sul piano soggettivo che ha comportato necessariamente per il giudice del primo procedimento la conoscenza delle vicende del procedimento avente ad oggetto le condotte distrattive; b) che nel provvedimento impugnato era dato registrare l'omessa motivazione su alcuni dei punti prospettati con l'istanza di ricusazione; c) che la sentenza resa nel procedimento n. 870/2012 R.G.N.R. conteneva valutazioni sulla attendibilità del Marchionni, che avevano condotto ad escludere la responsabilità penale del Capuano, alla luce del fatto che l'operazione del febbraio 2012 aveva comportato un vantaggio per tutte le parti interessate; d) che sempre la sentenza aveva rilevato che i fratelli Marchionní avevano trasferito la contabilità di tutte le loro imprese al Capuano, in una situazione di conclamato dissesto finanziario; e) che, pertanto, dalla sentenza emergeva non solo una conoscenza delle vicende oggetto del procedimento di bancarotta, ma espliciti giudizi di fatto che anticipavano un'opinione sulla responsabilità del Marchionnì e degli altri imputati; f) che anche la limitazione delle circostanze di prova testimoniale rivelava la conoscenza, tratta dal precedente procedimento, di elementi relativi alle ulteriori circostanze dedotte dai difensori, con espressione di anticipato convincimento. Tale essendo la riportata esposizione dei motivi della richiesta di ricusazione, sì osserva che la Corte d'appello aveva omesso di riportare due punti ulteriori che, nella richiesta stessa, erano stati desunti dal contenuto della sentenza pronunciata nel procedimento n. 870/2012 R.G.N.R.: a) quello concernente l'utilità dell'atto di espromissione a procrastinare i tempi di emersione del dissesto; b) quello per cui la denuncia prima della conclusione dell'operazione avrebbe ostacolato la realizzazione dei vantaggi per la [OSCURATO:SOCIETA]. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando: a) che le considerazioni della Corte territoriale riassunte supra sub 1, lett. b), oltre ad investire un punto non valorizzato nella richiesta di ricusazione, si scontravano con il rilievo, sottolineato nella stessa richiesta, che l'operazione di cessione dell'arenile da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. si ripercuoteva non solo distrattìva dì cui al capo P) del presente procedimento, ma anche sulle vicende societarie di cui ai capi E5, 6 e 10, per l'intrecciarsi di valutazioni tra i due procedimenti; b) che la valutazione di diversità dei fatti storici è stata acriticamente recepita dalla Corte territoriale rispetto alle conclusioni del Tribunale. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge per non avere la Corte territoriale spiegato, alla luce delle finalità perseguite dalla sentenza n. 283 del 2000 della Corte costituzionale, perché le affermazioni contenute nella sentenza resa nel procedimento n. 870/2012 R.G.N.R. non sarebbero direttamente pregiudicanti, alla luce delle interconnessioni segnalate nella richiesta di ricusazione. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale omesso di considerare che il rilievo pregiudicante espresso dalla limitazione delle prove testimoniali non doveva essere desunto dal provvedimento in quanto tale, ma in quanto quest'ultimo era fondato su elementi di conoscenza acquisiti nell'altro processo. In questa prospettiva, carente sarebbe la motivazione sopra riassunta sub 1, lett. e), perché non indicava da quali elementi si dovesse desumere la non univocità delle ragioni fondanti la decisione istruttoria, alla luce del fatto che, nel precedente procedimento, gli stessi testi avevano deposto su fatti connessi all'attuale vicenda processuale. 3. Sono state trasmesse le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha chiesto il rigetto del ricorso. È stata presentata istanza di rinvio da parte dei difensori, sul presupposto che: a) che in data 12/10/2021 il Tribunale di Grosseto nel procedimento n. 870/2012 ha pronunciato dispositivo di sentenza, indicando il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione; b) che in data 21/01/2022 è stata notificata alla difesa richiesta di proroga del termine per la redazione della motivazione della sentenza n. 881/2021, nel procedimento penale numero 870/2012 RGNR - numero 197/2020 R.G. DIB., fino al giorno 02/02/2022; d) che, pertanto «qualora la decisione sul ricorso, pendente dinanzi a [OSCURATO:PERSONA].ma Corte, intervenisse alla data già fissata, antecedente a quella stabilita per la scadenza del termine di deposito della motivazione della sentenza, ciò precluderebbe al ricorrente la possibilità di integrare le proprie difese con l'allegazione di ulteriori elementi, ovvero di motivi nuovi o memorie ad illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono l'originaria richiesta di ricusazione, dimostrativi della fondatezza dell'istanza». Considerato in diritto 1. L'istanza di rinvio non ha alcun fondamento, dal momento che la richiesta di ricusazione va delibata previo accertamento dell'esistenza di una causa che deve essere sussistente nel momento in cui il giudice viene investito della trattazione del procedimento pregiudicato. Non è ammissibile alcuna sovrapposizione tra siffatto accertamento e la censura concernente la motivazione della decisione asseritamente pregiudicata: il che, sul piano processuale, spiega perché l'attesa del deposito delle motivazione di quest'ultima è del tutto irrilevante ai fini del presente procedimento. 2. I primi tre motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili per manifesta infondatezza.Corte cost. 14/07/2000, n. 283 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto. Nel dare applicazione alla declaratoria di illegittimità menzionata, questa Corte ha reiteratamente precisato che non dà luogo ad una ipotesi dì ricusazione, ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen., la circostanza che il magistrato abbia già preso parte a un giudizio a carico dell imputato per fatti diversi sebbene caratterizzati dalla pretesa identità delle fonti probatorie valutate e da valutare, atteso che una stessa fonte probatoria, considerata importante ed attendibile in un processo, potrebbe non esserlo altrettanto in un altro (v., ad es., Sez. 5, n. 15201 del 10/02/2016, Rv. 266866 - 01). Ancora, si è osservato che le norme che prevedono le cause di ricusazione sono norme eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione, sia perché determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale ed alla capacità del giudice, sia perché consentono un'ingerenza delle parti nella materia dell'ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice; ne consegue che la mera connessione probatoria tra due procedimenti, che non comporti una valutazione di merito svolta da uno stesso giudice sul medesimo fatto e nei confronti di identico soggetto, non determina la sussistenza di una ipotesi di ricusazione (Sez. 5, n. 11980 del 07/12/2017 - dep. 15/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272845 - 01). La soluzione è coerente con le puntualizzazioni della medesima Corte costituzionale, secondo la quale ha anche chiarito che non è sufficiente per determinare una situazione di incompatibilità la semplice conoscenza degli atti anteriormente compiuti riguardanti lo svolgimento del processo, ma occorre che il giudice sia stato chiamato a compiere "una valutazione non formale, di contenuto" di essi, strumentale alla decisione da assumere che riguardi il merito dell'accusa (Corte cost. n. 7 del 2022; n. 153 del 2012; n. 177 del 2010; n. 131 del 1996). Ora, dall'esame degli atti non emerge alcuna valutazione dello stesso fatto, mentre, per le ragioni appena indicate, è del tutto irrilevante l'intreccio di situazioni sul piano soggettivo tra i due procedimenti e ancor meno, già in astratto, per il giudice del primo procedimento, la conoscenza delle vicende del procedimento avente ad oggetto le condotte distrattive. Le valutazioni sull'attendibilità del Marchionni, l'eventuale rilevanza dell'esito delle vicende del primo processo sull'accertamento del secondo non costituiscono indici - anche per l'assoluta genericità sul punto del pur ampio ricorso - di una valutazione concernente lo stesso fatto oggetto del giudizio asseritamente pregiudicante. Del tutto generica è, infine, la deduzione - che, per come prospettata insiste in quella che, a tutto voler concedere, può essere una interferenza negli accertamenti, ma non esprime una identità fattuale, dei profili concernenti l'utilità dell'atto di espromissione a procrastinare i tempi di emersione del dissesto e il fatto che la denuncia prima della conclusione dell'operazione avrebbe ostacolato la realizzazione dei vantaggi per la [OSCURATO:SOCIETA]. In altri termini, il fatto che la valutazione di attendibilità venga prospettata come rigorosa con riguardo a fatti oggetto di altri procedimenti, a tacere della genericità dell'espressione, miratnonKesprimere un giudizio sui fatti oggetto di tali procedimenti, ma solo a spiegare l'interesse del teste ad una data ricostruzione dei fatti e la conseguente prudenza nell'apprezzare il suo narrato. D'altra parte, anche la positiva valutazione di nattendibilità del teste Marchionni non esprime alcun giudizio sui fatti oggetto del procedimento pregiudicato (e, infatti, sul punto, le deduzioni della dichiarazione di ricusazione, come le censure sviluppate in ricorso si distinguono per vaghezza di contorni e assertività). Quanto alla motivazione che esclude il delitto di estorsione a carico del Capuano, il riferimento al vantaggio perseguito dal Marchionni nella gestione del gruppo delle società facenti capo alla famiglia di quest'ultimo ancora una volta nulla dice rispetto alle specifiche imputazioni che neppure vengono indicate nella dichiarazione di ricusazione. 2. Il secondo motivo è inammissibile, perché, ancora una volta, a tacer del fatto che non riesce a dimostrare una valutazione sullo stesso fatto, insiste sulla conoscenza dì fonti probatorie, che, per le ragioni sopra indicate, è del tutto irrilevante. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente