CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2026
Cassazione n. 08284/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA].-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE.-intimata-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 4541/2024 depositata il 12/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] presentava ricorso control'intimazione di pagamento n. 29120199000336351, notificata via PEC il15/01/2019, e contro gli atti prodromici ad essa collegati, tra cui cartelledi pagamento, ruoli esattoriali e avvisi di accertamento non notificati, concui [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., agente della riscossione per la [OSCURATO:PERSONA], gli aveva intimato il pagamento di € 2.396,79, sollevandoNumero registro generale 2019/2025Numero sezionale 8288/2025Numero di raccolta generale 8284/2026Data pubblicazione 02/04/2026numerosi motivi di illegittimità riguardanti la notificazione degli atti e laprescrizione delle somme richieste.2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso.3. Anche la Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Siciliarigettava l’appello proposto dal contribuente.4. Il contribuente propone ricorso per Cassazione, affidandosi a 5motivi.5. L’intimata non ha depositato difese.6. In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo proposto, il contribuente, in relazione agli art.76 D.L. n. 73/2020 convertito in L. n. 106 /2021, artt. 20, 22, 23 e 53D.Lgs. 546/1992, art. 132, quarto comma, c.p.c., assume la nullità dellasentenza per error in procedendo ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.,non avendo la Corte di Giustizia Tributaria Regionale di 2° grado rilevatod'ufficio l’inammissibilità della costituzione in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], giorno della sua estinzione, né motivatoadeguatamente la decisione.1.1 Il motivo è infondato.1.2 L’art. 76 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 73, convertito dalla legge 23-07-2021, n. 106, così dispone “1. In attuazione delle previsioni di cuiall'articolo 1, comma 1090, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, condecorrenza dal 30 settembre 2021, la società [OSCURATO:PERSONA] èsciolta, cancellata d'ufficio dal registro delle imprese ed estinta, senza chesia esperita alcuna procedura di liquidazione, e i relativi organi decadono,fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 6. 2. Con decorrenza dal 1ottobre 2021, secondo quanto previsto dalla legge della Regione Siciliana15 aprile 2021, n. 9, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione di cuiall'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale del 22 dicembre 2005 n. 19Numero registro generale 2019/2025Numero sezionale 8288/2025Numero di raccolta generale 8284/2026Data pubblicazione 02/04/2026della medesima Regione Siciliana, è affidato all'Agenzia delle entrate ed èsvolto dall'Agenzia delle entrate-Riscossione che, dalla stessa data, viprovvede, nel territorio della Regione, anche relativamente alle entratenon spettanti a quest'ultima (…).”1.3 Questa Corte (vedi Cass.1806/2024) ha evidenziato, in base a taledisposizione, che, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali,dell'[OSCURATO:PERSONA] SpA è subentrata a titolo universale, condecorrenza dal 1° ottobre 2021, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, enteistituito dall'art. 1, comma 3, del D.L. 22-10-2016, n. 193, convertito dallalegge 01-12-2016, n. 225.1.4 Ne consegue la chiara insussistenza del denunciato error inprocedendo, tenuto che la costituzione è tempestiva perché avvenuta indata 30/9/2021, ossia entro l’ultimo giorno di “vita” della societàRiscossione [OSCURATO:SOCIETA], a cui solo dal 1° ottobre 2021, è subentrataAgenzia delle Entrate Riscossione dei rapporti giuridici attivi e passivi,anche processuali, che facevano capo alla prima.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura l’impugnata sentenza inrelazione agli atti artt. 12 e 18 D.Lgs. 546/1992, artt. 81, 83, 101, 112 e115 c.p.c., art. 2697 c.c. per error in procedendo, sotto il profilo dell’art.360 c.p.c. n. 4, considerato che difesa tecnica di [OSCURATO:PERSONA] haomesso di produrre la procura ad litem, configurando un difetto di iuspostulandi e di legitimatio ad causam in quanto la procura specialeprodotta solo nel secondo grado di giudizio sarebbe invalida einammissibile, essendo priva di timbro notarile e sottoscrizione del notaio,oltre ad essere stata depositata da un soggetto già estinto.2.1. Il motivo è inammissibile.2.2. Così si legge nella sentenza impugnata: “[OSCURATO:PERSONA] haversato in atti (art. 58 d.lvo 546 del 192) la procura speciale alle litirilasciata dal Presidente della società in data 5/6/2014 (con autentica difirma del [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, Repertorio n. 53358,Numero registro generale 2019/2025Numero sezionale 8288/2025Numero di raccolta generale 8284/2026Data pubblicazione 02/04/2026raccolta n. 14767, registrata in Palermo in data 09/06/2011 al n.5682).2.3. In tal modo, il giudice di appello ha vagliato la procura, ritenendolaidonea a giustificare i poteri del difensore costituito.2.4. Ne consegue che, attraverso siffatta censura, che fa leva sull’omessa produzione della procura speciale in primo grado e sulla suainvalidità e/o incompletezza per come prodotta in secondo grado, la partericorrente intende rimettere inammissibilmente a questa Cortel’apprezzamento fattuale già operato dal giudice di merito – e quindi nonsindacabile in sede di legittimità quantomeno nei termini sopra esposti -avendo il giudice di appello vagliato come valida la procura in questione,rispetto ai pretesi vizi che la inficerebbero.2.5. Va solo aggiunto che l’asserito difetto di ius postulandi dell’agentedella riscossione nel giudizio di primo grado, non poteva certo impedireallo stesso di costituirsi, munito di regolare procura come accertato dalGiudice, nel giudizio di appello, né è pertinente l’argomento secondo cui ilgiudizio (di primo grado) non poteva iniziare o essere proseguito, giacchèlo stesso era stato proposto dal contribuente. Il tema delle spese delgiudizio di primo grado resta poi assorbito nelle valutazioni che seguono.3. Con il terzo motivo il ricorrente assume la nullità della sentenza perex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 132, secondocomma, n. 4 c.p.c. e all’ artt. 111, sesto comma, Cost, assumendo che lasentenza del giudice di appello sia priva di motivazione adeguata,risultando contraddittoria ed incongrua e non esplicitando il ragionamentologico-giuridico che ha portato alla decisione, a tal punto da rendereimpossibile comprendere le ragioni del decisum, in relazione al ritenuto juspostulandi.3.1. Il motivo è infondato.3.2. La motivazione del rigetto dell’eccezione di difetto di ius postulandi èstata adottata dal giudice di appello con riferimento allo specifico atto chelo contempla, ossia la procura ad litem con autentica notarile dellaNumero registro generale 2019/2025Numero sezionale 8288/2025Numero di raccolta generale 8284/2026Data pubblicazione 02/04/2026sottoscrizione del Presidente della società [OSCURATO:PERSONA], su cui ci si ègià soffermati con riferimento al secondo motivo, posto che la CGT di 2°grado si è pronunciata sulla validità di siffatta procura e, quindi,implicitamente sulla sussistenza dello ius postulandi in capo al difensore,con motivazione non apparente, essendo chiaramente esposto l’iter logico-giuridico con cui i giudici di appello hanno ritenuto di rigettare l’eccezionedel contribuente sulla base procura vagliata in giudizio, considerato cheper orientamento consolidato di questa Corte (vedi tra le più recentiCass.14099/2025) gli estremi della nullità processuale della sentenza, permotivazione totalmente mancante o motivazione apparente, sono integratiquando, diversamente dal caso in esame, non sia possibile individuare ilpercorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla suacomprensione e alla sua verifica in sede di impugnazione.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsaapplicazione dell’art. 5, comma 51, d.l. n. 953/1982, convertito in legge n.53/193, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., lamentandoche la CGT non aveva dichiarato la prescrizione della pretesa creditorianonostante la stessa fosse stata eccepita sin dal ricorso introduttivo.5. Con il quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnatadeducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 53, D.Lgs n.546/1992 e dell’art. 3, comma 2, c.p.a., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., sostenendo la che la CGT avesse erroneamenteaffermato che le doglianze non dialogassero con la sentenza impugnata,omettendo di esaminare e valutare le memorie illustrative depositate,nonostante l’appello del contribuente rispettasse il principio di specificità,riproponendo testualmente e specificatamente le domande ed eccezionisollevate nel primo grado di giudizio.5.1. Il quinto motivo è fondato, con assorbimento del quarto in punto diprescrizione.5.2. La motivazione della sentenza impugnata così recita: “4.- IlNumero registro generale 2019/2025Numero sezionale 8288/2025Numero di raccolta generale 8284/2026Data pubblicazione 02/04/2026Contribuente, in questa sede di appello, ha riproposto le medesimeargomentazioni che erano già state sottoposte (e […] rigettate) al primoGiudice. [OSCURATO:PERSONA] amministrativa (Consiglio di Stato) haaffermato che in linea di diritto, costituisce principio ormai consolidatoquello a mente del quale nel processo amministrativo di appello, èinammissibile la mera riproposizione dei motivi di primo grado senza chesia sviluppata alcuna confutazione della statuizione del primo giudice,dell'appellante di indicare nell'atto di appello le specifiche critiche rivoltealla sentenza impugnata e le ragioni per le quali le conclusioni, cui il primogiudice è pervenuto, non sono condivisibili, non potendo il ricorso inappello limitarsi ad una generica riproposizione degli argomenti dedotti inprimo grado (cfr. ex multis Consiglio di Stato , sez. IV ,23/02/2022 , n.1287). 5.- La Corte di legittimità, con Ordinanza n. 24585 del 2019, haaffermato il principio di diritto secondo il quale “Le doglianze mosseavverso la sentenza oggetto di appello, devono “dialogare” conquest’ultima, ponendosi in rapporto di diretta pertinenza rispetto allesoluzioni accolte dal primo giudice e confrontandosi in modo conferentecon il contenuto delle stesse”. Nella fattispecie concreta qui in esame ledoglianze di parte dall’appellante, non appaiono “dialogare” con lasentenza gravata.”5.3. In sostanza, il giudice di 2° grado ritiene che faccia difetto nell'attodi appello il requisito della specificità dei motivi richiesto dall'art. 53 D.Lgs.546/1992 perché l'impugnazione si sarebbe limitata a riproporre ledoglianze del contribuente avverso l'avviso di accertamento, comedisattese dal giudice di prime cure, senza muovere critiche specifiche eulteriori alla sentenza impugnata. Per questa via, la sentenza di appellocollide con la lettura più aggiornata che dell'art. 53 D.Lgs. 546/1992 offrela giurisprudenza di questa Corte (vedi Cass.27799/2024); lettura cheesclude l'inammissibilità dell'impugnazione quando, nel processoNumero registro generale 2019/2025Numero sezionale 8288/2025Numero di raccolta generale 8284/2026Data pubblicazione 02/04/2026tributario, l'appellante comunque critichi la sentenza riproponendo i motividi impugnazione dell'atto impositivo disattesi in primo grado. In tal sensosi considerino i seguenti arresti: "nel processo tributario, la riproposizione,a supporto dell'appello proposto dal contribuente, delle ragioni diimpugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alleargomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere diimpugnazione specifica imposto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992,mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto adottenere il riesame della causa nel merito" (Cass. 23/11/2018, n. 30525);"nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello perdifetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs.n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformitàall'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limital'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto siacomunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado,l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione" (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 707). E, da ultimo: "in tema di contenzioso tributario, lariproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell'originariaimpugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuenteovvero della legittimità dell'accertamento da parte dell'Amministrazionefinanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice diprimo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53del D.Lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nellasua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suocomplesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, imotivi di censura" (Cass.1030/2024).5.4. Alla luce di quanto appena esposto, il giudice di appello ha, quindi,violato l’art. 53 cit. perchè, al di là delle questioni espressamente trattatein sentenza (procura ad litem, copie conformi), ha omesso di pronunciarsiNumero registro generale 2019/2025Numero sezionale 8288/2025Numero di raccolta generale 8284/2026Data pubblicazione 02/04/2026sulle altre domande ed eccezioni sollevate nel primo giudizio, che la CTP,in parte, non ha accolto, ed, in altra parte, ne ha omesso l’esame,nonostante la ricorrente le avesse riproposte in appello, così assolvendocorrettamente al proprio onere processuale in conformità alla citatadisposizione.6. In definitiva, va accolto il quinto motivo del ricorso, con rigetto delprimo e del terzo, inammissibilità del secondo ed assorbimento del quartosicchè la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e lacausa va rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della [OSCURATO:SOCIETA],in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazionedelle spese del giudizio di legittimità. P.Q.Mla Corte accoglie il quinto motivo, rigetta il primo ed il terzo; dichiarainammissibile il secondo ed assorbito il quarto; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte diGiustizia Tributaria di 2° grado della [OSCURATO:SOCIETA], in diversa composizione, cheprovvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2/12/25.Il PresidenteUgo Candia