CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 luglio 2026
Cassazione n. 24242/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nizzaro ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 60H19C351D) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 59D08 H501I) edelettivamente domiciliato presso gli indirizzi p.e.c. dei predetti difensori;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 59S65 H501M),rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: TNT FNC62M21 D869Y) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 62P02 H501E) edelettivamente domiciliata presso gli indirizzi p.e.c. dei predetti difensori;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 3127/2020,pubblicata il 9 novembre 2020;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 9luglio 2026, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, aisensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..Numero registro generale 4779/2021Numero sezionale 1780/2026Numero di raccolta generale 24242/2026Data pubblicazione 30/07/20261.- [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, lasorella [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse accertato che l’atto dicompravendita avente ad oggetto l’immobile sito in Milano, al PiazzaleGabrio Piola n. 6, costituiva donazione indiretta a favore della predettaconvenuta, con accertamento della lesione della quota legittima a luispettante. Chiese, pertanto, disporre la riduzione, da determinarsi secondoil controvalore del suddetto immobile a mezzo idonea c.t.u., al tempo deldecesso della madre, [OSCURATO:PERSONA]; domandò, inoltre, che fosseaccertato l’ammontare delle spese gravanti sull’asse ereditario, quali lespese funebri, comprese quelle sostenute dallo stesso nell’interesse dellacomunione e dell’attivo della massa ereditaria dei genitori [OSCURATO:PERSONA] eBianchi [OSCURATO:PERSONA], per poi procedere alla divisione pro quota tra i duecoeredi di tutto l’asse relitto, compresi gli oggetti contenuti negliappartamenti siti in [OSCURATO:PERSONA] (AQ), alla [OSCURATO:PERSONA] e in Milano, allaVia [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna della convenuta acorrispondere l’importo che fosse risultato dovuto.[OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio, chiedendo il rigetto della domandae lo scioglimento della comunione ereditaria, nonché l’accertamento deldiritto al rimborso delle spese sostenute per la massa ereditaria; in viariconvenzionale, chiese altresì la condanna dell’attore a versarle l'importodi euro 9.996,00, quale quota eccedente la donazione di euro 40.000,00da lui ricevuta dalla madre.Nel corso del procedimento di mediazione, i due germani raggiunseroun accordo in ordine alla divisione dei beni immobili.Il Tribunale di Milano, espletata c.t.u. volta a determinare il valoredell’immobile sito in Milano, al [OSCURATO:PERSONA] n. 6, con la sentenzapronunciata a definizione del giudizio di primo grado, diede atto dellacessata materia del contendere in ordine al compendio immobiliare erigettò sia la domanda di simulazione che quella di riduzione propostedall’attore, nonché la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta;condannò [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della sorella BucciNicoletta, della somma di euro 6.613,73, a titolo di conguaglio spese, oltreNumero registro generale 4779/2021Numero sezionale 1780/2026Numero di raccolta generale 24242/2026Data pubblicazione 30/07/2026alla metà delle spese di lite sostenute da quest’ultima, ponendo a carico diciascuna delle parti, le spese della c.t.u., in ragione della metà.2.- Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello BucciGiorgio, chiedendo la conferma di quanto disposto in mediazione. Inoltre,ha chiesto accertarsi e dichiararsi che l’atto di compravendita relativoall’immobile sito in Milano, al [OSCURATO:PERSONA] n. 6, integrava gliestremi della donazione indiretta e che tale donazione indiretta hacomportato una diminuzione della sua quota ereditaria determinatasecondo il controvalore dell’immobile, come accertato dal c.t.u. e pari adeuro 326.500,00. Ancora, ha chiesto dichiararsi il suo diritto a vedereintegrato l’asse ereditario mediante restituzione della somma di USD40.000 e che fosse accertato l'ammontare del passivo gravante sull’asseereditario per spese funerarie e quant’altro, di cui euro 14.590,29 da luisostenute, oltre a quelle intervenute in mediazione, nonché dell’attivo dellamassa ereditaria e procedersi alla divisione della stessa tra gli eredilegittimi con condanna di [OSCURATO:PERSONA] a corrispondergli l’importo dovutoin funzione della ricostruzione dell’asse ereditario al netto dei conguagli econ le maggiorazioni spettanti per il rimborso di maggiori costi sopportatinell’interesse della comunione oltre alle statuizioni stabilite nell’accordostipulato in sede di mediazione, con vittoria di spese, anche di c.t.u. ec.t.p..La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza impugnata (n.3127/2020, pubblicata il 9 novembre 2020), ha respinto l’appello con laseguente motivazione: «Lamenta l'appellante che, erroneamente, ilGiudice di primo grado avrebbe identificato l'oggetto della domanda nellasimulazione dell'atto di compravendita affermando che, invece che essoera rappresentato dalla donazione indiretta. Afferma che avrebbe dovutotener conto della volontà della parte, quale emergente dalla formulazioneletterale delle conclusioni assunte sia nella citazione, sia anche dall'interocomplesso dell'atto che le conteneva qualificando giuridicamente l'azione.Nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accertamento dellasimulazione della vendita al fine di far emergere la dissimulazione dellaNumero registro generale 4779/2021Numero sezionale 1780/2026Numero di raccolta generale 24242/2026Data pubblicazione 30/07/2026donazione indiretta, quale presupposto della domanda di “lesione dilegittima della quota di riserva” espressamente richiesta al punto c) delleconclusioni, volta alla ricostruzione dell'effettiva quota di riservadell'attore. Tanto premesso, si deve precisare che l'appellante lamentandoespressamente la violazione della sua quota di legittima, per effetto di duedell'immobile di [OSCURATO:PERSONA] 6 Milano da parte del padre; b) la donazione dellasomma di $ USA 40.000, da parte della madre, avrebbe dovutonecessariamente procedere alla separazione delle due masse ereditarie.Trattasi infatti di entità diverse, perché formate da beni di diverso valore,per ciascuna delle quali è necessario procedere al calcolo della quota dilegittima di ciascun erede (su quella del padre si doveva calcolare anche laquota riservata alla madre) e di quella disponibile da parte del cuius,secondo le operazioni di riunione fittizia del patrimonio attivo netto, mobileed immobile, di ciascuno dei genitori (artt. 747- 750 e 751 c.c.). Avrebbedovuto infine imputare le liberalità fatte al legittimario, con conseguentediminuzione della quota ad esso spettante (art. 564 c.c.) in quanto lafondatezza o meno dell'azione di riduzione è legata necessariamente alladeterminazione della porzione disponibile ex art 556 c.c. (Cassazione n.27352/2014). Sul punto non appare condivisibile l’argomentazionedell'appellante laddove sostiene che, trattandosi di successione legittima enon testamentaria, motivo per cui entrambi gli eredi succedono al 50% suentrambe le masse, la confusione di esse sarebbe irrilevante. Dettaconfusione, non consentendo la verifica della lamentata lesione oggetto delgiudizio, comporta il rigetto delle domande conseguenti, e l'assorbimentodel secondo e del terzo motivo di appello. Tanto premesso, sulle altredomande, la Corte, dato atto della cessata materia del contendere conriferimento agli immobili di cui alle successioni oggetto dell'intervenutamediazione; dichiara inammissibili la domanda dell'appellante relativa alpagamento delle spese di ipoteca, perché derivante da un titolo diversorispetto a quello fatto valere in appello e di quella relativa al pagamentodelle spese funerarie in quanto, queste ultime, già regolate con la sentenzaNumero registro generale 4779/2021Numero sezionale 1780/2026Numero di raccolta generale 24242/2026Data pubblicazione 30/07/2026di primo grado, sulla quale non sono state mosse censure in questa sede.Per tali ragioni l'appello va rigettato e integralmente confermata lasentenza impugnata.».3.- Avverso tale sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione, affidato a tre motivi.4.- [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.5.- Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative, ai sensidell’art. 380-bis.1. c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazionedell’art. 112 c.p.c., scaturente dall’omessa pronuncia sul primo motivo diappello.Sostiene, al riguardo, che, con tale doglianza, egli ha impugnato lasentenza di primo grado lamentando, dinanzi alla Corte d’Appello diMilano, l’errore in cui sarebbe incorso il Tribunale meneghinointerpretando la domanda giudiziale volta all’accertamento delladonazione indiretta relativa alla nuda proprietà dell’immobile sito inMilano, al [OSCURATO:PERSONA] n. 6, come domanda di simulazione. Inaltri termini, secondo il ricorrente, il giudice di prime cure avrebbetravisato il contenuto della domanda di cui si tratta, ritenendo chequest’ultima fosse limitata all’accertamento della simulazione deltrasferimento, in favore della sorella [OSCURATO:PERSONA], della nuda proprietàdell’immobile già sopra menzionato, mentre, in realtà, essa era finalizzataall’accertamento, anche ai fini della collazione, della natura di donazioneindiretta di tale immobile.Evidenzia, ancora, che tali doglianze sarebbero state fatte valere conil primo motivo d’appello dinanzi alla Corte distrettuale, la quale si sarebbecompletamente disinteressata di tale questione ed avrebbe fondato,quindi, il proprio decisum sulla ragione più liquida rappresentatadall’impossibilità di verificare l’esistenza di una lesione di legittima, inragione della mancata «separazione delle due masse ereditarie».Numero registro generale 4779/2021Numero sezionale 1780/2026Numero di raccolta generale 24242/2026Data pubblicazione 30/07/20262.- Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazionedell’art. 112 c.p.c. scaturente dall’omessa pronuncia sul secondo motivodi appello e, in via subordinata, dalla motivazione meramente apparente.Sostiene, al riguardo, che, con tale doglianza, egli ha impugnato lasentenza di primo grado lamentando, dinanzi alla Corte d’Appello diMilano, l’errore in cui sarebbe incorso il Tribunale meneghino affermandol’infondatezza della domanda di riduzione per lesione di legittima inragione dell’«assenza dei presupposti minimi di allegazione», in quantol’attore «per l'allegazione della detta causa petendi avrebbe dovutoprocedere alla ricostruzione fittizia dell'asse di un solo de cuius e non daentrambi i genitori in quanto il diritto alla quota di riserva spetta allegittimario in relazione al singolo ascendente rispetto al quale succedetrattandosi di un diritto personale sulla predetta porzione di patrimoniostabilito ex lege.» (cfr., all’uopo, la sentenza di primo grado, a pag. 3).Assume, ancora, che, in tal modo, il Tribunale meneghino avrebbeerroneamente reputato violati gli artt. 553 e segg. c.c., omettendo diconsiderare che egli aveva assolto, nell’ambito del giudizio di primo grado,all’onere della previa riunione fittizia, chiarendo di aver ricevuto, dallapropria madre, una donazione della somma di euro 40.000,00 e che egliaveva altresì rappresentato, in maniera chiara, sia il titolo dellasuccessione fatta valere (successione ab intestato riferita ad entrambi ipropri genitori e l’importo di USD 40.000,00 riferito alla madre, BianchiAdelaide Lina), sia i rispettivi patrimoni, producendo anche una perizia diparte, con la precisazione che la donazione indiretta dell’immobile diPiazzale Piola era stata operata dal padre [OSCURATO:PERSONA], con risorse proprie,mediante il ricorso all’artifizio di intestare la nuda proprietà alla figlia BucciNicoletta e il diritto di usufrutto alla moglie [OSCURATO:PERSONA], cosicchéla convenuta (grazie a tale artifizio), al momento della dipartita dellamadre, era divenuta proprietaria dell’intero immobile oggetto dellacomplessiva donazione indiretta.Numero registro generale 4779/2021Numero sezionale 1780/2026Numero di raccolta generale 24242/2026Data pubblicazione 30/07/2026Evidenzia, ancora, che tali doglianze sarebbero state fatte valere conil secondo motivo d’appello dinanzi alla Corte distrettuale, la quale sisarebbe completamente disinteressata di tale questione reputando talicensure assorbite dal rigetto del primo motivo d’appello.Infine, in via subordinata, sostiene l’esistenza, nella sentenzaimpugnata, di una motivazione meramente apparente.3.- Con il terzo (e ultimo) motivo, il ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza impugnataper violazione dell’art. 112 c.p.c., scaturente dall’omessa pronuncia sulterzo motivo di appello.Sostiene, al riguardo, che, con tale doglianza, egli ha impugnato lasentenza di primo grado lamentando, dinanzi alla Corte d’Appello diMilano, l’errore in cui sarebbe incorso il Tribunale meneghino affermandol’infondatezza della domanda di integrazione dell’asse ereditario relittomediante la restituzione della somma di USD 40.000, frutto delladonazione effettuata dalla de cuius [OSCURATO:PERSONA], in favoredell’odierna controricorrente [OSCURATO:PERSONA].Evidenzia, in particolare, come il Tribunale meneghino, con lasentenza di primo grado, avrebbe reputato l’integrazione dell’asseereditario di cui si tratta del tutto irrilevante in ragione della divisatainfondatezza dell’azione di riduzione, a sostegno della quale il giudice diprime cure avrebbe adottato una motivazione «assolutamenteincomprensibile, confusa e finanche contraddittoria, tanto da avereconcluso per il rigetto, senza permettere di cogliere l'iter logico giuridicoseguito, risolvendosi in omessa pronuncia e/o motivazione apparente.»,senza peraltro considerare che «nella ricostruzione dell'asse ereditario, ilconvenuto ha l'obbligo di imputare tutte le donazioni ricevute in vita dalde cuius, cosa che pertanto imponeva nella ricostruzione dello stesso,l'inserimento non già di USD 20.000, come erroneamente sostenuto insentenza, ma di USD 40.000,00.» (cfr., all’uopo, il ricorso introduttivo delpresente giudizio di legittimità, alla pag. 21).Numero registro generale 4779/2021Numero sezionale 1780/2026Numero di raccolta generale 24242/2026Data pubblicazione 30/07/2026Evidenzia, ancora, che tali doglianze sarebbero state fatte valere conil terzo motivo d’appello dinanzi alla Corte distrettuale, la quale si sarebbecompletamente disinteressata di tale questione reputando anche talicensure assorbite dal rigetto del primo motivo d’appello.4.- Le predette censure, senz’altro suscettibili di scrutinio congiunto,sono infondate.Al riguardo, infatti, la Corte territoriale ha espressamente chiarito che:1) poiché l’odierno ricorrente aveva lamentato la lesione della propriaquota di legittima, per effetto di due distinti atti dispositivi a favore dellasorella odierna controricorrente consistenti nella donazione indirettadell'immobile sito in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 6 Milano, effettuata daparte del padre e nella donazione della somma di $ USA 40.000, da partedella madre, si doveva necessariamente procedere separatamente allaricostruzione delle due masse ereditarie; 2) con riguardo al patrimonioalla madre la quale, infatti, risulta essere deceduta in data successivaall’apertura della successione paterna.Le considerazioni che precedono sono giuridicamente corrette eresistono alle critiche mosse dal ricorrente, il quale, ancora nel ricorsointroduttivo del presente giudizio di legittimità, continua, tra l’altro, asostenere (cfr., al riguardo, la pag. 18 del predetto ricorso), in manieradel tutto erronea, che, trattandosi di successioni entrambe ab intestato,esse si caratterizzerebbero per l’assenza di una quota disponibile in favoredi ciascun de cuius e che esse andrebbero considerate come unasuccessione unica.In tal modo, dunque, il ricorrente trascura, con tutta evidenza, diconsiderare che: - come chiarito da questa Corte regolatrice, in ipotesi disuccessione legittima, ben può accadere che, avendo il de cuius fatto invita donazioni in misura eccedente la disponibile, il relictum risultiinsufficiente a soddisfare i diritti dei legittimari alla quota di riserva,cosicché, in tal caso, la riduzione delle donazioni pronunciata su istanzadel legittimario viene ad assumere funzione integrativa del contenutoNumero registro generale 4779/2021Numero sezionale 1780/2026Numero di raccolta generale 24242/2026Data pubblicazione 30/07/2026economico della quota ereditaria di cui il legittimario stesso è già investitoex lege, determinando il concorso della successione legittima con lasuccessione necessaria (Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 16535 del 31 luglio2020); - l’affermazione secondo cui le due successioni avrebbero dovutoessere considerate in maniera unitaria si infrange - come implicitamentechiarito dalla stessa Corte di merito - contro il disposto dell’art. 542,comma 2, c.c. che, in caso di concorso tra coniuge superstite e figli(ipotesi, quest’ultima, pacificamente verificatasi con riguardo allasuccessione del de cuius [OSCURATO:PERSONA], premorto rispetto alla moglie BianchiAdelaide Lina), espressamente contempla la riserva di una quota dipatrimonio pari ad un quarto, in favore del coniuge, e di una quota dipatrimonio pari alla metà, in favore dei figli, nonché contro il dispostodell’art. 537, comma 2, c.c., che, in caso di concorso solo dei figli,contempla una riserva in loro favore di una quota di patrimonio pari ai dueterzi (da dividersi in parti eguali tra tutti i figli), cosicché rimane smentitol’assunto di un’identità tra la quota di legittima suscettibile di esserevantata dall’odierno ricorrente rispetto al patrimonio paterno e quellareclamabile con riguardo al patrimonio materno. In ogni caso, anche se laquota di riserva fosse stata identica nella due successioni dei genitori,rimaneva fermo, come giustamente evidenziato dalla Corte d’appello, chele operazioni previste dall’art. 556 c.c., compresa l’imputazione ex se delledonazioni ricevute dai legittimari, avrebbero dovuto farsi distintamenteper ciascuna successione. Va da sé, infatti, che gli atti di disposizione, inipotesi lesivi, realizzati dai due de cuius, avrebbero dato luogo a distinteazioni di riduzione.Pertanto, le censure sviluppate con il ricorso per cassazione noncolgono nel segno, perché la Corte di merito, in ragione della divisatainfondatezza della domanda di riduzione per lesione di legittima (inragione del mancato assolvimento degli oneri minimi di allegazione daparte dell’attore, che continuano a essere trascurati anche in questasede), ha reputato che correttamente erano state respinte le domande diaccertamento delle donazioni (inclusa di quella indiretta) che eranoNumero registro generale 4779/2021Numero sezionale 1780/2026Numero di raccolta generale 24242/2026Data pubblicazione 30/07/2026risultate, con tutta evidenza, funzionali esclusivamente all’esperimentodell’azione di riduzione. In tal senso, dunque, la Corte distrettuale ha, poi,correttamente dichiarato l’assorbimento del secondo e del terzo motivod’appello.Ne deriva, pertanto, l’insussistenza dei vizi di omessa pronunciaprospettati dal ricorrente, anche in ragione del consolidato orientamentodi questa Corte regolatrice, secondo cui la figura dell’assorbimento insenso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita divienesuperflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale conla pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiestanel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisioneassorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altrequestioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande. Neconsegue che l'assorbimento non comporta un’omissione di pronuncia inquanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare ladecisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sullequestioni assorbite (cfr., in tal senso, Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n.28995 del 12 novembre 2018).5.- In conclusione, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate,il ricorso deve essere respinto e il ricorrente condannato al pagamentodelle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo, in favore dellacontroricorrente.6.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che siliquidano in complessivi €. 4.700,00 (euro quattromilasettecento/00), diNumero registro generale 4779/2021Numero sezionale 1780/2026Numero di raccolta generale 24242/2026Data pubblicazione 30/07/2026cui €. 200,00 (euro duecento/00) per esborsi, oltre accessori come perlegge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, in data 9 luglio 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco