CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 1983
Cassazione n. 08974/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, che si articola in tre diverse censure, con cui si deduce vizio di violazione di legge in relazione, rispettivamente, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, all'omessa esclusione della recidiva e alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., oltre che manifestamente infondato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, prospettando, in termini alquanto generici per indeterminatezza e aspecificità, profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale; che, infatti, deve ravvisarsi come i giudici di appello, facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, hanno congruamente assolto all'onere di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, in ordine a tutte le censure prospettate dalla difesa nel ricorso (si vedano le pagg. 2 e 3 della impugnata sentenza, sulla congruità del giudizio di equivalenza tra le opposte circostanze operato dal giudice di primo grado, la sussistenza dei presupposti applicativi della recidiva — riscontrandosi nella realizzazione del reato per cui si procede, posto in relazione con gli specifici precedenti riportati dall'imputato, l'accresciuta capacità delinquenziale di quest'ultimo — nonché l'impossibilità di riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., a fronte della già applicata quella di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen.); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione e dei principi di diritto che regolano la materia (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), ritenendo ostativa alla configurabilità della causa di non punibilità in esame l'abitualità del comportamento dell'odierno ricorrente, gravato da precedenti penali per reati della stessa indole di quello per cui si procede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3