CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 ottobre 2022
Cassazione n. 37068/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9144/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] VITERBO -intimata- AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -intimata, costituita- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA]-ROMA n. 5989/2014 depositata il 08/10/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La direzione provinciale di Viterbo dell'Agenzia delle entrate effettuava un controllo dei ricavi dichiarati da [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], relativamente all'anno 2004, utilizzando gli studi di settore all'epoca vigenti. In sede di contraddittorio, le giustificazioni addotte dalla società per rendere conto dello scostamento dai risultati assunti con il mezzo statistico venivano ritenute inconferenti. Ne seguiva la notificazione alla società di avviso di accertamento mediante il quale si rideterminata il reddito di impresa in euro 38.310, a fronte di dichiarati euro 5.500, con recupero di maggiori Iva ed Irap, oltre interessi e sanzioni. Ne seguiva altresì la notificazione ai soci LUZZI [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe di avvisi di accertamento per trasparenza. Proponevano impugnazione, innanzi alla CTP di Viterbo, sia la società che i soci. Con sentenza n. 265/01/13 emessa il 15 luglio 2013 e depositata il 16 settembre 2013, la CTP accoglieva i ricorsi. Proponeva appello l'Agenzia delle entrate e la CTR, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva il gravame. Avverso la sentenza della CTR proponevano ricorso per cassazione la società ed i soci con tre motivi. L'Agenzia delle entrate si costituiva ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza. [OSCURATO:PERSONA] Con atto datato 5 luglio 2022, sottoscritto dal difensore e dalle parti personalmente, i medesimi dichiaravano di rinunciare agli atti del procedimento. Al riguardo, l'erronea indicazione, nell'atto, del numero di ruolo, quale "9134" del 2015 anziché quale "9144" del 2015 deve ritenersi irrilevante, alla luce della corretta indicazione sia delle parti sia della sentenza impugnata. I ricorrenti motivavano la rinuncia avendo formulato istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 193 del 2016, conv. con I. n. 225 del 2016. I medesimi comprovavano la notificazione dell'atto di rinuncia all'Agenzia delle entrate. In ragione di quanto precede, il giudizio deve essere dichiarato estinto. Nulla è a statuirsi sulle spese, in difetto di attività dell'Agenzia delle entrate. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizi