CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22272/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 19 settembre 2016, con cui il Tribunale di Bari aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art.75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commesso il 18 settembre 2016, condannandolo alla pena di mesi sei e giorni venti di reclusione; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione della commisurazione della pena; ritenuto che il motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla motivazione resa sul punto dalla decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, I'll maggio 202