Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08330/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiarare l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], nonché quale difensore di fiducia di Zigliani, anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Brescia con sentenza del 9 febbraio 2021 ha confermato in puntò pli riépònsabilitk la sentenza in giudizio abbreviato del 9 / t., settembre 2019 del Grrt9T..p. del Tribunale di Brescia di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per quest'ultimo riducendo la pena in applicazione delle attenuanti generiche.

1.1. Gli imputati sono stati condannati nell'ambito di vicende di corruzione e abuso di dipendenti dell'Agenzia delle Entrate di Brescia in favore di soggetti destinatari di attività di accertamento in materia fiscale.

In particolare: - [OSCURATO:PERSONA], imprenditore interessato in varie società, è stato ritenuto responsabile di tre episodi di corruzione. - [OSCURATO:PERSONA], dipendente della Agenzia delle Entrate, è stato ritenuto responsabile di un abuso di ufficio, così riqualificata l'originaria contestazione di corruzione, e del reato collegato di cui all'art. 617-sexies cod. pen., nonché del reato di cui all'art. 615-ter cod. pen. per taluni accessi alla base dati dell'ente per fornire notizie a privati.

2. Per quanto riguarda Zigliani, le vicende che lo riguardano sono riferibili al rapporto tra costui, nonché altri suoi soci/collaboratori, e un dipendente dell'Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] il quale, anche insieme al collega [OSCURATO:PERSONA], si impegnava in varie occasioni a intermediare nell'ambito del proprio ufficio con altri funzionari responsabili delle attività di interesse dei contribuenti corruttori per un indebito migliore trattamento.

2.1. Una prima vicenda rubricata al capo 1 riguarda una ipotesi in cui la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , nella cui gestione era di fatto inserito Zigliani, era sottoposta a un accertamento nell'ambito del quale risulta l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (quindi oggettivamente false) emesse da una società cd.

"cartiera" per oltre 800.000 C. La attività corruttiva era finalizzata ad ottenere che l'accertamento si limitasse a ritenere non deducibili i costi non documentati evitando la denunzia alla AG per il reato di cui all'articolo 2, D.Lgs. n. 74 del 2000.

Le intercettazioni dimostravano che per tale corruzione i gestori della società, tra i quali Zigliani, avevano versato in due tranches 20.000 C a Santarsiero perché intervenisse sui suoi colleghi in favore del corruttore.

2.2. I giudici di merito consideravano, comunque, la assenza di prova a carico dei funzionari che avevano eseguito l'accertamento in quanto costoro avevano effettivamente concluso per la non deducibilità dei costi perché non comprovati (mancavano i flussi finanziari corrispondente alla , restazione "sospetta" la parte della società fornitrice) senza denuncia all'M perl i reati connessi alle false fatturazioni; ma tale mancata denuncia era ben giustificata nella prima fase delle operazioni presso la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. perché l'accertamento sulla falsità era rinviato alle verifiche successive sulla effettiva esistenza della prestazione fatturata, all'esito degli accertamenti sulla società cartiera.

Ritenevano, comunque, chiaramente integrata la ipotesi di corruzione propria atteso che vi era stato l' impegno di Santarsiero e un altro funzionario allo svolgimento di attività contraria ai propri doveri di ufficio essendosi impegnati ad intervenire su attività di competenza del proprio ufficio, ancorché non nello stesso ambito delle proprie mansioni.3.

Le altre due corruzioni, tra loro collegate, dei capi 3 e 4, erano riferite a due verifiche fiscali a carico delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e DEDEI s.r.I., entrambe riferibili anche ad [OSCURATO:PERSONA].

In questo caso vi era una situazione di rapporti commerciali della [OSCURATO:SOCIETA]. con una società slovena cui però non corrispondeva una effettiva concretezza di rapporti e, poi, della stessa ALCAS con la [OSCURATO:SOCIETA].

Anche in questa vicenda le intercettazioni dimostravano come Santarsiero e Golino dovessero intervenire sul gestore effettivo della pratica per ottenere un addomesticamento dell'accertamento fiscale.

Dalle intercettazioni risultava una attività di preparazione di documentazione falsata per la [OSCURATO:SOCIETA].

3.1. Le due verifiche fiscali erano oggetto di un controllo interno alla Agenzia delle Entrate; l'ufficio competente non rilevava evidenti irregolarità della verifica Alcas ma, comunque, «stigmatizzava l' acquisizione da parte dei verificatori dì documentazione non coincidente con quanto indicato nel verbale di acquisizione del 19 novembre - mancando, fra l'altro, diverse fatture d'acquisto, i documenti dì trasporto relativi alle fatture mancanti, una parte dei pagamenti».

Anche in questo caso, quindi, si ricostruiva che il ricorrente con il socio aveva versato denaro per ottenere l'aggiustamento delle due verifiche, non rilevando la prova o meno dell'effettivo coinvolgimento dei funzionari effettivamente gestori delle pratiche.

4. Quanto ad [OSCURATO:PERSONA], era in questione una vicenda collegata all'interesse di tale Magnini, gestore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., per una pratica per la quale chiedeva l'interessamento di [OSCURATO:PERSONA] il quale a sua volta si rivolgeva a Santarsiero.

In concreto, si accertava che: - il debito tributario maturato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. era pari a 17.023 C. - il giorno 4 aprile 2016, con le credenziali di [OSCURATO:PERSONA], nel sistema informatico DALL veniva inserito una eccedenza a credito dell' [OSCURATO:SOCIETA]. pari ad 15.514 C, credito in realtà inesistente.

In tal modo il debito veniva ridotto a1509 C . - Tale anomalia, però, veniva corretta dopo pochi giorni dallo stesso funzionario Traina su indicazione del suo superiore che si era accorto dell'inserimento indebito.

Poiché a tale palese falsificazione non era possibile ricollegare un pagamento di somme di denaro, i giudici di merito qualificavano tale vicenda come di abuso di ufficio e non di corruzione (oltre ai reati connessi alla falsificazione informatica).

4.1. In base a quanto accertato la condotta non era materialmente attribuibile al Traina, perché l'inserimento, pur se con le sue credenziali, era stato fatto da una postazione in ufficio in un momento in cui lo stesso era assente.

Inoltre, proprio il Traina non poteva non essere a conoscenza che un tale tipo di alterazione sarebbe stato rilevato dal suo superiore, per cui non era plausibile un suo concorso consapevole nell'alterazione dei dati.

4.2. Di tale fatto, invece, era sicuramente responsabile il [OSCURATO:PERSONA]; nel corso di un suo successivo colloquio, oggetto di intercettazione, parlava di tale vicenda manifestando stupore per essere stato individuato il trucco utilizzato per alterare la posizione della società contribuente.

Ragionevolmente, quindi, o la alterazione del sistema informatico era stata effettuata da lui o sotto il suo controllo, utilizzando le credenziali del Traina, abusivamente o con il suo consenso.

4.3. [OSCURATO:PERSONA] è stato contestato anche il capo 24, per aver fatto accesso abusivo al sistema informatico Serpico per operare distinte interrogazioni per conto di privati.

Per quanto fosse plausibile che si trattasse di verifiche di tipo comune (acquisizione di informazioni ostensibili ai privati), apparivano comunque attività di favore per gli interessati in quanto svolte nell'assenza di specifiche formali esigenze di ufficio.

I giudici di merito escludevano che un dipendente dell'Agenzia delle Entrate fosse autorizzato a consultare liberamente le banche dati su richiesta di terzi interessati in base a richieste informalmente.

5. La Corte di Appello, nel confermare tale ricostruzione dei fatti, in risposta ai motivi di appello (per quanto riguarda le questioni rilevanti al fine della decisione sugli odierni ricorsi), osservava: - la corruzione riguardava funzionari della Agenzia delle Entrate per atti rientranti nelle competenze loro ufficio di assegnazione.

Poco rileva la mancata individuazione, tra i corrotti, dei soggetti aventi la specifica competenza sulle attività per le quali i privati volevano ottenere vantaggi. - Ricorrevano, quindi, le condizioni per configurare il reato di corruzione e non quello di cui all'art. 346-bis cod. pen. - La Corte rigettava la richieste di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131 bis cod. pen. escludendo la "tenuità" e di ammissione alla messa alla prova, non richiesta nei termini.

6. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: Premette che la presunta condotta corruttiva sarebbe stata posta in essere non già nei confronti dei pubblici ufficiali realmente incaricati della verifica fiscale nei confronti delle società interessate, bensì nei confronti di soggetti terzi che, pur essendo genericamente identificati come dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, non possedevano i poteri e le funzioni tali da poter concretamente influire sulla verifica in atto.

Ciò precludeva a monte la possibilità di riscontrare un reale e concreto collegamento tra la condotta corruttiva e l'adozione, da parte del PU, di un atto contrario ai doveri del proprio ufficio.

6.1. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla sussistenza dell'atto contrario doveri di ufficio. - L' unica intercettazione da cui risulterebbe la corresponsione denaro non è in grado di garantire la veridicità di quanto affermato. - Resta indimostrato non solo che l'attività amministrativa di interesse del ricorrente rientrasse nell'ambito della sfera di competenza dell'ufficio del soggetto corrotto ma non è neanche dimostrato che alcuna influenza vi sia stata né risulta individuato lo specifico atto di ufficio oggetto di mercimonio. - Non essendovi corrispondenza fra soggetto pagato e soggetto in ipotesi autore della condotta contraria ai doveri d'ufficio era necessario dimostrare la effettiva adozione di un atto contrario doveri di ufficio. - L'esclusione di responsabilità dei soggetti assegnatari del potere dimostra, invece, che non vi è stato alcuno stravolgimento della attività amministrativa.

6.2. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla configurazione del reato di corruzione e non di quello di traffico di influenze.

Il patto concluso dal ricorrente aveva tutt'al più quale oggetto la influenza sui pubblici ufficiali incaricati degli accertamenti.

Ciò perché il patto non aveva ad oggetto l'attività propria dei soggetti cui era corrisposto il denaro bensì l'attività propria dei pubblici ufficiali delegati agli accertamenti.

6.3. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione perché il fatto andava qualificato ai sensi dell'art. 318 cod. pen.

Si è in presenza di un atto discrezionale che non integra necessariamente il reato di cui all'art. 319 cod. pen. non essendo sufficiente dimostrare la retribuzione dell'atto.

6.4. Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. avendo il ricorrente partecipato alla sola fase del pagamento di 5000 C e non alla fase precedente in cui era stato concluso l'accordo principale.

Il suo ruolo, se del caso, era stato del tutto marginale.

7. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]:

7.1. primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla condanna per il reato di cui all'art. 323 cod. pen. e per il reato di cui al capo

24. Rileva che la motivazione con la quale si è affermato che il ricorrente avrebbe proceduto ad inserire/alterare i dati del debito tributario è del tutto apparente.- Non si è individuata alcuna ragione che giustificasse la sua condotta una volta esclusa la responsabilità del soggetto privato in ipotesi favorito. - Il luogo di lavoro era a disposizione anche di altri funzionari e il gestore della società interessata ha dichiarato di non conoscere [OSCURATO:PERSONA]. - La condotta non poteva avere alcun esito utile perché era ben noto il plausibile intervento del superiore. - Quanto al capo 24, accesso abusivo al sistema informatico: l'ufficio dispone di uno sportello per l'utente e il ricorrente in quella sede svolgeva la propria attività senza necessità di autorizzazione o controllo gerarchico. 7.2.

Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche.

7.3. Terzo motivo: violazione di legge in relazione all'art. 168-bis c.p., artt. 464-bis e seguenti cod. proc. pen. e art. 175 cod. proc. pen., con riferimento all'art. 323 cod. pen.

La riqualificazione della condotta di corruzione quale reato di cui all'art. 323 cod. pen. era imprevedibile e il ricorrente non poteva tempestivamente chiedere l' ammissione alla messa alla prova. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato e, comunque, affronta temi relativi all'apprezzamento del materiale probatorio, non consentiti dall'art. 606, lett. e, cod. proc. pen.

Difatti il ricorrente contesta la interpretazione dell'intercettazione del 28 chcembre 2015 in cui i Santarsiero discutono della somma di denaro consegnata dal ricorrente per la corruzione, così proponendo una diversa valutazione in fatto e„ comunque, utilizzando argomentazioni del tutto generiche sulla possibile falsità di quanto detto fra le parti.

Poi, prosegue contestando la assenza di prova quanto ad avere la corruzione riguardato soggetti che avevano specifica competenza per gli atti richiesti, non considerando, però, il chiaro tenore della decisione: questa considera che i soggetti corrotti facevano parte dell'ufficio competente, con capacità di influenza sugli affidatari degli specifici affari.

Quindi, il motivo non si confronta con la specifica ratio decidendi, che comunque applica regole consolidate nella giurisprudenza di legittimità.

2. Il secondo motivo, con il quale si chiede la riqualificazione del fatto alla stregua dell'art. 346-bis cod. pen., fattispecie più mite che punisce il traffico di influenze illecite, è infondato.2.1.

Il delitto in questione, così come introdotto dall'art. 1, comma 75, della

I. n. 190 del 2012, si configura come reato volto a punire un comportamento propedeutico alla commissione di una eventuale corruzione (Sez. 6, n. 11808 del 11/02/2013, Rv. 254442), risultando essenziale, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui si discorre, che non vengano integrati gli estremi della corruzione, nemmeno tentata, ostandovi peraltro l'espressa clausola di riserva di cui all'ad 346-bis («fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis»).

Nel caso di specie la difesa chiedeva la riqualificazione delle condotte contestate ai sensi dell'art. 346-bis cod. pen., asserendo il ruolo di meri faccendieri dì coloro che avevano ricevuto i compensi e potendosi tutt'al più considerare, in assenza di un effettivo "atto contrario ai doveri d'ufficio" da parte dei due pubblici ufficiali prezzolati, il patto contestato al ricorrente come avente ad oggetto una mera attività d'influenza su altri pubblici agenti (i verificatori concretamente deputati all'accertamento fiscale).

2.2. Occorre tuttavia preliminarmente considerare come il reato di corruzione propria si consumi già nel momento in cui interviene l'accordo corruttivo, risultando irrilevante il successivo, effettivo compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio.

In questo senso: «Ai fini della configurabilità tanto delle corruzione impropria, prevista dall'art.318, comma primo, cod. pen., quanto di quella propria, prevista dall'art. 319, comma primo, stesso codice, è sufficiente che vi sia stata ricezione della indebita retribuzione o accettazione della relativa promessa, restando quindi indifferente che ad essa abbia fatto poi seguito o meno l'effettivo compimento dell'atto conforme o contrario ai doveri d'ufficio, in vista del quale la retribuzione è stata elargita o la promessa formulata» (Sez. 1, n. 4177 del 27/10/2003 dep. 2004, Rv. 227099).

2.3. Inoltre, parimenti non necessaria ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 319 cod. pen. risulta essere la coincidenza tra pubblico ufficiale prezzolato e verificatore/p.u. in concreto deputato al compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio, ben potendosi avere corruzione anche nel caso in cui il primo, appartenendo al medesimo ufficio del secondo, possa esercitare una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto.

In questo senso ex multis: «Ai fini della configurabilità del reato di corruzione, sia propria che impropria, non è determinante il fatto che l'atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio sia ricompreso nell'ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma è necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto» (Sez. 6, n. 20502 del 02/03/2010, ti. 247373).In particolare, in relazione alla distinzione tra fattispecie rientrante nell'ambito dell'art. 319 cod. pen. e quella di cui all'art. 346-bis cod. pen., va distinto il caso del pubblico ufficiale terzo, assolutamente carente di potere funzionale (nel qual caso potrà configurarsi l'ipotesi delittuosa di traffico di influenze illecite), dalla diversa ipotesi in cui il fatto contrario ai doveri di ufficio rientri nelle competenze dell'ufficio cui il pubblico ufficiale corrotto appartiene, potendo quest'ultimo esercitare una qualche forma di ingerenza (rientrandosi in tale evenienza nell'alveo dell'art. 319 cod. pen.).

Per quanto concerne il delitto di corruzione propria, elemento necessario di tipicità del fatto è rappresentato dalla riconducibilità dell'atto o comportamento oggetto del mercimonio nell'ambito delle competenze o della sfera di influenza dell'ufficio cui appartiene il soggetto corrotto, dovendo trattarsi di atti/comportamenti espressione diretta o indiretta della pubblica funzione da questi esercitata.

Diversamente, nell'ipotesi in cui l'intervento del pubblico ufficiale, esecutivo dell'accordo illecito, «non comporti l'attivazione di poteri istituzionali propri del suo ufficio o non sia in qualche modo a questi ricollegabile», essendo invece destinato a incidere nella sfera di attribuzioni di pubblici ufficiali terzi rispetto ai quali il soggetto agente risulti assolutamente carente di potere funzionale, potrà ritenersi integrata, sussistendone i relativi presupposti di legge, la diversa fattispecie di cui all'art. 346-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 23355 del 26/02/2016, rv. 267060).

2.4. Nel caso di specie, dunque, sulla scorta di quanto ricostruito in fatto dalla sentenza impugnata, dirimente ai fini della riconducibilità delle condotte contestate all'imputato al paradigma dell'art. 319 cod. pen., piuttosto che all'art. 346-bis cod. pen., risulta l'appartenenza dei pubblici ufficiali prezzolati al medesimo ufficio dell'Agenzia delle Entrate, ovvero quello dei funzionari addetti alle verifiche fiscali nei confronti delle società variamente riconducibili allo Zigliani.

E' quindi corretta la valutazione dei giudici di merito nel senso che i pp.uu. erano in grado, nel caso concreto, di esercitare una effettiva ingerenza finalizzata a bloccare e/o ritardare gli accertamenti in corso, senza necessità di dimostrare l'effettivo consapevole coinvolgimento dei funzionari verificatori.

3. Il terzo motivo, che ritiene erronea la qualifica della condotta non essendo dimostrato il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio, è del tutto generico in quanto si limita ad esporre argomenti generali in tema di distinzione fra i reati di cui all'articolo 318 e all'articolo 319 cod. pen. sull'erroneo presupposto che la Corte di appello abbia affermato che il mero pagamento di una somma indichi la corruzione, lì dove la sentenza ha chiaramente esposto che l'accordo, e quindi il pagamento, era finalizzato a ottenere indebiti benefici in sede di accertamento.4.

Il quarto motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte ha congruamente motivato in ordine al non configurare la condotta in questione un apporto di minima entità, offrendo quindi risposta alle argomentazioni della difesa con una valutazione pienamente logica e conforme alle regole in tema di estensione dell'art. 114 cod. proc. pen.

Difatti, anche se il ruolo del ricorrente fosse stato esclusivamente quello di versamento di una quota rilevante del prezzo della corruzione, non sarebbe stato un apporto di minima entità.

Nello svolgimento del motivo si fa anche riferimento al «mancato riconoscimento dell'art. 323 bis c.p.», errore non citato nella rubrica del motivo, per poi svolgere argomenti alquanto confusi, palesemente mirati ad apprezzamenti di fatto, che in realtà sembrano riferiti non alla citata attenuante bensì alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; tale confusione e, comunque, la palese genericità degli argomenti rendono superflua ogni ulteriore valutazione.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato.

5. Il primo motivo è infondato quanto al reato di cui all'art. 323 cod. pen., mentre risulta fondato quanto al reato di accesso abusivo a sistema informatico. 5.1.

Non sussiste erronea applicazione della legge penale in riferimerito a l'art.323 cod. pen., in quanto la riqualificazione del capo 6 ad opera del Gtì-.p. rispettd il principio di specialità che, sottolineando la differenza tra il reato di cui all'art.323 cod. pen. e il reato previsto all'art. 319 cod, pen., impone l'esclusione del concorso formale tra tali delitti, prediligendosi il reato di corruzione solo qualora la condotta sia più gravosa, ossia quando il vantaggio economico del pubblico ufficiale dipenda da un'erogazione altrui e da un comportamento attivo o omissione contrario ai doveri d'ufficio (Sez. 6, n. 4459 del 24.11.2016 dep. 2017, rv. 269612-01).

Riguardo il reato di abuso di ufficio, l'elemento oggettivo risulta caratterizzato da una doppia ingiustizia, dovendo essere ingiusta sia la condotta, trattandosi di un comportamento non iure, sia l'evento del vantaggio patrimoniale, essendo necessario il carattere contra ius, il quale dovrà essere autonomamente e distintamente valutato.

Non è, dunque, sufficiente l'accertamento dell'ingiustizia della condotta per integrare il reato se non seguito dall'ingiustizia del danno.

Il vantaggio patrimoniale può consistere non solo nel procurarsi beni materiali, ma soprattutto nell'accrescimento di una situazione soggettiva giuridica.

L'elemento soggettivo, d'altra parte, è rappresentato dalla coscienza e volontà della condotta e anche dell'intenzionalità dell'evento, non essendo sufficiente la mera inclusione del vantaggio patrimoniale o del danno ingiusto nella sfera di volontà, dovendo questi ultimi costituire l'obiettivo perseguito dall'agente.

La norma, invero, richiede il dolo intenzionale, non essendo sufficienti il dolo eventuale o il dolo diretto.

Occorre osservare, tuttavia, che il reato in esame non impone un'intesa tra autore e beneficiario, qualora il vantaggio patrimoniale sia procurato a terzi, trattandosi di un reato nnonosoggettivo (Sez. 6, n. 21085 del 28.01.2004, rv. 229806).

5.2. Nel caso di specie, la Corte di Appello di Brescia, ripercorrendo i passi rilevanti delle intercettazioni delle comunicazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], osserva come il [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole dell'operazione fraudolenta, ma non solo, poiché la Corte ricostruisce l'elemento del vantaggio patrimoniale, sollevato dal ricorrente già in sede di appello, il quale non è assente solo perché non è stato conseguito, dovendo invece essere rappresentato e voluto dall'agente.

Il vantaggio, tuttavia, era stato realizzato in favore del Magnini, sebbene eliminato successivamente per mezzo delle procedure di controllo.

5.3. Il motivo, nella parte relativa al capo 24, è fondato.

L'articolo 615—ter cod. pen. punisce l'accesso abusivo ad un sistema informatico, intendendosi non solo l'effettivo illecito accesso al sistema, ma anche l'accesso effettuato da un soggetto abilitato che, tuttavia, violi le condizioni ed i limiti imposti dal titolare del sistema, ovvero nell'ipotesi in cui la finalità perseguita sia diversa o ontologicamente estranea rispetto a quella consentita (Sez. 5, n. 565 del 29.11.2018 dep. 2019, rv. 274392).

5.4. Si tratta di un reato plurioffensivo, essendo posto a tutela del diritto alla riservatezza e alla protezione e inviolabilità del cd. domicilio informatico.

La norma prevede il superamento di misure di sicurezza sia digitali (es. password), sia non digitali (es.

Computer posto in un armadietto), invero, qualora manchino non potrà integrarsi il reato.

Il dolo richiesto è generico, limitandosi alla coscienza e volontà di accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico.

Ai fini della configurabilità dell'ipotesi aggravata di cui al secondo comma n. 1, ossia quando il soggetto sia un pubblico ufficiale, non basta la qualifica soggettiva dell'agente, dovendosi accertare concretamente l'abuso dei poteri o la violazione dei doveri d'ufficio.

Al riguardo, si sono pronunciate le Sezioni Unite sancendo l'esigenza di verificare le finalità per le quali l'accesso del pubblico ufficiale si realizzi, nel caso in cui il soggetto sia abilitato e non violi alcuna prescrizione, poiché sarà punibile solo nel caso in cui esse siano ontologicamente estranee a quelle previste per la sua facoltà di accesso (Sez.

Un., sent. n. 41210 del 18.05.2017, rv. 271061-01).

5.6. Nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile per aver effettuato tre accessi alla banca-dati Serpico, in relazione alla verifica sulle posizioni di tre differenti soggetti.

La Corte di Appello in tale sede ha applicato erroneamente l'art. 615-ter cod. pen., in quanto ha omesso di verificare se le condotte di accesso rientrassero o meno nelle facoltà concesse al [OSCURATO:PERSONA].

Difatti, dalla sentenza impugnata risulta che, a fronte della titolarità da parte del ricorrente di un'utenza di accesso alla banca dati in oggetto, il primo giudice aveva affermato apoditticamente che è «escluso -e del resto nemmeno allegato- che un dipendente dell'Agenzia delle Entrate sia autorizzato a consultare liberamente le banche dati a sua disposizione su richiesta di terzi interessati che lo contattino ' informalmente'» mentre il giudice di appello ha genericamente argomentato che «la richiesta di informazioni non era avvenuta attraverso i canali della pubblica amministrazione ma le richieste erano state veicolate sull'utenza personale del [OSCURATO:PERSONA] che aveva prontamente fornito le informazioni».

Quindi, sulla premessa erronea che sia l'imputato a dovere provare di non avere violato le regole di utilizzazione, risulta che i giudici di merito non hanno considerato quali siano le specifiche regole che, a fronte di una estesa possibilità di accesso al sistema informatico, pongano dei limiti nel caso concreto rendendo, quindi, illecito l'accesso ai dati nelle ipotesi incriminate.

5.5. Per tale ragione, la sentenza deve essere annullata con rinvio quanto al capo 24, affinché la Corte di appello rivaluti la responsabilità per tale reato sulla base di quanto acquisito sui limiti di utilizzazione del sistema informatico da parte del ricorrente e, quindi, sull'essere stati effettuati gli accessi incriminati per ragioni estranee allo svolgimento delle funzioni.

5.6. Il secondo motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado ha adeguatamente motivato sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo il trattamento sanzionatorio congruo poiché ricondotto al minimo edittale, con un aumento contenuto per la continuazione.

Si rammenta che, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudizio del giudice di merito è di fatto, per cui diviene insindacabile in tale sede, a meno che non sia contraddittoria o non dia conto degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 43952 del 13.04.2017, rv. 271269- 01).

5.7. Il terzo motivo è infondato.

Il riconoscimento della diversa qualificazione giuridica del fatto in dibattimento non legittima l'imputato a proporre tardivamente la richiesta di messa alla prova, in quanto l'inesatta contestazione del reato non preclude l'accesso al rito speciale, giacché la messa alla prova ben può essere avanzata deducendosi l'erronea qualificazione giuridica del fatto (Sez. 6, n. 19673 del 8.04.2021, rv. 281162-01).

L'art. 464 bis cod. proc. pen., infatti, prevede un termine fisso, il quale può subire deroghe solo nei casi tassativamente indicati dalla legge.

Al riguardo si è t, pronunciata la Corte Costituzionale (sent. n. 14 del 2020) dichiarando l' illegittimità costituzionale dell'art. 516 cod. proc. pen., nella parte in cui non estendeva la facoltà dell'imputato di richiedere in dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova in riferimento alla modifica dell'imputazione per mezzo di contestazioni suppletive.

Si pone, in tale diverso caso, un rimedio nei confronti di una scorretta valutazione discrezionale compiuta dal pubblico ministero riguardo le risultanze della fase delle indagini preliminari.

Dunque, ipotesi differente dalla riqualificazione del reato operata, invece, dal giudice, in cui non è previsto una simile remissione in termini.

Occorre rilevare, peraltro, che la parte avrebbe potuto richiedere la sospensione con messa alla prova nei termini previsti deducendo l'erronea qualificazione giuridica della condotta contestata.

In tal modo il giudice, riqualificando il reato ai sensi dell'art. 323 cod. pen., avrebbe concesso anche la messa alla prova.

In definitiva, la Corte di Appello di Brescia ha correttamente interpretato l'art. 464-bis cod. proc. pen. nel senso che la disposizione non consente applicazioni differenti da quelle espressamente previste.

PQM Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo 24 e rinvia per nuovo giudizio a altra sezione della Corte di appello di Brescia.

Rigetta il suo ricorso ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiarare l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], nonché quale difensore di fiducia di Zigliani, anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia con sentenza del 9 febbraio 2021 ha confermato in puntò pli riépònsabilitk la sentenza in giudizio abbreviato del 9 / t., settembre 2019 del Grrt9T..p. del Tribunale di Brescia di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per quest'ultimo riducendo la pena in applicazione delle attenuanti generiche. 1.1. Gli imputati sono stati condannati nell'ambito di vicende di corruzione e abuso di dipendenti dell'Agenzia delle Entrate di Brescia in favore di soggetti destinatari di attività di accertamento in materia fiscale. In particolare: - [OSCURATO:PERSONA], imprenditore interessato in varie società, è stato ritenuto responsabile di tre episodi di corruzione. - [OSCURATO:PERSONA], dipendente della Agenzia delle Entrate, è stato ritenuto responsabile di un abuso di ufficio, così riqualificata l'originaria contestazione di corruzione, e del reato collegato di cui all'art. 617-sexies cod. pen., nonché del reato di cui all'art. 615-ter cod. pen. per taluni accessi alla base dati dell'ente per fornire notizie a privati. 2. Per quanto riguarda Zigliani, le vicende che lo riguardano sono riferibili al rapporto tra costui, nonché altri suoi soci/collaboratori, e un dipendente dell'Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] il quale, anche insieme al collega [OSCURATO:PERSONA], si impegnava in varie occasioni a intermediare nell'ambito del proprio ufficio con altri funzionari responsabili delle attività di interesse dei contribuenti corruttori per un indebito migliore trattamento. 2.1. Una prima vicenda rubricata al capo 1 riguarda una ipotesi in cui la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , nella cui gestione era di fatto inserito Zigliani, era sottoposta a un accertamento nell'ambito del quale risulta l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (quindi oggettivamente false) emesse da una società cd. "cartiera" per oltre 800.000 C. La attività corruttiva era finalizzata ad ottenere che l'accertamento si limitasse a ritenere non deducibili i costi non documentati evitando la denunzia alla AG per il reato di cui all'articolo 2, D.Lgs. n. 74 del 2000. Le intercettazioni dimostravano che per tale corruzione i gestori della società, tra i quali Zigliani, avevano versato in due tranches 20.000 C a Santarsiero perché intervenisse sui suoi colleghi in favore del corruttore. 2.2. I giudici di merito consideravano, comunque, la assenza di prova a carico dei funzionari che avevano eseguito l'accertamento in quanto costoro avevano effettivamente concluso per la non deducibilità dei costi perché non comprovati (mancavano i flussi finanziari corrispondente alla , restazione "sospetta" la parte della società fornitrice) senza denuncia all'M perl i reati connessi alle false fatturazioni; ma tale mancata denuncia era ben giustificata nella prima fase delle operazioni presso la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. perché l'accertamento sulla falsità era rinviato alle verifiche successive sulla effettiva esistenza della prestazione fatturata, all'esito degli accertamenti sulla società cartiera. Ritenevano, comunque, chiaramente integrata la ipotesi di corruzione propria atteso che vi era stato l' impegno di Santarsiero e un altro funzionario allo svolgimento di attività contraria ai propri doveri di ufficio essendosi impegnati ad intervenire su attività di competenza del proprio ufficio, ancorché non nello stesso ambito delle proprie mansioni.3. Le altre due corruzioni, tra loro collegate, dei capi 3 e 4, erano riferite a due verifiche fiscali a carico delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e DEDEI s.r.I., entrambe riferibili anche ad [OSCURATO:PERSONA]. In questo caso vi era una situazione di rapporti commerciali della [OSCURATO:SOCIETA]. con una società slovena cui però non corrispondeva una effettiva concretezza di rapporti e, poi, della stessa ALCAS con la [OSCURATO:SOCIETA]. Anche in questa vicenda le intercettazioni dimostravano come Santarsiero e Golino dovessero intervenire sul gestore effettivo della pratica per ottenere un addomesticamento dell'accertamento fiscale. Dalle intercettazioni risultava una attività di preparazione di documentazione falsata per la [OSCURATO:SOCIETA]. 3.1. Le due verifiche fiscali erano oggetto di un controllo interno alla Agenzia delle Entrate; l'ufficio competente non rilevava evidenti irregolarità della verifica Alcas ma, comunque, «stigmatizzava l' acquisizione da parte dei verificatori dì documentazione non coincidente con quanto indicato nel verbale di acquisizione del 19 novembre - mancando, fra l'altro, diverse fatture d'acquisto, i documenti dì trasporto relativi alle fatture mancanti, una parte dei pagamenti». Anche in questo caso, quindi, si ricostruiva che il ricorrente con il socio aveva versato denaro per ottenere l'aggiustamento delle due verifiche, non rilevando la prova o meno dell'effettivo coinvolgimento dei funzionari effettivamente gestori delle pratiche. 4. Quanto ad [OSCURATO:PERSONA], era in questione una vicenda collegata all'interesse di tale Magnini, gestore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., per una pratica per la quale chiedeva l'interessamento di [OSCURATO:PERSONA] il quale a sua volta si rivolgeva a Santarsiero. In concreto, si accertava che: - il debito tributario maturato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. era pari a 17.023 C. - il giorno 4 aprile 2016, con le credenziali di [OSCURATO:PERSONA], nel sistema informatico DALL veniva inserito una eccedenza a credito dell' [OSCURATO:SOCIETA]. pari ad 15.514 C, credito in realtà inesistente. In tal modo il debito veniva ridotto a1509 C . - Tale anomalia, però, veniva corretta dopo pochi giorni dallo stesso funzionario Traina su indicazione del suo superiore che si era accorto dell'inserimento indebito. Poiché a tale palese falsificazione non era possibile ricollegare un pagamento di somme di denaro, i giudici di merito qualificavano tale vicenda come di abuso di ufficio e non di corruzione (oltre ai reati connessi alla falsificazione informatica). 4.1. In base a quanto accertato la condotta non era materialmente attribuibile al Traina, perché l'inserimento, pur se con le sue credenziali, era stato fatto da una postazione in ufficio in un momento in cui lo stesso era assente. Inoltre, proprio il Traina non poteva non essere a conoscenza che un tale tipo di alterazione sarebbe stato rilevato dal suo superiore, per cui non era plausibile un suo concorso consapevole nell'alterazione dei dati. 4.2. Di tale fatto, invece, era sicuramente responsabile il [OSCURATO:PERSONA]; nel corso di un suo successivo colloquio, oggetto di intercettazione, parlava di tale vicenda manifestando stupore per essere stato individuato il trucco utilizzato per alterare la posizione della società contribuente. Ragionevolmente, quindi, o la alterazione del sistema informatico era stata effettuata da lui o sotto il suo controllo, utilizzando le credenziali del Traina, abusivamente o con il suo consenso. 4.3. [OSCURATO:PERSONA] è stato contestato anche il capo 24, per aver fatto accesso abusivo al sistema informatico Serpico per operare distinte interrogazioni per conto di privati. Per quanto fosse plausibile che si trattasse di verifiche di tipo comune (acquisizione di informazioni ostensibili ai privati), apparivano comunque attività di favore per gli interessati in quanto svolte nell'assenza di specifiche formali esigenze di ufficio. I giudici di merito escludevano che un dipendente dell'Agenzia delle Entrate fosse autorizzato a consultare liberamente le banche dati su richiesta di terzi interessati in base a richieste informalmente. 5. La Corte di Appello, nel confermare tale ricostruzione dei fatti, in risposta ai motivi di appello (per quanto riguarda le questioni rilevanti al fine della decisione sugli odierni ricorsi), osservava: - la corruzione riguardava funzionari della Agenzia delle Entrate per atti rientranti nelle competenze loro ufficio di assegnazione. Poco rileva la mancata individuazione, tra i corrotti, dei soggetti aventi la specifica competenza sulle attività per le quali i privati volevano ottenere vantaggi. - Ricorrevano, quindi, le condizioni per configurare il reato di corruzione e non quello di cui all'art. 346-bis cod. pen. - La Corte rigettava la richieste di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131 bis cod. pen. escludendo la "tenuità" e di ammissione alla messa alla prova, non richiesta nei termini. 6. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: Premette che la presunta condotta corruttiva sarebbe stata posta in essere non già nei confronti dei pubblici ufficiali realmente incaricati della verifica fiscale nei confronti delle società interessate, bensì nei confronti di soggetti terzi che, pur essendo genericamente identificati come dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, non possedevano i poteri e le funzioni tali da poter concretamente influire sulla verifica in atto. Ciò precludeva a monte la possibilità di riscontrare un reale e concreto collegamento tra la condotta corruttiva e l'adozione, da parte del PU, di un atto contrario ai doveri del proprio ufficio. 6.1. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla sussistenza dell'atto contrario doveri di ufficio. - L' unica intercettazione da cui risulterebbe la corresponsione denaro non è in grado di garantire la veridicità di quanto affermato. - Resta indimostrato non solo che l'attività amministrativa di interesse del ricorrente rientrasse nell'ambito della sfera di competenza dell'ufficio del soggetto corrotto ma non è neanche dimostrato che alcuna influenza vi sia stata né risulta individuato lo specifico atto di ufficio oggetto di mercimonio. - Non essendovi corrispondenza fra soggetto pagato e soggetto in ipotesi autore della condotta contraria ai doveri d'ufficio era necessario dimostrare la effettiva adozione di un atto contrario doveri di ufficio. - L'esclusione di responsabilità dei soggetti assegnatari del potere dimostra, invece, che non vi è stato alcuno stravolgimento della attività amministrativa. 6.2. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla configurazione del reato di corruzione e non di quello di traffico di influenze. Il patto concluso dal ricorrente aveva tutt'al più quale oggetto la influenza sui pubblici ufficiali incaricati degli accertamenti. Ciò perché il patto non aveva ad oggetto l'attività propria dei soggetti cui era corrisposto il denaro bensì l'attività propria dei pubblici ufficiali delegati agli accertamenti. 6.3. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione perché il fatto andava qualificato ai sensi dell'art. 318 cod. pen. Si è in presenza di un atto discrezionale che non integra necessariamente il reato di cui all'art. 319 cod. pen. non essendo sufficiente dimostrare la retribuzione dell'atto. 6.4. Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. avendo il ricorrente partecipato alla sola fase del pagamento di 5000 C e non alla fase precedente in cui era stato concluso l'accordo principale. Il suo ruolo, se del caso, era stato del tutto marginale. 7. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: 7.1. primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla condanna per il reato di cui all'art. 323 cod. pen. e per il reato di cui al capo 24. Rileva che la motivazione con la quale si è affermato che il ricorrente avrebbe proceduto ad inserire/alterare i dati del debito tributario è del tutto apparente.- Non si è individuata alcuna ragione che giustificasse la sua condotta una volta esclusa la responsabilità del soggetto privato in ipotesi favorito. - Il luogo di lavoro era a disposizione anche di altri funzionari e il gestore della società interessata ha dichiarato di non conoscere [OSCURATO:PERSONA]. - La condotta non poteva avere alcun esito utile perché era ben noto il plausibile intervento del superiore. - Quanto al capo 24, accesso abusivo al sistema informatico: l'ufficio dispone di uno sportello per l'utente e il ricorrente in quella sede svolgeva la propria attività senza necessità di autorizzazione o controllo gerarchico. 7.2. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche. 7.3. Terzo motivo: violazione di legge in relazione all'art. 168-bis c.p., artt. 464-bis e seguenti cod. proc. pen. e art. 175 cod. proc. pen., con riferimento all'art. 323 cod. pen. La riqualificazione della condotta di corruzione quale reato di cui all'art. 323 cod. pen. era imprevedibile e il ricorrente non poteva tempestivamente chiedere l' ammissione alla messa alla prova. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato e, comunque, affronta temi relativi all'apprezzamento del materiale probatorio, non consentiti dall'art. 606, lett. e, cod. proc. pen. Difatti il ricorrente contesta la interpretazione dell'intercettazione del 28 chcembre 2015 in cui i Santarsiero discutono della somma di denaro consegnata dal ricorrente per la corruzione, così proponendo una diversa valutazione in fatto e„ comunque, utilizzando argomentazioni del tutto generiche sulla possibile falsità di quanto detto fra le parti. Poi, prosegue contestando la assenza di prova quanto ad avere la corruzione riguardato soggetti che avevano specifica competenza per gli atti richiesti, non considerando, però, il chiaro tenore della decisione: questa considera che i soggetti corrotti facevano parte dell'ufficio competente, con capacità di influenza sugli affidatari degli specifici affari. Quindi, il motivo non si confronta con la specifica ratio decidendi, che comunque applica regole consolidate nella giurisprudenza di legittimità. 2. Il secondo motivo, con il quale si chiede la riqualificazione del fatto alla stregua dell'art. 346-bis cod. pen., fattispecie più mite che punisce il traffico di influenze illecite, è infondato.2.1. Il delitto in questione, così come introdotto dall'art. 1, comma 75, della I. n. 190 del 2012, si configura come reato volto a punire un comportamento propedeutico alla commissione di una eventuale corruzione (Sez. 6, n. 11808 del 11/02/2013, Rv. 254442), risultando essenziale, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui si discorre, che non vengano integrati gli estremi della corruzione, nemmeno tentata, ostandovi peraltro l'espressa clausola di riserva di cui all'ad 346-bis («fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis»). Nel caso di specie la difesa chiedeva la riqualificazione delle condotte contestate ai sensi dell'art. 346-bis cod. pen., asserendo il ruolo di meri faccendieri dì coloro che avevano ricevuto i compensi e potendosi tutt'al più considerare, in assenza di un effettivo "atto contrario ai doveri d'ufficio" da parte dei due pubblici ufficiali prezzolati, il patto contestato al ricorrente come avente ad oggetto una mera attività d'influenza su altri pubblici agenti (i verificatori concretamente deputati all'accertamento fiscale). 2.2. Occorre tuttavia preliminarmente considerare come il reato di corruzione propria si consumi già nel momento in cui interviene l'accordo corruttivo, risultando irrilevante il successivo, effettivo compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio. In questo senso: «Ai fini della configurabilità tanto delle corruzione impropria, prevista dall'art.318, comma primo, cod. pen., quanto di quella propria, prevista dall'art. 319, comma primo, stesso codice, è sufficiente che vi sia stata ricezione della indebita retribuzione o accettazione della relativa promessa, restando quindi indifferente che ad essa abbia fatto poi seguito o meno l'effettivo compimento dell'atto conforme o contrario ai doveri d'ufficio, in vista del quale la retribuzione è stata elargita o la promessa formulata» (Sez. 1, n. 4177 del 27/10/2003 dep. 2004, Rv. 227099). 2.3. Inoltre, parimenti non necessaria ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 319 cod. pen. risulta essere la coincidenza tra pubblico ufficiale prezzolato e verificatore/p.u. in concreto deputato al compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio, ben potendosi avere corruzione anche nel caso in cui il primo, appartenendo al medesimo ufficio del secondo, possa esercitare una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto. In questo senso ex multis: «Ai fini della configurabilità del reato di corruzione, sia propria che impropria, non è determinante il fatto che l'atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio sia ricompreso nell'ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma è necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto» (Sez. 6, n. 20502 del 02/03/2010, ti. 247373).In particolare, in relazione alla distinzione tra fattispecie rientrante nell'ambito dell'art. 319 cod. pen. e quella di cui all'art. 346-bis cod. pen., va distinto il caso del pubblico ufficiale terzo, assolutamente carente di potere funzionale (nel qual caso potrà configurarsi l'ipotesi delittuosa di traffico di influenze illecite), dalla diversa ipotesi in cui il fatto contrario ai doveri di ufficio rientri nelle competenze dell'ufficio cui il pubblico ufficiale corrotto appartiene, potendo quest'ultimo esercitare una qualche forma di ingerenza (rientrandosi in tale evenienza nell'alveo dell'art. 319 cod. pen.). Per quanto concerne il delitto di corruzione propria, elemento necessario di tipicità del fatto è rappresentato dalla riconducibilità dell'atto o comportamento oggetto del mercimonio nell'ambito delle competenze o della sfera di influenza dell'ufficio cui appartiene il soggetto corrotto, dovendo trattarsi di atti/comportamenti espressione diretta o indiretta della pubblica funzione da questi esercitata. Diversamente, nell'ipotesi in cui l'intervento del pubblico ufficiale, esecutivo dell'accordo illecito, «non comporti l'attivazione di poteri istituzionali propri del suo ufficio o non sia in qualche modo a questi ricollegabile», essendo invece destinato a incidere nella sfera di attribuzioni di pubblici ufficiali terzi rispetto ai quali il soggetto agente risulti assolutamente carente di potere funzionale, potrà ritenersi integrata, sussistendone i relativi presupposti di legge, la diversa fattispecie di cui all'art. 346-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 23355 del 26/02/2016, rv. 267060). 2.4. Nel caso di specie, dunque, sulla scorta di quanto ricostruito in fatto dalla sentenza impugnata, dirimente ai fini della riconducibilità delle condotte contestate all'imputato al paradigma dell'art. 319 cod. pen., piuttosto che all'art. 346-bis cod. pen., risulta l'appartenenza dei pubblici ufficiali prezzolati al medesimo ufficio dell'Agenzia delle Entrate, ovvero quello dei funzionari addetti alle verifiche fiscali nei confronti delle società variamente riconducibili allo Zigliani. E' quindi corretta la valutazione dei giudici di merito nel senso che i pp.uu. erano in grado, nel caso concreto, di esercitare una effettiva ingerenza finalizzata a bloccare e/o ritardare gli accertamenti in corso, senza necessità di dimostrare l'effettivo consapevole coinvolgimento dei funzionari verificatori. 3. Il terzo motivo, che ritiene erronea la qualifica della condotta non essendo dimostrato il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio, è del tutto generico in quanto si limita ad esporre argomenti generali in tema di distinzione fra i reati di cui all'articolo 318 e all'articolo 319 cod. pen. sull'erroneo presupposto che la Corte di appello abbia affermato che il mero pagamento di una somma indichi la corruzione, lì dove la sentenza ha chiaramente esposto che l'accordo, e quindi il pagamento, era finalizzato a ottenere indebiti benefici in sede di accertamento.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte ha congruamente motivato in ordine al non configurare la condotta in questione un apporto di minima entità, offrendo quindi risposta alle argomentazioni della difesa con una valutazione pienamente logica e conforme alle regole in tema di estensione dell'art. 114 cod. proc. pen. Difatti, anche se il ruolo del ricorrente fosse stato esclusivamente quello di versamento di una quota rilevante del prezzo della corruzione, non sarebbe stato un apporto di minima entità. Nello svolgimento del motivo si fa anche riferimento al «mancato riconoscimento dell'art. 323 bis c.p.», errore non citato nella rubrica del motivo, per poi svolgere argomenti alquanto confusi, palesemente mirati ad apprezzamenti di fatto, che in realtà sembrano riferiti non alla citata attenuante bensì alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; tale confusione e, comunque, la palese genericità degli argomenti rendono superflua ogni ulteriore valutazione. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato. 5. Il primo motivo è infondato quanto al reato di cui all'art. 323 cod. pen., mentre risulta fondato quanto al reato di accesso abusivo a sistema informatico. 5.1. Non sussiste erronea applicazione della legge penale in riferimerito a l'art.323 cod. pen., in quanto la riqualificazione del capo 6 ad opera del Gtì-.p. rispettd il principio di specialità che, sottolineando la differenza tra il reato di cui all'art.323 cod. pen. e il reato previsto all'art. 319 cod, pen., impone l'esclusione del concorso formale tra tali delitti, prediligendosi il reato di corruzione solo qualora la condotta sia più gravosa, ossia quando il vantaggio economico del pubblico ufficiale dipenda da un'erogazione altrui e da un comportamento attivo o omissione contrario ai doveri d'ufficio (Sez. 6, n. 4459 del 24.11.2016 dep. 2017, rv. 269612-01). Riguardo il reato di abuso di ufficio, l'elemento oggettivo risulta caratterizzato da una doppia ingiustizia, dovendo essere ingiusta sia la condotta, trattandosi di un comportamento non iure, sia l'evento del vantaggio patrimoniale, essendo necessario il carattere contra ius, il quale dovrà essere autonomamente e distintamente valutato. Non è, dunque, sufficiente l'accertamento dell'ingiustizia della condotta per integrare il reato se non seguito dall'ingiustizia del danno. Il vantaggio patrimoniale può consistere non solo nel procurarsi beni materiali, ma soprattutto nell'accrescimento di una situazione soggettiva giuridica. L'elemento soggettivo, d'altra parte, è rappresentato dalla coscienza e volontà della condotta e anche dell'intenzionalità dell'evento, non essendo sufficiente la mera inclusione del vantaggio patrimoniale o del danno ingiusto nella sfera di volontà, dovendo questi ultimi costituire l'obiettivo perseguito dall'agente. La norma, invero, richiede il dolo intenzionale, non essendo sufficienti il dolo eventuale o il dolo diretto. Occorre osservare, tuttavia, che il reato in esame non impone un'intesa tra autore e beneficiario, qualora il vantaggio patrimoniale sia procurato a terzi, trattandosi di un reato nnonosoggettivo (Sez. 6, n. 21085 del 28.01.2004, rv. 229806). 5.2. Nel caso di specie, la Corte di Appello di Brescia, ripercorrendo i passi rilevanti delle intercettazioni delle comunicazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], osserva come il [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole dell'operazione fraudolenta, ma non solo, poiché la Corte ricostruisce l'elemento del vantaggio patrimoniale, sollevato dal ricorrente già in sede di appello, il quale non è assente solo perché non è stato conseguito, dovendo invece essere rappresentato e voluto dall'agente. Il vantaggio, tuttavia, era stato realizzato in favore del Magnini, sebbene eliminato successivamente per mezzo delle procedure di controllo. 5.3. Il motivo, nella parte relativa al capo 24, è fondato. L'articolo 615—ter cod. pen. punisce l'accesso abusivo ad un sistema informatico, intendendosi non solo l'effettivo illecito accesso al sistema, ma anche l'accesso effettuato da un soggetto abilitato che, tuttavia, violi le condizioni ed i limiti imposti dal titolare del sistema, ovvero nell'ipotesi in cui la finalità perseguita sia diversa o ontologicamente estranea rispetto a quella consentita (Sez. 5, n. 565 del 29.11.2018 dep. 2019, rv. 274392). 5.4. Si tratta di un reato plurioffensivo, essendo posto a tutela del diritto alla riservatezza e alla protezione e inviolabilità del cd. domicilio informatico. La norma prevede il superamento di misure di sicurezza sia digitali (es. password), sia non digitali (es. Computer posto in un armadietto), invero, qualora manchino non potrà integrarsi il reato. Il dolo richiesto è generico, limitandosi alla coscienza e volontà di accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico. Ai fini della configurabilità dell'ipotesi aggravata di cui al secondo comma n. 1, ossia quando il soggetto sia un pubblico ufficiale, non basta la qualifica soggettiva dell'agente, dovendosi accertare concretamente l'abuso dei poteri o la violazione dei doveri d'ufficio. Al riguardo, si sono pronunciate le Sezioni Unite sancendo l'esigenza di verificare le finalità per le quali l'accesso del pubblico ufficiale si realizzi, nel caso in cui il soggetto sia abilitato e non violi alcuna prescrizione, poiché sarà punibile solo nel caso in cui esse siano ontologicamente estranee a quelle previste per la sua facoltà di accesso (Sez. Un., sent. n. 41210 del 18.05.2017, rv. 271061-01). 5.6. Nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile per aver effettuato tre accessi alla banca-dati Serpico, in relazione alla verifica sulle posizioni di tre differenti soggetti. La Corte di Appello in tale sede ha applicato erroneamente l'art. 615-ter cod. pen., in quanto ha omesso di verificare se le condotte di accesso rientrassero o meno nelle facoltà concesse al [OSCURATO:PERSONA]. Difatti, dalla sentenza impugnata risulta che, a fronte della titolarità da parte del ricorrente di un'utenza di accesso alla banca dati in oggetto, il primo giudice aveva affermato apoditticamente che è «escluso -e del resto nemmeno allegato- che un dipendente dell'Agenzia delle Entrate sia autorizzato a consultare liberamente le banche dati a sua disposizione su richiesta di terzi interessati che lo contattino ' informalmente'» mentre il giudice di appello ha genericamente argomentato che «la richiesta di informazioni non era avvenuta attraverso i canali della pubblica amministrazione ma le richieste erano state veicolate sull'utenza personale del [OSCURATO:PERSONA] che aveva prontamente fornito le informazioni». Quindi, sulla premessa erronea che sia l'imputato a dovere provare di non avere violato le regole di utilizzazione, risulta che i giudici di merito non hanno considerato quali siano le specifiche regole che, a fronte di una estesa possibilità di accesso al sistema informatico, pongano dei limiti nel caso concreto rendendo, quindi, illecito l'accesso ai dati nelle ipotesi incriminate. 5.5. Per tale ragione, la sentenza deve essere annullata con rinvio quanto al capo 24, affinché la Corte di appello rivaluti la responsabilità per tale reato sulla base di quanto acquisito sui limiti di utilizzazione del sistema informatico da parte del ricorrente e, quindi, sull'essere stati effettuati gli accessi incriminati per ragioni estranee allo svolgimento delle funzioni. 5.6. Il secondo motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado ha adeguatamente motivato sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo il trattamento sanzionatorio congruo poiché ricondotto al minimo edittale, con un aumento contenuto per la continuazione. Si rammenta che, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudizio del giudice di merito è di fatto, per cui diviene insindacabile in tale sede, a meno che non sia contraddittoria o non dia conto degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 43952 del 13.04.2017, rv. 271269- 01). 5.7. Il terzo motivo è infondato. Il riconoscimento della diversa qualificazione giuridica del fatto in dibattimento non legittima l'imputato a proporre tardivamente la richiesta di messa alla prova, in quanto l'inesatta contestazione del reato non preclude l'accesso al rito speciale, giacché la messa alla prova ben può essere avanzata deducendosi l'erronea qualificazione giuridica del fatto (Sez. 6, n. 19673 del 8.04.2021, rv. 281162-01). L'art. 464 bis cod. proc. pen., infatti, prevede un termine fisso, il quale può subire deroghe solo nei casi tassativamente indicati dalla legge. Al riguardo si è t, pronunciata la Corte Costituzionale (sent. n. 14 del 2020) dichiarando l' illegittimità costituzionale dell'art. 516 cod. proc. pen., nella parte in cui non estendeva la facoltà dell'imputato di richiedere in dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova in riferimento alla modifica dell'imputazione per mezzo di contestazioni suppletive. Si pone, in tale diverso caso, un rimedio nei confronti di una scorretta valutazione discrezionale compiuta dal pubblico ministero riguardo le risultanze della fase delle indagini preliminari. Dunque, ipotesi differente dalla riqualificazione del reato operata, invece, dal giudice, in cui non è previsto una simile remissione in termini. Occorre rilevare, peraltro, che la parte avrebbe potuto richiedere la sospensione con messa alla prova nei termini previsti deducendo l'erronea qualificazione giuridica della condotta contestata. In tal modo il giudice, riqualificando il reato ai sensi dell'art. 323 cod. pen., avrebbe concesso anche la messa alla prova. In definitiva, la Corte di Appello di Brescia ha correttamente interpretato l'art. 464-bis cod. proc. pen. nel senso che la disposizione non consente applicazioni differenti da quelle espressamente previste. PQM Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo 24 e rinvia per nuovo giudizio a altra sezione della Corte di appello di Brescia. Rigetta il suo ricorso ne
Sentenza Cassazione n. 08330/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris