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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 35916/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 20965-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] GEOMETRI E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VI1'10R10 [OSCURATO:PERSONA] 173, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la o rappresenta e difende; - ricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 399/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 18/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 20965 sez.

ML - ud. 29-09-2022 -2- n- 45 N. 20965/2021 [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA] La corte d'appello di Firenze, con sentenza del 18 maggio 2021, in parziale accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, dichiarando la legittimità dell'iscrizione d'ufficio del geometra Masini alla Cassa per l'anno 2008 e l'illegittimità della stessa per i successivi anni 2009-2010- 2013.

La corte territoriale ha ritenuto che la pretesa contributiva riferita all'anno 2008 fosse fondata poiché riferita a due pratiche svolte dal geometra per conto di soggetti terzi; ha, invece, escluso la sussistenza dell'onere previdenziale per gli anni di contestazione successivi, stante l'esercizio dell'attività professionale da parte del geometra nell'ambito del rapporto di lavoro con [OSCURATO:SOCIETA]., nell'interesse esclusivo del datore, in pendenza di iscrizione alla gestione previdenziale INPS.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la controparte ha resistito con controricorso.

Con un primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, L. 37/1967, 10, 11 e 22, L. 773/1982, della Legge delega 537/1993 (art. 1, cc. 32 e 33) e degli artt. 1 ss.

D. Lgs. 509/1994, 2, cc. 25 e 26, L. 335/1995, 1 e 2, D. Lgs. 103/1996, nonché dell'art. 5 dello Statuto della Cassa, per aver la corte territoriale travisato la rano solidaristica della contribuzione minima dovuta da tutti gli iscritti all'albo professionale dei geometri, nonché i presupposti iscrittivi di cui all'art. 1, L. 37/1967.

Con un secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione della Legge delega 537/1993 (art. 1, cc. 32 e 33), degli artt. 1 ss.

D. Lgs. 509/1994, 2, c.c. 25 e 26,

1. 335/1995, 1 e 2, D. Lgs. 103/1996, nonché dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2, c. 3, D. Lgs. 30/2006, per aver la corte di merito ritenuto che le prestazioni professionali, svolte dal geometra Masini nell'ambito del rapporto di lavoro fossero "coperte" dall'iscrizione all'AGO dell'INPS.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione.

Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez.

L, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731-01) che, in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria.

Dall'obbligo di iscrizione alla Cassa -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si è detto, legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti.

Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA; sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra.

Infine, va rilevato che l'attribuzione di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della Cassa non importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare.

La sentenza impugnata, nell'escludere nella specie gli obblighi contributivi del professionista, non si è attenuta ai su estesi principi e deve essere cassata in accoglimento dei motivi di ricorso.

La causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame, ed anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa corte d'appello in diversa composizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20965-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] GEOMETRI E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VI1'10R10 [OSCURATO:PERSONA] 173, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la o rappresenta e difende; - ricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 399/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 18/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 20965 sez. ML - ud. 29-09-2022 -2- n- 45 N. 20965/2021 [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA] La corte d'appello di Firenze, con sentenza del 18 maggio 2021, in parziale accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, dichiarando la legittimità dell'iscrizione d'ufficio del geometra Masini alla Cassa per l'anno 2008 e l'illegittimità della stessa per i successivi anni 2009-2010- 2013. La corte territoriale ha ritenuto che la pretesa contributiva riferita all'anno 2008 fosse fondata poiché riferita a due pratiche svolte dal geometra per conto di soggetti terzi; ha, invece, escluso la sussistenza dell'onere previdenziale per gli anni di contestazione successivi, stante l'esercizio dell'attività professionale da parte del geometra nell'ambito del rapporto di lavoro con [OSCURATO:SOCIETA]., nell'interesse esclusivo del datore, in pendenza di iscrizione alla gestione previdenziale INPS. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la controparte ha resistito con controricorso. Con un primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, L. 37/1967, 10, 11 e 22, L. 773/1982, della Legge delega 537/1993 (art. 1, cc. 32 e 33) e degli artt. 1 ss. D. Lgs. 509/1994, 2, cc. 25 e 26, L. 335/1995, 1 e 2, D. Lgs. 103/1996, nonché dell'art. 5 dello Statuto della Cassa, per aver la corte territoriale travisato la rano solidaristica della contribuzione minima dovuta da tutti gli iscritti all'albo professionale dei geometri, nonché i presupposti iscrittivi di cui all'art. 1, L. 37/1967. Con un secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione della Legge delega 537/1993 (art. 1, cc. 32 e 33), degli artt. 1 ss. D. Lgs. 509/1994, 2, c.c. 25 e 26, 1. 335/1995, 1 e 2, D. Lgs. 103/1996, nonché dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2, c. 3, D. Lgs. 30/2006, per aver la corte di merito ritenuto che le prestazioni professionali, svolte dal geometra Masini nell'ambito del rapporto di lavoro fossero "coperte" dall'iscrizione all'AGO dell'INPS. I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez. L, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731-01) che, in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria. Dall'obbligo di iscrizione alla Cassa -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si è detto, legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti. Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA; sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra. Infine, va rilevato che l'attribuzione di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della Cassa non importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare. La sentenza impugnata, nell'escludere nella specie gli obblighi contributivi del professionista, non si è attenuta ai su estesi principi e deve essere cassata in accoglimento dei motivi di ricorso. La causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame, ed anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa corte d'appello in diversa composizi