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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12684/2026

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rovinciale Cosenza, rappresentato edifeso dall' [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaron.383/2022 depositata il 27/01/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MNumero registro generale 8604/2022Numero sezionale 1033/2026Numero di raccolta generale 12684/2026Data pubblicazione 05/05/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debitoCosì deciso in Roma, il 03/05/2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rovinciale Cosenza, rappresentato edifeso dall' [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaron.383/2022 depositata il 27/01/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MNumero registro generale 8604/2022Numero sezionale 1033/2026Numero di raccolta generale 12684/2026Data pubblicazione 05/05/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debitoCosì deciso in Roma, il 03/05/2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12684/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris