CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 febbraio 2024
Cassazione n. 30209/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6473/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]', elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 32, presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende, unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 110, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente – e nei confronti [OSCURATO:PERSONA] presso il TRIBUNALE di TRAPANI, [OSCURATO:PERSONA] per la ELEZIONE del PRESIDENTE della REGIONE e dei DEPUTATI dell’[OSCURATO:PERSONA] presso la CORTE D’APPELLO di PALERMO, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 265/2024 depositata il 20/2/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza in data 15 giugno 2023, accoglieva il ricorso proposto exart. 22 d. lgs. 150/2011 da [OSCURATO:PERSONA] quale cittadino elettore, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] ineleggibile alla carica di deputato dell’[OSCURATO:PERSONA] in relazione alle elezioni svoltesi il 25 settembre 2022 e, per l’effetto, lo dichiarava decaduto, disponendone la sostituzione con il primo dei non eletti della stessa lista. Riteneva, in particolare, che sussistesse la causa di ineleggibilità prevista dall’art. 10, lett. f), della legge della Regione Sicilia n. 29/1951, in ragione della carica rivestita dal Catania, nel periodo della competizion e elettoral e , di presidente del consiglio di amministrazione della Società per la Regolamentazione del [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, per brevità, S.R.R.) -[OSCURATO:PERSONA] società consortile per azioni, considerandola assoggettata al potere di vigilanza della Regione. 2. La Corte d’appello di Palermo, a seguito dell’impugnazione del Catania, reputava – fra l’altro e per quanto qui di interesse - che l’art. 10-bis l.r. 29/1951, nel richiedere che il candidato, onde superare la causa di ineleggibilità, abbia effettivamente dismesso le funzioni di ostacolo alla partecipazione alla competizione elettorale, consideri sia l’aspetto formale, ovvero il venir meno della carica, sia l’aspetto fattuale, ovvero l’astensione dall’esercizio delle funzioni. Escludeva, pertanto, che la mera astensione dall’esercizio delle funzioni costituisse un’alternativa a quelle formalità (dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa) che il legislatore regionale aveva individuato quali atti necessariamente prodromici all’effettiva, e anch’essa necessaria, astensione da ogni atto inerente all’ufficio rivestito. Rilevava che l’art. 22, comma 1, lett. c), d. lgs. 33/2013 dava una definizione non degli enti vigilati, ma degli enti di diritto privato in controllo pubblico, né affermavache un ente p oteva dirsi “vigilato” solo quando l’amministrazione sovraordinata aveva il potere di nomina dei suoi vertici e dei componenti. Riteneva che l’assoggettamento delle S.R.R. al potere di controllo e di vigilanza regionale non potesse escludersi per il fatto che le stesse non fossero annoverate nell’elenco degli enti vigilati nella sezione amministrazione trasparente del portale istituzionale della Regione Siciliana, dato che tale elenco non aveva valore esaustivo e la sottoposizione di un ente al controllo e/o alla vigilanza di una [OSCURATO:PERSONA] doveva essere accertata sulla base del dato normativo e statutario. Negava che la certificazione a firma del dirigente generale del dipartimento dell’acqua e dei rifiuti dell’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di [OSCURATO:PERSONA] potesse avere valore probatorio del fatto che le società di regolamentazione deirifiuti del territorio siciliano non fosserosottoposte a vigilanza da parte di tale dipartimento, dato che una simile attestazione era frutto del mero convincimento di chi aveva predisposto l’attestazione. Osservava che l’art. 26 l.r. Sicilia n. 9/2023, di interpretazione autentica della l.r. 9/2010, riguardava, rispetto all’art. 14 di quest’ultima legge, esclusivamente il potere di commissariamento riconosciuto dal comma 4 all'[OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] e non il potere sostitutivo e di commissariamento che il comma 1 riconosceva all’[OSCURATO:PERSONA] dell’Energia e dei Servizi di [OSCURATO:PERSONA]. Giudicava, una volta precisato che la vigilanza sussisteva ogni qualvolta la Regione si limitassea un controllo e a una sorveglianza in ragione dei fini cui l’attività di interesse pubblico dell’ente era rivolta, che il potere di controllo sostitutivo sulle S.R.R. conferito dall’art. 14, comma 1, l.r. 9/2010 all’[OSCURATO:PERSONA] dell’Energia e dei Servizi di [OSCURATO:PERSONA] (che si estrinsecava allorché l’organo superiore controllante sostituivaquello controllato nell’ipotesi di sua inerzia, ritardo o inettitudine, adottando esso stesso l’atto o il comportamento omesso ovvero nominando un commissario a ciò demandato) rientrasse nei controlli amministrativi in cui si esplicavail potere di vigilanza. Sottolineava che l’obbligo di costituzione delle S.R.R. imposto ai Comuni dalla l.r. Sicilia n. 9/2010, la predisposizione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’Energia e dei Servizi di [OSCURATO:PERSONA] dello schema-tipo dell’atto costitutivo e dello statuto delle S.R.R., la previsione ex lege dell’utilizzo da parte delle società dei fondi regionali degli enti consorziati relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti, la necessaria approvazione con decreto dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’Energia e dei Servizi di [OSCURATO:PERSONA] della dotazione organica delle S.R.R. e la previsione che, con tale decreto, l’Assessorato disciplinavaanche le modalità attraverso cui le S.R.R. provvedevano al fabbisogno del personale occorrente alle loro funzioni, ricorrendo in via prioritaria alle procedure di mobilità interna e successivamente alle procedure di mobilità esterna, costituivano ulteriori elementi rivelatori del fatto che la società per la S.R.R. - [OSCURATO:PERSONA] fosse un ente vigilato dalla Regione Sicilia. Interpretava il disposto dell’art. 10, lett. f), l.r. Sicilia 29/1951 come riferito, da un canto, agli enti dipendenti dalla Regione, dall’altro a quelli soggetti a sua tutela o vigilanza, negando che la congiunzione “ovvero” contenuta nella norma avesse natura esplicativa del rapporto di dipendenza previsto nella prima partedella norma. Aggiungeva che non portava a diverso convincimento il fatto che il successivo art. 10-quater prevedesse quale causa di incompatibilità l’esercizio della funzione di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo in enti, istituti, agenzie o aziende sottoposti a tutela o vigilanza della Regione, dato che la medesima posizione poteva valere, per volontà espressa dal legislatore, sia come causa di ineleggibilità,ove fosse precedente alla competizione elettorale, sia come causa di incompatibilità,se sopravvenuta all’ele zione. Riteneva, infine, che la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 10, lett. f), l. 29/1951 per violazione degli artt. 51 e 97 Cost. fosse manifestamente infondata, perché il legislatore siciliano, la cui attività trovava limite nella Costituzione e nei principi stabiliti dalla l. 165/2004, aveva valutato che la carica ricoperta dal candidato, quale amministratore di una società soggetta alla vigilanza della Regione, potesse turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero potesse violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di rigetto del suo appello, pubblicata in data 20 febbraio 2024, prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Trapani, [OSCURATO:PERSONA] per la Elezione del Presidente della Regione e dei Deputati dell’[OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di Appello di Palermo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 10-bisl.r. Sicilia n. 29/1951, in quanto il testo di quest’ultima norma (a cui occorre avere esclusivo riguardo, giacché il precedente art. 8 riguarda la differente ipotesi di elezioni successive alla normale conclusione della legislatura), a differenza di quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, fa riferimento non all’effettiva cessazione “dalla carica” e ad adempimenti formali propedeutici a tale cessazione, ma soltanto, alla cessazione, per qualunque causa, “dalla funzione” precedentemente esercitata ossia al suo mancato esercizio. 5. Il motivo non è fondato. L’art. 10-bis l.r. Sicilia n. 29/1951 prevede che “ in caso di conclusione anticipata della legislatura ai sensi degli articoli 8-bis e 10 dello Statuto ovvero in caso di scioglimento dell'Assemblea regionale, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, tutte le cause di ineleggibilità alla carica di deputato regionale previste dalla vigente legislazione non sono applicabili a coloro che, per dimissioni, collocamento in aspettativa od altra causa, siano effettivamente cessati dalle loro funzioni entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali”. Questa Corte (v. Cass. 27832/2011, § 4.2) ha già avuto occasione di occuparsi dell’interpretazione di questa norma, sottolineando che «l'accento della disposizione cad[e] non tanto sul "titolo" della cessazione dalle funzioni (dimissioni, collocamento in aspettativa o altra causa), quanto soprattutto sulla "effettività" di tale cessazione, da intendersi come l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito (art. 8, comma 3). Ne segue che la prova di detta cessazione - il cui onere incombe certamente sul candidato alla carica elettiva astrattamente ineleggibile - può emergere, secondo le circostanze del caso concreto, non soltanto dagli elementi formali attestanti la cessazione dalla carica che inibisce l'eleggibilità, ma anche da altri elementi probatori che supportino e/o integrino un titolo formale insufficiente od incerto (ad esempio, dimissioni dalla carica non ancora accettate), dalla complessiva considerazione dei quali risulti comunque che tale cessazione si è effettivamente verificata. Ciò, in conformità alla stessa ratio delle cause di ineleggibilità, le quali mirano - com'è noto - a prevenire effetti distorsivi quanto alla parità di condizioni tra i vari candidati, in ragione del fatto che il soggetto non eleggibile - avvalendosi della particolare carica che ricopre - può influenzare a suo favore il corpo elettorale». Una simile interpretazione della disposizione in esame, « che privilegia l'integrazione tra elementi probatori formali e sostanziali», non assume certo che gli elementi formali attestanti la cessazione dalla carica che inibisce l'eleggibilità siano irrilevanti, ma spiega che in presenza di un titolo formale insufficiente od incerto la prova che la cessazione si sia effettivamente verificata può essere tratta anche da altri elementi che integrino o supportino lo stesso. In questa prospettiva interpretativa va allora osservato come la norma in discorso escluda l’applicazione delle cause di ineleggibilità a chi sia cessato dalle proprie funzioni non sic et simpliciter, ma “per dimissioni, collocamento in aspettativa od altra causa”, ricollegando così la cessazione richiesta a un atto formale di dismissione delle funzioni; «la rimozione della condizione di ineleggibilità, è dunque, collegata alle dimissioni o alle altre cause che, a loro volta, possano comportare un'effettiva cessazione dalle funzioni. Fondamentale, dunque, ai fini della prova dell'avvenuta cessazione dello stato di ineleggibilità è, a sua volta, la prova delle avvenute dimissioni o dell'esistenza di altra causa che comportò l'effettiva cessazione dallefunzioni» (Cass. 7123/1998, § 2.3). Non basta una semplice e spontanea astensione dall’esercizio delle funzioni che determinano la causa di ineleggibilità, ma occorre una definitività della dismissione delle stesse legata a un atto formale che impedisca al candidato di riprendere, a sua discrezione, la sua attività; e ciò per l’evidente ragione che solo tale definitività persegue lo scopo della norma, in quanto il soggetto non eleggibile, solo nel momento in cui si disfi definitivamente della particolare carica che ricopre e non la possa più esercitare, fa venire meno la sua eventuale influenza sul corpo elettorale. Non si presta perciò a censure la decisione impugnata, laddove, in conformità ai principi appena illustrati, dapprima ha ritenuto che l’art. 10-bis l.r. Sicilia n. 29/1951, nel richiedere che il candidato, onde superare la causa di ineleggibilità, abbia effettivamente dismesso le funzioni di ostacolo alla partecipazione alla competizione elettorale, consideri tanto l’aspetto formale, ovvero il venir meno della carica, quanto l’aspetto fattuale, ovvero l’astensione dall’esercizio delle funzioni, quindi ha reputato che il Catania si trovasse in una condizione di ineleggibilità, perché aveva mantenuto la carica di presidente della S.R.R. sin dopo il termine della competizione elettorale. 6. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, comma 1, lett. f), l.r. Sicilia 29/1951, 22, comma 1, lett. c), d. lgs. 33/2013 e 26 l.r. Sicilia 9/2923, in quanto la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che la S.S.R., presso la quale il Catania aveva svolto le funzioni di amministratore, fosse una società vigilata dalla Regione siciliana. I giudici distrettuali hanno sostenuto l’irrilevanza dell’atto pubblico di certificazione rilasciato dall’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di [OSCURATO:PERSONA], dipartimento acqua e rifiuti di Palermo, asserendo che a questo documento poteva attribuirsi valore probatorio limitatamente ai fatti che il dirigente aveva attestato come compiuti o meno dal dipartimento, ma non in ordine alle valutazioni riportate nell’ultimo capoverso (ove si sosteneva che le S.R.R. «non sono sottoposte a vigilanza»), che costituivano una mera espressione del convincimento del funzionario pubblico; al contrario, tale atto pubblico, oltre a far piena prova fino a querela di falso, era certamente rilevante e dirimente, avendo ad oggetto un fatto oggettivo (ossia il mancato esercizio di un potere di vigilanza sulle S.R.R. da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’Energia e dei Servizi di [OSCURATO:PERSONA], dipartimento dell’acqua e dei rifiuti, organo individuato dalla L.R. Sicilia n. 9/2010 quale unico ad avere competenza in materia di rifiuti) e non già una semplice valutazione o un convincimento. La Corte distrettuale, inoltre, ha erroneamente escluso – a dire del ricorrente - che la mancata inclusione delle S.R.R. nell’elenco degli enti vigilati nella sezione amministrazione trasparente del portale istituzionale della Regione Siciliana determini la non assoggettabilità dell’ente alla vigilanza regionale, in quanto l’elenco di cui all’art. art. 22, comma 1, lett. c), d. lgs. 33/2013 è stato istituito al fine di indicare tutti i soggetti sottoposti alla vigilanza della Regione ed ha valore esaustivo. La decisione impugnata, infine, ha erroneamente ritenuto – aggiunge il ricorrente -che l’esistenza di un potere sostitutivo (recte di commissariamento) in capo all’[OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana integri un potere di vigilanza. Questo potere di commissariamento, oltre a essere esercitato nei confronti dei Comuni soci e non della S.R.R., non integra un potere di vigilanza, giacché la Regione non esercita alcun controllo idoneo ad incidere sul processo formativo della volontà delleS.R.R.. L’assenza in capo alla Regione di qualsivoglia potere di vigilanza o controllo trova conferma nel disposto dell’art. 26 della l.r. Sicilia 9/2023, secondo cui alla Regione competono esclusivamente “funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”, restando “le funzioni di gestione, controllo, vigilanza e verifica in capo agli enti locali”. Nessun rilievo assume, poi, il fatto che l’Assessorato all’Energia e l’Assessorato all’[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] mantengano il potere di nominare commissari, in quanto la norma di interpretazione autentica non ha sottratto alla Regione poteri precedentemente previsti, quale il potere di commissariamento, ma ha solo chiarito che gli stessi non integrano un’ipotesi di vigilanza. Neppure gli interventi elencati dalla Corte distrettuale a conforto delle proprie valutazioni varrebbero ad attribuire alla Regione una forma di vigilanza o controllo sulla S.R.R., perché gli stessi, a mente dell’art. 26 l.r. Sicilia 9/2023, sono espressione delle “funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”, restando “le funzioni di gestione, controllo, vigilanza e verifica in capo agli enti locali”, e non sono idonei ad incidere sul processo formativo della volontà della S.R.R.. 7. Il motivo, nel suo complesso, non merita accoglimento. 7.1 L’art. 10, comma 1, l.r. Sicilia 29/1951 stabilisce che “non sono eleggibili inoltre: f) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale, di istituti, consorzi, aziende, agenzie ed enti dipendenti dalla Regione ovvero soggetti alla sua tutela o vigilanza”. Questa Corte, nell’occuparsi di individuare i rapporti di dipendenza, controllo e vigilanza tra la Regione Sicilia e gli enti i cui organi e amministratori non sono eleggibili in ragione di simili tipi di relazioni con il soggetto pubblico, ha ritenuto cheessi devono fondarsi non su generici o astratti poteri di indirizzo politico o amministrativo della Regione sugli enti operativi, « ma su una concreta potestà di ingerenza della Regione stessa, che si manifesta in poteri di direzione o controllo degli enti indicati e delle loro attività o atti » (Cass.16877/2010, § 4.1, la quale ha sottolineato che «la ratio della previsione normativa delle cause di ineleggibilità … è quella di evitare l'esistenza di posizioni che possano ledere la par condicio dei candidati in ragione di un'attività da loro svolta tale da determinare una posizione di privilegio per l'esercizio di funzioni socialmente utili e potenzialmente incidenti sulla volontà degli elettori, con l'uso strumentale degli enti di cui essi sono organi o amministratori, sui quali incide in vario modo la Regione per il cui organo legislativo essi si candidano, così creando un intrinseco potenziale conflitto di interessi nell'eletto, che può operare a favore dell'ente da cui proviene, quanto meno per i finanziamenti cui aspira, con una evidente limitazione della piena libertà di questo nell'espletare l'alta funzione pubblica della carica cui l'elezione lo porterebbe»). 7.2 Va detto, innanzitutto, che nell’ambito di questo giudizio il disposto dell’art. 14 l.r. Sicilia n. 9/2010 non può essere inteso alla luce di quanto previsto dall’art. 26 l.r. Sicilia 9 del 27 luglio 2023 (di «interpretazione autentica di disposizioni della legge regionale n. 9/2010»), posto che le elezioni regionali rispetto alle quali la causa di ineleggibilità è stata denunciata si sono svolte il 25 settembre 2022. Giova, al riguardo, far richiamo a quanto sostenuto daquesta Corte nella sentenza n. 7123/1998, che ha spiegato come la tesi secondo cui, vista la condizione di ineleggibilità come causa limitativa del diritto di elettorato passivo, il giudice dovrebbe tener conto della sopravvenuta legge che, al momento della decisione, ha ormai rimosso quel limite, permettendo la libera espansione del diritto elettorale, non sia condivisibile perché non tiene conto «di una circostanza ineludibile alla luce dell'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile: ossia che quello status è inseparabilmente connesso ad un fatto presupposto (la competizione elettorale) che si è storicamente compiuto e che non può essere più messo in discussione. Il che vale a dire che colui il quale era ineleggibile al momento di una determinata competizione elettorale, permane ineleggibile anche se la questione della sua eleggibilità è sub judice al momento in cui il legislatore ha deciso che da un certo momento in poi la causa di ineleggibilità non esiste più, per il semplice fatto che le elezioni sono avvenute e si sono esaurite quando quelle regole erano vigenti. La teoria dello status ha valore ed efficacia quando è in discussione una determinata condizione personale che impedisce l'esercizio di diritti e facoltà e che, una volta rimossa, consente la libera espansione del diritto o della facoltà stessi; essa non può, però, valere nei casi in cui quella condizione è strettamente correlata a fatti o atti che hanno esplicato ed esaurito la loro efficacia. Vale a dire che, nel caso che ci interessa, la competizione elettorale è il necessario aggancio cui è legato la condizione di ineleggibilità: esauritosi il primo, la seconda non può essere più oggetto di discussione». Questa particolare situazione ricorre anche nel caso in cui una legge di interpretazione autentica, per sua natura retroattiva, intervenga sulla causa di ineleggibilità a posteriori, modificando i presupposti di fatto a cui la stessa è ricollegata: infatti, una volta che la competizione elettorale sia avvenuta e si sia esaurita, la condizione di ineleggibilità non può più essere modificata nei suoi presupposti di fatto e rimane regolata dalla legge vigente nel momento in cui il corpo elettorale ha espresso il proprio suffragio. 7.3 Il riferimento compiuto dalla Corte territoriale al disposto dei primi due commi dell’art. 14 della legge citata (secondo cui, nel testo vigente al momento delle elezioni, “1. Qualora gli enti di cui alla presente legge non ottemperino alle funzioni e ai compiti assegnati, l’Assessore regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, dispone, previa diffida, la nomina di commissari straordinari, nei seguenti casi: a) mancato espletamento degli adempimenti di cui al comma 2 dell’articolo 7 o mancata elezione degli organi delle S.R.R., nei termini previsti dalla presente legge; b) mancata adozione del piano d’ambito; c) mancata approvazione dei bilanci delle S.R.R. nei termini previsti; d) mancato espletamento delle procedure per l’affidamento del servizio e degli adempimenti di cui all’articolo 6, comma 5. 2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), c), e d), laddove i sindaci ed i presidenti della provincia non diano corso agli adempimenti necessari, previa diffida non inferiore a novanta giorni, si fa luogo alla nomina di un commissario straordinario che li sostituisce nelle funzioni societarie. Il commissario straordinario provvede, nell’esercizio dei relativi poteri, all’adozione della delibera di decadenza dei rappresentanti degli enti locali negli organi della società commissariata ed all’avvio delle consequenziali azioni di responsabilità. Il commissario straordinario assume altresì le funzioni rivestite dai sindaci e dal presidente della provincia nella S.R.R. I commissari straordinari durano in carica sei mesi e possono essere rinnovati, per una volta sola, per un corrispondente periodo di tempo. Il rinnovo dell’incarico è disposto con decreto dell'assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, adottato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato commissariale. Nei due mesi antecedenti alla conclusione dell’incarico, il commissario straordinario provvede agli adempimenti funzionali alla ricostituzione degli organi della S.R.R.”) permette di ravvisare quella concreta potestà di ingerenza diretta della Regione sul funzionamento dell’ente, consistente in poteri di direzione o controllo idonei a incidere sul processo formativo dell’attività dell’ente, che questa Corte (cfr. Cass. 16877/2010; in termini analoghi Cass. 16990/2007, Cass. 22346/2006, Cass. 5216/2001) ha ritenuto indicativa del potere in presenza del quale si verifica la causa di ineleggibilità prevista dall’ art. 10, comma 1, l.r. Sicilia 29/1951. La norma nel suo complesso presuppone che l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Energia e dei Servizi di [OSCURATO:PERSONA] svolga una complessa funzione di vigilanza e controllo nei confronti delle società per la regolamentazione del servizio rifiuti, in particolare verificando che le stesse avviino e diano continuità alla propria attività operativa attraverso l’adozione dei necessari organi, strumenti e provvedimenti, sollecitando (nei casi di cui al comma 1, lettere b, c e d) i sindaci ed i presidenti della Provincia a dare corso agli adempimenti necessari e fino ad allora omessi e procedendo, ove necessario, alla nomina di un commissario straordinario, il quale assume le funzioni rivestite da questi ultimi nella S.R.R sostituendoli nelle funzioni societarie, provvede all’adozione della delibera di decadenza dei rappresentanti degli enti locali negli organi della società commissariata (e all’avvio delle consequenziali azioni di responsabilità) e si fa carico degli adempimenti funzionali alla ricostituzione degli organi della S.R.R.. Risultano così più che evidenti gli elementi normativi che attribuiscono al governo regionale poteri di ingerenza immediata sulle S.R.R., dato che i compiti di vigilanza e controllo previsti dall’art. 14 citato presuppongono una continuativa attività di informazione e verifica delle modalità operative delle S.R.R., implicano un intervento di stimolo al compimento degli atti indispensabili al loro funzionamento e si spingono fino all’adozione di provvedimenti sostitutivi sì dei sindaci e dei presidenti della Provincia (destinatari della sostituzione), ma nelle “funzioni societarie” e “nella S.R.R.” (ambito in cui l’ingerenza viene esercitata), incidendo così direttamente sul processo formativo della volontà della società consortile nel chiaro intento di assicurare un’efficiente e virtuosa gestione del servizio rifiuti, in ragione dell’importanza che lo stesso riveste per la comunità regionale. Non è così revocabile in dubbio che a causa di simile complessa attività di vigilanza e controllo svolta dalla Regione l'amministratore di una S.R.R. non sia eleggibile, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. f), l. 29/1951 7.4 Queste conclusioni non possono certo essere superate dal contenuto della certificazione rilasciata dal dirigente dell’Assessorato preposto all’attività di vigilanza appena descritta, in quanto la verifica del ricorrere dei presupposti per l’applicazione di una determinata norma non rimane affidata alla [OSCURATO:PERSONA] e a convincimenti, giudizi o interpretazioni espressi dai suoi funzionari, ma rientra nei compiti istituzionalmente demandati all’autorità giudiziaria al fine di definire le liti portate alla sua cognizione. Infine, non assume valore ostativo all’approdo interpretativo appena illustrato il fatto che la S.R.R. non fosse inserita nell’ sindaci e presidenti di provincia che impedisca la regolare attività della S.R.R., ma anche perché tale elenco è volto ad assicurare una finalità di trasparenza esterna dell’attività regionale, nel senso previsto dall’art. 1 del medesimo decreto, e l’obbligo “ ” non condiziona in alcun modo l’esistenza e l’esercizio di un’attività di vigilanza e controllo da parte della Regione, ma “ ”, nel senso previsto dal successivo art. 5, comma 1 (oltre alle responsabilità e alle sanzioni stabilite dagli artt. 46 e 47). 8. Il terzo motivo di ricorso prospetta la violazione degli artt. 10, comma 1, lett. f), 10-quater e 10 - quinquies l.r. Sicilia 29/1951: la Corte distrettuale ha ritenuto sussistente, nel caso di specie, la causa di ineleggibilità prevista dall’art. 10, lett. f), citato, anziché la causa di incompatibilità di cui al successivo art. 10-quater, malgrado il tenore della norma, laddove si riferisce ad “aziende, agenzie ed enti dipendenti dalla Regione ovvero soggetti alla sua tutela o vigilanza”, debba essere inteso – in tesi di parte ricorr ente - attribuendo al termine “ovvero” una finalità esplicativa dell’unica categoria di ineleggibilità prevista, costituita dal rapporto di dipendenza dalla Regione, e considerando il riferimento alla “tutela” o alla “vigilanza” come finalizzato solo a indicare in modo esemplificativo e chiarificatore talune delle modalità in cui si esplica il controllo della Regione sulle società dipendenti. L’interpretazione fornita dai giudici distrettuali determina –sostiene il ricorrente - un’evidente antinomia tra tale disposizione e il successivo art. 10-quater, che prevede una situazione di incompatibilità per la medesima categoria di soggetti (ossia l’amministratore di società vigilate o controllate); questa antinomia, quand’anche sussistente, andrebbe comunque risolta ritenendo prevalente l’art. 10-quater, ai sensi del quale gli amministratori delle società vigilate o controllate dalla Regione sono incompatibili con la carica di deputato regionale, alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata che incida nella misura minore possibile sul diritto di elettorato passivo. 9. Il motivo non è fondato. 9.1 Il ricorrente interpreta il disposto dell’art. 10, lett. f), l.r. Sicilia 29/1951 (a mente del quale, lo si ripete, “non sono eleggibili inoltre: f) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale, di istituti, consorzi, aziende, agenzie ed enti dipendenti dalla Regione ovvero soggetti alla sua tutela o vigilanza ”) attribuendo alla congiunzione “ovvero” una funzione dichiarativa piuttosto che disgiuntiva, con il risultato di ridurre da due (enti dipendenti dalla Regione ed enti soggetti a tutela e vigilanza della Regione) a una (enti dipendenti dalla Regione) le categorie che determinano la causa di ineleggibilità in questione. Una simile operazione semantica non può che trovare suffragio nella verifica delle proposizioni che la congiunzione pone in correlazione, analizzando se la proposizione congiunta intervenga nel periodo in termini coerenti ed esplicativi della prima proposizione. In altre parole, in tanto può essere predicata una funzione dichiarativa in quanto le due proposizioni contengano affermazioni armoniche di cui l’una sia chiarificatrice e esplicativa dell’altra. Questa Corte ha già chiarito che un conto è la “direzione” da parte della Regione dell’attività svolta dall’ente («quando essa possa sostituirsi nell'esprimere la volontà del soggetto controllato, che si qualifica “strumentale” per la realizzazione di servizi di interesse pubblico per conto dell'amministrazione regionale cui gli stessi competono», per usare le parole di Cass. 16877/2010, § 4.1), attraverso l’esercizio di un penetrante e significativo potere di ingerenza che la ponga in condizioni di dirigere quell'ente, utilizzandolo come strumento delle proprie determinazioni deliberative ed operative (Cass. 16889/2006), un altro è il caso in cui la Regione si avvalga di un soggetto che collabori nel perseguimento di interessi e obiettivi pubblici propri (nel caso di specie quelli affidati alla competenza regionale dall’art. 196 d. lgs. 152/2006) mantenendo una sua autonomia e sia sottoposto a controllo e vigilanza funzionale della Regione al fine di verificare il suo regolare andamento e il conseguimento de lle finalità pubbliche così perseguite. In presenza di categorie nient’affatto coincidenti ed anzi antitetiche fra loro non è possibile ipotizzare che la seconda sia esplicativa della prima, dovendosi per contro ritenere che la norma preveda un’ineleggibilità per gli amministratori non solo di enti dipendenti dalla Regione, e dunque diretti dalla stessa, ma pure di enti anche solo soggetti a tutela o vigilanza della stessa, attraverso un controllo meno invasivo. 9.2 L’art. 10-quinquiesl.r. 29/1951 stabilisce che “non può ricoprire la carica di deputato regionale colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista agli articoli 8, lettere k) e l), 9 e 10”. Questa disposizione, nel fare richiamo anche al disposto dell’art. 10, lett. f), prevede che la medesima situazione che prima delle elezioni determina l’ineleggibilità comporti, ove intervenga nel corso del mandato, una condizione di incompatibilità. Le due norme non fanno altro che stabilire, pur nella diversità ontologica esistente tra cause di ineleggibilità e cause di incompatibilità («le prime tradizionalmente intese a limitare lo ius ad officium, onde evitare lo strumentale insorgere di fenomeni di captatio benevolentiae e di metus publicae potestatis; le altre incidenti sullo ius in officio, per scongiurare l'insorgere di conflitti di interessi»; Corte cost. 5 giugno 2013, n. 120; 17 luglio 2007, n. 288; 3 marzo 1988, n. 235»; cfr. Cass. 11580/2016), che la medesima situazione assuma rilievo al fine tanto di limitare il diritto di accesso delle cariche elettive, ove esistente prima delle elezioni, quanto di mantenere le stesse, nel caso in cui venga ad esistenza nel corso del mandato. 9.3 Va infine escluso che questa interpretazione renda l’art. 10- quaterl.r. 29/1959 (secondo cui “Fuori dei casi previsti nell’articolo 10 ter, comma 2, i deputati regionali non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con contratto di carattere continuativo: .. b) in enti, istituti, agenzie o aziende sottoposti a tutela o vigilanza della Regione”) una norma inutile e priva di reali effetti, in quanto la stessa, pur replicando, a fini di chiarezza e completezza, l’incompatibilità già prevista dal combinato disposto degli artt. 10- quinquies e 10, lett. f), nella sola parte concernente gli amministratori in enti, istituti, agenzie o aziende sottoposti a tutela o vigilanza della Regione, estende l’incompatibilità a situazioni (quali, ad esempio , l’incarico di revisione o consulenza) non ricomprese nell’ambito regolato dalle norme appena richiamate, assumendo così un precipuo carattere di specialità. 10. Il quarto motivo di ricorso denuncia l’erroneità della decisione impugnata laddove la stessa ha ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale relativa all’art. 10, lett. f), l.r. Sicilia 29/51, per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, sollevata dall’appellante; non sussiste, infatti, a giudizio del ricorrente, né è stata indicata dalla Corte d’appello, nessuna peculiare situazione della Regione Sicilia idonea a giustificare la causa di ineleggibilità prevista per l’amministratore di enti soggetti alla tutela o vigilanza della Regione, il quale, di per sé, non può esercitare alcuna particolare captatio benevolentiae né ricopre – in ragione della vigilanza esercitata dalla Regione medesima - una posizione più rilevante rispetto a quella dell’amministratore di un’azienda non vigilata, avente uguali dimensioni. 11. Il motivo non merita accoglimento, giacché la questione di legittimità costituzionale propostarisulta manifestamente infondata. 11.1 La Corte costituzionale (cfr. ord. 162/2019), nell’esaminare una questione di legittimità costituzionale sollevata rispetto alla medesima norma regionale, ha ricordato che: i) secondo l'attuale disposto dell’art. 122 Cost. i casi di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali costituiscono materia di legislazione ripartita tra lo Stato e le Regioni ordinarie, le quali possono esercitare la propria competenza nel rispetto dei principi fondamentali dettati dalla legislazione statale; ii) in attuazione di questa legge costituzionale è stata adottata la legge 2 luglio 2004, n. 165, la quale ha fissato i princìpi fondamentali che le Regioni a statuto ordinario devono osservare; iii) l'art. 2, comma 1, lett. a), l. 165/2004 stabilisce che le Regioni a statuto ordinario possono prevedere i casi di ineleggibilità «qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle Regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati»; iv) «il nuovo assetto delle attribuzioni legislative in materia e l'ampio spazio lasciato alla legislazione regionale dall'intervenuta disciplina statale di cornice relativamente alle cause di ineleggibilità e incompatibilità hanno consentito nuove e diverse possibilità di intervento legislativo delle regioni ordinarie» (sentenza n. 134/2018); v) la Regione Siciliana, «non può incontrare, nell'esercizio della propria potestà legislativa primaria, limiti eguali a quelli che, ai sensi dell'art. 122 Cost., si impongono alle Regioni a statuto ordinario, ciò di cui si ha conferma nell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione)» (sentenza n. 143/2010); vi) l’ordinanza di rimessione di una questione di legittimità in questa materia deve considerare l'evoluzione legislativa seguita alla riforma dell'art. 122 Cost. e i riflessi della legge n. 165/2004 sull'autonomia legislativa regionale in materia elettorale, al fine di individuare nella disciplina statale l'espressione di un'esigenza di uniformità tale da limitare anche la competenza primaria statutariamente attribuita alla Regione Siciliana. 11.2 Il mezzo in esame sottolinea come secondo l’art. 2, lett. a), l. 165/2004 sussistano cause di ineleggibilità nel caso in cui le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle Regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati e non per evitare una situazione di conflitto di interessi. La circostanza che un candidato ricopra la carica di amministratore di una azienda vigilata non sarebbe –in tesi di parte ricorrente – di per sè idonea a falsare il regolare svolgimento della competizione elettorale e ad alterare la libera espressione delvoto e la par condicio tra i candidati, perché l’a mministratore di un’azienda vigilata non può esercitare alcuna particolare captatio benevolentiae. Una simile tesi dimentica la caratteristica precipua dell’attività di vigilanza e controllo svolta dalla Regione Sicilia, che viene espletata non rispetto a una qualsiasi attività, ma solo rispetto a quelle, di regola previste anche in via normativa, esercitate da enti privati i cui compiti siano inerenti a quelli istituzionali della Regione (cfr. Cass.16877/2010, pag. 20). Ne consegue che la possibilità di influenzare il corpo elettorale deve essere valutata tenendo conto che l’amministratore, nell’esercitare il proprio compito, interviene in un ambito di specifico interesse pubblico,