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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 luglio 2024

Cassazione n. 36177/2024

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seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] 30SE' LIBERO n. ad Alcamo il 25/9/1967 avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 15/11/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8.

D.L. n. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte a firma del patrono delle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], corredate da nota spese; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione del Tribunale di Trapani che, in data 18/5/2022, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di appropriazione indebita in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, con assegnazione di provvisionale.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione degli artt. 190,234, 603, comma 3, cod.proc.pen., avendo la Corte territoriale disatteso la richiesta di acquisire quale prova documentale uno scritto a firma di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con il quale lo stesso autorizzava l'imputato a trattenere alla scadenza del deposito irregolare (luglio 2014) le somme dovute per la sua attività professionale di avvocato in favore del Caruso stesso, dei suoi familiari e delle società ai medesimi riconducibili nonché la consulenza grafologica a firma della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], attestante l'autografia della sottoscrizione del Caruso.

I giudici d'appello rigettavano, altresì, la subordinata richiesta di espletamento di perizia al fine di verificare l'autenticità della sottoscrizione e l'assenza di manipolazioni del documento.

Secondo il difensore la mancata acquisizione del documento, di rilevanza decisiva, è sorretta da una motivazione illogica e contraddittoria in quanto formula dubbi sulla data di formazione e sull'autenticità del contenuto senza avere al riguardo interpellato la parte civile e senza disporre accertamenti tecnici al riguardo al fine di rilevare eventuali contraffazioni.

Parimenti illogica è l'affermazione in ordine all'anomalia costituita dalla mancata produzione del documento nel corso del giudizio di primo grado, trascurando che l'imputato è stato giudicato in assenza e in difetto di istruttoria dibattimentale, avendo le parti consentito all'acquisizione degli atti investigativi sicché scelte difensive erronee e non condivise non possono pregiudicare l'accertamento della verità; 2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 42,43,646 cod.pen.

Secondo il difensore nel caso a giudizio non risulta acclarato con la necessaria certezza se l'imputato ha agito al fine di procurarsi ingiusto profitto ovvero nella convinzione di poter recuperare i compensi dovutigli per l'attività professionale svolta a favore delle pp.00. nel periodo compreso tra il 2011 e il 2016.

Infatti, l'eccezione di compensazione per crediti professionali è stata avanzata dal ricorrente sin dalla fase delle indagini preliminari e, seppur ritenuta infondata per difetto dei requisiti della certezza e liquidità del credito, sotto il profilo penale la circostanza rileva ai fini dell'integrazione del dolo; 2.3 la violazione degli artt. 124, 157,158 cod.pen. e 531 cod.proc.pen.

Secondo il difensore i giudici di merito hanno fornito una risposta erronea alla dedotta tardività della querela, non essendo credibile che le pp.00. abbiano maturato la consapevolezza della condotta appropriativa dell'imputato soltanto allorché questi negava la restituzione delle somme sebbene da circa due anni gestisse uti dominus le somme conferite in deposito irregolare, attesa la scadenza del relativo contratto nel luglio 2014 e le sollecitazioni alla restituzione formulate negli anni 2015 e 2016.

Segnala, inoltre, che nel capo di imputazione la data di consumazione del reato veniva indicata nel giorno 8/7/2016 rispetto al quale la querela sporta il 14 ottobre seguente appare tardiva mentre l'indicazione del 15 luglio 2016, effettuata dal primo giudice quale data di perfezionamento del reato, coincidente con la risposta del prevenuto che negava la restituzione, costituisce un'arbitraria modifica dell'incolpazione.

Infatti il momento consumativo del delitto ex art. 646 cod.pen. non è condizionato dalla conoscenza o consapevolezza della condotta da parte della p.o., come affermato dai giudici di merito, e doveva nella specie essere individuato non oltre l'anno 2014 con la conseguenza che il reato risultava prescritto prima delle sentenze di merito e in caso di dubbio doveva trovare applicazione il principio del favor rei.

Con la memoria depositata in data 4 luglio 2024 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito, a confutazione delle conclusioni del P.G., sulla fondatezza delle eccezioni relative alla tardività della querela e alla prescrizione del reato, asseritamente maturata in epoca antecedente la sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.

Con ordinanza resa a verbale, richiamata dalla sentenza impugnata (pag. 5), la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di rinnovazione istruttoria al fine di acquisire il documento contenente l'autorizzazione del Caruso al prevenuto a trattenere le somme residue, già oggetto di deposito irregolare, evidenziando che trattasi di prova già da tempo nella disponibilità del ricorrente che ne aveva omesso la produzione in primo grado e, comunque, non indispensabile ai fini della decisione, avuto riguardo all'assenza di data certa e alle modalità di confezionamento che non offrono garanzie di autenticità.

La valutazione della Corte di merito non presta il fianco a censura.

Deve, infatti, rilevarsi che la richiesta di rinnovazione istruttoria ex art. 603, comma 1, cod.proc.pen. è stata tardivamente formulata in quanto non contenuta nell'atto di appello o, comunque, nei motivi aggiunti che devono essere presentati entro il termine previsto dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma avanzata solo all'udienza di trattazione del 15/11/2023 (Sez. 2, n. 48010 del 30/10/2019, Rv. 277804 - 01;Sez. 1, n. 50893 del 12/11/2014, Rv. 261483 - 01).

I giudici d'appello hanno, comunque, escluso l'indispensabilità ai fini del decidere dei documenti e delle attività ulteriori sollecitate, evidenziando l'assenza di data certa del documento autorizzatorio 3 9-, offerto dalla difesa e manifestando riserve sull'attendibilità contenutistica dello stesso alla luce della mancata produzione nel precedente grado, nonostante l'asserita disponibilità dello stesso da parte del ricorrente fin dal febbraio 2014.

Contrariamente a quanto assume il difensore, le valutazioni effettuate sul punto dalla Corte di merito, lungi dal costituire un indebito sindacato delle scelte difensive, costituiscono rilievi pertinenti alla genuinità e rilevanza della prova giacché l'imputato, di professione avvocato, sentito nel corso delle indagini preliminari, pur avendo reso ampie dichiarazioni in punto di eccezione di compensazione, illustrando i crediti vantati nei confronti delle parti civili, familiari e società alle stesse riferibili, non faceva cenno alcuno all'asserita autorizzazione del Caruso al trattenimento delle somme residue detenute a titolo di deposito irregolare per conto dei depositanti (pag. 5 e segg. sentenza Trib.)

2. Il secondo motivo che censura la ritenuta sussistenza del dolo sul presupposto che non risulti acquisita prova certa in ordine al fine di profitto, alla luce dell'eccezione di compensazione formulata dal prevenuto, è preclusa dalla mancata devoluzione in appello e, comunque, destituita di pregio.

Il Tribunale ha argomentato sul punto a pag. 13, evidenziando come l'assenza di certezza e l'illiquidità dei crediti professionali dell'imputato, lungi dal contrastare il coefficiente psichico della fattispecie, lo conciami, dovendo parametrarsi la coscienza e volontà del fatto illecito alle peculiari e specifiche competenze del prevenuto in materia.

La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere integrato il reato di appropriazione indebita in fattispecie similari giacché non opera il principio della compensazione con credito preesistente allorché si tratti di crediti non certi, nè liquidi ed esigibili (Sez. 2, n. 293 del 04/12/2013, dep. 2014, Rv. 257317 - 01; n. 12618 del 13/12/2019, dep. 2020, Rv. 278833 - 01; n. 27884 del 01/06/2022, Rv. 283632 - 01).

3. Il terzo motivo reitera rilievi che i giudici di merito hanno correttamente valutato e disatteso con ampia e persuasiva motivazione.

Quanto all'epoca di consumazione del reato a giudizio, la Corte di merito (pag. 3/4) ha ben chiarito le ragioni che contrastano la tesi difensiva che vorrebbe anticipare il perfezionamento dell'illecito all'epoca di scadenza del contratto di deposito irregolare, ovvero a luglio 2014.

Ai condivisibili argomenti spesi dai giudici territoriali deve aggiungersi che lo stesso imputato, nelle dichiarazioni integralmente richiamate dal primo giudice, ha sostenuto (pag. 7) che, dopo la scadenza contrattuale, le parti civili "mi hanno manifestato, se non ricordo male a mezzo telefono, che era loro intenzione continuare con questa modalità perché gli veniva comodo e così avvenne".

Pertanto, alla luce di siffatte affermazioni risulta radicalmente smentito il presupposto di fatto cui la difesa ancora la retrodatazione della consumazione.Quanto all'esatta individuazione dell'interversio possessionis, l'argomento che valorizza l'indicazione contenuta in imputazione, la quale fa riferimento alla data della richiesta di restituzione delle somme effettuata dalle pp.cc ., è giuridicamente inesatto, dovendo invece ritenersi, come ampiamente esposto dal primo giudice a pag. 14, che l'esteriorizzazione dell'animus domini sia avvenuta con la lettera raccomandata datata 15/7/2016, spedita il giorno successivo, nella quale l'imputato ricusava la richiesta di restituzione degli importi detenuti in nome e per conto delle pp.00. 3.1 Questa Corte ha reiteratamente precisato che il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, nel momento in cui l'agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria, con la conseguenza che il momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del comportamento illecito è irrilevante ai fini della individuazione della data di consumazione del reato e di inizio della decorrenza del termine di prescrizione (Sez. 2, n. 17901 del 10/04/2014, Rv. 259715 - 01; Sez. 5, n. 1670 del 08/07/2014, dep. 2015, Rv. 261731 - 01; Sez. 2, n. 15735 del 14/02/2020, Rv. 279225 - 01).

In una risalente ma sempre attuale pronunzia di legittimità si è chiarito, in fattispecie analoga, che la inutile scadenza del termine di adempimento di una obbligazione civilistica che imponga la restituzione di una cosa altrui non determina né prova, di per sé, la consumazione del reato di appropriazione indebita; perché ciò avvenga è necessario che, in base a concludenti circostanze di fatto (che possono anche essere diverse dal dare alla cosa una destinazione incompatibile con il titolo del suo precedente e legittimo possesso, e possono consistere anche nel rifiuto ingiustificato della restituzione), sia rivelato il carattere intenzionale (caratterizzante l'elemento soggettivo del reato) della omessa restituzione, nel senso che in quest'ultima coincida, in uno con l'elemento materiale del reato (intrinsecamente inerente alla protrazione non più giustificata del possesso nella persona dell'agente),anche l'elemento soggettivo, inerente alla volontà di invertire il titolo del possesso medesimo appropriandosi della cosa al fine di trarne ingiusto profitto (Sez. 2, n. 6872 del 02/02/1972, Rv. 122116 - 01). 3.2 Pertanto, come correttamente ritenuto dai giudici di merito, deve reputarsi tempestiva la querela proposta il 14/10/2016, dovendo farsi decorrere il termine per la presentazione dal 20/7/2016, data in cui le parti civili ricevettero la lettera dell'imputato con la quale veniva loro rifiutata la restituzione delle somme richieste, sostanziandosi in quel momento la consapevolezza del reato in loro danno.

Deve, inoltre, escludersi che alla data delle sentenze di merito fosse maturato il termine massimo prescrizionale, pari ad anni sette e mesi sei, aumentato delle sospensioni ammontanti a giorni 144.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, attesa la manifesta infondatezza delle censure proposte, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.

La mancata instaurazione del contraddittorio di legittimità impedisce, infatti, la rilevazione della causa estintiva della prescrizione maturata in epoca successiva alla sentenza d'appello (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L.,Rv. 217266- 01; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463 - 01).

All'imputato fanno carico le spese di rappresentanza e difesa sostenute nell'odierno grado dalle parti civili costituite, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] 30SE' LIBERO n. ad Alcamo il 25/9/1967 avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 15/11/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8. D.L. n. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte a firma del patrono delle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], corredate da nota spese; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione del Tribunale di Trapani che, in data 18/5/2022, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di appropriazione indebita in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, con assegnazione di provvisionale. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione degli artt. 190,234, 603, comma 3, cod.proc.pen., avendo la Corte territoriale disatteso la richiesta di acquisire quale prova documentale uno scritto a firma di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con il quale lo stesso autorizzava l'imputato a trattenere alla scadenza del deposito irregolare (luglio 2014) le somme dovute per la sua attività professionale di avvocato in favore del Caruso stesso, dei suoi familiari e delle società ai medesimi riconducibili nonché la consulenza grafologica a firma della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], attestante l'autografia della sottoscrizione del Caruso. I giudici d'appello rigettavano, altresì, la subordinata richiesta di espletamento di perizia al fine di verificare l'autenticità della sottoscrizione e l'assenza di manipolazioni del documento. Secondo il difensore la mancata acquisizione del documento, di rilevanza decisiva, è sorretta da una motivazione illogica e contraddittoria in quanto formula dubbi sulla data di formazione e sull'autenticità del contenuto senza avere al riguardo interpellato la parte civile e senza disporre accertamenti tecnici al riguardo al fine di rilevare eventuali contraffazioni. Parimenti illogica è l'affermazione in ordine all'anomalia costituita dalla mancata produzione del documento nel corso del giudizio di primo grado, trascurando che l'imputato è stato giudicato in assenza e in difetto di istruttoria dibattimentale, avendo le parti consentito all'acquisizione degli atti investigativi sicché scelte difensive erronee e non condivise non possono pregiudicare l'accertamento della verità; 2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 42,43,646 cod.pen. Secondo il difensore nel caso a giudizio non risulta acclarato con la necessaria certezza se l'imputato ha agito al fine di procurarsi ingiusto profitto ovvero nella convinzione di poter recuperare i compensi dovutigli per l'attività professionale svolta a favore delle pp.00. nel periodo compreso tra il 2011 e il 2016. Infatti, l'eccezione di compensazione per crediti professionali è stata avanzata dal ricorrente sin dalla fase delle indagini preliminari e, seppur ritenuta infondata per difetto dei requisiti della certezza e liquidità del credito, sotto il profilo penale la circostanza rileva ai fini dell'integrazione del dolo; 2.3 la violazione degli artt. 124, 157,158 cod.pen. e 531 cod.proc.pen. Secondo il difensore i giudici di merito hanno fornito una risposta erronea alla dedotta tardività della querela, non essendo credibile che le pp.00. abbiano maturato la consapevolezza della condotta appropriativa dell'imputato soltanto allorché questi negava la restituzione delle somme sebbene da circa due anni gestisse uti dominus le somme conferite in deposito irregolare, attesa la scadenza del relativo contratto nel luglio 2014 e le sollecitazioni alla restituzione formulate negli anni 2015 e 2016. Segnala, inoltre, che nel capo di imputazione la data di consumazione del reato veniva indicata nel giorno 8/7/2016 rispetto al quale la querela sporta il 14 ottobre seguente appare tardiva mentre l'indicazione del 15 luglio 2016, effettuata dal primo giudice quale data di perfezionamento del reato, coincidente con la risposta del prevenuto che negava la restituzione, costituisce un'arbitraria modifica dell'incolpazione. Infatti il momento consumativo del delitto ex art. 646 cod.pen. non è condizionato dalla conoscenza o consapevolezza della condotta da parte della p.o., come affermato dai giudici di merito, e doveva nella specie essere individuato non oltre l'anno 2014 con la conseguenza che il reato risultava prescritto prima delle sentenze di merito e in caso di dubbio doveva trovare applicazione il principio del favor rei. Con la memoria depositata in data 4 luglio 2024 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito, a confutazione delle conclusioni del P.G., sulla fondatezza delle eccezioni relative alla tardività della querela e alla prescrizione del reato, asseritamente maturata in epoca antecedente la sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Con ordinanza resa a verbale, richiamata dalla sentenza impugnata (pag. 5), la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di rinnovazione istruttoria al fine di acquisire il documento contenente l'autorizzazione del Caruso al prevenuto a trattenere le somme residue, già oggetto di deposito irregolare, evidenziando che trattasi di prova già da tempo nella disponibilità del ricorrente che ne aveva omesso la produzione in primo grado e, comunque, non indispensabile ai fini della decisione, avuto riguardo all'assenza di data certa e alle modalità di confezionamento che non offrono garanzie di autenticità. La valutazione della Corte di merito non presta il fianco a censura. Deve, infatti, rilevarsi che la richiesta di rinnovazione istruttoria ex art. 603, comma 1, cod.proc.pen. è stata tardivamente formulata in quanto non contenuta nell'atto di appello o, comunque, nei motivi aggiunti che devono essere presentati entro il termine previsto dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma avanzata solo all'udienza di trattazione del 15/11/2023 (Sez. 2, n. 48010 del 30/10/2019, Rv. 277804 - 01;Sez. 1, n. 50893 del 12/11/2014, Rv. 261483 - 01). I giudici d'appello hanno, comunque, escluso l'indispensabilità ai fini del decidere dei documenti e delle attività ulteriori sollecitate, evidenziando l'assenza di data certa del documento autorizzatorio 3 9-, offerto dalla difesa e manifestando riserve sull'attendibilità contenutistica dello stesso alla luce della mancata produzione nel precedente grado, nonostante l'asserita disponibilità dello stesso da parte del ricorrente fin dal febbraio 2014. Contrariamente a quanto assume il difensore, le valutazioni effettuate sul punto dalla Corte di merito, lungi dal costituire un indebito sindacato delle scelte difensive, costituiscono rilievi pertinenti alla genuinità e rilevanza della prova giacché l'imputato, di professione avvocato, sentito nel corso delle indagini preliminari, pur avendo reso ampie dichiarazioni in punto di eccezione di compensazione, illustrando i crediti vantati nei confronti delle parti civili, familiari e società alle stesse riferibili, non faceva cenno alcuno all'asserita autorizzazione del Caruso al trattenimento delle somme residue detenute a titolo di deposito irregolare per conto dei depositanti (pag. 5 e segg. sentenza Trib.) 2. Il secondo motivo che censura la ritenuta sussistenza del dolo sul presupposto che non risulti acquisita prova certa in ordine al fine di profitto, alla luce dell'eccezione di compensazione formulata dal prevenuto, è preclusa dalla mancata devoluzione in appello e, comunque, destituita di pregio. Il Tribunale ha argomentato sul punto a pag. 13, evidenziando come l'assenza di certezza e l'illiquidità dei crediti professionali dell'imputato, lungi dal contrastare il coefficiente psichico della fattispecie, lo conciami, dovendo parametrarsi la coscienza e volontà del fatto illecito alle peculiari e specifiche competenze del prevenuto in materia. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere integrato il reato di appropriazione indebita in fattispecie similari giacché non opera il principio della compensazione con credito preesistente allorché si tratti di crediti non certi, nè liquidi ed esigibili (Sez. 2, n. 293 del 04/12/2013, dep. 2014, Rv. 257317 - 01; n. 12618 del 13/12/2019, dep. 2020, Rv. 278833 - 01; n. 27884 del 01/06/2022, Rv. 283632 - 01). 3. Il terzo motivo reitera rilievi che i giudici di merito hanno correttamente valutato e disatteso con ampia e persuasiva motivazione. Quanto all'epoca di consumazione del reato a giudizio, la Corte di merito (pag. 3/4) ha ben chiarito le ragioni che contrastano la tesi difensiva che vorrebbe anticipare il perfezionamento dell'illecito all'epoca di scadenza del contratto di deposito irregolare, ovvero a luglio 2014. Ai condivisibili argomenti spesi dai giudici territoriali deve aggiungersi che lo stesso imputato, nelle dichiarazioni integralmente richiamate dal primo giudice, ha sostenuto (pag. 7) che, dopo la scadenza contrattuale, le parti civili "mi hanno manifestato, se non ricordo male a mezzo telefono, che era loro intenzione continuare con questa modalità perché gli veniva comodo e così avvenne". Pertanto, alla luce di siffatte affermazioni risulta radicalmente smentito il presupposto di fatto cui la difesa ancora la retrodatazione della consumazione.Quanto all'esatta individuazione dell'interversio possessionis, l'argomento che valorizza l'indicazione contenuta in imputazione, la quale fa riferimento alla data della richiesta di restituzione delle somme effettuata dalle pp.cc ., è giuridicamente inesatto, dovendo invece ritenersi, come ampiamente esposto dal primo giudice a pag. 14, che l'esteriorizzazione dell'animus domini sia avvenuta con la lettera raccomandata datata 15/7/2016, spedita il giorno successivo, nella quale l'imputato ricusava la richiesta di restituzione degli importi detenuti in nome e per conto delle pp.00. 3.1 Questa Corte ha reiteratamente precisato che il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, nel momento in cui l'agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria, con la conseguenza che il momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del comportamento illecito è irrilevante ai fini della individuazione della data di consumazione del reato e di inizio della decorrenza del termine di prescrizione (Sez. 2, n. 17901 del 10/04/2014, Rv. 259715 - 01; Sez. 5, n. 1670 del 08/07/2014, dep. 2015, Rv. 261731 - 01; Sez. 2, n. 15735 del 14/02/2020, Rv. 279225 - 01). In una risalente ma sempre attuale pronunzia di legittimità si è chiarito, in fattispecie analoga, che la inutile scadenza del termine di adempimento di una obbligazione civilistica che imponga la restituzione di una cosa altrui non determina né prova, di per sé, la consumazione del reato di appropriazione indebita; perché ciò avvenga è necessario che, in base a concludenti circostanze di fatto (che possono anche essere diverse dal dare alla cosa una destinazione incompatibile con il titolo del suo precedente e legittimo possesso, e possono consistere anche nel rifiuto ingiustificato della restituzione), sia rivelato il carattere intenzionale (caratterizzante l'elemento soggettivo del reato) della omessa restituzione, nel senso che in quest'ultima coincida, in uno con l'elemento materiale del reato (intrinsecamente inerente alla protrazione non più giustificata del possesso nella persona dell'agente),anche l'elemento soggettivo, inerente alla volontà di invertire il titolo del possesso medesimo appropriandosi della cosa al fine di trarne ingiusto profitto (Sez. 2, n. 6872 del 02/02/1972, Rv. 122116 - 01). 3.2 Pertanto, come correttamente ritenuto dai giudici di merito, deve reputarsi tempestiva la querela proposta il 14/10/2016, dovendo farsi decorrere il termine per la presentazione dal 20/7/2016, data in cui le parti civili ricevettero la lettera dell'imputato con la quale veniva loro rifiutata la restituzione delle somme richieste, sostanziandosi in quel momento la consapevolezza del reato in loro danno. Deve, inoltre, escludersi che alla data delle sentenze di merito fosse maturato il termine massimo prescrizionale, pari ad anni sette e mesi sei, aumentato delle sospensioni ammontanti a giorni 144. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, attesa la manifesta infondatezza delle censure proposte, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen. La mancata instaurazione del contraddittorio di legittimità impedisce, infatti, la rilevazione della causa estintiva della prescrizione maturata in epoca successiva alla sentenza d'appello (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L.,Rv. 217266- 01; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463 - 01). All'imputato fanno carico le spese di rappresentanza e difesa sostenute nell'odierno grado dalle parti civili costituite, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in c
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