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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08584/2022

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in sede di riesame di misure cautelari coercitive, confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti del ricorrente in ordine al reati di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana in alcune località calabresi (capo 2), in ordine a due reati di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 (capi 51 e 54) ed ai reati di detenzione e porto illegali di armi comuni da sparo (capo 53).

Il Tribunale annullava il provvedimento impositivo della misura in relazione ad altra imputazione ex art. 73 D.P.R. 309/90 (capo 50).

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo di cui al capo

2. Non sarebbero emersi indizi idonei a provare la "completa disponibilità" del ricorrente nei confronti dei due sodali Cimarosa e Porcaro ed il suo coinvolgimento nella compagine associativa tratteggiata dall'ordinanza cautelare, posto che in relazione all'unico episodio di rilievo, quello relativo al capo 50, è stata esclusa la riferibilità al ricorrente senza trarne le dovute conseguenze con riguardo alle altre contestazioni.

I due episodi specifici di cui ai capi 53 e 54 non sarebbero idonei a far ritenere sussistente il reato associativo, essendosi verificati in un breve arco temporale rispetto alla operatività del sodalizio.

Le intercettazioni relative al dialoghi di terzi soggetti non proverebbero alcunché, al contrario evidenziando l'assenza di pregresse conoscenze tra l'indagato e gli interlocutori (Cimarosa e Porcaro) e la mancanza di elementi dai quali trarre il convincimento che egli fosse un abituale fornitore di droga ai sodali; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 contestati ai capi 51 e

54. Le intercettazioni non sarebbero indizianti ed il loro contenuto sarebbe stato travisato dal Tribunale (si cita l'intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra Cimarosa e Porcaro) così come era avvenuto in sede di imposizione della misura con i fatti di cui al capo 50, non riferiti al ricorrente.

Si sarebbe sempre trattato di droga cosiddetta "parlata" ed i dialoghi relativi al capo 54 non avrebbero portata autoaccusatoria così come ritenuto dal Tribunale anche in questo caso travisando il contenuto delle intercettazioni, come in particolare evidenziato a fg. 12 del ricorso; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei reati di detenzione e porto illegali di armi comuni da sparo di cui al capo

53. Anche in questo caso, le intercettazioni sarebbero ambigue e generiche e si riferirebbero ad epoca remota non collegata al contesto criminale dell'indagine, senza individuazione di tempi e luoghi della presunta condotta illecita;4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, essendo mancata la rappresentazione dell'attualità e concretezza del pericolo di recidiva e non si sarebbe tenuto conto del ridimensionamento della condotta contestata a seguito della elisione dei fatti di cui al capo

50. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e generico.

Il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, criticando in modo aspecifico e parcellizzato il contenuto delle intercettazioni ritenute indizianti dai giudici di merito, cercando di fornirne una diversa interpretazione del loro significato.

In linea di principio, occorre precisare che secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, cui anche il Collegio aderisce, in materia di intercettazioni l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, Melfi).

1. In ordine al primo motivo, l'ordinanza impugnata mette a fuoco gli elementi investigativi idonei a rappresentare come il ricorrente fosse un abituale fornitore di droga, prevalentemente marijuana, ai soggetti che stabilmente operavano nel traffico di sostanze stupefacenti nel centro di Scilla ed in località limitrofe nel 2019.

L'assunto è stato sostenuto, in primo luogo, da numerose intercettazioni dimostrative della commissione di due reati-fine, quelli contestati ai capi 51 e

54. Alla base di questo ragionamento sta, dunque, la corretta applicazione della sempre valida regola giuridica secondo la quale l'esistenza di una associazione per delinquere - della quale l'art. 74 D.P.R. 309/90 è una species - può essere provata dalle esistenza e modalità di commissione dei reati-fine.

In tema di associazione per delinquere, mancando di norma un atto "costitutivo" del sodalizio, la prova dell'esistenza di un'associazione con finalità illecite ben può essere desunta, in via indiretta, da "facta concludentia", tra i quali assumono particolare rilievo i delitti programmati ed effettivamente realizzati, specie se il contesto in cui questi sono maturati e le loro modalità di esecuzione conclamino l'esistenza di un vincolo associativo, quale entità del tutto indipendente dalla concreta esecuzione dei singoli delitti-scopo (Sez. 6, n. 12530 del 24/09/1999, Tinnirello, Rv. 216391.

Le successive decisioni hanno sempre confermato tale principio - più di recente, Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540 - con maggiore frequenza, ma senza che ciò cambi il concetto, in relazione al reato di associazione di stampo mafioso, a partire da Sez.

U, n. 10 del 2001, Cinalli).

Ai fgg. 6 e segg. del provvedimento impugnato vengono indicate e interpretate, senza incorrere in vizi logici rilevabili in questa sede, alcune intercettazioni tra i coindagati e sodali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] neanche minimamente richiamate in ricorso e contenenti chiari riferimenti alla circostanza che il ricorrente avesse detenuto ed offerto in vendita al [OSCURATO:PERSONA] un quantitativo di marijuana corrispondente al valore di 700 euro (conversazioni del 9.12.2019, 12.12.2019)essendo egli un fornitore all'ingrosso di tale sostanza il quale aveva già maturato dei crediti verso il Porcaro per altre forniture di stupefacente ed aveva fornito droga al Cimarosa della quale costui rivendicava la qualità.

Altra conversazione del 12.12.2019 metteva in luce come Cimarosa fosse al corrente del fatto che il ricorrente fornisse droga ad altro soggetto coinvolto nell'indagine, [OSCURATO:PERSONA].

Le conversazioni successive tra Caracciolo e Cimarosa, evidenziate dal provvedimento impugnato ma non nel ricorso, mettevano in luce gli stretti rapporti illeciti esistenti tra il ricorrente e l'altro correo aventi ad oggetto gli stupefacenti ed altri affari in quell'ambito diversi dalla fornitura a Porcaro (che non era andata in porto per colpa di questi e non del ricorrente), in relazione ai quali i dialoganti facevano riferimento ad una comunanza reciproca di intenti usando il pronome "noi" quanto a forniture di droga, facendosi riferimento, a fg. 15, anche ad altra precedente fornitura da Caracciolo a Cimarosa.

Nello stesso contesto il Tribunale si preoccupava anche di smentire la versione resa dal ricorrente nell'interrogatorio - secondo la quale le conversazioni non avevano come oggetto sostanza stupefacente - neanche più ripresa in ricorso.

Ne consegue che, alla luce di tutti i dati richiamati, risulta immune da vizi la conclusione del Tribunale riguardo alla prova del reato associativo, essendo emerso un episodio specifico ma costellato da riferimenti ad altri eventi dello stesso tipo e ad un rapporto diretto e intrecciato tra il massimo esponente del gruppo illecito (Cimarosa) e Caracciolo.

La circostanza che il ricorrente fosse dedito al commercio di droga, quale fornitore della medesima, è statq ulteriormente trattq dall'episodio di cui al capo 54, provato da intercettazioni del 26 maggio del 2019 - a dimostrazione dell'ampio arco temporale della condotta - anche in questo caso non richiamate in ricorso in modo dettagliato, dalle quali il Tribunale ha ricavato che Caracciolo fosse in possesso di "due chili" di marijuana, cui il ricorrente faceva riferimento riferendo al suo interlocutore della sua stabile dedizione a tale attività illecita dopo la scarcerazione, con specifici riferimenti ancora ad altri traffici di droga ed anche ad illecite coltivazioni (fgg. 17 e 18 dell'ordinanza impugnata).TV Per il che, le conclusioni cui è giunto il Tribunale non vengono minimamente scalfite dai motivi di ricorso, rimanendo assorbita da quanto precisato ogni diversa valutazione difensiva.

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico per le ragioni già esplicitate.

3. Del pari, quanto al terzo motivo, il ricorso solo genericamente contesta la portata indiziaria del quadro accusatorio relativo ai reati in materia di armi di cui al capo 53, senza fare specifico riferimento alla conversazione del 26 maggio del 2019 rivelativa del coinvolgimento del ricorrente anche in tale settore illecito, del quale, con riferimenti specifici a tipologia e quantità delle armi come descritte nella imputazione, egli discuteva nel dialogo attribuendosene il possesso attuale (e non remoto come si sostiene in ricorso), le attività di acquisto, vendita, utilizzo e manomissione (fgg. 19 e 20 dell'ordinanza impugnata).

4. Anche il quarto motivo è manifestamente infondato.

Il ricorrente neanche fa riferimento alla circostanza, correttamente richiamata dal Tribunale, che in ordine al reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90 vige una presunzione di adeguatezza della massima misura cautelare ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. che richiama l'art. 51, comma 3-bis dello stesso codice di rito.

A fronte di ciò, il Tribunale ha messo in evidenza, da un lato, la mancanza di elementi concreti addotti dalla difesa dimostrativi del contrario, dall'altra che i precedenti penali specifici del ricorrente ed il pregresso stato di detenzione non avevano minimamente scalfito la sua capacità criminale dimostrata dal coinvolgimento nei più recenti addebiti del 2019 che gli vengono contestati.

La motivazione è priva di vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede ed il ricorrente non pone che delle generiche censure.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen..

Così deliber

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in sede di riesame di misure cautelari coercitive, confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti del ricorrente in ordine al reati di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana in alcune località calabresi (capo 2), in ordine a due reati di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 (capi 51 e 54) ed ai reati di detenzione e porto illegali di armi comuni da sparo (capo 53). Il Tribunale annullava il provvedimento impositivo della misura in relazione ad altra imputazione ex art. 73 D.P.R. 309/90 (capo 50). 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo di cui al capo 2. Non sarebbero emersi indizi idonei a provare la "completa disponibilità" del ricorrente nei confronti dei due sodali Cimarosa e Porcaro ed il suo coinvolgimento nella compagine associativa tratteggiata dall'ordinanza cautelare, posto che in relazione all'unico episodio di rilievo, quello relativo al capo 50, è stata esclusa la riferibilità al ricorrente senza trarne le dovute conseguenze con riguardo alle altre contestazioni. I due episodi specifici di cui ai capi 53 e 54 non sarebbero idonei a far ritenere sussistente il reato associativo, essendosi verificati in un breve arco temporale rispetto alla operatività del sodalizio. Le intercettazioni relative al dialoghi di terzi soggetti non proverebbero alcunché, al contrario evidenziando l'assenza di pregresse conoscenze tra l'indagato e gli interlocutori (Cimarosa e Porcaro) e la mancanza di elementi dai quali trarre il convincimento che egli fosse un abituale fornitore di droga ai sodali; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 contestati ai capi 51 e 54. Le intercettazioni non sarebbero indizianti ed il loro contenuto sarebbe stato travisato dal Tribunale (si cita l'intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra Cimarosa e Porcaro) così come era avvenuto in sede di imposizione della misura con i fatti di cui al capo 50, non riferiti al ricorrente. Si sarebbe sempre trattato di droga cosiddetta "parlata" ed i dialoghi relativi al capo 54 non avrebbero portata autoaccusatoria così come ritenuto dal Tribunale anche in questo caso travisando il contenuto delle intercettazioni, come in particolare evidenziato a fg. 12 del ricorso; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei reati di detenzione e porto illegali di armi comuni da sparo di cui al capo 53. Anche in questo caso, le intercettazioni sarebbero ambigue e generiche e si riferirebbero ad epoca remota non collegata al contesto criminale dell'indagine, senza individuazione di tempi e luoghi della presunta condotta illecita;4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, essendo mancata la rappresentazione dell'attualità e concretezza del pericolo di recidiva e non si sarebbe tenuto conto del ridimensionamento della condotta contestata a seguito della elisione dei fatti di cui al capo 50. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e generico. Il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, criticando in modo aspecifico e parcellizzato il contenuto delle intercettazioni ritenute indizianti dai giudici di merito, cercando di fornirne una diversa interpretazione del loro significato. In linea di principio, occorre precisare che secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, cui anche il Collegio aderisce, in materia di intercettazioni l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, Melfi). 1. In ordine al primo motivo, l'ordinanza impugnata mette a fuoco gli elementi investigativi idonei a rappresentare come il ricorrente fosse un abituale fornitore di droga, prevalentemente marijuana, ai soggetti che stabilmente operavano nel traffico di sostanze stupefacenti nel centro di Scilla ed in località limitrofe nel 2019. L'assunto è stato sostenuto, in primo luogo, da numerose intercettazioni dimostrative della commissione di due reati-fine, quelli contestati ai capi 51 e 54. Alla base di questo ragionamento sta, dunque, la corretta applicazione della sempre valida regola giuridica secondo la quale l'esistenza di una associazione per delinquere - della quale l'art. 74 D.P.R. 309/90 è una species - può essere provata dalle esistenza e modalità di commissione dei reati-fine. In tema di associazione per delinquere, mancando di norma un atto "costitutivo" del sodalizio, la prova dell'esistenza di un'associazione con finalità illecite ben può essere desunta, in via indiretta, da "facta concludentia", tra i quali assumono particolare rilievo i delitti programmati ed effettivamente realizzati, specie se il contesto in cui questi sono maturati e le loro modalità di esecuzione conclamino l'esistenza di un vincolo associativo, quale entità del tutto indipendente dalla concreta esecuzione dei singoli delitti-scopo (Sez. 6, n. 12530 del 24/09/1999, Tinnirello, Rv. 216391. Le successive decisioni hanno sempre confermato tale principio - più di recente, Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540 - con maggiore frequenza, ma senza che ciò cambi il concetto, in relazione al reato di associazione di stampo mafioso, a partire da Sez. U, n. 10 del 2001, Cinalli). Ai fgg. 6 e segg. del provvedimento impugnato vengono indicate e interpretate, senza incorrere in vizi logici rilevabili in questa sede, alcune intercettazioni tra i coindagati e sodali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] neanche minimamente richiamate in ricorso e contenenti chiari riferimenti alla circostanza che il ricorrente avesse detenuto ed offerto in vendita al [OSCURATO:PERSONA] un quantitativo di marijuana corrispondente al valore di 700 euro (conversazioni del 9.12.2019, 12.12.2019)essendo egli un fornitore all'ingrosso di tale sostanza il quale aveva già maturato dei crediti verso il Porcaro per altre forniture di stupefacente ed aveva fornito droga al Cimarosa della quale costui rivendicava la qualità. Altra conversazione del 12.12.2019 metteva in luce come Cimarosa fosse al corrente del fatto che il ricorrente fornisse droga ad altro soggetto coinvolto nell'indagine, [OSCURATO:PERSONA]. Le conversazioni successive tra Caracciolo e Cimarosa, evidenziate dal provvedimento impugnato ma non nel ricorso, mettevano in luce gli stretti rapporti illeciti esistenti tra il ricorrente e l'altro correo aventi ad oggetto gli stupefacenti ed altri affari in quell'ambito diversi dalla fornitura a Porcaro (che non era andata in porto per colpa di questi e non del ricorrente), in relazione ai quali i dialoganti facevano riferimento ad una comunanza reciproca di intenti usando il pronome "noi" quanto a forniture di droga, facendosi riferimento, a fg. 15, anche ad altra precedente fornitura da Caracciolo a Cimarosa. Nello stesso contesto il Tribunale si preoccupava anche di smentire la versione resa dal ricorrente nell'interrogatorio - secondo la quale le conversazioni non avevano come oggetto sostanza stupefacente - neanche più ripresa in ricorso. Ne consegue che, alla luce di tutti i dati richiamati, risulta immune da vizi la conclusione del Tribunale riguardo alla prova del reato associativo, essendo emerso un episodio specifico ma costellato da riferimenti ad altri eventi dello stesso tipo e ad un rapporto diretto e intrecciato tra il massimo esponente del gruppo illecito (Cimarosa) e Caracciolo. La circostanza che il ricorrente fosse dedito al commercio di droga, quale fornitore della medesima, è statq ulteriormente trattq dall'episodio di cui al capo 54, provato da intercettazioni del 26 maggio del 2019 - a dimostrazione dell'ampio arco temporale della condotta - anche in questo caso non richiamate in ricorso in modo dettagliato, dalle quali il Tribunale ha ricavato che Caracciolo fosse in possesso di "due chili" di marijuana, cui il ricorrente faceva riferimento riferendo al suo interlocutore della sua stabile dedizione a tale attività illecita dopo la scarcerazione, con specifici riferimenti ancora ad altri traffici di droga ed anche ad illecite coltivazioni (fgg. 17 e 18 dell'ordinanza impugnata).TV Per il che, le conclusioni cui è giunto il Tribunale non vengono minimamente scalfite dai motivi di ricorso, rimanendo assorbita da quanto precisato ogni diversa valutazione difensiva. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico per le ragioni già esplicitate. 3. Del pari, quanto al terzo motivo, il ricorso solo genericamente contesta la portata indiziaria del quadro accusatorio relativo ai reati in materia di armi di cui al capo 53, senza fare specifico riferimento alla conversazione del 26 maggio del 2019 rivelativa del coinvolgimento del ricorrente anche in tale settore illecito, del quale, con riferimenti specifici a tipologia e quantità delle armi come descritte nella imputazione, egli discuteva nel dialogo attribuendosene il possesso attuale (e non remoto come si sostiene in ricorso), le attività di acquisto, vendita, utilizzo e manomissione (fgg. 19 e 20 dell'ordinanza impugnata). 4. Anche il quarto motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente neanche fa riferimento alla circostanza, correttamente richiamata dal Tribunale, che in ordine al reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90 vige una presunzione di adeguatezza della massima misura cautelare ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. che richiama l'art. 51, comma 3-bis dello stesso codice di rito. A fronte di ciò, il Tribunale ha messo in evidenza, da un lato, la mancanza di elementi concreti addotti dalla difesa dimostrativi del contrario, dall'altra che i precedenti penali specifici del ricorrente ed il pregresso stato di detenzione non avevano minimamente scalfito la sua capacità criminale dimostrata dal coinvolgimento nei più recenti addebiti del 2019 che gli vengono contestati. La motivazione è priva di vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede ed il ricorrente non pone che delle generiche censure. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen.. Così deliber
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