Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2023
ECLI:EU:T:2023:480
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TO0610_INF
Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 23 agosto 2023 –
[OSCURATO:PERSONA]/EUIPO (BoneKare)
(causa T‑610/22) (
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)
«Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo BoneKare – Impedimenti alla registrazione assoluti – Carattere descrittivo – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Ricorso manifestamente infondato in diritto»
1.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Nozione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)]
(v. punti 16‑20, 26)
2.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Marchio denominativo BoneKare
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)]
(v. punti 27‑30, 35, 39, 40)
3.
Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità – Necessità di un esame rigoroso e completo in ciascun caso concreto
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001)
(v. punto 41)
4.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Carattere descrittivo di un segno – Circostanza che implica necessariamente l’assenza di carattere distintivo del segno
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b) e c)]
(v. punto 49)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] si faranno carico delle proprie spese.
3)
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese.
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GU C 441 del 21.11.2022
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