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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2023

ECLI:EU:T:2023:480
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TO0610_INF

Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 23 agosto 2023 – [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO (BoneKare) (causa T‑610/22) ( 1 ) «Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo BoneKare – Impedimenti alla registrazione assoluti – Carattere descrittivo – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Ricorso manifestamente infondato in diritto»

1. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Nozione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)] (v. punti 16‑20, 26)

2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Marchio denominativo BoneKare [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)] (v. punti 27‑30, 35, 39, 40)

3. Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità – Necessità di un esame rigoroso e completo in ciascun caso concreto (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001) (v. punto 41)

4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Carattere descrittivo di un segno – Circostanza che implica necessariamente l’assenza di carattere distintivo del segno [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b) e c)] (v. punto 49) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] si faranno carico delle proprie spese. 3) L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 441 del 21.11.2022 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TO0610_INF Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 23 agosto 2023 – [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO (BoneKare) (causa T‑610/22) ( 1 ) «Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo BoneKare – Impedimenti alla registrazione assoluti – Carattere descrittivo – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Ricorso manifestamente infondato in diritto» 1. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Nozione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)] (v. punti 16‑20, 26) 2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Marchio denominativo BoneKare [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)] (v. punti 27‑30, 35, 39, 40) 3. Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità – Necessità di un esame rigoroso e completo in ciascun caso concreto (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001) (v. punto 41) 4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Carattere descrittivo di un segno – Circostanza che implica necessariamente l’assenza di carattere distintivo del segno [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b) e c)] (v. punto 49) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] si faranno carico delle proprie spese. 3) L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 441 del 21.11.2022 .
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