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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 06832/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 24864-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - AUTORITA' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 265/1/20 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 17/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 24864 sez.

MT - ud. 08-02-2022 -2- Premesso che:

1. la Avi.Coop soc. coop. agricola, ricorre con due motivi, con i quali denuncia violazione o falsa applicazione dell'art.2, comma 1, del d.lgs. n.546 del 1992 e violazione o falsa applicazione dell'art. 10, comma 7 ter, della

I. n.287 del 1990, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Lazio, in causa di impugnazione di una cartella di pagamento notificata ad essa ricorrente dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, relativa a contributi per il funzionamento della Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario ed ha anche confermato la decisione di primo grado con la quale la CPT aveva respinto nel merito l'originario ricorso;

2. l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso;

3. l'Agenzia delle entrate-Riscossione non si è costituita;

4. il primo motivo di ricorso è fondato.

Questa Corte ha avuto già modo di statuire: "I contributi per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, previsti dall'art. 10, commi 7 ter e 7 quater, della

I. n. 287 del 1990, hanno natura tributaria, trattandosi di prestazioni patrimoniali imposte dalla legge a favore dell'autorità indipendente, caratterizzate dal carattere coattivo in assenza di qualsiasi rapporto sinallagmatico con la beneficiaria, collegate ad una pubblica spesa (quale risorsa per il funzionamento di un'autorità chiamata a svolgere servizi a salvaguardia delle regole del mercato a tutela della concorrenza) e riferite ad un presupposto economicamente rilevante, in quanto commisurate al volume di fatturato assunto ad indice della capacità contributiva.

Pertanto, ai sensi dell'art.2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art.12 della

I. n. 448 del 2001 (che ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le cause aventi ad oggetto tributi di ogni genere), le controversie relative alla riscossione dei predetti oneri di funzionamento sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario, la quale ha carattere pieno ed esclusivo, includendo, oltre ai giudizi sull'impugnazione del provvedimento impositivo, anche quelli relativi alla legittimità di tutti gli atti del procedimento." (Cass. Sez.

U., ord. n.10577 del 04/06/2020). [OSCURATO:PERSONA] si riporta alla suddetta statuizione.

Si precisa che non vi è luogo a rimessione della questione alle Sezioni Unite, giacché la riserva di attribuzione di queste ultime, ai sensi dell'art.374, primo comma, cod. proc. civ., va letta in coerenza con il principio di ragionevole durata del processo (addii.

Cost.) sicché la sezione semplice può decidere la questione di giurisdizione che forma esclusivo oggetto del ricorso, ai sensi dell'art. 374, primo comma, cod. proc.civ., laddove, come nel caso di specie, sulla questione le S.U. si siano già pronunciate (v., Cass. 16069/2018 in motivazione);

5. il secondo motivo di ricorso è rivolto a quella parte della sentenza in cui i giudici d'appello hanno affrontato il merito della controversia (confermando la decisione di primo grado).

Le Sezioni Unite di questa Corte, con ordinanza n.31024 del 27/11/2019, hanno affermato: "Il giudice, qualora dichiari il proprio difetto di giurisdizione,si spoglia della "potestas iudicandi" con una pronuncia in rito completamente definitoria della causa dinanzi a sé, con la conseguenza che la statuizione resa anche sul "merito" della medesima controversia si appalesa meramente apparente e, come tale, è insuscettibile di passare in cosa giudicata".

Richiamato questo principio il secondo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c) fermo restando che le questioni sollevate con detto motivo potranno essere riproposte davanti al giudice del rinvio;

5. in conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, il secondo va dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame;

6. le spese saranno regolate con il merito; PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione tributaria e rinvia la causa, anche per le spese, alla CTR di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camere di consiglio dell' 8 febbraio 022, svolta co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24864-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - AUTORITA' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 265/1/20 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 17/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 24864 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- Premesso che: 1. la Avi.Coop soc. coop. agricola, ricorre con due motivi, con i quali denuncia violazione o falsa applicazione dell'art.2, comma 1, del d.lgs. n.546 del 1992 e violazione o falsa applicazione dell'art. 10, comma 7 ter, della I. n.287 del 1990, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Lazio, in causa di impugnazione di una cartella di pagamento notificata ad essa ricorrente dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, relativa a contributi per il funzionamento della Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario ed ha anche confermato la decisione di primo grado con la quale la CPT aveva respinto nel merito l'originario ricorso; 2. l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso; 3. l'Agenzia delle entrate-Riscossione non si è costituita; 4. il primo motivo di ricorso è fondato. Questa Corte ha avuto già modo di statuire: "I contributi per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, previsti dall'art. 10, commi 7 ter e 7 quater, della I. n. 287 del 1990, hanno natura tributaria, trattandosi di prestazioni patrimoniali imposte dalla legge a favore dell'autorità indipendente, caratterizzate dal carattere coattivo in assenza di qualsiasi rapporto sinallagmatico con la beneficiaria, collegate ad una pubblica spesa (quale risorsa per il funzionamento di un'autorità chiamata a svolgere servizi a salvaguardia delle regole del mercato a tutela della concorrenza) e riferite ad un presupposto economicamente rilevante, in quanto commisurate al volume di fatturato assunto ad indice della capacità contributiva. Pertanto, ai sensi dell'art.2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art.12 della I. n. 448 del 2001 (che ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le cause aventi ad oggetto tributi di ogni genere), le controversie relative alla riscossione dei predetti oneri di funzionamento sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario, la quale ha carattere pieno ed esclusivo, includendo, oltre ai giudizi sull'impugnazione del provvedimento impositivo, anche quelli relativi alla legittimità di tutti gli atti del procedimento." (Cass. Sez. U., ord. n.10577 del 04/06/2020). [OSCURATO:PERSONA] si riporta alla suddetta statuizione. Si precisa che non vi è luogo a rimessione della questione alle Sezioni Unite, giacché la riserva di attribuzione di queste ultime, ai sensi dell'art.374, primo comma, cod. proc. civ., va letta in coerenza con il principio di ragionevole durata del processo (addii. Cost.) sicché la sezione semplice può decidere la questione di giurisdizione che forma esclusivo oggetto del ricorso, ai sensi dell'art. 374, primo comma, cod. proc.civ., laddove, come nel caso di specie, sulla questione le S.U. si siano già pronunciate (v., Cass. 16069/2018 in motivazione); 5. il secondo motivo di ricorso è rivolto a quella parte della sentenza in cui i giudici d'appello hanno affrontato il merito della controversia (confermando la decisione di primo grado). Le Sezioni Unite di questa Corte, con ordinanza n.31024 del 27/11/2019, hanno affermato: "Il giudice, qualora dichiari il proprio difetto di giurisdizione,si spoglia della "potestas iudicandi" con una pronuncia in rito completamente definitoria della causa dinanzi a sé, con la conseguenza che la statuizione resa anche sul "merito" della medesima controversia si appalesa meramente apparente e, come tale, è insuscettibile di passare in cosa giudicata". Richiamato questo principio il secondo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c) fermo restando che le questioni sollevate con detto motivo potranno essere riproposte davanti al giudice del rinvio; 5. in conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, il secondo va dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame; 6. le spese saranno regolate con il merito; PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione tributaria e rinvia la causa, anche per le spese, alla CTR di Roma in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camere di consiglio dell' 8 febbraio 022, svolta co
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