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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 aprile 2023

Cassazione n. 16066/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32850/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA],in persona di [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di Quadro direttivo, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA].TE- VERE A. [OSCURATO:PERSONA], 9-10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2039/2019 depositata in data26/03/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: il Tribunale di Roma, con sentenza n. 22570/17,aveva rigettato le opposizioni degli odierni ricorrenti ai decreti n. 432/2014 e n. 11071/2014 ottenuti da Unicredit nei loro confrontiin quanto fideius- sori del mutuo ipotecario stipulato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.;l’opposizione era fondata sull’asserita nullità per usura, ai sensi dell’art. 1815 cod.civ. , del mutuo ipotecario e sulla compensazione con il maggior credito vantato nei confronti della banca; con la sentenza n. 2039/2019, resa pubblica in data 26 marzo 2019, la Corte d'Appello di Roma, pronunciatasi sul l’impugnazione avverso la decisione di prime cure proposta da [OSCURATO:PERSONA], Antonio e [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l’ap pello, c onfermando la pronuncia gravata; in particolare, ha rilevato che: a) le opposizioni ai decreti ingiuntivi si erano basate esclusivamente su alcune consulenze di parte che non avevano fatto specifico riferimento al mutuo oggetto di controversia; b)gli opponenti neppure avevano pro dotto i decreti ministerialirichiamati dalla legge n. 108/1996 al fine di dimostrare che i tassi applicati avevano superato quello soglia vigente al mo- mento della stipulazione del contratto; c) alla luce della documenta- zione prodotta dalla difesa della banca opposta, non risultava supe- rato il tasso legale;ha disatteso il motivo di appello con cui era stata lamentata la mancata pronuncia sulla eccezione di compensazione, perché i contratti di conto corrente da cui originava l’asserito contro- credito erano del tutto estranei al giudizio e perché il mutuo della debitrice principale era stato garantito con una fideiussione omnibus; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMaria Tortoriello ricorrono per la cassazione della suddetta sentenza,formulando due motivi;resiste concontroricorso Unicredit; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; parte ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: 1) con il primo motivo alla Corte territoriale si imputa «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ. con riferimento agli artt. 1815 e 2697 cod.civ. e 112, 115 e 116 cod.proc.civ.», perché, a differenza di quanto affermato in sentenza, sarebbe stata dimostrata, con l’elaborato peritale di parte,la ricorrenza dell’usura e perché non esisteva l’obbligo di pro- durre in giudizio i decreti ministerialidi cui alla legge n. 1 08/1996 , i quali sono atti integrativi della legge e comunque erano da ritenersi conoscibili con l’uso della normale scienza o ancora, ex art. 115 cod.proc.civ., quale fatto notorio, trattandosi di un dato che rientra nel patrimonio di cognizioni comuni e generali in possesso della col- lettività; in aggiunta, la Corte territoriale avrebbe violato gl i artt. 2697 cod.civ. e 115 e 116 cod.proc.civ., peravere ritenuto che la consu- lenza di parte non costituisce una prova a favore delle parti e per averla ritenuta inammissibile in quanto meramente esplorativa; la tesi dei ricorrenti è che: a ) trattandosi di consulenza contabile, per definirla meramente esplorativa la Corte d'Appello avrebbe dovuto dimostrare che la documentazione esibita era priva di rilievo (Cass.n. 5091/2016; Cass. n. 15219/2007); b) non è esplorativala consu- lenza intesa a ricostruire l’andamento di rapporti contabili la cui esi- stenza non sia controversa (Cass. n. 15219/2007); c) quando l’ac- certamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi solo con l’ausilio di speciali cognizioni tecniche siaconsentito derogare al divieto di compiere indagini esp lorative (Cass. n. 3191/2006; d ) quando la consulenza permette di effettuare accertamenti di fatto rilevabili solo attraverso specifiche cognizioni o strumentazioni tec- niche essa è un mezzo di prova(Cass. n. 2663/2013);il motivo non merita accoglimento; in prima battuta, va osservato chel’orientamento di legittimità più recente (cfr., da ultimo, Cass. 14/02/2023, n.4594; Cass.29/11/2022, n. 35102) ritiene che ai suddetti decreti ministe- riali debba riconoscersi la natura di norme giuridiche, con la conse- guenza che nei loro confronti vale il principio "iura novit curia" e non quello dispositivo, secondo il seguente principio di diritto, cui questo Collegio intende dare continuità: «In materia diusura bancaria, i decreti ministeriali, pubblicati in [OSCURATO:PERSONA], di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili, stante il rinvio disposto dallaL. n. 108 del 1996, art. 2per la concreta individuazione dei tassi-soglia di riferimento, essendo atti amministrativi di carattere generale ed astratto, nor- mativo (svolgendo la funzione di integrazione della disciplina dettata dalla norma primaria, concorrendo alla definizione e specificazione del tasso-soglia di periodo per la categoria di operazioni rilevate) ed innovativo, vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti in- tegrative del diritto, così da dovere essere conosciuti dal giudice in base al principio "iura novit curia" espresso nell'art. 113 c.p.c.»; di conseguenza,la Corte territoriale ha ritenuto erroneamente che gli odierni ricorrentiavessero l’onere di depositare i suddetti decreti ministeriali, mentre avrebbepotuto «acquisirne conoscenza, o attra- verso la sua scienza personale o attraverso la collaborazione delle parti, ovvero anche attraverso la richiesta di informazioni alla pub- blica amministrazione o l'acquisizione di unaCTU tec nico - contabile » , e in tal senso va pertanto corretta la motivazione dell’impugnata sentenza; la ratiodella decisione reiettiva del motivo di appello non è stata in ogni caso inficiata dal suddetto errore , perché il giudice a quo con riferimento al mancato deposito dei decreti ministeriali ha reso un’af- fermazione che, nell’economia della motivazione della sentenza im- pugnata, risulta enunciata adabundantiam (è stata introdotta, non a caso, con l’avverbio « peraltro » ), a scopo mera mente rafforzativo del giudizio reso; essa va corretta nel senso precisato, ma non avendo costituito rati o decidendi la parte ricorrente non aveva l’onere né l’interesse ad impugnarla (cfr. Cass. 03/09/2021, n. 23885; Cass. 08/06/2022, n. 18429); quanto alla mancata ammissione della CTU contabile la Corte ter- ritoriale non si è limitata a non ammetterla, ma ha accertato, sulla base delladocumentazione prodotta dalla banca, che il tasso soglia non era stato superato; in aggiunta, il rigetto dell’istanza ha fatto rife rimento, tra l’altro, alla genericità dell’unici elementi addotti dagli odierni ricorrenti, di qui la conclusione che essa avesse natura meramente esplorativa, confermatadal fatto che le consulenze di parte avevano ri guardato tutti i rapporti intercorsi tra le parti senza alcuna distinzione tra i singoli contratti e senza alcuna specifica indicazione delle questioni inerenti il mutuo oggetto del giudizio di opposizione; il che significa che il giudice d’appello ha reso una decisione in piena sintonia con l’indirizzo di questa Corte che ritiene non sufficientemente motivato il rigetto di una CTUcontabile basato sulla qualificazione della stessa come meramente esplorativa«solo» in assenza di una valutazione in termini di rilevanza della produzione documentale offerta dalla parte istante (Cass.15/03/2016, n.5091); del resto, i ricorrenti neppure hanno fornito indicazioni atte a con- futare effi cacemente che la consulen z a di parte fosse generica : si sono limitati ad afferma r e in maniera a ssertoria, in violazione dell’art. 366, 1° comma, n. 6 cod.proc.civ.,che essa era «specifica, recando l’espressa e puntuale indicazione delle irregolarità ed illiceità riscontrate nell’analisi del rapporto con la Banca» (p. 12) e a d ag- giungere, in maniera altrettanto assertoria , che «le conclusioni cui perviene il perito non sono state affatto contestate dalla controparte e che ciò comporta, per il principio di non contestazione ex art. 115 cod.proc.civ. che i rilievi svolti nella perizia econometrica devono ri- tenersi pacifici», omettendo di considerare –a tale ultimo riguardo - che «l'onere di contestazione concerne i fatti allegati dalla contro- parte negli atti introduttivi del giudizio, non nei documenti ad essi allegati»e che « una perizia di parte non è che una mera opinione, e la parte contro la quale viene prodotta non ha alcun onere di conte- starla»(Cass. 22/05/2014, n.11349); è appena il caso di aggiungere che non ricorrono i presupposti per invocare né la violazione dell’art. 2697 cod.civ. né dell’art. 116 cod.proc.civ.( cfr., rispettivamente, Cass., Sez.

Un., 5/08/2016, n. 16598 e Cass. 10/06/2016, n. 11892, seguite da giurisprudenza con- forme); 2) con il secondo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ.co n riferimento agli artt. 1247 e 1945 cod.civ. nonché violazione della l. n. 287/1990», i ricorrenti sostengono che la sentenzaimpugnata sa- rebbe errata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l’eccezione di compensazione, perché i crediti degli appellanti erano estranei a quelli oggetto di giudizio e perché , essendo fideiussori a prima ri- chiesta, non era loro consentito formulare eccezioni relative al rap- porto sottostante; l’errore del giudice a quo consisterebb e, in parti- colare, nel non avere considerato la natura accessoria del contratto di garanzia che consente al garante di formulare tutte le eccezioni che spettano al garantito, ai sensi degli artt. 1247 e 1945 cod.civ., quindi, anche quella di eccepire la compensazione con il debito che il creditore ha verso il debitore principale ancorchétale debito diventi esigibile nel corso del giudizio di opposizione; in aggiunta, la Corte d'Appello non avrebbe consideratoche la pattuizione di interessi ul- tralegali si comunica al contratto di garanzia, essendo contraria all’ordinamento, perciò non sarebbe stato loro precluso opporre il superamento del tasso soglia anche in ordine a rapporti diversi ri- spetto al mutuo oggetto della pretesa monitoria rientranti nell’am- bito della fideiussione omnibus, ed, avrebbe affermato altrettanto erroneamente che le periziecontabili afferivano a conti correnti ban- cari la cui domanda di pagamento del saldo non era oggetto dei de- creti ingiuntivi opposti; per finire, secondo quanto rappresentato dai ricorrenti, la fideiussione avrebbe dovuto essere considerata invalida perché le clausole in essa contenute risultavano identiche allo schema contrattuale tipo predisposto dall’ABI in contrasto con il provvedimento della Banca d’Italiadel 2 maggio 2005 per violazione della l. n. 287/1990 e per violazione dell’art. 2, comma 2, lettera a) della l. n. 287/1990; mette conto rilevare che i ricorrenti non confutano la qualificazione del contratto per cui è causa come contratto autonomo di garanzia contenuta nella sentenza impugnata, ma si limitano a censurare la statuizione con cui la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile l’ec- cezione di compensazione; detta censura è infondata, perché «il contratto autonomo digaran- ziapone a carico del garante un'obbligazione autonoma e diversa, proprio perché non rivolta al pagamento del debito principale, quanto a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo ver- samento di una somma di denaro predeterminata.

Contemporanea- mente, la prestazione cui è tenuto il garante è diversa da quella cui è tenuto l'obbligato principale (autonomia del contratto autonomo rispetto all'obbligazione principale)» (Cass. 17/06/2022, n.19693; Cass.03/11/2021, n.31313); sulla scorta della decisione assunta a Sezioni Unite n. 3947 del 18/02/2010 il regime autonomo del contratto autonomo di garan- ziatrova un limite quando: a) le eccezioni attengano alla validità dello stessocontratto di garanzia, ovvero al rapporto tra garante e beneficiario;b) il garante faccia valere l'inesistenza del rapporto ga- rantito; pertanto, la Corte d'Appello non è incorsa in errore ritenendo non opponibile l’eccezione di compensazione; le ulteriori critiche mosse alla sentenza impugnata sono del tutto assertive; i ricorrenti non forniscono a questa Corte gli strumenti per verificarela ricorrenza dei presu pposti perché la Corte d'appell o ri- levasse d’ufficio la nullità invocata: omettono di riprodurr e le clau- sole di cui discorrono, non indicano , in violazione dell’art. 366, 1° comma, n. 6 cod.proc.civ. dove e come i fatti integratori della pre- tesa nullità eranostati introdotti nel processo sì da consentire al giu- dice a quodi rilevare d’ufficio la nullità; omette di riprodurre il tenore della clausola dei due contratti di cui lamenta l’omesso esame e, per altro verso, non localizza in questo giudizio di legittimità i due con- tratti, siccome impone la consolidata giurisprudenza di questa Corte; anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ot- tobre 2021, Succi e altri c/ Italia, il principio di autosufficienza è soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito ( così Cass., Sez.

Un., 18/03/2022, n. 8950); tantomeno questa Corte è messa nella condizione di accertare se la fideiussione per cui è causa fosse st ata conclusa a valle di in- teseillecitamente anticoncorrenziali, per esservi state riprodotte clausole proprie dello schema costituente l'intesa anticoncorrenziale vietata, perché come più volteprecisato – peraltro , proprio con ri- ferimento alla questione posta nel presente giudizio - la valutazione della eccezione di nullità del contratto in sede di legittimità presup- pone che in sede di giudizio di merito siano stati accertati i relativi presupposti di fatto; la nullità può,infatti, essere sì rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma solo là dove siano acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza( cfr., da ultimo, Cass. 13/12/2022, n. 36421 ) ; 3) il ricorso va dunque rigettato; 4) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da di- spositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 7.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussisten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32850/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA],in persona di [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di Quadro direttivo, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA].TE- VERE A. [OSCURATO:PERSONA], 9-10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2039/2019 depositata in data26/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Tribunale di Roma, con sentenza n. 22570/17,aveva rigettato le opposizioni degli odierni ricorrenti ai decreti n. 432/2014 e n. 11071/2014 ottenuti da Unicredit nei loro confrontiin quanto fideius- sori del mutuo ipotecario stipulato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.;l’opposizione era fondata sull’asserita nullità per usura, ai sensi dell’art. 1815 cod.civ. , del mutuo ipotecario e sulla compensazione con il maggior credito vantato nei confronti della banca; con la sentenza n. 2039/2019, resa pubblica in data 26 marzo 2019, la Corte d'Appello di Roma, pronunciatasi sul l’impugnazione avverso la decisione di prime cure proposta da [OSCURATO:PERSONA], Antonio e [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l’ap pello, c onfermando la pronuncia gravata; in particolare, ha rilevato che: a) le opposizioni ai decreti ingiuntivi si erano basate esclusivamente su alcune consulenze di parte che non avevano fatto specifico riferimento al mutuo oggetto di controversia; b)gli opponenti neppure avevano pro dotto i decreti ministerialirichiamati dalla legge n. 108/1996 al fine di dimostrare che i tassi applicati avevano superato quello soglia vigente al mo- mento della stipulazione del contratto; c) alla luce della documenta- zione prodotta dalla difesa della banca opposta, non risultava supe- rato il tasso legale;ha disatteso il motivo di appello con cui era stata lamentata la mancata pronuncia sulla eccezione di compensazione, perché i contratti di conto corrente da cui originava l’asserito contro- credito erano del tutto estranei al giudizio e perché il mutuo della debitrice principale era stato garantito con una fideiussione omnibus; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMaria Tortoriello ricorrono per la cassazione della suddetta sentenza,formulando due motivi;resiste concontroricorso Unicredit; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; parte ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1) con il primo motivo alla Corte territoriale si imputa «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ. con riferimento agli artt. 1815 e 2697 cod.civ. e 112, 115 e 116 cod.proc.civ.», perché, a differenza di quanto affermato in sentenza, sarebbe stata dimostrata, con l’elaborato peritale di parte,la ricorrenza dell’usura e perché non esisteva l’obbligo di pro- durre in giudizio i decreti ministerialidi cui alla legge n. 1 08/1996 , i quali sono atti integrativi della legge e comunque erano da ritenersi conoscibili con l’uso della normale scienza o ancora, ex art. 115 cod.proc.civ., quale fatto notorio, trattandosi di un dato che rientra nel patrimonio di cognizioni comuni e generali in possesso della col- lettività; in aggiunta, la Corte territoriale avrebbe violato gl i artt. 2697 cod.civ. e 115 e 116 cod.proc.civ., peravere ritenuto che la consu- lenza di parte non costituisce una prova a favore delle parti e per averla ritenuta inammissibile in quanto meramente esplorativa; la tesi dei ricorrenti è che: a ) trattandosi di consulenza contabile, per definirla meramente esplorativa la Corte d'Appello avrebbe dovuto dimostrare che la documentazione esibita era priva di rilievo (Cass.n. 5091/2016; Cass. n. 15219/2007); b) non è esplorativala consu- lenza intesa a ricostruire l’andamento di rapporti contabili la cui esi- stenza non sia controversa (Cass. n. 15219/2007); c) quando l’ac- certamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi solo con l’ausilio di speciali cognizioni tecniche siaconsentito derogare al divieto di compiere indagini esp lorative (Cass. n. 3191/2006; d ) quando la consulenza permette di effettuare accertamenti di fatto rilevabili solo attraverso specifiche cognizioni o strumentazioni tec- niche essa è un mezzo di prova(Cass. n. 2663/2013);il motivo non merita accoglimento; in prima battuta, va osservato chel’orientamento di legittimità più recente (cfr., da ultimo, Cass. 14/02/2023, n.4594; Cass.29/11/2022, n. 35102) ritiene che ai suddetti decreti ministe- riali debba riconoscersi la natura di norme giuridiche, con la conse- guenza che nei loro confronti vale il principio "iura novit curia" e non quello dispositivo, secondo il seguente principio di diritto, cui questo Collegio intende dare continuità: «In materia diusura bancaria, i decreti ministeriali, pubblicati in [OSCURATO:PERSONA], di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili, stante il rinvio disposto dallaL. n. 108 del 1996, art. 2per la concreta individuazione dei tassi-soglia di riferimento, essendo atti amministrativi di carattere generale ed astratto, nor- mativo (svolgendo la funzione di integrazione della disciplina dettata dalla norma primaria, concorrendo alla definizione e specificazione del tasso-soglia di periodo per la categoria di operazioni rilevate) ed innovativo, vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti in- tegrative del diritto, così da dovere essere conosciuti dal giudice in base al principio "iura novit curia" espresso nell'art. 113 c.p.c.»; di conseguenza,la Corte territoriale ha ritenuto erroneamente che gli odierni ricorrentiavessero l’onere di depositare i suddetti decreti ministeriali, mentre avrebbepotuto «acquisirne conoscenza, o attra- verso la sua scienza personale o attraverso la collaborazione delle parti, ovvero anche attraverso la richiesta di informazioni alla pub- blica amministrazione o l'acquisizione di unaCTU tec nico - contabile » , e in tal senso va pertanto corretta la motivazione dell’impugnata sentenza; la ratiodella decisione reiettiva del motivo di appello non è stata in ogni caso inficiata dal suddetto errore , perché il giudice a quo con riferimento al mancato deposito dei decreti ministeriali ha reso un’af- fermazione che, nell’economia della motivazione della sentenza im- pugnata, risulta enunciata adabundantiam (è stata introdotta, non a caso, con l’avverbio « peraltro » ), a scopo mera mente rafforzativo del giudizio reso; essa va corretta nel senso precisato, ma non avendo costituito rati o decidendi la parte ricorrente non aveva l’onere né l’interesse ad impugnarla (cfr. Cass. 03/09/2021, n. 23885; Cass. 08/06/2022, n. 18429); quanto alla mancata ammissione della CTU contabile la Corte ter- ritoriale non si è limitata a non ammetterla, ma ha accertato, sulla base delladocumentazione prodotta dalla banca, che il tasso soglia non era stato superato; in aggiunta, il rigetto dell’istanza ha fatto rife rimento, tra l’altro, alla genericità dell’unici elementi addotti dagli odierni ricorrenti, di qui la conclusione che essa avesse natura meramente esplorativa, confermatadal fatto che le consulenze di parte avevano ri guardato tutti i rapporti intercorsi tra le parti senza alcuna distinzione tra i singoli contratti e senza alcuna specifica indicazione delle questioni inerenti il mutuo oggetto del giudizio di opposizione; il che significa che il giudice d’appello ha reso una decisione in piena sintonia con l’indirizzo di questa Corte che ritiene non sufficientemente motivato il rigetto di una CTUcontabile basato sulla qualificazione della stessa come meramente esplorativa«solo» in assenza di una valutazione in termini di rilevanza della produzione documentale offerta dalla parte istante (Cass.15/03/2016, n.5091); del resto, i ricorrenti neppure hanno fornito indicazioni atte a con- futare effi cacemente che la consulen z a di parte fosse generica : si sono limitati ad afferma r e in maniera a ssertoria, in violazione dell’art. 366, 1° comma, n. 6 cod.proc.civ.,che essa era «specifica, recando l’espressa e puntuale indicazione delle irregolarità ed illiceità riscontrate nell’analisi del rapporto con la Banca» (p. 12) e a d ag- giungere, in maniera altrettanto assertoria , che «le conclusioni cui perviene il perito non sono state affatto contestate dalla controparte e che ciò comporta, per il principio di non contestazione ex art. 115 cod.proc.civ. che i rilievi svolti nella perizia econometrica devono ri- tenersi pacifici», omettendo di considerare –a tale ultimo riguardo - che «l'onere di contestazione concerne i fatti allegati dalla contro- parte negli atti introduttivi del giudizio, non nei documenti ad essi allegati»e che « una perizia di parte non è che una mera opinione, e la parte contro la quale viene prodotta non ha alcun onere di conte- starla»(Cass. 22/05/2014, n.11349); è appena il caso di aggiungere che non ricorrono i presupposti per invocare né la violazione dell’art. 2697 cod.civ. né dell’art. 116 cod.proc.civ.( cfr., rispettivamente, Cass., Sez. Un., 5/08/2016, n. 16598 e Cass. 10/06/2016, n. 11892, seguite da giurisprudenza con- forme); 2) con il secondo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ.co n riferimento agli artt. 1247 e 1945 cod.civ. nonché violazione della l. n. 287/1990», i ricorrenti sostengono che la sentenzaimpugnata sa- rebbe errata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l’eccezione di compensazione, perché i crediti degli appellanti erano estranei a quelli oggetto di giudizio e perché , essendo fideiussori a prima ri- chiesta, non era loro consentito formulare eccezioni relative al rap- porto sottostante; l’errore del giudice a quo consisterebb e, in parti- colare, nel non avere considerato la natura accessoria del contratto di garanzia che consente al garante di formulare tutte le eccezioni che spettano al garantito, ai sensi degli artt. 1247 e 1945 cod.civ., quindi, anche quella di eccepire la compensazione con il debito che il creditore ha verso il debitore principale ancorchétale debito diventi esigibile nel corso del giudizio di opposizione; in aggiunta, la Corte d'Appello non avrebbe consideratoche la pattuizione di interessi ul- tralegali si comunica al contratto di garanzia, essendo contraria all’ordinamento, perciò non sarebbe stato loro precluso opporre il superamento del tasso soglia anche in ordine a rapporti diversi ri- spetto al mutuo oggetto della pretesa monitoria rientranti nell’am- bito della fideiussione omnibus, ed, avrebbe affermato altrettanto erroneamente che le periziecontabili afferivano a conti correnti ban- cari la cui domanda di pagamento del saldo non era oggetto dei de- creti ingiuntivi opposti; per finire, secondo quanto rappresentato dai ricorrenti, la fideiussione avrebbe dovuto essere considerata invalida perché le clausole in essa contenute risultavano identiche allo schema contrattuale tipo predisposto dall’ABI in contrasto con il provvedimento della Banca d’Italiadel 2 maggio 2005 per violazione della l. n. 287/1990 e per violazione dell’art. 2, comma 2, lettera a) della l. n. 287/1990; mette conto rilevare che i ricorrenti non confutano la qualificazione del contratto per cui è causa come contratto autonomo di garanzia contenuta nella sentenza impugnata, ma si limitano a censurare la statuizione con cui la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile l’ec- cezione di compensazione; detta censura è infondata, perché «il contratto autonomo digaran- ziapone a carico del garante un'obbligazione autonoma e diversa, proprio perché non rivolta al pagamento del debito principale, quanto a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo ver- samento di una somma di denaro predeterminata. Contemporanea- mente, la prestazione cui è tenuto il garante è diversa da quella cui è tenuto l'obbligato principale (autonomia del contratto autonomo rispetto all'obbligazione principale)» (Cass. 17/06/2022, n.19693; Cass.03/11/2021, n.31313); sulla scorta della decisione assunta a Sezioni Unite n. 3947 del 18/02/2010 il regime autonomo del contratto autonomo di garan- ziatrova un limite quando: a) le eccezioni attengano alla validità dello stessocontratto di garanzia, ovvero al rapporto tra garante e beneficiario;b) il garante faccia valere l'inesistenza del rapporto ga- rantito; pertanto, la Corte d'Appello non è incorsa in errore ritenendo non opponibile l’eccezione di compensazione; le ulteriori critiche mosse alla sentenza impugnata sono del tutto assertive; i ricorrenti non forniscono a questa Corte gli strumenti per verificarela ricorrenza dei presu pposti perché la Corte d'appell o ri- levasse d’ufficio la nullità invocata: omettono di riprodurr e le clau- sole di cui discorrono, non indicano , in violazione dell’art. 366, 1° comma, n. 6 cod.proc.civ. dove e come i fatti integratori della pre- tesa nullità eranostati introdotti nel processo sì da consentire al giu- dice a quodi rilevare d’ufficio la nullità; omette di riprodurre il tenore della clausola dei due contratti di cui lamenta l’omesso esame e, per altro verso, non localizza in questo giudizio di legittimità i due con- tratti, siccome impone la consolidata giurisprudenza di questa Corte; anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ot- tobre 2021, Succi e altri c/ Italia, il principio di autosufficienza è soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito ( così Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950); tantomeno questa Corte è messa nella condizione di accertare se la fideiussione per cui è causa fosse st ata conclusa a valle di in- teseillecitamente anticoncorrenziali, per esservi state riprodotte clausole proprie dello schema costituente l'intesa anticoncorrenziale vietata, perché come più volteprecisato – peraltro , proprio con ri- ferimento alla questione posta nel presente giudizio - la valutazione della eccezione di nullità del contratto in sede di legittimità presup- pone che in sede di giudizio di merito siano stati accertati i relativi presupposti di fatto; la nullità può,infatti, essere sì rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma solo là dove siano acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza( cfr., da ultimo, Cass. 13/12/2022, n. 36421 ) ; 3) il ricorso va dunque rigettato; 4) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da di- spositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 7.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussisten
Sentenza Cassazione n. 16066/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris