CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 luglio 2025
Cassazione n. 25639/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1111-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di CAGLIARI, del 04/07/2022 R.G.N. 79/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di lite R.G.N.1111/2023 Cron. Rep. Ud08/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Cagliari dichiarava cessata la materia del contendere sul ricorso per accertamento tecnico preventivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], in quanto la prestazione era stata riconosciuta e liquidata dall’Inps in corso di giudizio, sebbene con visita medica disposta anteriormente. Nulla statuiva sulle spese nonostante la soccombenza dell’Inps, atteso che l’ente non si era costituito in giudizio e che sussisteva dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c. Avverso l’ordinanza ricorre [OSCURATO:PERSONA] per due motivi. L’Inps resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c., 24 Cost. e 6, co.3-bis l. n.80/06, per non avere il Tribunale statuito sulle spese. Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce omesso esame di fatto decisivo, in quanto antecedentemente al ricorso per a.t.p. non era stata effettuata visita, ma l’accertamento della commissione medica era statocompiuto sugli atti. Il primo motivo è fondato. Contrariamente a quanto eccepito dall’Inps, il motivo non censura la motivazione della sentenza, ma si duole che sia stata omessa la pronuncia sulle spese, in violazione degli artt.91 e 92 c.p.c. Il motivo è dunque ammissibile. Tanto premesso, va pure aggiunto che il Tribunale non ha disposto la compensazione delle spese, ma ha affermato che non doveva provvedersi sulle spese, pur dando atto che l’Inps era soccombente. Ora, la mancata pronuncia sulle spese è in violazione dell’art.91 c.p.c., poiché: a) la ricorrente non era soccombente, ma lo era l’Inps, e quindi non rileva l’art.152 disp.att. c.p.c., che esonera dall’obbligo delle spese solo la parte soccombente e non quella vittoriosa; b) nemmeno rileva il fatto che l’Inps sia rimasto contumace in sede di A.T.P., poiché la contumacia della parte soccombente non esonera dalla pronuncia sulle spese ove la parte costituita non sia soccombente (Cass.5813/23, Cass.13498/18). Il provvedimento impugnato, che non siè attenuto a tali principi, deve essere cassato in accoglimento del motivo; per l’effetto la causa va rinviata a diverso giudice del medesimo Tribunale per u