Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:F:2007:143
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] (Prima Sezione)
12 luglio 2007
Causa F‑143/06
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – [OSCURATO:PERSONA] – Pensioni – Trasferimento dei diritti a pensione – Irricevibilità manifesta»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della decisione
della [OSCURATO:PERSONA] 3 gennaio 2006, con cui vengono concessi e liquidati i suoi diritti a pensione, nella parte in cui, per
il calcolo di questi ultimi, essa prende in considerazione il periodo da lui trascorso in aspettativa per motivi personali
dall’11 giugno 1981 al 1° marzo 1983, solo nei limiti di un anno, cinque mesi e sei giorni anziché un anno, otto mesi e venti
giorni, unitamente alla decisione dell’autorità che ha il potere di nomina 5 settembre 2006, che rigetta il suo reclamo contro
la detta decisione 3 gennaio 2006.
Decisione:
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Identità d’oggetto e di causa
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
In forza dell’art. 91, n. 2, dello Statuto, un ricorso è ricevibile solo se all’autorità che ha il potere di nomina è stato
previamente presentato un reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto contro l’atto che arreca pregiudizio, entro il
termine di tre mesi previsto da tale articolo.
È irricevibile il ricorso di un funzionario diretto contro una decisione dell’amministrazione che fissa i suoi diritti a pensione,
mentre il reclamo previo era formulato contro una decisione successiva dell’amministrazione di rigetto della sua domanda di
versamento retroattivo di contributi al regime pensionistico comunitario. Infatti, il ricorso, nella misura in cui è diretto
contro la prima decisione, non è stato preceduto da un reclamo previo avente lo stesso oggetto e non soddisfa quindi il requisito
posto dall’art. 91, n. 2, dello Statuto. Inoltre anche supponendo che il reclamo, nei limiti in cui si riferisce al calcolo,
da parte dell’amministrazione, dei diritti a pensione del ricorrente, possa essere visto, del pari, come una contestazione
della legittimità della prima decisione e sia considerato, di conseguenza, come formulato in via accessoria contro tale decisione,
esso avrebbe dovuto essere presentato entro il termine statutario.
(v. punti 18 e 22-24)