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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 21304/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9816/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA,[OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 46 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 111/2021 , depositata il15/10/2021, R.G.N. 61/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Gorizia con sentenza non definitiva accertò l’esistenza di un’impresa familiare tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la partecipazione di quest’ultimo nella misura del 60%, in considerazione dell’apporto dato.

Con sentenza definitiva, poi, all’esito di un accertamento contabile, condannò [OSCURATO:PERSONA], in solido con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] la percentuale del 60% degli utili, degli incrementi, degli acquisti e dell’avviamento dell’impresa familiare maturati alla fine del 2009 ammontante, detratto quanto già percepito, ad € 618.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziaria al saldo effettivo.

1.1. La Corte di appello di Trieste investita del gravame da parte di entrambi i resistenti, pur confermata la misura del 60% della partecipazione all’impresa familiare, ritenne che nel computo del controvalore dovesse essere detratto l’incremento del valore degli immobili di proprietà della moglie del Gigante e da questa conferiti nell’impresa familiare.

1.2. Con la sentenza n. 1401 del 2021 la decisione venne cassata sul rilievo che era stato erroneamente escluso il maggior valore dell'immobile determinato dall'entrata in vigore dell'euro.

Si evidenziò infatti che per la determinazione della quota di partecipazione doveva aversi riguardo alla quantità e qualità del lavoro svolto dal familiare collaboratore nella gestione dell'impresa e non anche alla sua effettiva incidenza causale sul conseguimento degli ultimi di incrementi.

Inoltre l'aumento del valore degli immobili utilizzati nell'esercizio dell’impresa familiare, verificatosi per effetto dell'introduzione della moneta unica, pur non riconducibile concettualmente alla nozione di incremento,poiché non costituisce frutto di un reinvestimento in azienda di utili conseguiti e non distribuiti, era tuttavia sotto altro profilo rilevante ai fini della concreta determinazione delle spettanze del familiare in quanto si era tradotto in un generale fattore di accrescimento del valore dell'impresa unitariamente considerata e si era risolto in una maggiore redditività della stessa.

1.3. Riassunto il giudizio e radicatosi contraddittorio con la sola [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. divenuta poi [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d'appello con la sentenza che è qui impugnata ha accertato che l'incremento di valore degli immobili risultava documentato nelle relazioni tecniche in atti ed era intervenuto nelle more della collaborazione familiare, negli anni 2001 e 2002, con un incremento di valore dei fattori della produzione (di rendita di immobili commerciali costituiti da un alloggio agrituristico con cantina magazzini locali ristorazione e servizi) e in un miglioramento del merito creditizio, attestato dal fatto che l'azienda fruiva di mutui assistiti da pubblica contribuzione e dalla redditività della gestione aziendale rispetto al capitale originariamente investito.

Ha sottolineato che nella seconda relazione tecnica era stato evidenziato come la stima dell'incremento di valore fosse stataeffettuata tenendo conto proprio della componente della ricchezza prodotta dall'impresa familiare che, incorporata nelle migliorie, aveva consentito lo sviluppo del compendio aziendale.

In conclusione, ha ritenuto che l'incremento , riferito agli immobili dell'impresa familiare , si fosse effettivamente tradottoin un generale fattore di accrescimento del valore dell'impresa unitariamente considerata e dunque lo stesso, come indicato dalla Cassazione, doveva essere valutato nella determinazione delle spettanze al familiare lavoratore.

2. Per la cassazione della sentenza propone tempestivo ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha opposto difese con tempestivo controricorso mentre [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata .

La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, ha riservato il deposito della motivazione nel termine di legge. [OSCURATO:PERSONA]

3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la nullità della sentenza in relazione alla violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’ eccezione, ritualmente avanzata dalla società già davanti alla Corte di Cassazione e poi in sede di riassunzione davanti alla Corte di appello, della mancata allegazione della circostanza che l'incremento di valore dei beni immobili della signora Pizzut, abbia avuto rilievo un'incidenza sulla redditività dell'impresa evidenziando che il gigante neppure aveva mai chiesto di dare la prova di tale fatto.

Erroneamente, perciò, la Corte territoriale ha ritenuto che con l'ordinanza della Cassazione fossero state disattese le eccezioni relative alla mancata allegazione delle circostanze inerenti alla positiva dinamica dei prezzi riferite agli immobili.

Al contrario la Cassazione non si era affatto occupata della mancata allegazione prova da parte del gigante oggetto dell'eccezione della società e dunque la Corte di appello che non si è pronunciata sulla stessa (reiterata in sede di rinvio) sarebbe in corsa nella violazione dell'articolo 112 c.p.c..

Insiste nel ritenere che se la Corte avesse tenuto conto per nulla era stato né allegato né provato al riguardo avrebbe dovuto necessariamente confermare la decisione del giudice di appello oggetto del giudizio di rinvio.

4. Il motivo è infondato.

4.1. La Corte territoriale si èfatta carico di chiarire che l'aumento di valore dei cespiti aziendali, era stato dedotto e risultava del pari documentato nellerelazioni allegate agli atti .

Ha poi evidenziato che tale incremento si era tradotto in una positiva variazione della valutazione dei fattori di produzione.

Nessuna omessa pronuncia è perciò ravvisabile nel caso concreto.

5. Il secondo motivo di ricorso denuncia, in relazione all'art . 360 primo comma numero 5 c.p.c., l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e l’incongruità dellamotivazione che si deduce essere perplessa ed obiettivamente incomprensibile tanto da risolversiin una motivazione solo apparente.

5.1. Ad avviso del ricorrente la Corte del rinvio avrebbe trascurato di considerare circostanze rilevanti,discusse e decisive quali l'assenza di una significativa redditività dell'impresa,che avesse determinato una crescita apprezzabile del patrimonio.

In particolare,si sarebbe dovuto considerare che non vi erano stati incrementi di redditività dell'impresa dovut i all'incremento di valore del patrimonio immobiliare.In definitiva vi sarebbe stato unmero incremento di valore degli immobili che non aveva affatto determinato un aumento della redditività dell'impresa ch e, invece , aveva mantenuto valori sostanzialmente costanti è talmente infimi d a essere inferiori a quelli medi regionali; un reddito appena sufficient e per il mantenimento della famiglia.

6. La censura è inammissibile.

6.1. Pur denunciando un omesso esame di fatti decisivi ed una apparenza di motivazione la ricorrente pretende d al giudice di legittimità che si procedaad un nuovo e differente apprezzamento delle circostanze di fatto già prese in esame dalla Corte di merito.

6.2. Questa,con una motivazione tutt’altro che apparente, ha tenuto conto degli elementi valorizzati dall’odierna ricorrente per escludere l’esistenza di un incremento patrimoniale dell’azienda, ed è pervenutaallaconclusione oggi avversata con una ricostruzione dei fatti aderente alle allegazioni delle parti ed alle emergenze istruttorie , del tutto plausibile e dando compiutamente riscontroa quanto le era stato richiesto dalla Cassazione che le aveva rinviato la decisione ricordando che nel quantificarela quota di partecipazione agli utili e agli incrementi del familiare occorreva tenere conto de l valore complessivo dell'impresa che si connota come entità dinamica soggetta a variazioni in funzione dell'andamento del mercato includendovianche la rivalutazione di un fattore della produzione riferibile a cause estranee all'attività svolta dal partecipante, che si sia tradotto in un aumento di redditività dell'impresa medesima, ed analogamente i fattori di decremento dei beni che abbiano riflessi sulla produttività e, nello specifico cassandola decisione che aveva espunto dal calcolo della quota proprio l'aumento di valore di mercato degli immobili imputabile all'introduzione della moneta unica(cfr. Cass. n. 1401 del 2021).

6.3. Al riguardo va qui ribadito che il sindacato di legittimità sulla motivazione- all’esito delle modifiche apportate all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito il d.l. 22 giugno 2012, n. 83- è stato inteso come rid otto al "minimo costituzionale" ed è denunciabile in cassazione solo l'ano malia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Si tratta di anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.Per altro aspetto poi è stato introd otto il vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale adire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

In disparte gli oneri di specifica allegazione che tale vizio comporta resta fermo che non solo deve essere indicatoil "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" ma comunque l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, quandanchela sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. per tutte Cass. s.u. 07/04/ 2014 n. 8053).

7. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 6.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9816/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA,[OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 46 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 111/2021 , depositata il15/10/2021, R.G.N. 61/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Gorizia con sentenza non definitiva accertò l’esistenza di un’impresa familiare tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la partecipazione di quest’ultimo nella misura del 60%, in considerazione dell’apporto dato. Con sentenza definitiva, poi, all’esito di un accertamento contabile, condannò [OSCURATO:PERSONA], in solido con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] la percentuale del 60% degli utili, degli incrementi, degli acquisti e dell’avviamento dell’impresa familiare maturati alla fine del 2009 ammontante, detratto quanto già percepito, ad € 618.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziaria al saldo effettivo. 1.1. La Corte di appello di Trieste investita del gravame da parte di entrambi i resistenti, pur confermata la misura del 60% della partecipazione all’impresa familiare, ritenne che nel computo del controvalore dovesse essere detratto l’incremento del valore degli immobili di proprietà della moglie del Gigante e da questa conferiti nell’impresa familiare. 1.2. Con la sentenza n. 1401 del 2021 la decisione venne cassata sul rilievo che era stato erroneamente escluso il maggior valore dell'immobile determinato dall'entrata in vigore dell'euro. Si evidenziò infatti che per la determinazione della quota di partecipazione doveva aversi riguardo alla quantità e qualità del lavoro svolto dal familiare collaboratore nella gestione dell'impresa e non anche alla sua effettiva incidenza causale sul conseguimento degli ultimi di incrementi. Inoltre l'aumento del valore degli immobili utilizzati nell'esercizio dell’impresa familiare, verificatosi per effetto dell'introduzione della moneta unica, pur non riconducibile concettualmente alla nozione di incremento,poiché non costituisce frutto di un reinvestimento in azienda di utili conseguiti e non distribuiti, era tuttavia sotto altro profilo rilevante ai fini della concreta determinazione delle spettanze del familiare in quanto si era tradotto in un generale fattore di accrescimento del valore dell'impresa unitariamente considerata e si era risolto in una maggiore redditività della stessa. 1.3. Riassunto il giudizio e radicatosi contraddittorio con la sola [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. divenuta poi [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d'appello con la sentenza che è qui impugnata ha accertato che l'incremento di valore degli immobili risultava documentato nelle relazioni tecniche in atti ed era intervenuto nelle more della collaborazione familiare, negli anni 2001 e 2002, con un incremento di valore dei fattori della produzione (di rendita di immobili commerciali costituiti da un alloggio agrituristico con cantina magazzini locali ristorazione e servizi) e in un miglioramento del merito creditizio, attestato dal fatto che l'azienda fruiva di mutui assistiti da pubblica contribuzione e dalla redditività della gestione aziendale rispetto al capitale originariamente investito. Ha sottolineato che nella seconda relazione tecnica era stato evidenziato come la stima dell'incremento di valore fosse stataeffettuata tenendo conto proprio della componente della ricchezza prodotta dall'impresa familiare che, incorporata nelle migliorie, aveva consentito lo sviluppo del compendio aziendale. In conclusione, ha ritenuto che l'incremento , riferito agli immobili dell'impresa familiare , si fosse effettivamente tradottoin un generale fattore di accrescimento del valore dell'impresa unitariamente considerata e dunque lo stesso, come indicato dalla Cassazione, doveva essere valutato nella determinazione delle spettanze al familiare lavoratore. 2. Per la cassazione della sentenza propone tempestivo ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha opposto difese con tempestivo controricorso mentre [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata . La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, ha riservato il deposito della motivazione nel termine di legge. [OSCURATO:PERSONA] 3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la nullità della sentenza in relazione alla violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’ eccezione, ritualmente avanzata dalla società già davanti alla Corte di Cassazione e poi in sede di riassunzione davanti alla Corte di appello, della mancata allegazione della circostanza che l'incremento di valore dei beni immobili della signora Pizzut, abbia avuto rilievo un'incidenza sulla redditività dell'impresa evidenziando che il gigante neppure aveva mai chiesto di dare la prova di tale fatto. Erroneamente, perciò, la Corte territoriale ha ritenuto che con l'ordinanza della Cassazione fossero state disattese le eccezioni relative alla mancata allegazione delle circostanze inerenti alla positiva dinamica dei prezzi riferite agli immobili. Al contrario la Cassazione non si era affatto occupata della mancata allegazione prova da parte del gigante oggetto dell'eccezione della società e dunque la Corte di appello che non si è pronunciata sulla stessa (reiterata in sede di rinvio) sarebbe in corsa nella violazione dell'articolo 112 c.p.c.. Insiste nel ritenere che se la Corte avesse tenuto conto per nulla era stato né allegato né provato al riguardo avrebbe dovuto necessariamente confermare la decisione del giudice di appello oggetto del giudizio di rinvio. 4. Il motivo è infondato. 4.1. La Corte territoriale si èfatta carico di chiarire che l'aumento di valore dei cespiti aziendali, era stato dedotto e risultava del pari documentato nellerelazioni allegate agli atti . Ha poi evidenziato che tale incremento si era tradotto in una positiva variazione della valutazione dei fattori di produzione. Nessuna omessa pronuncia è perciò ravvisabile nel caso concreto. 5. Il secondo motivo di ricorso denuncia, in relazione all'art . 360 primo comma numero 5 c.p.c., l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e l’incongruità dellamotivazione che si deduce essere perplessa ed obiettivamente incomprensibile tanto da risolversiin una motivazione solo apparente. 5.1. Ad avviso del ricorrente la Corte del rinvio avrebbe trascurato di considerare circostanze rilevanti,discusse e decisive quali l'assenza di una significativa redditività dell'impresa,che avesse determinato una crescita apprezzabile del patrimonio. In particolare,si sarebbe dovuto considerare che non vi erano stati incrementi di redditività dell'impresa dovut i all'incremento di valore del patrimonio immobiliare.In definitiva vi sarebbe stato unmero incremento di valore degli immobili che non aveva affatto determinato un aumento della redditività dell'impresa ch e, invece , aveva mantenuto valori sostanzialmente costanti è talmente infimi d a essere inferiori a quelli medi regionali; un reddito appena sufficient e per il mantenimento della famiglia. 6. La censura è inammissibile. 6.1. Pur denunciando un omesso esame di fatti decisivi ed una apparenza di motivazione la ricorrente pretende d al giudice di legittimità che si procedaad un nuovo e differente apprezzamento delle circostanze di fatto già prese in esame dalla Corte di merito. 6.2. Questa,con una motivazione tutt’altro che apparente, ha tenuto conto degli elementi valorizzati dall’odierna ricorrente per escludere l’esistenza di un incremento patrimoniale dell’azienda, ed è pervenutaallaconclusione oggi avversata con una ricostruzione dei fatti aderente alle allegazioni delle parti ed alle emergenze istruttorie , del tutto plausibile e dando compiutamente riscontroa quanto le era stato richiesto dalla Cassazione che le aveva rinviato la decisione ricordando che nel quantificarela quota di partecipazione agli utili e agli incrementi del familiare occorreva tenere conto de l valore complessivo dell'impresa che si connota come entità dinamica soggetta a variazioni in funzione dell'andamento del mercato includendovianche la rivalutazione di un fattore della produzione riferibile a cause estranee all'attività svolta dal partecipante, che si sia tradotto in un aumento di redditività dell'impresa medesima, ed analogamente i fattori di decremento dei beni che abbiano riflessi sulla produttività e, nello specifico cassandola decisione che aveva espunto dal calcolo della quota proprio l'aumento di valore di mercato degli immobili imputabile all'introduzione della moneta unica(cfr. Cass. n. 1401 del 2021). 6.3. Al riguardo va qui ribadito che il sindacato di legittimità sulla motivazione- all’esito delle modifiche apportate all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito il d.l. 22 giugno 2012, n. 83- è stato inteso come rid otto al "minimo costituzionale" ed è denunciabile in cassazione solo l'ano malia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Si tratta di anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.Per altro aspetto poi è stato introd otto il vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale adire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). In disparte gli oneri di specifica allegazione che tale vizio comporta resta fermo che non solo deve essere indicatoil "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" ma comunque l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, quandanchela sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. per tutte Cass. s.u. 07/04/ 2014 n. 8053). 7. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 6.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo
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