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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34438/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; considerato che tutti i motivi di ricorso - il primo, che deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta distrazione per il tramite della cessione d'azienda e la violazione di legge dell'art.216 legge fall. in relazione all'art. 2558 cod. civ., ed il secondo, che la violazione dell'art. 216 L.F. in ragione della qualificazione come condotta distrattiva dello "sviamento" dell'avviamento commerciale); il terzo, che denunciano rispettivamente il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, e la violazione degli artt. 216 legge fall. 2639 cod. civ. con riguardo alla qualifica di amministratore di fatto dell'imputato - sono privi di specificità poiché si sostanziano nella mera reiterazione delle allegazioni già prospettato con l'atto di appello: - senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato che, in maniera congrua, logica e conforme al diritto, specificando gli elementi sulla scorta dei quali ha argomentato e le ragioni per cui ha ritenuto sfornita di prova la prospettazione dell'imputato ha evidenziato come i beni della fallita sia stati ceduti senza alcun effettivo acquisto (da parte della cedente) né un tantundem (in favore della fallita) e che - nel medesimo periodo - la cessionaria, fino ad allora sostanzialmente inattiva - abbia intrattenuto un rapporto economico in luogo della fallita con il principale cliente di essa, avvalendosi delle prestazioni dei dipendenti della stessa fallita, così proseguendone l'attività senza alcuna remunerazione per l'impresa fallita; e ha chiarito gli elementi in forza dei quali gli ha attribuito pure la qualità di amministratore di fatto della cessionaria, indicando i dati che ha ritenuto dimostrativi dell'esercizio da parte del [OSCURATO:PERSONA] di poteri gestori in seno alla A.L.

Dental s.r.I.(cfr. spec. pp. 9 e 10); - e senza neppure denunciare compiutamente il travisamento della prova (che non può essere prospettato per il tramite del riferimento parcellizzato agli elementi in atti; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; considerato che tutti i motivi di ricorso - il primo, che deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta distrazione per il tramite della cessione d'azienda e la violazione di legge dell'art.216 legge fall. in relazione all'art. 2558 cod. civ., ed il secondo, che la violazione dell'art. 216 L.F. in ragione della qualificazione come condotta distrattiva dello "sviamento" dell'avviamento commerciale); il terzo, che denunciano rispettivamente il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, e la violazione degli artt. 216 legge fall. 2639 cod. civ. con riguardo alla qualifica di amministratore di fatto dell'imputato - sono privi di specificità poiché si sostanziano nella mera reiterazione delle allegazioni già prospettato con l'atto di appello: - senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato che, in maniera congrua, logica e conforme al diritto, specificando gli elementi sulla scorta dei quali ha argomentato e le ragioni per cui ha ritenuto sfornita di prova la prospettazione dell'imputato ha evidenziato come i beni della fallita sia stati ceduti senza alcun effettivo acquisto (da parte della cedente) né un tantundem (in favore della fallita) e che - nel medesimo periodo - la cessionaria, fino ad allora sostanzialmente inattiva - abbia intrattenuto un rapporto economico in luogo della fallita con il principale cliente di essa, avvalendosi delle prestazioni dei dipendenti della stessa fallita, così proseguendone l'attività senza alcuna remunerazione per l'impresa fallita; e ha chiarito gli elementi in forza dei quali gli ha attribuito pure la qualità di amministratore di fatto della cessionaria, indicando i dati che ha ritenuto dimostrativi dell'esercizio da parte del [OSCURATO:PERSONA] di poteri gestori in seno alla A.L. Dental s.r.I.(cfr. spec. pp. 9 e 10); - e senza neppure denunciare compiutamente il travisamento della prova (che non può essere prospettato per il tramite del riferimento parcellizzato agli elementi in atti; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 34438/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris