CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15320/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
00587, in persona della legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] delforo di Roma, giusta procura speciale in atti– ricorrente –[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Sindaco p.t.,con sede in Roma, Piazza del Campidoglio n. 1, rappresentato edifeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, giusta procuraspeciale in atti-controricorrente –per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte, sez. Tributaria,n. 8021/2025 pronunciata in data 18.12.2024, pubblicata il26.03.2025;udita la relazione svolta all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA] SALI;Numero registro generale 21331/2025Numero sezionale 3885/2026Numero di raccolta generale 15320/2026Data pubblicazione 20/05/20261. L’ente religioso in epigrafe propone ricorso per revocazione,affidato ad un unico motivo, avverso l’ordinanza di questa Corten. 8021/2025 del 18.12.2024, pubblicata in data 26.03.2025,che ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo peril profilo indicato in motivazione; dichiarato inammissibile per ilresto il secondo motivo; cassato la sentenza impugnata inrelazione al profilo accolto, con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione,cui ha demandato anche la regolamentazione delle spese diquesto giudizio.2. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.3. E’ stata fissata per la trattazione della causa l’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo ed unico motivo, rubricato «errore di fattocommesso dalla suprema Corte risultante dagli atti di causa», laparte ricorrente deduce che il secondo motivo del ricorso percassazione era finalizzato ad evidenziare l’erronea percezione, adopera della Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] delLazio, della natura giuridica delle unità immobiliari di Via GabrieleRossetti n. 17, catastalmente individuate al Foglio 448 (i) n. 143,Sub. 503 e (ii) n. 143, Sub. 505, nonché del loro rapporto conl’immobile principale sito nella medesima via e catastalmenteindividuato al Foglio 448, n. 143, sub. 506, adibito a sede legaledella ricorrente. Ed infatti, con tale motivo di ricorso laCongregazione denunciava la violazione e falsa applicazionedell’articolo 7, lettera i), del D.lgs. n. 504/1992 in relazioneall’articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La decisione di questaCorte, secondo la ricorrente, è viziata da un errore di fatto,risultante pacificamente dagli atti di causa e consistenteNumero registro generale 21331/2025Numero sezionale 3885/2026Numero di raccolta generale 15320/2026Data pubblicazione 20/05/2026nell’omessa considerazione e constatazione che l’invocatobeneficio fiscale per gli immobili di [OSCURATO:PERSONA] (unità immobiliaricensite al Foglio 448 (i) n. 143, Sub. 503 e (ii) n. 143, Sub. 505)derivava dal loro carattere pertinenziale rispetto all’immobileprincipale, sempre sito in [OSCURATO:PERSONA] ed identificatocatastalmente al Foglio 448 Num. 143 Sub. 506, oggetto diapposito provvedimento di esenzione dall’Imposta MunicipaleUnica ex articolo 7, lettera i), del D.lgs. n. 504/1992 adottato inautotutela da [OSCURATO:PERSONA]. Ed infatti il Comune, al riguardo,sin dal primo grado di giudizio aveva espressamente dichiarato:“Circa la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimentoal diritto all’esenzione ai sensi dell’art. 7 d.lgs 504/1992 comerichiamato dall’art. 9 d.lgs [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 23, si rappresenta chein sede di autotutela è stata confermata l’esenzione giàriconosciuta con l’avviso originario limitatamente alla u.i. di cui alfuorviante ogni ulteriore deduzione eventualmente in astrattovalevole per le unità immobiliari di [OSCURATO:PERSONA] n. 39/40,ma certo non per le pertinenze dell’immobile principale di ViaGabriele Rossetti, quest’ultimo già riconosciuto esentedall’amministrazione comunale.1.1. Il motivo è inammissibile.1.2. Nel secondo motivo di ricorso per cassazione, per quanto quidi interesse, la parte odierna ricorrente deduceva: “Parimentiviziata si appalesa la decisione in ordine al disconoscimento deldiritto all’esenzione per le unità immobiliari di Via GabrieleRossetti n. 17, relativamente alle quali la gravata sentenza,emendando sul punto la corretta pronuncia di primo grado, hanegato il diritto dell’Ente al richiesto beneficio. E tanto purtrattandosi di locali e rimesse auto annesse e pertinenziali dellaNumero registro generale 21331/2025Numero sezionale 3885/2026Numero di raccolta generale 15320/2026Data pubblicazione 20/05/2026sede legale della Congregazione (catastalmente individuata aldi Religiose che ne compone il Governo Generale ed in ordine alquale bene principale proprio il Comune aveva, in autotutela,riconosciuto l’esenzione, confermandola in primo grado pertabulas in sede di controdeduzioni: «Circa la sussistenza deirequisiti necessari per il riconoscimento del diritto all'esenzione aisensi dell'art. 7 d.lgs 504/1992 come richiamato dall’art. 9 d.lgs.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 23, si rappresenta che in sede di autotutela è stataconfermata l’esenzione già riconosciuta con l’avviso originariolimitatamente alla u.i. di cui al Fg.448 Num. 143 Sub. 506(prog.4)» [[OSCURATO:PERSONA] primo grado - Ricorsointroduttivo, pag. 3; Memoria illustrativa, pag. 3; FascicoloComune primo grado - Controdeduzioni, pag. 2]. A tal riguardo siritiene doveroso evidenziare come: (i) il carattere pertinenzialedelle appena cennate unità immobiliari non sia stato ex adversocontestato ma anzi riconosciuto, allorquando venivaespressamente dichiarato che «Quanto sin qui sostenuto si deveritenere valido a fortiori per gli immobili censiti in categoria C/2 eC/6 per cui l’Ente ricorrente chiede l’esenzione, in quantocostituiscono locali rimesse auto annesse e pertinenziali alcomplesso di cui al Foglio n. 448; N.ro 143; Sub. 506» [FascicoloComune primo grado - Controdeduzioni, pag. 4]; e (ii) in tema diICI, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del D.L.gs. n.504/1992, istitutivo del tributo, ai fini dell’imposta per fabbricatosi intenda l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscrittanel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante delfabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che necostituisce pertinenza, così come poi positivamente riconosciutodalla giurisprudenza di legittimità per l’applicazione delNumero registro generale 21331/2025Numero sezionale 3885/2026Numero di raccolta generale 15320/2026Data pubblicazione 20/05/2026medesimo regime impositivo (da ultimo, Cass. civ., Sez. V,Ordinanza, 08/05/2023, n. 12226). La decisione impugnata,pertanto, risulta essere stata assunta in palese violazione dellaprescrizione di cui all’articolo 7, lettera i), del D.Lgs. n. 504/1992e, per il dedotto motivo, è meritevole di essere cassata.”1.3. Questa Corte, dopo aver accolto il primo motivo(riguardante l’omessa pronuncia, da parte della C.T.R., sulmotivo di gravame relativo all’immobile di via [OSCURATO:PERSONA] n.39/40), ha ritenuto, limitatamente agli immobili di via Rossetti,inammissibile il secondo motivo di ricorso, formulato ai sensidell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., adottando la seguentemotivazione: “A ben vedere con il suddetto motivo in esame, laricorrente - lungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da partedel provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recatadalle norme di legge richiamate - allega un'erronea ricognizione,da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa: operazione che non attiene all'esattainterpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipicavalutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, insede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio dimotivazione (cfr. da ultimo Cass. n. 25876/2024), neppurecoinvolgendo, la prospettazione critica della ricorrente,l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto ilprofilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in séincontroverso, insistendo propriamente nella prospettazione diuna diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quantooperato dal giudice di merito di porre a fondamento delragionamento probatorio argomentato in sentenza. Nel caso dispecie, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epigrafe delmotivo d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsaNumero registro generale 21331/2025Numero sezionale 3885/2026Numero di raccolta generale 15320/2026Data pubblicazione 20/05/2026applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevatedall'odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negatacongruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale delcontenuto rappresentativo degli elementi di provacomplessivamente acquisiti, dei fatti di causa o delle circostanzeritenute rilevanti. Si tratta, come appare manifesto, diun'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una(tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, dinecessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanzeprobatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta adenunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso ilprovvedimento impugnato. Ciò posto, il motivo d'impugnazionecosì formulato deve ritenersi inammissibile, non essendoconsentito alla parte censurare come violazione di norma didiritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui siassume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione diun fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza dovevapronunciarsi (vedi Cass. 9939/2019), non potendo ritenersineppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nellaprospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi controversi tra leparti, violazione, peraltro, neanche genericamente prospettata.In conclusione, accolto il primo motivo di ricorso e disatteso (neitermini anzi cennati) il secondo relativamente agli immobili di viaGabriele Rossetti n. 17, la sentenza impugnata deve esserecassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Lazio, in diversa composizione, che dovrà riesaminarela questione del diritto all’esenzione relativamente ai beni di ViaCarlo Emanuele n. 39/40, procedendo anche allaregolamentazione delle spese di questo giudizio.”Numero registro generale 21331/2025Numero sezionale 3885/2026Numero di raccolta generale 15320/2026Data pubblicazione 20/05/20261.4. La Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il motivo diricorso in questione, formulato ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, c.p.c..1.5. E’ stato più volte chiarito che l'istanza di revocazioneimplica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fattoriconducibile all'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., il qualeconsiste in un errore di percezione, o in una mera svistamateriale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (ol'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modoincontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e aidocumenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituitooggetto di un punto controverso su cui il giudice si siapronunciato.1.6. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra duediverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali unaemerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali,sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto disupposizione e non di giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 5, n.9802/2023; Sez. 6 - 1, n. 2236/2022, Rv. 663756 – 01; Sez. 65, n. 5387/2022; Sez. 5, n. 22994/2021; Sez. 5, n.29042/2021; Sez. 5, n. 27131/2020, Rv. 659719 - 01; Sez. 5, n.26890/2019, Rv. 655451 - 01; ma già Sez. 3, n. 13915/2005,Rv. 582707 – 01; Sez. U, n. 9882/2001, Rv. 548338 – 01).1.7. E’, quindi, esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la revocazione per l'errore difatto in cui sia incorso il giudice di legittimità per omessapronuncia su uno o più motivi di ricorso e, ai fini dellavalutazione di sussistenza o meno di tale vizio, deve aversiriguardo al "capo" della domanda riproposta all'esame del giudicedell'impugnazione, escludendosi il vizio suddetto quante volte laNumero registro generale 21331/2025Numero sezionale 3885/2026Numero di raccolta generale 15320/2026Data pubblicazione 20/05/2026pronunzia su di esso vi sia effettivamente stata, sia pure conmotivazione che non abbia preso specificamente in esame alcunedelle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto,perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (qualesvista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errataconsiderazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi,un errore di giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 6 - 3, n.3760/2018, Rv. 647695 - 01; Cass. Sez. U., n. 31032/2019, Rv.656234 - 01; Sez. 5, n. 13989/2021; Sez. 5, n. 22193/2023).2. Nel caso in esame, per le ragioni sopra esposte, è daescludere il lamentato errore di percezione del fatto processuale,consistente nella mancata percezione del reale contenuto delmotivo di impugnazione. Con la doglianza in esame la ricorrentemira in realtà ad indurre il Collegio ad una rivalutazione delleconclusioni giuridiche cui è pervenuta l’ordinanza impugnata, alfine di ottenere un diverso ed a sé favorevole giudizio circal’ammissibilità del secondo motivo dell’originario ricorso percassazione, vaglio del tutto precluso in questa sede.3. Il ricorso per revocazione va pertanto dichiaratoinammissibile.4. Spese secondo soccombenza.5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, laCorte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, sedovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione;Numero registro generale 21331/2025Numero sezionale 3885/2026Numero di raccolta generale 15320/2026Data pubblicazione 20/05/2026condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, cheliquida in euro 2.400,00, oltre rimborso forfetario nella misuradel 15%, iva e cpa come per legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002, laCorte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.5.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])